TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474/2023 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSTANZO ALBERTO presso il cui studio in Casale Monferrato via Santa Croce n.
3 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BONINI ANTONELLA presso il cui studio in Milano Viale Premuda 2 è elettivamente domiciliato resistente contro
con il patrocinio dell'avv. MASSIMO FOSSATI Controparte_2
presso il cui studio in Torino Corso Galileo Ferraris è elettivamente domiciliata
resistente
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: dichiararsi risolto per inadempimento del Prof. il contratto intercorso tra la CP_1
conchiudente ed il medesimo;
conseguentemente, dichiarare tenuto il Prof. a rimborsare gli importi CP_1
corrispostigli per la sua prestazione professionale (come meglio descritto in narrativa)
1 e dichiarare tenuti entrambi i convenuti in solido a risarcire alla conchiudente tutti i danni arrecatile (come meglio descritto in narrativa), oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di competenze professionali e spese, anche del procedimento di a.t.p.
Per parte resistente CP_1
il Tribunale voglia respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Per parte resistente CP_2
NEL MERITO
In via principale
Assolvere da ogni avversaria domanda, in quanto Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
In subordine
Nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di parte ricorrente
Accertare la quota di responsabilità ascrivibile a le ed al Controparte_2
Prof. in misura paritaria tra loro ai sensi e per gli effetti dell'art.2055 c.c.-1298 CP_1
c.c., rapportando, di conseguenza, il relativo onere risarcitorio in capo ai medesimi.
Con spese di lite in tutto o, quantomeno in parte, compensate.
In ogni caso
Dichiarare sin d'ora tenuto e condannare il Prof. a rimborsare, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c., a le somme che, Controparte_2 in ragione del vincolo di solidarietà esistente con il professionista, quest'ultima fosse tenuta ad erogare alla ricorrente, in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità imputabile alla medesima.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere, ove avversariamente contestati o non ritenuti già documentalmente provati, gli infratenorizzati articoli di prova per interpello (sia del medico che della ricorrente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato a ed a Controparte_1
esponeva che nel 2017-2018, avendo Controparte_2 Parte_1
rilevato un rilassamento dei propri tessuti mammari, si rivolgeva al Prof. CP_1
2 chirurgo estetico, il quale le consigliava un intervento di Mastoplastica CP_1 riduttiva con l'aggiunta di protesi mammarie, fornendole le più ampie garanzie di risultato;
che l'intervento, eseguito dal Prof. avveniva quindi in data CP_1
31.5.2018, con relativo ricovero dal 31.5.2018 al 1.6.2018 presso la clinica privata
“ ” sita in Appiano Gentile;
che fin da subito l'esponente si avvedeva di un CP_2
risultato insoddisfacente e fin dalla prima visita di controllo segnalò al professore il volume troppo piccolo dei seni rispetto alle dimensioni del torace;
che, inoltre, alla rimozione dei punti di sutura si erano “slabbrate” le ferite con fuoriuscita di liquido bilateralmente;
che nel corso di successive visite, constatando il pessimo risultato, il
Prof. propose all'esponente la sostituzione delle protesi con altre di volume CP_1
maggiore; che il secondo intervento avvenne in data 3.12.2018, sempre presso la
Casa di cura “ ” e con dimissione il giorno stesso (doc. 2); che, a seguito di CP_2
questo secondo intervento, il volume dei seni risultò adeguato, ma purtroppo non erano state corrette né le cicatrici né la forma dell'areola di destra con deviazione della ghiandola verso l'ascella; che i danni conseguenti ai due interventi chirurgici erano stati quantificati dal CTP, dott. , e che veniva Persona_1
conseguentemente instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo
(RG 677/2020); che in quella sede i CC.TT.U identificavano gli errori commessi dal chirurgo, il nesso di causalità ed il conseguente danno;
che tale danno consisteva nel danno patrimoniale, pari al costo delle prestazioni della clinica e del futuro intervento riparatore;
nel danno da invalidità temporanea per i tre interventi, nel danno estetico quantificato dal CTP in una percentuale del 15%, nel danno morale soggettivo e nel danno dinamico relazionale nonchè nelle spese della procedura di atp.
Si costituiva in giudizio il Prof. esponendo che all'incontro tenutosi Controparte_1 il 24/04/2018, il prof. ha avvertito la ricorrente che l'operazione che avrebbe CP_1 eseguito era da considerarsi complessa per l'elevato grado di ptosi e che non poteva escludersi la possibilità di un successivo intervento di revisione, oltre al fatto che egli non si assumeva in nessun caso un'obbligazione di risultato;
che, come anche accertato dai Consulenti Tecnici dell'Ufficio in sede di ricorso per ATP, l'intervento fu eseguito correttamente e non vi fu alcuna complicanza nel decorso postoperatorio;
che successivamente la ricorrente ha chiesto al convenuto il posizionamento di protesi più grandi;
che nel formulare tale richiesta, non ha chiesto la correzione di alcun inestetismo relativo alle cicatrici o alla forma dell'areola destra;
che, come emerge anche dalla lettura della cartella clinica relativa al secondo intervento, il prof.
3 in tale occasione non si è affatto occupato di correggere le cicatrici, né la CP_1 forma dell'areola destra e ciò per il semplice motivo che non ve n'era nessun bisogno ed in ogni caso non era quello l'intervento concordato con la RA , la Parte_1
quale aveva semplicemente chiesto di sostituire le protesi mammarie con altre più grandi;
che, come poi si legge nella relazione peritale resa in sede di ATP, “A seguito di questo secondo intervento, il volume dei seni fu giudicato adeguato” (CTU, pagina
10): il che, peraltro, trova conferma nella foto 5 allegata alla perizia dei Consulenti
Tecnici dell'Ufficio, a pag. 14 (doc. 9 – foto 5 allegata alla perizia dei Consulenti
Tecnici dell'Ufficio); che dal raffronto tra la predetta foto e quelle relative alla situazione iniziale emerge ictu oculi il perfetto esito estetico anche del secondo intervento (doc. 10 – raffronto foto situazione iniziale e post secondo intervento); che successivamente il fisico della RA – che è soggetto a variazioni posto Parte_1 che la stessa è affetta da una patologia, l'ipotiroidismo, che causa variazioni anche significative di peso – è mutato, nel senso che la RA ha preso peso.
Eccepiva quindi l'inesistenza dell'inadempimento in quanto il medico aveva informato la paziente dei rischi dell'intervento e del fatto che il chirurgo non le garantiva il risultato;
che gli interventi avevano conseguito un risultato adeguato e che erano stati eseguiti in conformità a diligenza e perizia;
l'assenza di prova del danno, del nesso di causa tra la condotta materiale del prof. e tale ipotetici danni;
che, in ogni CP_1
caso, non poteva addossarsi al convenuto la richiesta risarcitoria della somma di euro 7.007,80 versata alla clinica e che la richiesta risarcitoria per CP_2
l'intervento riparatore doveva ritenersi inammissibile, in assenza di totale determinazione del tipo di intervento cui avrebbe dovuto sottoporsi la paziente, risultando comunque eccessiva nel quantum;
contestava altresì le spese di ctp e di ctu.
Si costituiva in giudizio eccependo che la ricorrente Controparte_2
avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la condotta del sanitario,
l'inadempimento e l'asserito danno: che intendeva Controparte_2 esercitare, in questa sede, tenuto conto della responsabilità del medico, anch'essa di natura contrattuale, nei riguardi della paziente, azione di rivalsa e/o regresso nei confronti del sanitario, per le somme che, in forza della domanda di condanna in via solidale con il medico, essa fosse tenuta a versare alla ricorrente in misura superiore alla propria quota di responsabilità.
4 Eccepiva l'inidoneità della ctu svolta in fase di ATP ad assolvere l'onere probatorio sul nesso causale nei termini invocati da parte ricorrente risultando affermato: “Ad oggi i difetti nel risultato estetico sono di lieve entità e sono correggibili con un intervento correttivo in Anestesia Locale in day –surgery” (cfr. pag.16 ATP).
Contestava altresì l'insussistenza di profili di responsabilità evidenziati in ATP.
In ordine al quantum richiesto, deduceva che il denunciato danno non poteva essere superiore all'invalidità temporanea calcolata dai CC.TT.U con applicazione dei criteri di liquidazione delle lesioni di lieve entità (euro 54,89 giornaliere); che in assenza di danno biologico di natura permanente e comunque di un aggravamento rispetto alla situazione quo ante, così come di prova in ordine alla pretesa modificazione peggiorativa della vita della ricorrente, non potendo la stessa ricavarsi per presunzioni – ciò al più valendo nel caso in cui il danneggiato abbia riportato pregiudizi di elevata entità (cfr. ordinanza n.21630/2023) – si doveva escludere il riconoscimento di qualsivoglia somma al suddetto titolo;
in riferimento al danno patrimoniale, eccepiva che il rimborso delle somme pagate alla struttura sanitaria erano riferibili solo a quelle relative al doc 2 e che, in ogni caso, ogni onere risarcitorio doveva essere ripartito al 50% con il sanitario;
contestava inoltre le spese di ctp e di ctu nonché quelle relative al procedimento per ATP.
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta transattiva, che non veniva accettata da parte attrice, del seguente tenore:
“rilevata l'opportunità di invitare le parti ad una soluzione conciliativa della controversia, invita parti resistenti a corrispondere a parte ricorrente la cifra omnicomprensiva di € 15.000 di cui € 2.500 a carico della casa di cura ed € 12.500 a carico del prof. con rinuncia di tutte le pretese e degli atti di causa da parte CP_1 della ricorrente”.
La causa veniva così istruita mediante prova testimoniale e documentale;
all'esito le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, rinunciando così alle istanze istruttorie.
Con decreto Presidenziale del 18.11.2024, la controversia veniva riassegnata a questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, riservando il deposito della sentenza nei trenta giorni.
Ritiene questo Giudice che sussistano gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità da inadempimento del medico chirurgo e della casa di cura in solido in riferimento ai due interventi di chirurgia estetica praticati alla parte ricorrente.
5 In tema di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica si richiamano gli insegnamenti della Suprema Corte a S.U. secondo cui: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. S.U. 577/2008).
Nel caso in esame , già affetta da ptosi mammaria di II e III grado, ha Parte_1
dedotto e provato tramite la relazione del Ctp, dott. , e la Persona_1 documentazione fotografica allegata lo “scarso risultato estetico” dei due interventi eseguiti dal medico chirurgo, il primo in data 31.05.2018 di “Mastopessi con inserimento di protesi mammarie” ed il secondo del 3.12.2018 di “sostituzione delle protesi mammarie”, denunciando le seguenti alterazioni strutturali:
“a) la ghiandola mammaria dx appare più in basso con maggiore distanza giugulo- capezzolo di 2 cm rispetto al controlaterale
b) difformità delle superfici ascellari delle ghiandole m. che a sn risulta piana, mentre
a dx presenta un solco con ridondanza di tessuto cutaneo superiormente ed inferiormente.
La Pz riferisce senso di fastidiosa trazione quando solleva il braccio dx
Le incisioni periareolari non sono simmetriche, a sx forma circolare dì 5.5 cm., a dx di forma ovalare con diametro verticale di 7 cm e orizzontale di 5 cm. (vedi CTP doc 3)”.
Tale situazione risulta confermata dal Collegio peritale - costituito dal medico legale dott. e dal Dott. specialista in chirurgia Persona_2 Controparte_3 plastica, ricostruttiva ed estetica - che dall'analisi della documentazione medica ed, in particolare, dalle cartelle cliniche in atti nonché dal confronto della documentazione fotografica relativa alla situazione anatomica all'atto del primo intervento (pag. 7 della
Ctu), quella immediatamente successiva al secondo intervento (vedi foto 5 della relazione e foto pag. 30 della relazione) e quella al momento della visita della perizianda, ha accertato:
“molto evidenti le cicatrici diastasate ed irregolari della zona peri areolare.
A braccia abbassate si nota che la mammella destra è lievemente più voluminosa e più bassa (ptosica) rispetto a quella di sinistra.
6 A braccia alzate questa differenza asimmetrica è meno evidente.
È evidente invece, la differenza di tra le due areole (quella di destra è più estesa con la cicatrice delimitante più larga e diastasata).
Da notare (come d'altronde si vede dalle fotografie) che la mammella destra è più bassa di 2 3 cm. dalla clavicola dx. ed è più vicina all'ombelico.
Part Il diametro dell'areola dx. è più lungo del diametro dell'areola di 1 cm.
Volumetricamente, la mammella dx risulta più grande nei quadranti supero-laterale ed Infero-laterale rispetto alla mammella sns, difetto che non si nota nella situazione di "vestibilità". (…)
La situazione pre-operatoria, come si presenta dalle fotografie allegate mostra, effettivamente una situazione di ". Parte_3
Non risulta invece, un importane ed evidente perdita del tessuto ghiandolo-adiposo delle mammelle.
Le mammelle risultano simmetriche nel volume e nella posizione del complesso areola capezzolo. (ad eccezion fatta di un maggior accumulo di tessuto adiposo nella piega del cavo ascellare dx. rispetto al lato sns)”.
Il Collegio peritale ha dunque concluso: la situazione attuale, (come risultato del II intervento con ulteriore aumento del volume mammario rispetto al risultato del I
'intervento chirurgico) risulta peggiorativo rispetto al I intervento. La ptosi mammaria
è più evidente (aumento del volume e peso delle mammelle), le cicatrici sono più diastasate ed evidenti.
Non vi sono dubbi in merito all'utilizzabilità della consulenza tecnica espletata in altro procedimento, atteso che l'orientamento giurisprudenziale costante della Corte di
Cassazione al quale la giudicante ritiene uniformarsi (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
12091 del 20/12/1990) ha affermato il principio in forza del quale: “Il giudice di merito
è libero, in difetto di particolari divieti normativi, di formare il proprio convincimento sulla base delle prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra altre parti, utilizzando le risultanze quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio. Pertanto allo stesso modo può essere utilizzata pure una consulenza tecnica, espletata in altro procedimento”, principio ribadito anche dalla sentenza n. 10972 del 20/12/1994 in forza del quale: “Il giudice di merito, in difetto di particolari divieti normativi, può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche prove e, più in genere, risultanze istruttorie (tra cui in particolare la consulenza tecnica), formate in un diverso giudizio, tra le stesse parti o
7 anche tra altre parti, da considerare quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio.”
Si consideri che anche i Ctp di parte resistente dott. e dott.ssa CP_1 Per_3
, nelle osservazioni alla ctu hanno ritenuto che si fosse in presenza di un Per_4
“errore tecnico nell'esecuzione del primo intervento (con risultato di asimmetria di forma e di volumi mammari)”, pur affermando il carattere “soddisfacente” del risultato ottenuto con il secondo intervento (non certamente risolutivo).
Devono, dunque, condividersi le conclusioni della ctu, esaustive, logiche e coerenti in quanto fondate su accertamenti oggettivi e riscontrabili, secondo cui l'inadempimento imputabile al sanitario, che ha causato con una probabilità superiore al 50%,
l'imperfetto risultato estetico è costituito dall'errore nell'indicazione della tipologia dell'intervento eseguito: a fronte delle condizioni anatomiche dell'attrice, come sopra descritte, non si è rivelata corretta l'indicazione, la programmazione e l'esecuzione di asportazione di tessuto ghiandolo adiposo e di inserimento di protesi mammaria per risolvere il problema della ptosi;
sarebbe stato, infatti, sufficiente un solo intervento di senza inserimento di protesi mammarie le quali, nel caso di specie, CP_4
hanno determinato un aumento del volume e del peso delle mammelle, causando una ptosi mammaria più evidente nonché i danni e gli inestetismi sopra rilevati, non presenti questi ultimi alla situazione pre-intervento (si pensi in particolare alla asimmetria delle mammelle e delle areole), con esito dunque peggiorativo delle condizioni della paziente.
La scelta di eseguire il secondo intervento di sostituzione delle protesi con altre più grandi non appare, pertanto, giustificata e conforme a diligenza, prudenza e perizia, non rilevando a tale fine il fatto che la stessa paziente, insoddisfatta, avesse richiesto un volume maggiore delle mammelle, come esposto dal Ctp.
La rilevata malpractice chirurgica non lascia spazio a dubbi in ordine alla sussistenza dell'inadempimento lamentato.
Si consideri, altresì, che la parte convenuta non prova che con il consenso informato
(vedi doc. 1 parte attrice) il chirurgo avesse effettivamente resa edotta l'attrice che l'impiego di protesi mammarie nell'intervento di mastopessi avrebbero potuto determinare un aumento della ptosi ed il conseguente risultato estetico peggiorativo sopra descritto.
In ogni caso, l'avere prestato il consenso informato non esonera da responsabilità il sanitario che sia incorso in errore e nell'inadempimento imputabile della prestazione.
8 Orbene, a fronte di tali risultanze, i convenuti non hanno dimostrato, come era loro onere, l'esatto adempimento della prestazione sanitaria, sostenendo nella comparsa di costituzione che il seno di non presentava alcuna deformità, non Parte_1
era ptosico, non era asimmetrico e non presentava cicatrici particolarmente rilevanti
(pag. 15 della comparsa), senza tuttavia fornire riscontri oggettivi di ciò.
Indimostrato rimane anche il fatto che il passare del tempo ed il modificarsi delle condizioni fisiologiche della ricorrente (che avrebbe subito un considerevole aumento di peso) avrebbero determinato l'interruzione del nesso causale, in quanto il sanitario non prova che, trattandosi di circostanze sopravvenute, siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.
Tenuto conto dell'importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse della controparte ed alla natura ed agli scopi del trattamento estetico, il contratto con il sanitario deve ritenersi risolto per inadempimento con conseguente effetto retroattivo in relazione agli obblighi restitutori e risarcitori, gravanti questi ultimi anche in capo alla convenuta in via solidale. CP_2
Infatti, la struttura sanitaria, con l'accettazione del paziente ai fini del ricovero per l'intervento programmato, conclude con lo stesso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, da cui derivano obblighi non solo di tipo alberghiero, ma anche di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Conseguentemente, anche la struttura sanitaria risulta responsabile, ex art. 1218
c.c., per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, in qualità di suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando al riguardo la circostanza che il sanitario sia di fiducia dello stesso paziente e da lui stesso scelto (Cassazione n. 13953/2007 e n. 1620/2012).
A seguito dei danni riscontrati, giudicati comunque dai CC.TT.U. di lieve entità, può essere riconosciuto un danno biologico temporaneo quantificabile in gg. 01 di lTT per ciascun intervento, nonché in ulteriori gg. 10 di ITP al 50% per il primo intervento ed in gg. 15 di ITP al 50% per il secondo;
tale danno è stato giudicato dal Collegio
9 peritale mitigabile con un successivo intervento chirurgico in anestesia locale ed in
Day Surgery.
Il criterio di liquidazione (euro 55,24 di indennità giornaliera) è quello delle lesioni micropermanenti ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni applicabile anche alla colpa medica ex art. 7 c. 4 l. 24/2017: il danno biologico temporaneo può essere, dunque, così liquidato equitativamente all'attualità in euro 800,98 con l'ulteriore personalizzazione di euro 300,00 per il danno morale, tenuto conto che la paziente si
è dovuta sottoporre a due interventi ottenendo un risultato non solo non risolutivo ma addirittura peggiorativo, nonché di euro 400,00 per il danno estetico, considerato che il successivo intervento potrà solo mitigare le conseguenze dannose.
La parte ricorrente non deposita osservazioni e non contesta la quantificazione dei danni operata dal Collegio peritale.
E' dovuto, inoltre, il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c,, secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma liquidata all'attualità, ma l'originario importo, che si ricava devalutando quello attuale alla data del fatto;
tale importo va rivalutato anno per anno;
- sugli importi annuali così ottenuti si ritiene equo applicare gli interessi legali secondo i tassi vigenti anno per anno nel periodo considerato.
e devono, pertanto, essere Controparte_1 Controparte_2
condannati in solido al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma di euro 1.500,98, oltre rivalutazione ed interessi, come sopra precisato.
Non sono liquidabili ulteriori voci di danno non provate e documentate, determinandosi altrimenti una duplicazione delle voci ed avendo chiesto la ricorrente il rimedio della risoluzione del contratto e non l'esatto adempimento dello stesso.
Per tale ragione non è riconoscibile neppure un ulteriore danno biologico temporaneo in relazione ad un ipotetico terzo intervento nè il danno patrimoniale costituito dagli asseriti costi del futuro intervento riparatore, dovendosi altresì considerare che si tratterrebbe di un danno futuro ed eventuale che andrebbe ad incidere – riducendolo fino quasi ad azzerarlo – sull'entità del danno biologico riconosciuto e liquidato, conducendo a una illegittima duplicazione, quanto meno parziale, del danno (v. Trib.
Reggio Emilia n. 1111 del 2015).
10 In ogni caso, la relativa domanda deve ritenersi infondata, in quanto solo genericamente formulata in relazione alla tipologia di intervento, alla sua effettiva efficacia riparatrice rispetto al danno lamentato (soprattutto in quale misura, in considerazione del fatto che non è stato accertato un danno biologico permanente) nonché alla sua quantificazione, di cui non si fornisce alcuna prova (le indicazioni della CTP sono del tutto generiche e non motivate).
Per effetto della risoluzione del contratto, consegue inoltre in capo a
[...]
l'obbligo restitutorio del compenso pagato per la prestazione CP_1 professionale pari ad euro 6.750,00 nonché in capo alla casa di cura l'obbligo restitutorio della somma di euro 2.700,21, in entrambi i casi oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo (vedi precisazioni della ricorrente all'udienza del
29.10.2025).
In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla casa di cura verso il sanitario, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, si applica il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023)”.
Orbene, nel caso di specie, la resistente non fornisce tale rigorosa provata negando anzi la sussistenza di un malpractice in relazione all'operato del chirurgo, il quale pertanto dovrà essere condannato a tenere indenne la casa di cura di quanto la stessa sarà tenuta a pagare alla ricorrente in virtù della presente decisione nella misura del 50%.
Le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente ed i resistenti, comprese quelle relative al procedimento per ATP, seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento della domanda, di bassa complessità; tuttavia, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente - che ha rifiutato la proposta conciliativa del Giudice, più favorevole della presente decisione, senza giustificato motivo – deve essere condannata al pagamento delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta (fase
11 istruttoria e fase decisionale) nei confronti delle controparti che invece avevano accettato la relativa proposta.
Le spese di ctu, liquidate con decreto dal Giudice in complessivi euro 1.350,00 oltre
Iva e CPA, devono essere poste definitivamente a carico dei resistenti in solido;
analogamente per quanto riguarda le spese del Ctp, dott. , che in Per_1 applicazione dell'art. 92 c.p.c. devono essere contenute nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, risultando per il resto eccessive.
Nei rapporti interni tra e la , alla luce delle ragioni Controparte_1 CP_2 della decisione il medico dovrà pagare il 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in dispositivo, nei confronti della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-condanna e al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di della somma di euro 1.500,98 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
-condanna al pagamento nei confronti di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 6.750,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
Co
-condanna al pagamento della somma di euro 2.700,21 Controparte_2
nei confronti , oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
Parte_1
-condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che si liquidano in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale e in € 237,00 per anticipazioni per il presente giudizio nonché in euro 1.200,00 a titolo di compenso professionale, in euro 1.000,00 oltre Iva e Cpa per spese di ctp ed in euro 118,50 per anticipazioni in relazione al giudizio di accertamento tecnico preventivo, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite relative alle fasi istruttoria e decisionale del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 1.700,00, oltre spese generali, iva e Cpa, in favore di ciascuna parte resistente;
-pone definitivamente a carico delle parti resistenti in solido le spese di Ctu, come liquidate dal Giudice nel procedimento per ATP;
12 - condanna a tenere indenne la casa di di Controparte_1 Controparte_2
quanto questa sarà tenuta a pagare nei confronti della ricorrente in virtù della presente decisione nella misura del 50%;
-condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
nella misura del 50%, spese che liquida per l'intero in euro 2.540,00 CP_2
per compenso professionale, oltre spese generali iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 4.02.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474/2023 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSTANZO ALBERTO presso il cui studio in Casale Monferrato via Santa Croce n.
3 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BONINI ANTONELLA presso il cui studio in Milano Viale Premuda 2 è elettivamente domiciliato resistente contro
con il patrocinio dell'avv. MASSIMO FOSSATI Controparte_2
presso il cui studio in Torino Corso Galileo Ferraris è elettivamente domiciliata
resistente
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: dichiararsi risolto per inadempimento del Prof. il contratto intercorso tra la CP_1
conchiudente ed il medesimo;
conseguentemente, dichiarare tenuto il Prof. a rimborsare gli importi CP_1
corrispostigli per la sua prestazione professionale (come meglio descritto in narrativa)
1 e dichiarare tenuti entrambi i convenuti in solido a risarcire alla conchiudente tutti i danni arrecatile (come meglio descritto in narrativa), oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria di competenze professionali e spese, anche del procedimento di a.t.p.
Per parte resistente CP_1
il Tribunale voglia respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Per parte resistente CP_2
NEL MERITO
In via principale
Assolvere da ogni avversaria domanda, in quanto Controparte_2
infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
In subordine
Nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di parte ricorrente
Accertare la quota di responsabilità ascrivibile a le ed al Controparte_2
Prof. in misura paritaria tra loro ai sensi e per gli effetti dell'art.2055 c.c.-1298 CP_1
c.c., rapportando, di conseguenza, il relativo onere risarcitorio in capo ai medesimi.
Con spese di lite in tutto o, quantomeno in parte, compensate.
In ogni caso
Dichiarare sin d'ora tenuto e condannare il Prof. a rimborsare, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c., a le somme che, Controparte_2 in ragione del vincolo di solidarietà esistente con il professionista, quest'ultima fosse tenuta ad erogare alla ricorrente, in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità imputabile alla medesima.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere, ove avversariamente contestati o non ritenuti già documentalmente provati, gli infratenorizzati articoli di prova per interpello (sia del medico che della ricorrente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato a ed a Controparte_1
esponeva che nel 2017-2018, avendo Controparte_2 Parte_1
rilevato un rilassamento dei propri tessuti mammari, si rivolgeva al Prof. CP_1
2 chirurgo estetico, il quale le consigliava un intervento di Mastoplastica CP_1 riduttiva con l'aggiunta di protesi mammarie, fornendole le più ampie garanzie di risultato;
che l'intervento, eseguito dal Prof. avveniva quindi in data CP_1
31.5.2018, con relativo ricovero dal 31.5.2018 al 1.6.2018 presso la clinica privata
“ ” sita in Appiano Gentile;
che fin da subito l'esponente si avvedeva di un CP_2
risultato insoddisfacente e fin dalla prima visita di controllo segnalò al professore il volume troppo piccolo dei seni rispetto alle dimensioni del torace;
che, inoltre, alla rimozione dei punti di sutura si erano “slabbrate” le ferite con fuoriuscita di liquido bilateralmente;
che nel corso di successive visite, constatando il pessimo risultato, il
Prof. propose all'esponente la sostituzione delle protesi con altre di volume CP_1
maggiore; che il secondo intervento avvenne in data 3.12.2018, sempre presso la
Casa di cura “ ” e con dimissione il giorno stesso (doc. 2); che, a seguito di CP_2
questo secondo intervento, il volume dei seni risultò adeguato, ma purtroppo non erano state corrette né le cicatrici né la forma dell'areola di destra con deviazione della ghiandola verso l'ascella; che i danni conseguenti ai due interventi chirurgici erano stati quantificati dal CTP, dott. , e che veniva Persona_1
conseguentemente instaurato il procedimento per accertamento tecnico preventivo
(RG 677/2020); che in quella sede i CC.TT.U identificavano gli errori commessi dal chirurgo, il nesso di causalità ed il conseguente danno;
che tale danno consisteva nel danno patrimoniale, pari al costo delle prestazioni della clinica e del futuro intervento riparatore;
nel danno da invalidità temporanea per i tre interventi, nel danno estetico quantificato dal CTP in una percentuale del 15%, nel danno morale soggettivo e nel danno dinamico relazionale nonchè nelle spese della procedura di atp.
Si costituiva in giudizio il Prof. esponendo che all'incontro tenutosi Controparte_1 il 24/04/2018, il prof. ha avvertito la ricorrente che l'operazione che avrebbe CP_1 eseguito era da considerarsi complessa per l'elevato grado di ptosi e che non poteva escludersi la possibilità di un successivo intervento di revisione, oltre al fatto che egli non si assumeva in nessun caso un'obbligazione di risultato;
che, come anche accertato dai Consulenti Tecnici dell'Ufficio in sede di ricorso per ATP, l'intervento fu eseguito correttamente e non vi fu alcuna complicanza nel decorso postoperatorio;
che successivamente la ricorrente ha chiesto al convenuto il posizionamento di protesi più grandi;
che nel formulare tale richiesta, non ha chiesto la correzione di alcun inestetismo relativo alle cicatrici o alla forma dell'areola destra;
che, come emerge anche dalla lettura della cartella clinica relativa al secondo intervento, il prof.
3 in tale occasione non si è affatto occupato di correggere le cicatrici, né la CP_1 forma dell'areola destra e ciò per il semplice motivo che non ve n'era nessun bisogno ed in ogni caso non era quello l'intervento concordato con la RA , la Parte_1
quale aveva semplicemente chiesto di sostituire le protesi mammarie con altre più grandi;
che, come poi si legge nella relazione peritale resa in sede di ATP, “A seguito di questo secondo intervento, il volume dei seni fu giudicato adeguato” (CTU, pagina
10): il che, peraltro, trova conferma nella foto 5 allegata alla perizia dei Consulenti
Tecnici dell'Ufficio, a pag. 14 (doc. 9 – foto 5 allegata alla perizia dei Consulenti
Tecnici dell'Ufficio); che dal raffronto tra la predetta foto e quelle relative alla situazione iniziale emerge ictu oculi il perfetto esito estetico anche del secondo intervento (doc. 10 – raffronto foto situazione iniziale e post secondo intervento); che successivamente il fisico della RA – che è soggetto a variazioni posto Parte_1 che la stessa è affetta da una patologia, l'ipotiroidismo, che causa variazioni anche significative di peso – è mutato, nel senso che la RA ha preso peso.
Eccepiva quindi l'inesistenza dell'inadempimento in quanto il medico aveva informato la paziente dei rischi dell'intervento e del fatto che il chirurgo non le garantiva il risultato;
che gli interventi avevano conseguito un risultato adeguato e che erano stati eseguiti in conformità a diligenza e perizia;
l'assenza di prova del danno, del nesso di causa tra la condotta materiale del prof. e tale ipotetici danni;
che, in ogni CP_1
caso, non poteva addossarsi al convenuto la richiesta risarcitoria della somma di euro 7.007,80 versata alla clinica e che la richiesta risarcitoria per CP_2
l'intervento riparatore doveva ritenersi inammissibile, in assenza di totale determinazione del tipo di intervento cui avrebbe dovuto sottoporsi la paziente, risultando comunque eccessiva nel quantum;
contestava altresì le spese di ctp e di ctu.
Si costituiva in giudizio eccependo che la ricorrente Controparte_2
avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la condotta del sanitario,
l'inadempimento e l'asserito danno: che intendeva Controparte_2 esercitare, in questa sede, tenuto conto della responsabilità del medico, anch'essa di natura contrattuale, nei riguardi della paziente, azione di rivalsa e/o regresso nei confronti del sanitario, per le somme che, in forza della domanda di condanna in via solidale con il medico, essa fosse tenuta a versare alla ricorrente in misura superiore alla propria quota di responsabilità.
4 Eccepiva l'inidoneità della ctu svolta in fase di ATP ad assolvere l'onere probatorio sul nesso causale nei termini invocati da parte ricorrente risultando affermato: “Ad oggi i difetti nel risultato estetico sono di lieve entità e sono correggibili con un intervento correttivo in Anestesia Locale in day –surgery” (cfr. pag.16 ATP).
Contestava altresì l'insussistenza di profili di responsabilità evidenziati in ATP.
In ordine al quantum richiesto, deduceva che il denunciato danno non poteva essere superiore all'invalidità temporanea calcolata dai CC.TT.U con applicazione dei criteri di liquidazione delle lesioni di lieve entità (euro 54,89 giornaliere); che in assenza di danno biologico di natura permanente e comunque di un aggravamento rispetto alla situazione quo ante, così come di prova in ordine alla pretesa modificazione peggiorativa della vita della ricorrente, non potendo la stessa ricavarsi per presunzioni – ciò al più valendo nel caso in cui il danneggiato abbia riportato pregiudizi di elevata entità (cfr. ordinanza n.21630/2023) – si doveva escludere il riconoscimento di qualsivoglia somma al suddetto titolo;
in riferimento al danno patrimoniale, eccepiva che il rimborso delle somme pagate alla struttura sanitaria erano riferibili solo a quelle relative al doc 2 e che, in ogni caso, ogni onere risarcitorio doveva essere ripartito al 50% con il sanitario;
contestava inoltre le spese di ctp e di ctu nonché quelle relative al procedimento per ATP.
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta transattiva, che non veniva accettata da parte attrice, del seguente tenore:
“rilevata l'opportunità di invitare le parti ad una soluzione conciliativa della controversia, invita parti resistenti a corrispondere a parte ricorrente la cifra omnicomprensiva di € 15.000 di cui € 2.500 a carico della casa di cura ed € 12.500 a carico del prof. con rinuncia di tutte le pretese e degli atti di causa da parte CP_1 della ricorrente”.
La causa veniva così istruita mediante prova testimoniale e documentale;
all'esito le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, rinunciando così alle istanze istruttorie.
Con decreto Presidenziale del 18.11.2024, la controversia veniva riassegnata a questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, riservando il deposito della sentenza nei trenta giorni.
Ritiene questo Giudice che sussistano gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità da inadempimento del medico chirurgo e della casa di cura in solido in riferimento ai due interventi di chirurgia estetica praticati alla parte ricorrente.
5 In tema di riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica si richiamano gli insegnamenti della Suprema Corte a S.U. secondo cui: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. S.U. 577/2008).
Nel caso in esame , già affetta da ptosi mammaria di II e III grado, ha Parte_1
dedotto e provato tramite la relazione del Ctp, dott. , e la Persona_1 documentazione fotografica allegata lo “scarso risultato estetico” dei due interventi eseguiti dal medico chirurgo, il primo in data 31.05.2018 di “Mastopessi con inserimento di protesi mammarie” ed il secondo del 3.12.2018 di “sostituzione delle protesi mammarie”, denunciando le seguenti alterazioni strutturali:
“a) la ghiandola mammaria dx appare più in basso con maggiore distanza giugulo- capezzolo di 2 cm rispetto al controlaterale
b) difformità delle superfici ascellari delle ghiandole m. che a sn risulta piana, mentre
a dx presenta un solco con ridondanza di tessuto cutaneo superiormente ed inferiormente.
La Pz riferisce senso di fastidiosa trazione quando solleva il braccio dx
Le incisioni periareolari non sono simmetriche, a sx forma circolare dì 5.5 cm., a dx di forma ovalare con diametro verticale di 7 cm e orizzontale di 5 cm. (vedi CTP doc 3)”.
Tale situazione risulta confermata dal Collegio peritale - costituito dal medico legale dott. e dal Dott. specialista in chirurgia Persona_2 Controparte_3 plastica, ricostruttiva ed estetica - che dall'analisi della documentazione medica ed, in particolare, dalle cartelle cliniche in atti nonché dal confronto della documentazione fotografica relativa alla situazione anatomica all'atto del primo intervento (pag. 7 della
Ctu), quella immediatamente successiva al secondo intervento (vedi foto 5 della relazione e foto pag. 30 della relazione) e quella al momento della visita della perizianda, ha accertato:
“molto evidenti le cicatrici diastasate ed irregolari della zona peri areolare.
A braccia abbassate si nota che la mammella destra è lievemente più voluminosa e più bassa (ptosica) rispetto a quella di sinistra.
6 A braccia alzate questa differenza asimmetrica è meno evidente.
È evidente invece, la differenza di tra le due areole (quella di destra è più estesa con la cicatrice delimitante più larga e diastasata).
Da notare (come d'altronde si vede dalle fotografie) che la mammella destra è più bassa di 2 3 cm. dalla clavicola dx. ed è più vicina all'ombelico.
Part Il diametro dell'areola dx. è più lungo del diametro dell'areola di 1 cm.
Volumetricamente, la mammella dx risulta più grande nei quadranti supero-laterale ed Infero-laterale rispetto alla mammella sns, difetto che non si nota nella situazione di "vestibilità". (…)
La situazione pre-operatoria, come si presenta dalle fotografie allegate mostra, effettivamente una situazione di ". Parte_3
Non risulta invece, un importane ed evidente perdita del tessuto ghiandolo-adiposo delle mammelle.
Le mammelle risultano simmetriche nel volume e nella posizione del complesso areola capezzolo. (ad eccezion fatta di un maggior accumulo di tessuto adiposo nella piega del cavo ascellare dx. rispetto al lato sns)”.
Il Collegio peritale ha dunque concluso: la situazione attuale, (come risultato del II intervento con ulteriore aumento del volume mammario rispetto al risultato del I
'intervento chirurgico) risulta peggiorativo rispetto al I intervento. La ptosi mammaria
è più evidente (aumento del volume e peso delle mammelle), le cicatrici sono più diastasate ed evidenti.
Non vi sono dubbi in merito all'utilizzabilità della consulenza tecnica espletata in altro procedimento, atteso che l'orientamento giurisprudenziale costante della Corte di
Cassazione al quale la giudicante ritiene uniformarsi (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
12091 del 20/12/1990) ha affermato il principio in forza del quale: “Il giudice di merito
è libero, in difetto di particolari divieti normativi, di formare il proprio convincimento sulla base delle prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra altre parti, utilizzando le risultanze quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio. Pertanto allo stesso modo può essere utilizzata pure una consulenza tecnica, espletata in altro procedimento”, principio ribadito anche dalla sentenza n. 10972 del 20/12/1994 in forza del quale: “Il giudice di merito, in difetto di particolari divieti normativi, può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche prove e, più in genere, risultanze istruttorie (tra cui in particolare la consulenza tecnica), formate in un diverso giudizio, tra le stesse parti o
7 anche tra altre parti, da considerare quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio.”
Si consideri che anche i Ctp di parte resistente dott. e dott.ssa CP_1 Per_3
, nelle osservazioni alla ctu hanno ritenuto che si fosse in presenza di un Per_4
“errore tecnico nell'esecuzione del primo intervento (con risultato di asimmetria di forma e di volumi mammari)”, pur affermando il carattere “soddisfacente” del risultato ottenuto con il secondo intervento (non certamente risolutivo).
Devono, dunque, condividersi le conclusioni della ctu, esaustive, logiche e coerenti in quanto fondate su accertamenti oggettivi e riscontrabili, secondo cui l'inadempimento imputabile al sanitario, che ha causato con una probabilità superiore al 50%,
l'imperfetto risultato estetico è costituito dall'errore nell'indicazione della tipologia dell'intervento eseguito: a fronte delle condizioni anatomiche dell'attrice, come sopra descritte, non si è rivelata corretta l'indicazione, la programmazione e l'esecuzione di asportazione di tessuto ghiandolo adiposo e di inserimento di protesi mammaria per risolvere il problema della ptosi;
sarebbe stato, infatti, sufficiente un solo intervento di senza inserimento di protesi mammarie le quali, nel caso di specie, CP_4
hanno determinato un aumento del volume e del peso delle mammelle, causando una ptosi mammaria più evidente nonché i danni e gli inestetismi sopra rilevati, non presenti questi ultimi alla situazione pre-intervento (si pensi in particolare alla asimmetria delle mammelle e delle areole), con esito dunque peggiorativo delle condizioni della paziente.
La scelta di eseguire il secondo intervento di sostituzione delle protesi con altre più grandi non appare, pertanto, giustificata e conforme a diligenza, prudenza e perizia, non rilevando a tale fine il fatto che la stessa paziente, insoddisfatta, avesse richiesto un volume maggiore delle mammelle, come esposto dal Ctp.
La rilevata malpractice chirurgica non lascia spazio a dubbi in ordine alla sussistenza dell'inadempimento lamentato.
Si consideri, altresì, che la parte convenuta non prova che con il consenso informato
(vedi doc. 1 parte attrice) il chirurgo avesse effettivamente resa edotta l'attrice che l'impiego di protesi mammarie nell'intervento di mastopessi avrebbero potuto determinare un aumento della ptosi ed il conseguente risultato estetico peggiorativo sopra descritto.
In ogni caso, l'avere prestato il consenso informato non esonera da responsabilità il sanitario che sia incorso in errore e nell'inadempimento imputabile della prestazione.
8 Orbene, a fronte di tali risultanze, i convenuti non hanno dimostrato, come era loro onere, l'esatto adempimento della prestazione sanitaria, sostenendo nella comparsa di costituzione che il seno di non presentava alcuna deformità, non Parte_1
era ptosico, non era asimmetrico e non presentava cicatrici particolarmente rilevanti
(pag. 15 della comparsa), senza tuttavia fornire riscontri oggettivi di ciò.
Indimostrato rimane anche il fatto che il passare del tempo ed il modificarsi delle condizioni fisiologiche della ricorrente (che avrebbe subito un considerevole aumento di peso) avrebbero determinato l'interruzione del nesso causale, in quanto il sanitario non prova che, trattandosi di circostanze sopravvenute, siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.
Tenuto conto dell'importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse della controparte ed alla natura ed agli scopi del trattamento estetico, il contratto con il sanitario deve ritenersi risolto per inadempimento con conseguente effetto retroattivo in relazione agli obblighi restitutori e risarcitori, gravanti questi ultimi anche in capo alla convenuta in via solidale. CP_2
Infatti, la struttura sanitaria, con l'accettazione del paziente ai fini del ricovero per l'intervento programmato, conclude con lo stesso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, da cui derivano obblighi non solo di tipo alberghiero, ma anche di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Conseguentemente, anche la struttura sanitaria risulta responsabile, ex art. 1218
c.c., per l'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c. per l'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, in qualità di suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando al riguardo la circostanza che il sanitario sia di fiducia dello stesso paziente e da lui stesso scelto (Cassazione n. 13953/2007 e n. 1620/2012).
A seguito dei danni riscontrati, giudicati comunque dai CC.TT.U. di lieve entità, può essere riconosciuto un danno biologico temporaneo quantificabile in gg. 01 di lTT per ciascun intervento, nonché in ulteriori gg. 10 di ITP al 50% per il primo intervento ed in gg. 15 di ITP al 50% per il secondo;
tale danno è stato giudicato dal Collegio
9 peritale mitigabile con un successivo intervento chirurgico in anestesia locale ed in
Day Surgery.
Il criterio di liquidazione (euro 55,24 di indennità giornaliera) è quello delle lesioni micropermanenti ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni applicabile anche alla colpa medica ex art. 7 c. 4 l. 24/2017: il danno biologico temporaneo può essere, dunque, così liquidato equitativamente all'attualità in euro 800,98 con l'ulteriore personalizzazione di euro 300,00 per il danno morale, tenuto conto che la paziente si
è dovuta sottoporre a due interventi ottenendo un risultato non solo non risolutivo ma addirittura peggiorativo, nonché di euro 400,00 per il danno estetico, considerato che il successivo intervento potrà solo mitigare le conseguenze dannose.
La parte ricorrente non deposita osservazioni e non contesta la quantificazione dei danni operata dal Collegio peritale.
E' dovuto, inoltre, il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 co. I c.c,, secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente:
- a base di calcolo va posta non la somma liquidata all'attualità, ma l'originario importo, che si ricava devalutando quello attuale alla data del fatto;
tale importo va rivalutato anno per anno;
- sugli importi annuali così ottenuti si ritiene equo applicare gli interessi legali secondo i tassi vigenti anno per anno nel periodo considerato.
e devono, pertanto, essere Controparte_1 Controparte_2
condannati in solido al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma di euro 1.500,98, oltre rivalutazione ed interessi, come sopra precisato.
Non sono liquidabili ulteriori voci di danno non provate e documentate, determinandosi altrimenti una duplicazione delle voci ed avendo chiesto la ricorrente il rimedio della risoluzione del contratto e non l'esatto adempimento dello stesso.
Per tale ragione non è riconoscibile neppure un ulteriore danno biologico temporaneo in relazione ad un ipotetico terzo intervento nè il danno patrimoniale costituito dagli asseriti costi del futuro intervento riparatore, dovendosi altresì considerare che si tratterrebbe di un danno futuro ed eventuale che andrebbe ad incidere – riducendolo fino quasi ad azzerarlo – sull'entità del danno biologico riconosciuto e liquidato, conducendo a una illegittima duplicazione, quanto meno parziale, del danno (v. Trib.
Reggio Emilia n. 1111 del 2015).
10 In ogni caso, la relativa domanda deve ritenersi infondata, in quanto solo genericamente formulata in relazione alla tipologia di intervento, alla sua effettiva efficacia riparatrice rispetto al danno lamentato (soprattutto in quale misura, in considerazione del fatto che non è stato accertato un danno biologico permanente) nonché alla sua quantificazione, di cui non si fornisce alcuna prova (le indicazioni della CTP sono del tutto generiche e non motivate).
Per effetto della risoluzione del contratto, consegue inoltre in capo a
[...]
l'obbligo restitutorio del compenso pagato per la prestazione CP_1 professionale pari ad euro 6.750,00 nonché in capo alla casa di cura l'obbligo restitutorio della somma di euro 2.700,21, in entrambi i casi oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo (vedi precisazioni della ricorrente all'udienza del
29.10.2025).
In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla casa di cura verso il sanitario, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, si applica il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023)”.
Orbene, nel caso di specie, la resistente non fornisce tale rigorosa provata negando anzi la sussistenza di un malpractice in relazione all'operato del chirurgo, il quale pertanto dovrà essere condannato a tenere indenne la casa di cura di quanto la stessa sarà tenuta a pagare alla ricorrente in virtù della presente decisione nella misura del 50%.
Le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente ed i resistenti, comprese quelle relative al procedimento per ATP, seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento della domanda, di bassa complessità; tuttavia, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente - che ha rifiutato la proposta conciliativa del Giudice, più favorevole della presente decisione, senza giustificato motivo – deve essere condannata al pagamento delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta (fase
11 istruttoria e fase decisionale) nei confronti delle controparti che invece avevano accettato la relativa proposta.
Le spese di ctu, liquidate con decreto dal Giudice in complessivi euro 1.350,00 oltre
Iva e CPA, devono essere poste definitivamente a carico dei resistenti in solido;
analogamente per quanto riguarda le spese del Ctp, dott. , che in Per_1 applicazione dell'art. 92 c.p.c. devono essere contenute nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, risultando per il resto eccessive.
Nei rapporti interni tra e la , alla luce delle ragioni Controparte_1 CP_2 della decisione il medico dovrà pagare il 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in dispositivo, nei confronti della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-condanna e al pagamento nei Controparte_1 Controparte_2
confronti di della somma di euro 1.500,98 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
-condanna al pagamento nei confronti di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 6.750,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
Co
-condanna al pagamento della somma di euro 2.700,21 Controparte_2
nei confronti , oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
Parte_1
-condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che si liquidano in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale e in € 237,00 per anticipazioni per il presente giudizio nonché in euro 1.200,00 a titolo di compenso professionale, in euro 1.000,00 oltre Iva e Cpa per spese di ctp ed in euro 118,50 per anticipazioni in relazione al giudizio di accertamento tecnico preventivo, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite relative alle fasi istruttoria e decisionale del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 1.700,00, oltre spese generali, iva e Cpa, in favore di ciascuna parte resistente;
-pone definitivamente a carico delle parti resistenti in solido le spese di Ctu, come liquidate dal Giudice nel procedimento per ATP;
12 - condanna a tenere indenne la casa di di Controparte_1 Controparte_2
quanto questa sarà tenuta a pagare nei confronti della ricorrente in virtù della presente decisione nella misura del 50%;
-condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della Controparte_1
nella misura del 50%, spese che liquida per l'intero in euro 2.540,00 CP_2
per compenso professionale, oltre spese generali iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 4.02.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
13