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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14185 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. AC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18043 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, vertente
TRA
(c.f. ), titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1 [...]
, corrente a Mantova, in via Caduti del Lavoro n. 11, Parte_2 elettivamente domiciliato a Mantova, in via Chiassi n. 10, presso lo studio dell'avv.to Pietro
ED e dell'avv.to Giulia Panisi, entrambi del Foro di Mantova, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori,
OPPONENTE
E
(c.f. – p.IVA con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale a Roma, viale Luca Gaurico n. 187), in persona del legale rappresentante, e per essa, quale procuratore speciale, (c.f. e p.IVA Parte_3
; con sede legale a Bologna, in via della Beverara n. 19), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante, elettivamente domiciliata al domicilio digitale e a Email_1
Bologna in via della Beverara n. 19, presso lo studio della rappresentata e difesa CP_2 dall'avv.to Stefano Padovani del Foro di Milano e dall'avv.to Gianluca Massimei del Foro di
Roma, in qualità di soci di società tra avvocati per azioni, in forza di procura CP_2 speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza del 26/3/2025): “… l'avv.to Guerriero insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183/6 c.p.c.; insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. …”; per l'opposta (verbale dell'udienza del 26/3/2025): “… L'avv.to Morgese precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c.; si oppone alle istanze istruttorie avversarie e chiede la decisione …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_1
che stava agendo per il tramite del procuratore speciale
[...] Parte_3
l'attore , titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva
[...] Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20823/2021 del 30/11-2/12/2021 del Tribunale di
Roma (r.g n. 68045/2021), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 77.808,83, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo derivante dal noleggio di alcune autovetture. Al riguardo l'attore, richiamata la peggiorata situazione finanziaria ed economica causata dalla nota pandemia Covid 19 che aveva drasticamente ridotto l'attività e i margini di guadagno, allegava che con pec del 17/6/2020, preceduto dalla comunicazione di sospensione nel pagamento dei canoni per effetto della normativa emergenziale, aveva comunicato la volontà di restituire i veicoli noleggiati, contestando nel contempo, con successiva pec del 3/7/2020, l'esistenza di penali, essendo stata la risoluzione causata da ragioni oggettive (pandemia e lockdown), così come aveva contestato il pagamento delle fatture;
che senza esito era stato il tentativo di conciliazione fissato per il 27/7/2020, stante la mancata comparizione della convenuta;
che la pretesa era infondata sia nell'an, alla luce delle condizioni oggettive che giustificavano la sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., sia nel quantum, atteso che non erano dovute le voci oggetto di pretesa, il tutto come meglio articolato in comparsa di risposta. Tanto premesso, l'attore instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) preliminarmente: non concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. n. 20823/2021 del 2/12/2021– R.G. n.
68045/2021 essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e la causa non è di pronta e facile soluzione per le ragioni esposte;
B) nel merito: In via principale 1. revocarsi e/o annullarsi ed in ogni caso dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 20823/2021 del
2/12/2021– R.G. n. 68045/2021 del Tribunale di Roma e conseguentemente dichiararsi che l'importo ingiunto non è dovuto dall'opponente per tutte le ragioni esposte;
2. dichiararsi ex art. 1463 c.c. la risoluzione del contratto di locazione di veicoli senza conducente – business relativi alle autovetture Opel OV, Ford Transit Renault CA, Opel ND - come sopra identificati – per avvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 2° c.c., con esclusione della responsabilità ex art. 1218 c.c. per tutte le ragioni dedotte;
3. condannarsi in ogni caso e comunque l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. In via subordinata
1. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda in via principale, dichiararsi ex art. 1467 c.c. la risoluzione del contratto di locazione di veicoli senza conducente – business relativi alle autovetture Opel OV, Ford
Transit Renault CA, Opel ND - come sopra identificati – per tutte le ragioni dedotte
2. condannarsi in ogni caso e comunque l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. C) Spese e competenze della procedura in ogni caso interamente rifusi”.
Con decreto del 5/4/2022 ex art. 168 bis c.p.c., comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza indicata in citazione (14/7/2022) al 19/7/2022.
In data 18/7/2022 si costituiva in giudizio la convenuta e, Controparte_1 per essa, il procuratore speciale la quale, contestata Parte_3
l'opposizione, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
20823/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 30/11/2021 RG 68045/2021 per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n.
20823/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 30/11/2021 RG 68045/2021 in ogni sua parte, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, dichiarare che è Controparte_1 creditrice nei confronti del sig. (P.I. – c.f. Parte_1 P.IVA_4
), quale titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta C.F._1 individuale, della somma di € 77.808,83, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare
(P.I. – c.f. ), quale titolare e legale Parte_1 P.IVA_4 C.F._1 rappresentante dell'omonima ditta individuale, a pagare a Controparte_1
l'importo capitale di € 77.808,83 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
All'udienza del 19/7/2022, comparsi i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese e istanze, si dava atto a verbale, stante la costituzione dell'opposta solo nel pomeriggio del giorno prima, della necessità di garantire il diritto di difesa sull'istanza ex art. 648 c.p.c., con conseguente rinvio all'udienza del 19/10/2022 per il medesimo incombente e per decidere sull'istanza ex art. 648 c.p.c., in difetto di accordo transattivo;
al riguardo le parti aveva chiesto rinvio al successivo mese di ottobre anche per valutare possibili soluzioni transattive.
Con decreto del 18/10/2022 l'udienza era differita dal 19 ottobre al 2 novembre, alla luce dell'istanza del procuratore di parte attrice, impossibilitato a comparire per comprovati motivi di salute.
Alla successiva udienza del 2/11/2022 comparivano i procuratori delle parti;
in particolare si dava atto a verbale che il procuratore di parte opponente “… insiste come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi;
fa presente che allo stato le parti non hanno raggiunto alcun accordo transattivo …” e che il procuratore di parte opposta “… insiste come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi, e chiede accogliersi l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, anche parziale in relazione alle fatture di cui all'elenco predisposto a pag. 6 della comparsa di risposta;
conferma che non è stato possibile raggiungere alcun accordo transattivo …”; nuovamente si dava atto che il procuratore di parte opponente “… contesta le eccezioni, allegazioni e deduzioni della controparte e si oppone all'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c.. Evidenzia che la proposta transattiva, indicata in comparsa, non era stata accettata in quanto sperequata a danno del proprio assistito, in quanto non prevedeva alcuno sconto, ma solo una proroga del contratto;
evidenzia inoltre che i verbali di contravvenzioni e i sinistri, cui fa riferimento l'opposta, non hanno il conforto di prova documentale e quindi non è stato possibile procedere ad alcun riscontro in relazione alle auto oggetto di causa …” e che il procuratore dell'opposta “… contesta le deduzioni avversarie e fa presente che con la comparsa di risposta si è proceduto ad indicare i quattro veicoli oggetto di causa, rispetto ai quali erano già stati depositale le lettere di noleggio, in sede monitoria
…”; all'esito la causa era trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 9/12/2022 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. sia per l'intera somma sia per parte della somma esatta in via monitoria;
era disposto rinvio all'udienza del 24/5/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c.. Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., richiamata all'udienza di p.c., il procuratore di parte attrice confermava le conclusioni, rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., richiamata all'udienza di p.c., il procuratore di parte convenuta riportava, confermandole, le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta.
Con decreto del 9/3/2023 era disposto che la predetta udienza del 24/5/2023 fosse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; era al riguardo assegnato termine fino all'originaria udienza per depositare note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 24/6/2023, provvedendo a seguito della trattazione cartolare della predetta udienza del 24/5/2023, era disposto rinvio all'udienza del 26/3/2025 per la precisazione delle conclusioni, essendo risultata la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e da ammettere, delle allegazioni e deduzioni nonché eccezioni delle parti.
All'udienza del 26/3/2025, presenti i procuratori delle parti che precisavano le rispettive conclusioni, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex art. 190 c.p.c., termini scaduti in data 16/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si prende atto che in citazione si è fatto riferimento, nell'epigrafe dell'atto, a
[...]
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_4 quale titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con sede in Curtatone loc. Levata (MN), Via Caduti del Lavoro n. 21/A (c.f. - P.I. C.F._1
) …”, mentre nella comparsa di costituzione di nuovi procuratori si è fatto P.IVA_4 riferimento, in epigrafe, a “… , in proprio e qualità di titolare della ditta Parte_1 di autonoleggio corrente in Mantova (MN) via Caduti del Lavoro n. 11 Parte_2
(c.f. ) …”. C.F._1
1.1 Al riguardo, rilevato che non vi è incertezza sulla persona dell'opponente ( Parte_1
; c.f. ), va ribadito che è indifferente riferirsi alla ditta, in
[...] C.F._1 persona del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa (cfr. Cass. 8784/1998;
Cass. 9260/2010), e che la ditta non ha soggettività giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale sia processuale (cfr. Cass. 3052/2006; Cass.
25003/2008; Cass. 19735/2014).
2. L'opposizione è fondata e va accolta.
3. Richiamato quanto esposto, si ribadisce, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003;
Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
3.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
3.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
3.2.1 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
4. Con ordinanza riservata del 9-12/12/2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. con le seguenti argomentazioni, che appare opportuno riportare per esteso: “…
Richiamato quanto esposto, va ribadito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale)
l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base
a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tanto premesso, si rammenta che la pretesa dell'ingiungente è relativa all'asserito mancato pagamento, da parte dell'opponente, della complessiva somma di € 77.808,83, portata da fatture relative al noleggio di alcune autovetture: Ford Transit 330; Renault
CA; Opel ND;
Opel Monovano.
In ordine alla verosimile fondatezza dell'opposizione e al giudizio necessariamente delibativo, proprio di questa fase a valutazione sommaria, osserva il Giudice che -allo stato- non del tutto immeritevoli di positiva considerazione appaiono le allegazioni e deduzioni di parte opponente sulla necessità di procedere all'esatta ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti, rapporti non provabili unicamente sulla base delle fatture azionate dalla ingiungente (cfr. Cass. 5915/2011), anche in considerazione del fatto che i titoli sottesi alle singole pretese creditorie p.es. per chilometraggio, per penali (per risoluzione anticipata ovvero per sinistri stradali), ecc. presuppongono in ogni caso, al di là delle questioni giuridiche pur evidenziate dall'opponente, degli accertamenti analitici e oggettivi con specifico riferimento alle singole autovetture e al periodo di utilizzazione da parte dell'opponente, viepiù alla luce della complessità stessa dei rapporti fra le parti, complessità che richiede appunto approfondimenti istruttori.
La circostanza che -come dedotto dalla convenuta- dette voci trovavano piena corrispondenza nelle condizioni generali di contratto sottoscritte e nelle proposte di noleggio sottoscritte non revoca in dubbio la costatazione che è pur sempre necessario fornire la prova del quantum in concreto preteso in relazione ad ogni singola voce creditoria fatta valere.
Inoltre non va dimenticato che la vicenda si inserisce nel noto periodo dell'emergenza Covid
e della decretazione d'urgenza, circostanza che rende necessario esaminare il rapporto contrattuale e la risoluzione dello stesso con riferimento a quel preciso contesto cronologico
e normativo.
In conclusione, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, non appare possibile accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. per l'intera somma esatta in via monitoria. Non appare possibile accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. neanche per una somma inferiore, in quanto la contestazione riguarda l'intero preteso credito e non risulta possibile individuare ipotetiche somme non contestate …” (cfr. citata ordinanza riservata del 9-
12/12/2022).
5. Con il ricordato ricorso monitorio, contenente la domanda di condanna al pagamento della complessiva somma di € 77.808,83, l'odierna società opposta aveva fatto riferimento alle fatture allegate al ricorso, da cui si individuavano le singole vetture oggetto di noleggio sulla base di un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e dei successivi singoli contratti.
6. Al ricorso monitorio era stato riportato il seguente estratto conto con le varie fatture, di cui due (la n. 9 e la n. 11) note di credito: 1) INR 207414 dell'1/3/2020 di € 3.618,25 con scadenza il 31/3/2020; 2) FIR015799 del 18/3/2020 di € 12,20 con scadenza 30/4/2020; 3)
INR 293564 dell'1/4/2020 di € 3.618,25 con scadenza 30/4/2020; 4) FIR022557 del
17/4/2020 di € 24,40 con scadenza 31/5/2020; 5) INR 374093 dell'1/5/2020 di € 3.618,25 con scadenza 31/5/2020; 6) INR 457479 dell'1/6/2020 di € 3.618,25 con scadenza 30/6/2020; 7)
LRL048170 del 26/6/2020 di € 1.630,82 con scadenza 31/7/2020; 8) INR540002 dell'1/7/2020 di € 3.618,25 con scadenza 31/7/2020; 9) RLC021316 del 30/7/2020 (nota di credito) di - € 144,36 con scadenza 31/8/2020; 10) RLR059753 del 30/7/2020 di € 59.057,52 con scadenza 31/8/2020; 11) INC018539 del 31/7/2020 (nota di credito) di - € 1.514,70 con scadenza 31/8/2020; 12) RLR066539 del 30/8/2022 di € 250,00 con scadenza 30/9/2020; 13)
RLR066540 del 30/8/2020 di € 340,70 con scadenza 30/9/2020; 14) FIR050473 del
16/9/2020 di € 36,60 con scadenza 31/10/2020 e 15) FIR066536 del 17/11/2022 di € 24,40 con scadenza 31/12/2020.
7. Sono state prodotte, unitamente al ricorso monitorio, le singole fatture e risulta che:
1) la fattura n. 1 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio FL653XB
Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv Pop'; al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone di Pt_5 noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door'; 2) la fattura n. 2 del superiore elenco si riferisce al 'Verbale Nr: A-11005117 Data
Verbale: 17/01/20 targa: FN669AX riferimento: 259 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa:
FN669AX Renault CA 1.5';
3) la fattura numero 3 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio
FL653XB Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2
69cv Pop'; al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone Pt_5 di noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door';
4) la fattura n. 4 del superiore elenco si riferisce al 'Verbale Nr: 3697774014 Data
Verbale: 11/02/20 targa: FL653XB riferimento: 250 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa:
FL653XB Renault Clio 1.5 dCi' e al 'Verbale Nr: 3691530044 Data Verbale: 11/02/20
TARGA: FL653XB riferimento: 663 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa: FL653XB Renault
Clio 1.5 dCi';
5) la fattura n. 5 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio FL653XB
Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv Pop'; al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone di Pt_5 noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door';
6) la fattura n. 6 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio FL653XB
Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv Pt_5 al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L Pop 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone di Pt_5 noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door';
7) la fattura n. 7 del superiore elenco si riferisce al 'sinistro del 3/3/2020 00:00 riaddebito penale per sinistro' relativamente alla vettura Ford Transit 330 tg FM073WT e al 'riaddebito penale per il sinistro del 7/5/2020 00:00 per mancato invio denuncia' relativamente alla vettura Opel ND X tg FP036ST;
8) la fattura numero 8 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio
FL653XB Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2
69cv al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L Pop 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone Pt_5 Pt_5 di noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door';
9) la fattura n. 9 è una nota di credito;
10) la fattura n. 10 del superiore elenco si riferiva alla 'penale per la risoluzione anticipata' relativamente alla vettura Renault Clio 1.5 dCi tg FL653XB; al 'conguaglio Km:
Km in ctr riparametrati 38,503 Km di rientro: 79,660 Km Franchigia Km 0 Coefficiente applicato 0.0889 Differenza Km percorsi 41,132' con riferimento alla vettura FL653XB
Renault Clio 1.5 dCi;
alla 'penale per la risoluzione anticipata' relativamente alla vettura
FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv Pop;
al 'Conguaglio Km: Km in ctr riparametrati 38,657 Km di rientro: 66,860 Km Franchigia Km 0 Coefficiente applicato 0.09058 Differenza Km percorsi Part 28,178', relativamente alla vettura FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv alla 'penale per risoluzione anticipata' relativamente alla vettura FM073WT Ford Transit 330; al
'Conguaglio Km: Km in ctr riparametrati 47,187 Km di rientro: 61,887 Km Franchigia Km 0
Coefficiente applicato 0.1015 Differenza Km percorsi 14,675' relativamente alla vettura
FP036ST Opel ND X;
alla 'penale per risoluzione anticipata', relativamente alla vettura FP036ST Opel ND X e alla penale per risoluzione anticipata', relativamente alla vettura FR356YJ Opel OV 2.3;
11) la fattura numero 11 del superiore elenco è una nota di credito;
12) la fattura numero 12 del superiore elenco si riferisce al 'sinistro del 7/5/2020
00:00' penale stato d'uso noleggio' relativamente alla vettura Opel ND X tg FP036ST;
13) la fattura numero 13 del superiore elenco si riferisce alla 'penale stato d'uso noleggio' relativamente alla vettura Fiat 500 1.2 69cv Pop, tg. FM063AJ e alla 'penale stato d'uso fine noleggio' della vettura Renault CA 1.5, tg FN669AX;
14) la fattura n. 14 del superiore elenco si riferisce al 'Verbale Nr: P/628940T/2020
Data Verbale: 22/06/20 targa: FL136SC riferimento: 600 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa:
FL136SC Fiat 500L Pop Star 1.3'; al 'Verbale Nr: S-16990/2020 Data Verbale: 5/07/20 targa: FM073WT riferimento: 147 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa: FM073WT Ford Transit 330'
e al 'Verbale Nr: R9042817 Data Verbale: 23/06/20 targa: FP036ST riferimento: 241 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa: FP036ST Opel ND X';
15) la fattura n. 15 del superiore elenco si riferisce al 'Verbale Nr: F00130457 Data
Verbale: 14/06/20 targa: FL136SC riferimento: 957 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa:
FL136SC Fiat 500L Pop Star 1.3', al 'Verbale Nr: F00130692 Data Verbale: 21/06/20 targa:
FL136SC riferimento: 000 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa: FL136SC Fiat 500L Pop Star
1.3'.
8. Ricordato che, in caso di contestazione le fatture non possono essere prova del preteso credito di chi ha redatto le fatture stesse, in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di produrre la prova del proprio preteso credito, va ribadito che è il creditore che deve fornire la prova della debenza delle somme richieste per le singole voci.
9. In citazione è stato allegato, a margine della contestazione sul quantum debeatur, che “… la controparte ha addebitato alla ditta individuale : Riaddebiti penali Parte_1 per sinistri;
Penali per stato d'uso a fine noleggio;
Canoni di noleggio senza alcuna indicazione circa il mese di riferimento;
Canoni di noleggio quando le auto erano già a disposizione per il ritiro/consegna; Penali per risoluzione anticipata;
Conguagli kilometrici;
ER …” e la pretesa è stata appunto contestata anche in ordine alla quantificazione e alle modalità di quantificazione della pretesa.
10. Orbene, poiché è processualmente emerso il noleggio delle vetture Renault Clio
1.5 tg. FL653XB; Fiat 500 tg. FM063AJ; Fiat 500L tg. FL136SC; Renault CA tg.
FN669AX; Ford Transit 330 tg. FM073WT; Opel ND X tg. FP036ST e Opel OV tg. FR356YJ -con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. l'opposta ha prodotto i verbali di riconsegna delle vetture Fiat 500 e Fiat 500 L, che quindi erano oggetto di noleggio-, è conseguenziale che l'opposta quanto meno avrebbe diritto al pagamento del corrispettivo portato dalle fatture relative al noleggio dei predetti veicoli e precisamente dalle fatture n. 1,
3, 5, 6 e 8 del superiore elenco.
11. Si tratta precisamente delle seguenti fatture: 1) INR 207414 dell'1/3/2020 di €
3.618,25 con scadenza il 31/3/2020; 3) INR 293564 dell'1/4/2020 di € 3.618,25 con scadenza
30/4/2020; 5) INR 374093 dell'1/5/2020 di € 3.618,25 con scadenza 31/5/2020; 6) INR
457479 dell'1/6/2020 di € 3.618,25 con scadenza 30/6/2020; 8) INR540002 dell'1/7/2020 di €
3.618,25 con scadenza 31/7/2020, sempre seguendo la numerazione del precedente elenco. 12. La scadenza indica il mese di riferimento;
quindi le fatture si riferiscono ai canoni di noleggio delle predette vetture relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020.
13. Nulla invece è comunque dovuto, in difetto di conferente prova, per le ulteriori voci, oggetto di pretesa.
14. A questo punto si tratta di verificare, alla luce delle superiori premesse in diritto, se emerge, in base a quanto eccepito dall'opponente (debitore sostanziale), l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
15. L'opponente ha richiamato, a sostegno della propria opposizione, l'esistenza di una situazione di impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., in conseguenza della nota pandemia Covid 19, fortemente impattante sull'economia italiana e su quella mondiale, e della decretazione emergenziale (D.L. n. 9/2020 del 2/3/2020), con l'altrettanto nota situazione di chiusura di tutte le attività produttive e commerciali nonché di assoluta limitazione della circolazione delle persone e dei mezzi, salvo casi eccezionali.
16. Al riguardo l'opponente ha richiamato la pec del 27/3/2020 del proprio legale (cfr. doc. 2 di parte opponente) e le successive comunicazioni, come quella del 24/4/2020 sull'impossibilità di sostenere i pagamenti, con conseguente invocazione dell'art. 1256 c.c. e invito a ritirare i mezzi già dal corrente mese di aprile 2020 (cfr. doc. 18: pec sempre del legale dell'opponente) e del 17/6/2020 sulla necessità di procedere alla restituzione delle vetture (cfr. doc. 8 di parte attrice: pec sempre del legale dell'opponente, in cui si faceva riferimento alle precedenti pec del 27/3/2020 e del 24/4/2020 rimaste senza risposta).
17. Risulta che solo con pec del 13/7/2020 la società opposta aveva comunicato le modalità e il luogo per la riconsegna dei mezzi (cfr. doc. 12 dell'opponente).
18. Sul punto va ricordato che l'impossibilità, idonea ad estinguere l'obbligazione ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.), che impedisce definitivamente l'adempimento; quindi l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non deve derivare, in alcun modo, da causa imputabile al debitore (cfr. Cass. 10683/2023).
19. La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può pertanto verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se e in quanto concorrano l'elemento obiettivo dell'impossibilità assoluta di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa in capo al debitore con riguardo alla determinazione dell'evento, che ha appunto reso impossibile la prestazione (cfr.
Cass. 14915/2018); quindi l'evento, asseritamente impossibilitante, non deve essere sopravvenuto rispetto al termine contrattualmente previsto per l'adempimento né deve essere ragionevolmente e facilmente prevedibile.
20. Nel caso di specie, ricordata la totale 'chiusura' del paese a partire dal 9 marzo
2020 e fino al 3 maggio 2020 e l'assoluta imprevedibilità della pandemia e delle conseguenze paralizzanti sull'economia nazionale e sulle abitudini degli italiani, ben si giustifica l'eccezione di parte opponente, che per quanto possibile ha cercato di sollecitare, fin dalla pec del 24/4/2020, l'attivazione di quanto necessario per la riconsegna dei veicoli.
21. Inoltre i canoni insoluti si riferiscono proprio al periodo (marzo-luglio), in cui si sono verificati gli effetti deleteri, diritti e indiretti, sull'economia nazionale causati dalla pandemia e dalla chiusura del paese, con effetti a catena anche nei mesi successivi alla riapertura con limitazioni delle attività e alla ripresa della circolazione.
22. Del resto la stessa adesione dell'opposta alla richiesta di restituzione delle vetture e quindi, implicitamente, di risoluzione tacita dei contratti di noleggio relativi alle sette richiamate vetture ben dà conferma delle conclusioni cui si è pervenuti.
22.1 Risultano assorbite, in base alla ragione più liquida, le deduzioni dell'opponente sulla proposta domanda di risoluzione dei contratti di noleggio per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., alla luce delle conseguenze della richiamata pandemia.
23. Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta non vanta alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.
24. Alla luce delle risultanze di causa e dell'oggettiva complessità della controversia nonché delle conseguenze della ricordata pandemia, va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dall'opponente.
25. Per lo stesso motivo vanno integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
25.1 Al riguardo, va ricordato che la disciplina in tema di spese è regolata dal principio di causalità e dal principio della soccombenza e che la compensazione, ormai prevista solo in caso di reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU 32061/2022) o “… nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti …”
(art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis in base alle modifiche ex art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito con modificazione nella L. 162/2014) ovvero ancora nel caso di “… altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni …” (cfr. Corte Cost. 77/2018), deve essere oggetto di adeguata motivazione solo se viene disposta, ma non anche se non viene disposta (cfr. Cass. 26912/2020, in motivazione: “… Il ricorso, inoltre, omette di considerare adeguatamente che è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale ...”), con la precisazione che la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che non possono essere illogiche o erronee (cfr. Cass. 14036/2024), e che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, qualora appunto la disponga (cfr. Cass.
1950/2022).
25.2 Nel caso di specie l'eccezionalità del periodo oggetto di causa e le innegabili ricadute, che sia la situazione pandemica sia la decretazione emergenziale hanno direttamente e indirettamente avuto sulle attività imprenditoriali, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20823/2021 del 30/11-2/12/2021 del Tribunale di Roma (r.g n. 68045/2021);
• dichiara che nulla deve l'opponente , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, all'opposta per i titoli dedotti in giudizio;
Controparte_1
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opponente;
• compresa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso a Roma, il 10/10/2025
Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. AC
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 18043 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, vertente
TRA
(c.f. ), titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1 [...]
, corrente a Mantova, in via Caduti del Lavoro n. 11, Parte_2 elettivamente domiciliato a Mantova, in via Chiassi n. 10, presso lo studio dell'avv.to Pietro
ED e dell'avv.to Giulia Panisi, entrambi del Foro di Mantova, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori,
OPPONENTE
E
(c.f. – p.IVA con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale a Roma, viale Luca Gaurico n. 187), in persona del legale rappresentante, e per essa, quale procuratore speciale, (c.f. e p.IVA Parte_3
; con sede legale a Bologna, in via della Beverara n. 19), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante, elettivamente domiciliata al domicilio digitale e a Email_1
Bologna in via della Beverara n. 19, presso lo studio della rappresentata e difesa CP_2 dall'avv.to Stefano Padovani del Foro di Milano e dall'avv.to Gianluca Massimei del Foro di
Roma, in qualità di soci di società tra avvocati per azioni, in forza di procura CP_2 speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza del 26/3/2025): “… l'avv.to Guerriero insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183/6 c.p.c.; insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. …”; per l'opposta (verbale dell'udienza del 26/3/2025): “… L'avv.to Morgese precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183/6 n.1 c.p.c.; si oppone alle istanze istruttorie avversarie e chiede la decisione …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_1
che stava agendo per il tramite del procuratore speciale
[...] Parte_3
l'attore , titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva
[...] Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 20823/2021 del 30/11-2/12/2021 del Tribunale di
Roma (r.g n. 68045/2021), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 77.808,83, oltre interessi e spese, quale preteso corrispettivo derivante dal noleggio di alcune autovetture. Al riguardo l'attore, richiamata la peggiorata situazione finanziaria ed economica causata dalla nota pandemia Covid 19 che aveva drasticamente ridotto l'attività e i margini di guadagno, allegava che con pec del 17/6/2020, preceduto dalla comunicazione di sospensione nel pagamento dei canoni per effetto della normativa emergenziale, aveva comunicato la volontà di restituire i veicoli noleggiati, contestando nel contempo, con successiva pec del 3/7/2020, l'esistenza di penali, essendo stata la risoluzione causata da ragioni oggettive (pandemia e lockdown), così come aveva contestato il pagamento delle fatture;
che senza esito era stato il tentativo di conciliazione fissato per il 27/7/2020, stante la mancata comparizione della convenuta;
che la pretesa era infondata sia nell'an, alla luce delle condizioni oggettive che giustificavano la sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., sia nel quantum, atteso che non erano dovute le voci oggetto di pretesa, il tutto come meglio articolato in comparsa di risposta. Tanto premesso, l'attore instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) preliminarmente: non concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. n. 20823/2021 del 2/12/2021– R.G. n.
68045/2021 essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e la causa non è di pronta e facile soluzione per le ragioni esposte;
B) nel merito: In via principale 1. revocarsi e/o annullarsi ed in ogni caso dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 20823/2021 del
2/12/2021– R.G. n. 68045/2021 del Tribunale di Roma e conseguentemente dichiararsi che l'importo ingiunto non è dovuto dall'opponente per tutte le ragioni esposte;
2. dichiararsi ex art. 1463 c.c. la risoluzione del contratto di locazione di veicoli senza conducente – business relativi alle autovetture Opel OV, Ford Transit Renault CA, Opel ND - come sopra identificati – per avvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 2° c.c., con esclusione della responsabilità ex art. 1218 c.c. per tutte le ragioni dedotte;
3. condannarsi in ogni caso e comunque l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. In via subordinata
1. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda in via principale, dichiararsi ex art. 1467 c.c. la risoluzione del contratto di locazione di veicoli senza conducente – business relativi alle autovetture Opel OV, Ford
Transit Renault CA, Opel ND - come sopra identificati – per tutte le ragioni dedotte
2. condannarsi in ogni caso e comunque l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa. C) Spese e competenze della procedura in ogni caso interamente rifusi”.
Con decreto del 5/4/2022 ex art. 168 bis c.p.c., comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza indicata in citazione (14/7/2022) al 19/7/2022.
In data 18/7/2022 si costituiva in giudizio la convenuta e, Controparte_1 per essa, il procuratore speciale la quale, contestata Parte_3
l'opposizione, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
20823/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 30/11/2021 RG 68045/2021 per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n.
20823/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 30/11/2021 RG 68045/2021 in ogni sua parte, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, dichiarare che è Controparte_1 creditrice nei confronti del sig. (P.I. – c.f. Parte_1 P.IVA_4
), quale titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta C.F._1 individuale, della somma di € 77.808,83, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare
(P.I. – c.f. ), quale titolare e legale Parte_1 P.IVA_4 C.F._1 rappresentante dell'omonima ditta individuale, a pagare a Controparte_1
l'importo capitale di € 77.808,83 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
All'udienza del 19/7/2022, comparsi i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese e istanze, si dava atto a verbale, stante la costituzione dell'opposta solo nel pomeriggio del giorno prima, della necessità di garantire il diritto di difesa sull'istanza ex art. 648 c.p.c., con conseguente rinvio all'udienza del 19/10/2022 per il medesimo incombente e per decidere sull'istanza ex art. 648 c.p.c., in difetto di accordo transattivo;
al riguardo le parti aveva chiesto rinvio al successivo mese di ottobre anche per valutare possibili soluzioni transattive.
Con decreto del 18/10/2022 l'udienza era differita dal 19 ottobre al 2 novembre, alla luce dell'istanza del procuratore di parte attrice, impossibilitato a comparire per comprovati motivi di salute.
Alla successiva udienza del 2/11/2022 comparivano i procuratori delle parti;
in particolare si dava atto a verbale che il procuratore di parte opponente “… insiste come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi;
fa presente che allo stato le parti non hanno raggiunto alcun accordo transattivo …” e che il procuratore di parte opposta “… insiste come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi, e chiede accogliersi l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, anche parziale in relazione alle fatture di cui all'elenco predisposto a pag. 6 della comparsa di risposta;
conferma che non è stato possibile raggiungere alcun accordo transattivo …”; nuovamente si dava atto che il procuratore di parte opponente “… contesta le eccezioni, allegazioni e deduzioni della controparte e si oppone all'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c.. Evidenzia che la proposta transattiva, indicata in comparsa, non era stata accettata in quanto sperequata a danno del proprio assistito, in quanto non prevedeva alcuno sconto, ma solo una proroga del contratto;
evidenzia inoltre che i verbali di contravvenzioni e i sinistri, cui fa riferimento l'opposta, non hanno il conforto di prova documentale e quindi non è stato possibile procedere ad alcun riscontro in relazione alle auto oggetto di causa …” e che il procuratore dell'opposta “… contesta le deduzioni avversarie e fa presente che con la comparsa di risposta si è proceduto ad indicare i quattro veicoli oggetto di causa, rispetto ai quali erano già stati depositale le lettere di noleggio, in sede monitoria
…”; all'esito la causa era trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza riservata del 9/12/2022 era rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. sia per l'intera somma sia per parte della somma esatta in via monitoria;
era disposto rinvio all'udienza del 24/5/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c.. Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., richiamata all'udienza di p.c., il procuratore di parte attrice confermava le conclusioni, rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., richiamata all'udienza di p.c., il procuratore di parte convenuta riportava, confermandole, le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta.
Con decreto del 9/3/2023 era disposto che la predetta udienza del 24/5/2023 fosse sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; era al riguardo assegnato termine fino all'originaria udienza per depositare note di trattazione scritta.
Con ordinanza del 24/6/2023, provvedendo a seguito della trattazione cartolare della predetta udienza del 24/5/2023, era disposto rinvio all'udienza del 26/3/2025 per la precisazione delle conclusioni, essendo risultata la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e da ammettere, delle allegazioni e deduzioni nonché eccezioni delle parti.
All'udienza del 26/3/2025, presenti i procuratori delle parti che precisavano le rispettive conclusioni, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex art. 190 c.p.c., termini scaduti in data 16/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si prende atto che in citazione si è fatto riferimento, nell'epigrafe dell'atto, a
[...]
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_4 quale titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con sede in Curtatone loc. Levata (MN), Via Caduti del Lavoro n. 21/A (c.f. - P.I. C.F._1
) …”, mentre nella comparsa di costituzione di nuovi procuratori si è fatto P.IVA_4 riferimento, in epigrafe, a “… , in proprio e qualità di titolare della ditta Parte_1 di autonoleggio corrente in Mantova (MN) via Caduti del Lavoro n. 11 Parte_2
(c.f. ) …”. C.F._1
1.1 Al riguardo, rilevato che non vi è incertezza sulla persona dell'opponente ( Parte_1
; c.f. ), va ribadito che è indifferente riferirsi alla ditta, in
[...] C.F._1 persona del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa (cfr. Cass. 8784/1998;
Cass. 9260/2010), e che la ditta non ha soggettività giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale sia processuale (cfr. Cass. 3052/2006; Cass.
25003/2008; Cass. 19735/2014).
2. L'opposizione è fondata e va accolta.
3. Richiamato quanto esposto, si ribadisce, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003;
Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
3.1 Va altresì ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
3.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, si ribadisce che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario, tenuto conto dell'oggetto della domanda, fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, come da Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass.
826/2015; Cass. 13685/2019).
3.2.1 Dunque grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
4. Con ordinanza riservata del 9-12/12/2022 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. con le seguenti argomentazioni, che appare opportuno riportare per esteso: “…
Richiamato quanto esposto, va ribadito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava, in primo luogo, sull'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale)
l'onere di provare, in base a conferente allegazione, l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base
a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tanto premesso, si rammenta che la pretesa dell'ingiungente è relativa all'asserito mancato pagamento, da parte dell'opponente, della complessiva somma di € 77.808,83, portata da fatture relative al noleggio di alcune autovetture: Ford Transit 330; Renault
CA; Opel ND;
Opel Monovano.
In ordine alla verosimile fondatezza dell'opposizione e al giudizio necessariamente delibativo, proprio di questa fase a valutazione sommaria, osserva il Giudice che -allo stato- non del tutto immeritevoli di positiva considerazione appaiono le allegazioni e deduzioni di parte opponente sulla necessità di procedere all'esatta ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti, rapporti non provabili unicamente sulla base delle fatture azionate dalla ingiungente (cfr. Cass. 5915/2011), anche in considerazione del fatto che i titoli sottesi alle singole pretese creditorie p.es. per chilometraggio, per penali (per risoluzione anticipata ovvero per sinistri stradali), ecc. presuppongono in ogni caso, al di là delle questioni giuridiche pur evidenziate dall'opponente, degli accertamenti analitici e oggettivi con specifico riferimento alle singole autovetture e al periodo di utilizzazione da parte dell'opponente, viepiù alla luce della complessità stessa dei rapporti fra le parti, complessità che richiede appunto approfondimenti istruttori.
La circostanza che -come dedotto dalla convenuta- dette voci trovavano piena corrispondenza nelle condizioni generali di contratto sottoscritte e nelle proposte di noleggio sottoscritte non revoca in dubbio la costatazione che è pur sempre necessario fornire la prova del quantum in concreto preteso in relazione ad ogni singola voce creditoria fatta valere.
Inoltre non va dimenticato che la vicenda si inserisce nel noto periodo dell'emergenza Covid
e della decretazione d'urgenza, circostanza che rende necessario esaminare il rapporto contrattuale e la risoluzione dello stesso con riferimento a quel preciso contesto cronologico
e normativo.
In conclusione, in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, non appare possibile accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. per l'intera somma esatta in via monitoria. Non appare possibile accogliere l'istanza ex art. 648 c.p.c. neanche per una somma inferiore, in quanto la contestazione riguarda l'intero preteso credito e non risulta possibile individuare ipotetiche somme non contestate …” (cfr. citata ordinanza riservata del 9-
12/12/2022).
5. Con il ricordato ricorso monitorio, contenente la domanda di condanna al pagamento della complessiva somma di € 77.808,83, l'odierna società opposta aveva fatto riferimento alle fatture allegate al ricorso, da cui si individuavano le singole vetture oggetto di noleggio sulla base di un contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente e dei successivi singoli contratti.
6. Al ricorso monitorio era stato riportato il seguente estratto conto con le varie fatture, di cui due (la n. 9 e la n. 11) note di credito: 1) INR 207414 dell'1/3/2020 di € 3.618,25 con scadenza il 31/3/2020; 2) FIR015799 del 18/3/2020 di € 12,20 con scadenza 30/4/2020; 3)
INR 293564 dell'1/4/2020 di € 3.618,25 con scadenza 30/4/2020; 4) FIR022557 del
17/4/2020 di € 24,40 con scadenza 31/5/2020; 5) INR 374093 dell'1/5/2020 di € 3.618,25 con scadenza 31/5/2020; 6) INR 457479 dell'1/6/2020 di € 3.618,25 con scadenza 30/6/2020; 7)
LRL048170 del 26/6/2020 di € 1.630,82 con scadenza 31/7/2020; 8) INR540002 dell'1/7/2020 di € 3.618,25 con scadenza 31/7/2020; 9) RLC021316 del 30/7/2020 (nota di credito) di - € 144,36 con scadenza 31/8/2020; 10) RLR059753 del 30/7/2020 di € 59.057,52 con scadenza 31/8/2020; 11) INC018539 del 31/7/2020 (nota di credito) di - € 1.514,70 con scadenza 31/8/2020; 12) RLR066539 del 30/8/2022 di € 250,00 con scadenza 30/9/2020; 13)
RLR066540 del 30/8/2020 di € 340,70 con scadenza 30/9/2020; 14) FIR050473 del
16/9/2020 di € 36,60 con scadenza 31/10/2020 e 15) FIR066536 del 17/11/2022 di € 24,40 con scadenza 31/12/2020.
7. Sono state prodotte, unitamente al ricorso monitorio, le singole fatture e risulta che:
1) la fattura n. 1 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio FL653XB
Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv Pop'; al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone di Pt_5 noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door'; 2) la fattura n. 2 del superiore elenco si riferisce al 'Verbale Nr: A-11005117 Data
Verbale: 17/01/20 targa: FN669AX riferimento: 259 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa:
FN669AX Renault CA 1.5';
3) la fattura numero 3 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio
FL653XB Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2
69cv Pop'; al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone Pt_5 di noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door';
4) la fattura n. 4 del superiore elenco si riferisce al 'Verbale Nr: 3697774014 Data
Verbale: 11/02/20 targa: FL653XB riferimento: 250 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa:
FL653XB Renault Clio 1.5 dCi' e al 'Verbale Nr: 3691530044 Data Verbale: 11/02/20
TARGA: FL653XB riferimento: 663 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa: FL653XB Renault
Clio 1.5 dCi';
5) la fattura n. 5 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio FL653XB
Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv Pop'; al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone di Pt_5 noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door';
6) la fattura n. 6 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio FL653XB
Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv Pt_5 al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L Pop 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone di Pt_5 noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door';
7) la fattura n. 7 del superiore elenco si riferisce al 'sinistro del 3/3/2020 00:00 riaddebito penale per sinistro' relativamente alla vettura Ford Transit 330 tg FM073WT e al 'riaddebito penale per il sinistro del 7/5/2020 00:00 per mancato invio denuncia' relativamente alla vettura Opel ND X tg FP036ST;
8) la fattura numero 8 del superiore elenco si riferisce al 'canone di noleggio
FL653XB Renault Clio 1.5 dCi 75cv Energy'; al 'canone di noleggio FM063AJ Fiat 500 1.2
69cv al 'canone di noleggio FL136SC Fiat 500L Pop 1.3 Multijet 95cv'; al 'canone Pt_5 Pt_5 di noleggio FN669AX Renault CA 1.5 dCi 90cv Energy INTENS Cross over 5-door'; al
'canone di noleggio FM073WT Ford Transit 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco Furgone
4-door'; al 'canone di noleggio FP036ST Opel ND X 1.6 Diesel 120cv Innovation
S&S MT6 Sport utility vehicle' e al 'canone di noleggio FR356YJ Opel OV 2.3 BiTurbo
145CV Q30 Start&Stop E6 Combi 4-door';
9) la fattura n. 9 è una nota di credito;
10) la fattura n. 10 del superiore elenco si riferiva alla 'penale per la risoluzione anticipata' relativamente alla vettura Renault Clio 1.5 dCi tg FL653XB; al 'conguaglio Km:
Km in ctr riparametrati 38,503 Km di rientro: 79,660 Km Franchigia Km 0 Coefficiente applicato 0.0889 Differenza Km percorsi 41,132' con riferimento alla vettura FL653XB
Renault Clio 1.5 dCi;
alla 'penale per la risoluzione anticipata' relativamente alla vettura
FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv Pop;
al 'Conguaglio Km: Km in ctr riparametrati 38,657 Km di rientro: 66,860 Km Franchigia Km 0 Coefficiente applicato 0.09058 Differenza Km percorsi Part 28,178', relativamente alla vettura FM063AJ Fiat 500 1.2 69cv alla 'penale per risoluzione anticipata' relativamente alla vettura FM073WT Ford Transit 330; al
'Conguaglio Km: Km in ctr riparametrati 47,187 Km di rientro: 61,887 Km Franchigia Km 0
Coefficiente applicato 0.1015 Differenza Km percorsi 14,675' relativamente alla vettura
FP036ST Opel ND X;
alla 'penale per risoluzione anticipata', relativamente alla vettura FP036ST Opel ND X e alla penale per risoluzione anticipata', relativamente alla vettura FR356YJ Opel OV 2.3;
11) la fattura numero 11 del superiore elenco è una nota di credito;
12) la fattura numero 12 del superiore elenco si riferisce al 'sinistro del 7/5/2020
00:00' penale stato d'uso noleggio' relativamente alla vettura Opel ND X tg FP036ST;
13) la fattura numero 13 del superiore elenco si riferisce alla 'penale stato d'uso noleggio' relativamente alla vettura Fiat 500 1.2 69cv Pop, tg. FM063AJ e alla 'penale stato d'uso fine noleggio' della vettura Renault CA 1.5, tg FN669AX;
14) la fattura n. 14 del superiore elenco si riferisce al 'Verbale Nr: P/628940T/2020
Data Verbale: 22/06/20 targa: FL136SC riferimento: 600 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa:
FL136SC Fiat 500L Pop Star 1.3'; al 'Verbale Nr: S-16990/2020 Data Verbale: 5/07/20 targa: FM073WT riferimento: 147 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa: FM073WT Ford Transit 330'
e al 'Verbale Nr: R9042817 Data Verbale: 23/06/20 targa: FP036ST riferimento: 241 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa: FP036ST Opel ND X';
15) la fattura n. 15 del superiore elenco si riferisce al 'Verbale Nr: F00130457 Data
Verbale: 14/06/20 targa: FL136SC riferimento: 957 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa:
FL136SC Fiat 500L Pop Star 1.3', al 'Verbale Nr: F00130692 Data Verbale: 21/06/20 targa:
FL136SC riferimento: 000 Tipo dato: Dett. 1 Rif. testo: Targa: FL136SC Fiat 500L Pop Star
1.3'.
8. Ricordato che, in caso di contestazione le fatture non possono essere prova del preteso credito di chi ha redatto le fatture stesse, in quanto, diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di produrre la prova del proprio preteso credito, va ribadito che è il creditore che deve fornire la prova della debenza delle somme richieste per le singole voci.
9. In citazione è stato allegato, a margine della contestazione sul quantum debeatur, che “… la controparte ha addebitato alla ditta individuale : Riaddebiti penali Parte_1 per sinistri;
Penali per stato d'uso a fine noleggio;
Canoni di noleggio senza alcuna indicazione circa il mese di riferimento;
Canoni di noleggio quando le auto erano già a disposizione per il ritiro/consegna; Penali per risoluzione anticipata;
Conguagli kilometrici;
ER …” e la pretesa è stata appunto contestata anche in ordine alla quantificazione e alle modalità di quantificazione della pretesa.
10. Orbene, poiché è processualmente emerso il noleggio delle vetture Renault Clio
1.5 tg. FL653XB; Fiat 500 tg. FM063AJ; Fiat 500L tg. FL136SC; Renault CA tg.
FN669AX; Ford Transit 330 tg. FM073WT; Opel ND X tg. FP036ST e Opel OV tg. FR356YJ -con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. l'opposta ha prodotto i verbali di riconsegna delle vetture Fiat 500 e Fiat 500 L, che quindi erano oggetto di noleggio-, è conseguenziale che l'opposta quanto meno avrebbe diritto al pagamento del corrispettivo portato dalle fatture relative al noleggio dei predetti veicoli e precisamente dalle fatture n. 1,
3, 5, 6 e 8 del superiore elenco.
11. Si tratta precisamente delle seguenti fatture: 1) INR 207414 dell'1/3/2020 di €
3.618,25 con scadenza il 31/3/2020; 3) INR 293564 dell'1/4/2020 di € 3.618,25 con scadenza
30/4/2020; 5) INR 374093 dell'1/5/2020 di € 3.618,25 con scadenza 31/5/2020; 6) INR
457479 dell'1/6/2020 di € 3.618,25 con scadenza 30/6/2020; 8) INR540002 dell'1/7/2020 di €
3.618,25 con scadenza 31/7/2020, sempre seguendo la numerazione del precedente elenco. 12. La scadenza indica il mese di riferimento;
quindi le fatture si riferiscono ai canoni di noleggio delle predette vetture relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020.
13. Nulla invece è comunque dovuto, in difetto di conferente prova, per le ulteriori voci, oggetto di pretesa.
14. A questo punto si tratta di verificare, alla luce delle superiori premesse in diritto, se emerge, in base a quanto eccepito dall'opponente (debitore sostanziale), l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
15. L'opponente ha richiamato, a sostegno della propria opposizione, l'esistenza di una situazione di impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., in conseguenza della nota pandemia Covid 19, fortemente impattante sull'economia italiana e su quella mondiale, e della decretazione emergenziale (D.L. n. 9/2020 del 2/3/2020), con l'altrettanto nota situazione di chiusura di tutte le attività produttive e commerciali nonché di assoluta limitazione della circolazione delle persone e dei mezzi, salvo casi eccezionali.
16. Al riguardo l'opponente ha richiamato la pec del 27/3/2020 del proprio legale (cfr. doc. 2 di parte opponente) e le successive comunicazioni, come quella del 24/4/2020 sull'impossibilità di sostenere i pagamenti, con conseguente invocazione dell'art. 1256 c.c. e invito a ritirare i mezzi già dal corrente mese di aprile 2020 (cfr. doc. 18: pec sempre del legale dell'opponente) e del 17/6/2020 sulla necessità di procedere alla restituzione delle vetture (cfr. doc. 8 di parte attrice: pec sempre del legale dell'opponente, in cui si faceva riferimento alle precedenti pec del 27/3/2020 e del 24/4/2020 rimaste senza risposta).
17. Risulta che solo con pec del 13/7/2020 la società opposta aveva comunicato le modalità e il luogo per la riconsegna dei mezzi (cfr. doc. 12 dell'opponente).
18. Sul punto va ricordato che l'impossibilità, idonea ad estinguere l'obbligazione ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.), che impedisce definitivamente l'adempimento; quindi l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non deve derivare, in alcun modo, da causa imputabile al debitore (cfr. Cass. 10683/2023).
19. La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può pertanto verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se e in quanto concorrano l'elemento obiettivo dell'impossibilità assoluta di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa in capo al debitore con riguardo alla determinazione dell'evento, che ha appunto reso impossibile la prestazione (cfr.
Cass. 14915/2018); quindi l'evento, asseritamente impossibilitante, non deve essere sopravvenuto rispetto al termine contrattualmente previsto per l'adempimento né deve essere ragionevolmente e facilmente prevedibile.
20. Nel caso di specie, ricordata la totale 'chiusura' del paese a partire dal 9 marzo
2020 e fino al 3 maggio 2020 e l'assoluta imprevedibilità della pandemia e delle conseguenze paralizzanti sull'economia nazionale e sulle abitudini degli italiani, ben si giustifica l'eccezione di parte opponente, che per quanto possibile ha cercato di sollecitare, fin dalla pec del 24/4/2020, l'attivazione di quanto necessario per la riconsegna dei veicoli.
21. Inoltre i canoni insoluti si riferiscono proprio al periodo (marzo-luglio), in cui si sono verificati gli effetti deleteri, diritti e indiretti, sull'economia nazionale causati dalla pandemia e dalla chiusura del paese, con effetti a catena anche nei mesi successivi alla riapertura con limitazioni delle attività e alla ripresa della circolazione.
22. Del resto la stessa adesione dell'opposta alla richiesta di restituzione delle vetture e quindi, implicitamente, di risoluzione tacita dei contratti di noleggio relativi alle sette richiamate vetture ben dà conferma delle conclusioni cui si è pervenuti.
22.1 Risultano assorbite, in base alla ragione più liquida, le deduzioni dell'opponente sulla proposta domanda di risoluzione dei contratti di noleggio per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., alla luce delle conseguenze della richiamata pandemia.
23. Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va accolta, in quanto l'opposta non vanta alcun diritto nei confronti dell'opponente in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
va quindi revocato il decreto ingiuntivo opposto.
24. Alla luce delle risultanze di causa e dell'oggettiva complessità della controversia nonché delle conseguenze della ricordata pandemia, va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 1, c.p.c., proposta dall'opponente.
25. Per lo stesso motivo vanno integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
25.1 Al riguardo, va ricordato che la disciplina in tema di spese è regolata dal principio di causalità e dal principio della soccombenza e che la compensazione, ormai prevista solo in caso di reciproca soccombenza (cfr. Cass. SU 32061/2022) o “… nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti …”
(art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis in base alle modifiche ex art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito con modificazione nella L. 162/2014) ovvero ancora nel caso di “… altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni …” (cfr. Corte Cost. 77/2018), deve essere oggetto di adeguata motivazione solo se viene disposta, ma non anche se non viene disposta (cfr. Cass. 26912/2020, in motivazione: “… Il ricorso, inoltre, omette di considerare adeguatamente che è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale ...”), con la precisazione che la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che non possono essere illogiche o erronee (cfr. Cass. 14036/2024), e che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, qualora appunto la disponga (cfr. Cass.
1950/2022).
25.2 Nel caso di specie l'eccezionalità del periodo oggetto di causa e le innegabili ricadute, che sia la situazione pandemica sia la decretazione emergenziale hanno direttamente e indirettamente avuto sulle attività imprenditoriali, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20823/2021 del 30/11-2/12/2021 del Tribunale di Roma (r.g n. 68045/2021);
• dichiara che nulla deve l'opponente , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, all'opposta per i titoli dedotti in giudizio;
Controparte_1
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opponente;
• compresa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso a Roma, il 10/10/2025
Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato