Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
NEPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE V CIVILE
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Ratti dott.ssa Gabriella Presidente
Germano Cortese dott.ssa Emanuela Consigliere
Consigliere rel. Marino dott.ssa Cecilia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile, iscritto al n. R.G. 1563/2023, promossa in grado d'appello da:
Controparte_1 in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, signor Controparte_1
,con sede in (14030) Scurzolengo,
"P.IVA 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fraz. Mezzena, 19, codice fiscale e partita IVA
Emanuela Nespola (codice fiscale C.F. 1 () e Vittorio Merlo (codice fiscale C.F. 2 ), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da procura in atti.
- appellante nei confronti di
ER AU, corr.te in Alba, piazza Carlo e Franco Miroglio n.7, P.IVA P.IVA 2
elettivamente domiciliato in Cuneo, Piazza Galimberti 4, presso lo studio dell'Avv. Luca Roatis del
Foro di Cuneo, C.F. Codice Fiscale 4 che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
- appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino Sezione Specializzata in
Materia di Impresa in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Torino Sezione
Specializzata in Materia di Impresa n. 4644/2023, pubblicata il 21 novembre 2023, resa nella causa civile r.g. 21188/2020, notificata a mezzo pec in data 22 novembre 2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere probatorio gravante su controparte ex lege, ammettere la prova testimoniale sui capitoli di prova dedotti nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del 9 febbraio 2022 e qui di seguito trascritti: 1) vero che il marchio La IC che mi viene rammostrato (doc. 1) è apposto a far tempo dal 2010 sulle etichette dei seguenti vini di : "La IC" AR docg "La IC" Controparte_1 CP 2
docg "La IC" SC docg "La IC" BB Langhe doc 2) vero che nell'anno 2017
la Controparte_1 ha venduto 15.094 bottiglie di vini a marchio "La IC" e ha incassato quale corrispettivo delle suddette vendite € 189.351,98; 3) vero che nell'anno 2018 la [...] CP 1 ha venduto 6.960,00 bottiglie di vini a marchio "La IC" e ha incassato quale corrispettivo delle suddette vendite € 78.500,93; 4) vero che nell'anno 2019 la Controparte_1
[...] ha venduto 5.386,00 bottiglie di vini a marchio "La IC" e ha incassato quale corrispettivo delle suddette vendite € 62.254,61; 5) vero che nell'anno 2020 la Controparte_1 ha venduto
4.181,00 bottiglie di vini a marchio "La IC" e ha incassato quale corrispettivo delle suddette vendite € 43.422,45; 6) vero che dal 2017 al 2020 la Controparte_1 ha pagato le fatture che mi vengono rammostrate (docc. 42) per eventi per la promozione dei propri marchi. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli: dott. Testimone 1 con studio in Asti, corso Savona, 121 Loretta
Dainelli, presso Forum Vini di Franco CA, in Scurzolengo, reg. Mezzena, 19 NEL MERITO
rigettata ogni domanda del convenuto piaccia alla Corte di Appello di Torino Sezione Specializzata
in Materia di Impresa previa ogni declaratoria di legge, accertata la responsabilità del convenuto ex artt. 2291, 1218 e/o 2043, c.c., accertato l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione di effettuare la sorveglianza annuale, per i primi dieci anni di vigenza dei marchi di cui in parte narrativa (par. 1 di atto di citazione), accertata la nullità dell'obbligazione relativa al rinnovo dei marchi. pronunciare la non debenza, da parte di Controparte 1
della somma di € 4.758, portata nella fattura della ditta individuale AU
[...]
ER n. 268/001 del 14 settembre 2020 e di qualsivoglia altra somma pretesa dal convenuto per il mancato rinnovo dei marchi di che trattasi, per le causali di cui in atti;
dichiarare tenuto e condannare il convenuto sig. Parte 1 quale socio solidalmente ed illimitatamente responsabile dello RT 2 a restituire a [...]
Controparte_1 le somme che non risulteranno dovute in quanto relative ad attività non svolte e/o non imputabili a esposti effettivamente versati per le attività per cui è causa,
nonché a risarcire alla stessa parte attrice i danni causati in conseguenza del dedotto inadempimento
O inesatto adempimento dell'obbligazione di sorveglianza annuale dei titoli, in misura corrispondente ai costi per la tutela dei marchi usurpati da terzi e alla diluition dei marchi medesimi dalla data del deposito delle altrui domande di registrazione alla data della rinuncia all'uso di detti marchi, nonché per la perdita di chances connessa alla medesima diluition, danni che si quantificano in € 20.000, ovvero nella minor somma accertanda in causa e da liquidarsi anche in via equitativa,
ex artt. 1123, 1126 e 2056 c.c. Con interessi al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
dalla domanda giudiziale al saldo. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario di legge, IVA e CPA."
Per parte appellata: "Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, Nel merito - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalle RT 3
, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 4644/2023 del Tribunale di
[...]
Torino, Sezione specializzata in materia di impresa del 27.10.2023, pubblicata il 21.11.2023 nel procedimento n. 21188/2020 R.G. oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, CPA e IVA
come per legge e spese successive occorrenti."
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione, notificato in data 12 novembre 2020, la società [...]
evocava in giudizio avanti il Tribunale di Torino Sezione RT_4
nella sua qualità di titolare Specializzata in Materia di Impresa, il signor RT 1
dell'omonima ditta individuale "Studio ER", nonché di socio solidalmente e illimitatamente responsabile dello (società cancellata) al fine di vederlo condannare, previo RT 2
accertamento della sua responsabilità ex artt. 2291, 1218 e/o 2043, c.c. e dell'inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione di effettuare la sorveglianza annuale, per i primi dieci anni di vigenza dei marchi di proprietà dell'attrice, alla restituzione delle somme non dovute in quanto relative ad attività non svolte e/o non imputabili a esposti effettivamente sostenuti, con accertamento altresì della nullità dell'obbligazione relativa al rinnovo dei marchi e della non debenza, da parte di
Controparte 1 della somma di euro 4.758 (pretesa dalla ditta individuale) e di qualsivoglia altra somma, nonché, infine, a risarcire alla stessa parte attrice i danni causati dall'accertato inadempimento, quantificati in euro 20.000 (o nella minor somma accertata in corso di causa).
RT attrice esponeva in fatto che: 1) nel 2010, incaricava lo RT 2
(società cancellata in data 1° marzo 2017) della registrazione di 6 marchi italiani, ("LA
[...]
FENICE", Controparte_1 "PRAECLARA", "TENIMENTI FAMIGLIA CAVALLERO", "SUAVISSIMUS", "NA'VOTA"), tutti per la classe 33, e di svolgere la sorveglianza annuale sui predetti marchi per dieci anni;
2) per i suddetti servizi, lo RT 2
preventivava "per ogni domanda di deposito di marchio presso UIBM, le somme di euro 1.040,00
oltre IVA, euro 177 per spese fisse di deposito ed euro 266,10 "per rimborso dei versamenti quali tasse di registrazione e bolli" (voce quest'ultima priva di riscontro documentale)"; 3) la società
pagava allo studio RT 2 le somme rese nelle fatture dallo stesso ricevute, per complessivi euro 6.361,00 (compresi gli esposti esenti) e i marchi venivano depositati in data 22.11.2010; 4) in Parte 4 riceveva dalla segreteria del neocostituito Studio ER, data 28 ottobre 2019 la ditta individuale (subentrata alla s.n.c. cancellata), comunicazione a mezzo e-mail circa la scadenza dei predetti marchi per il 22 novembre 2020; 5) nell'agosto 2020 la RT_4 si rivolgeva ad altro professionista (avv. Merlo di Asti) per una consulenza sulla possibilità di registrare altri marchi e, nell'occasione, gli forniva incarico di rinnovare i marchi già registrati dallo RT_2
che, nel frattempo, aveva cessato l'attività ed era stata cancellata, per cui, in data 1° settembre 2020
i rinnovi venivano eseguiti presso l'UIBM dal soggetto nuovo incaricato avv. Merlo;
6) pochi giorni dopo il deposito delle domande di rinnovo, la Controparte_1 riceveva una comunicazione della con cui questa, preso atto del rinnovo, lamentava la mancata ditta individuale RT 1
comunicazione della disdetta prevista dalla clausola 4 delle condizioni generali del contratto del 2010
e chiedeva il pagamento della somma di euro 4.758, a titolo di “spettanze per mancato rinnovo Vs
marchi di Impresa", come da fattura n. 268/001 del 14 settembre 2020; 7) Controparte_1
apprendeva dal nuovo consulente dell'esistenza di marchi registrati o di fatto utilizzati da terzi successivamente al deposito dei propri simili ed interferenti, non tempestivamente segnalati dallo in violazione dell'obbligazione di sorveglianza pattuita. 1Parte_2 Tanto esposto in fatto, l'attrice instava per l'accertamento negativo del credito preteso dalla ditta individuale Parte 1 di euro 4.758,00; per la ripetizione delle somme già versate allo [...]
Parte 2 e non dovute, in quanto relative ad attività non svolte e ad esposti non versati;
per risarcimento dei danni da diluition dei propri marchi e conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento da parte dello Pt 2 dell'obbligazione di sorveglianza contrattualmente dovuta.
(essendo subentrato alla società 1.2. Si costituiva ritualmente in giudizio il sig. RT 1
nel 2017), contestando tutte le domande attoree e chiedendone il rigetto, RT 2
svolgendo eccezione di improcedibilità della domanda di risarcimento danni per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto del 29 ottobre 2010 per inadempimento dell'attrice rispetto alla clausola 4) delle condizioni generali di contratto, con condanna di Parte 4 al
pagamento in favore del convenuto della somma di euro 4.758, di cui alla fattura n. 286/011 del 14
settembre 2020, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
1.3. Il Tribunale non ammetteva le istanze istruttorie e, con la sentenza n. 4624/2023 pubblicata il
21.11.2023: i) rigettava le domande attoree di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni;
ii)
dichiarava la risoluzione del contratto del 29/10/2010 per inadempimento della Controparte_1
iii) condannava quest'ultima al risarcimento in favore del convenuto della somma di euro 1.000 oltre interessi;
iv) dichiarava non dovuta l'ulteriore somma di euro 3.578,00 di cui alla fattura n. 268/001,
con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta liquidate in euro 5.077,00 oltre oneri e accessori. Parte 1 rispetto al rapporto 1.4. Il Tribunale, preliminarmente, sulla contestata titolarità di contrattuale di causa (il contratto del 29/10/2010, stipulato tra le società
[...]
Controparte_1 e RT 2 riteneva che, per effetto della scrittura privata autenticata del 16.02.2017, si era verificato un trasferimento d'azienda dallo RT 2 a RT 1 (titolare della ditta individuale medesima) quale fenomeno traslativo disciplinato dall'art. 2588 c.c., in ragione del quale, Parte 1 era succeduto alla Società nei contratti in corso, tra i quali quello del 29/10/2010,
trattandosi di negozio che non aveva "carattere personale". A tal proposito, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva dedotto tardivamente, solo in comparsa conclusionale, detta connotazione e, in ogni caso,il contratto aveva per oggetto una prestazione oggettivamente e soggettivamente fungibile,
essendo nello stesso previsto che lo Studio ER potesse avvalersi di "Avvocato abilitato", dato,
questo, che smentiva qualunque peculiare connotazione personalistica della prestazione.
Con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. avanzata da [...]
per aver indebitamente pagato le fatture del periodo da novembre 2010 a febbraio 2011 CP_1
(n. 92/2010, n. 105/2010, n. 9/2011, n. 27/2011) per un totale di euro 1.968,00, il Tribunale riteneva non fornita la prova da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. (spettando a chi agisce in ripetizione dimostrare, oltre all'avvenuto pagamento, incontestato nel caso di specie, anche l'assenza di una causa che lo giustifichi).
Anche la domanda di accertamento negativo del credito di euro 4.758,00 di cui alla fattura n. 268/001
e di cui il convenuto aveva chiesto il pagamento quale conseguenza risarcitoria dell'inadempimento dell'attrice, veniva rigettata dal Tribunale, non avendo l'attrice comunicato la disdetta ai sensi della clausola n. 4 delle condizioni generali di contratto e a nulla valendo l'invocazione sul punto dell'art. 202 C.P.I. (richiamando tale norma, a detta di parte attrice, non poteva pretendere RT 1
alcun risarcimento per il mancato rinnovo, da parte sua, dei marchi attorei, in quanto egli non poteva svolgere tale attività, non essendo un consulente abilitato iscritto all'Albo dei consulenti in proprietà
industriale o negli Albi avvocati, come prescritto dalla citata norma). Precisava sul punto il Tribunale
che la difesa non coglieva nel segno in quanto il contratto del 29/10/2010 prevedeva espressamente,
all'art. 1 delle condizioni generali, che la società RT_2
- a
- operava "per mezzo di Avvocato abilitato". cui era succeduto regolarmente RT_1
Parimenti, in ragione dell'inadempimento dell'attrice, il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto, con condanna di Controparte_1 al pagamento del danno da lucro cessante in quanto, se l'attrice non avesse indebitamente affidato a terzi l'incarico di rinnovo dei marchi, il convenuto avrebbe potuto svolgere tale prestazione conseguendo il proprio utile. Rispetto al quantum il
Tribunale riteneva che esso fosse costituito dal mancato mancato guadagno, calcolato in via equitativa in una misura pari a circa il 20% del ricavato perduto, per un ammontare complessivo (per i sei marchi) di euro 1.000,00.
Infine, sull'inadempimento da parte dello Studio ER dell'obbligazione di controllo annuale dei marchi attorei per dieci anni non avendo segnalato lo stesso l'esistenza sul mercato di marchi uguali o simili, il Tribunale riteneva che le doglianze di parte attrice non fossero meritevoli di accoglimento specificamente motivando su ogni allegazione circa il giudizio di interferenza con i marchi attorei (e ritenendo, quindi, non sussistente un inadempimento del convenuto).
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino, ha proposto appello la ditta
[...]
articolando sette motivi di gravame, di cui uno in RT 3
punto spese, con riproposizione nel merito tutte le difese già esposte in primo grado e sfavorevolmente valutate dal primo Giudice.
2.1. Con il primo motivo di appello, parte appellante ritiene che la sentenza impugnata sia ingiusta laddove il Tribunale non ha rilevato la nullità dell'obbligazione di rinnovare i marchi in capo al convenuto, in quanto soggetto privo dei requisiti professionali previsti dall'art. 202 C.P.I. ed ha, anzi,
ritenuto valida la previsione contrattuale secondo cui lo operasse "per mezzo RT 2
di avvocato abilitato" così violando il disposto dell'art. 2232 c.c. che espressamente prevede che il prestatore d'opera (professionale) debba eseguire l'incarico personalmente, mentre il contratto tra
RT 1 con la ditta(a cui era poi subentrato il Sig. RT 4 e la RT 2
individuale) aveva operato “per mezzo di Avvocato abilitato". Anche considerando che la norma in questione consente che il professionista possa avvalersi di collaboratori, sostituti, ecc., è comunque necessario che il professionista responsabile della prestazione sia individuato e incaricato dal cliente tramite apposito mandato personale. Peraltro, ritiene parte appellante, il convenuto non aveva preso posizione sull'eccezione di nullità dell'obbligazione di rinnovare i marchi per mancanza del requisito professionale, omettendo di contestare quest'ultima circostanza e risultando altrettanto pacifico che -
anche nell'ipotesi di esercizio congiunto di professioni protette - debba essere individuato il singolo professionista, il quale rimane unico titolare dell'attività professionale nonché l'unico responsabile.
Ciò violerebbe il richiamato principio della personalità del mandato tra cliente e avvocato (art. 2232
c.c.), il quale è basato sull'intuitus personae infungibile, non tollerando l'intervento di intermediari che possano chiedere compensi per detta intermediazione, che - nel caso di specie - si traduce nella insindacabile scelta di un professionista per effettuare una prestazione riservata ex lege agli avvocati e ai consulenti in proprietà industriale. Trattasi di nullità assoluta per violazione di norme imperative
(art. 202 C.P.I.) sull'esercizio della professione forense o di mandato in proprietà industriale,
pacificamente rilevabile d'ufficio. Il Giudice di prime cure non avrebbe inoltre potuto ritenere (anche in difetto di qualsiasi deduzione di controparte sul tema) che la prestazione protetta possa essere genericamente (sub) delegata in incertam personam ed avrebbe quindi dovuto pronunciare la nullità
dell'accordo in ordine al rinnovo dei marchi presso l'UIBM.
2.2. Col secondo motivo di appello la soc. CP_1 CP 1 appella i capi della sentenza di primo grado, con cui il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che il signor RT 1 sia subentrato nel
RT_2 e RT 4, respingendo contratto stipulato tra la originaria contraente l'eccezione di carenza di titolarità del rapporto in capo al convenuto e affermando la tardività della relativa eccezione. Il rilievo di tardività sarebbe errato ed inconferente, dal momento che si tratta di una difesa in diritto sull'applicabilità dell'art. 2558 primo comma, c.c. al rapporto giuridico dedotto in giudizio, che lascia immutati il thema decidendum e il petitum della domanda e che è rilevabile in qualunque fase del giudizio, stante il principio iura novit curia. Il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che: ". il contratto per cui è causa costituisce un ordinario contratto di impresa (finalizzato alla tutela dei marchi) avente ad oggetto una prestazione oggettivamente e soggettivamente fungibile che -contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice- dal testo contrattuale emerge come l'originaria realizzasse la registrazione dei marchicontraente ( Parte 2
avvalendosi della rappresentanza di terzi e cioè "per mezzo di Avvocato abilitato" (art. 1 delle condizioni generali del contratto del 29/10/2010 -cfr. doc. 2 fasc. att., p. 4-), il che smentisce qualsivoglia peculiare connotazione personalistica della prestazione". Detta argomentazione sarebbe censurabile, secondo l'Appellante, in quanto inconciliabile con la funzione e gli effetti della rappresentanza (1387 c.c.), che è connotata necessariamente di carattere personale. Il Tribunale
RT 2 potesse validamente avvalersi avrebbe quindi erroneamente ritenuto che lo della rappresentanza di un avvocato per il rinnovo dei marchi, omettendo invece di considerare che l'unico soggetto che aveva (ed ha) il potere di nominare un avvocato, quale proprio rappresentante avanti l'UIBM, ai sensi dell'art. 202 c.p.i., era ed è esclusivamente il titolare dei marchi e, quindi,
RT 4
2.3. Col Terzo motivo di gravame l'appellante ritiene che il primo giudice abbia errato ad accertare l'inadempimento di RT 4 per non aver inviato la disdetta a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto e ciò in quanto: I) RT_4 non era tenuta a
comunicare a Parte 1 la disdetta del contratto, non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra l'appellante e l'appellato (per via della titolarità del rapporto); II) la disdetta si era già perfezionata per fatti concludenti nel momento in cui il RT_1 aveva comunicato, con la missiva del 7 settembre 2020, di essere a conoscenza che Parte 4 aveva già rinnovato i marchi (quindi prima del termine entro cui avrebbe dovuto essere comunicata la disdetta, ossia 22 settembre 2020) rendendo superfluo l'invio della ulteriore raccomandata di disdetta.
2.4. Il quarto motivo di appello attiene all'assenza del lucro cessante in capo a Parte 1
la condanna a pagare l'importo di euro 650,00 oltre Iva, calcolato in via equitativa. Secondo [ …..]
CP 1 il giudice di prime cure non ha considerato che nel contratto non è previsto alcun corrispettivo per il rinnovo dei marchi.
2.5. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza laddove ha respinto la domanda di
Controparte_1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ripetizione di indebito proposta da
Giudice di Prime Cure, Controparte_1 rileva che il contratto prevede i costi fissi di deposito di euro 177 e di ulteriori euro 266,10 non in riferimento a tutti i sei marchi oggetto di registrazione, ma soltanto per tre marchi (Prae CL, SI, EN IG CA), mentre per gli altri tre marchi (La Fenice, Na OT) il contratto non prevede il rimborso di costi, inControparte_1
quanto depennati, come risulta dal testo contrattuale prodotto da controparte. I costi indicati nel contratto ammonterebbero, quindi, a complessivi euro 1.329,30 (pari a € 177 + € 266,10 x 3 marchi);
mentre l'importo fatturato dallo a titolo di rimborso dei costi è di euro 1.968.RT_2
A ciò deve aggiungersi che la debenza della voce di euro 266,10 “per rimborso dei versamento quali tasse di registrazione e bolli (esenti Iva)" - richiesta in aggiunta alle spese fisse di deposito di euro
177 era stata specificamente contestata da RT 4 sin dall'atto di citazione-
Il giudice avrebbe dovuto considerare che, a fronte della contestazione di parte attrice circa la non debenza di aggiuntivi euro 266,10 rispetto alle spese fisse di deposito (euro 177,00), gravava sulla controparte l'onere di dimostrare di avere effettivamente versato l'importo richiesto a titolo di rimborso delle tasse di registrazione dei marchi e bolli, allegando le pezze giustificative di tali versamenti.
A fronte della mancata prova da parte dell'appellata di avere speso 1.968,00 euro, ma solo l'importo di euro 1.062,00 (euro 177,00 per sei marchi), il giudice avrebbe dovuto ordinare di restituire all'appellante l'importo di euro 906,00, somma pagata in eccesso da CP_1
2.6. Col Sesto motivo di gravame parte appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente respinto la domanda di risarcimento danni sulla base della considerazione che non era stata accertata
"alcuna violazione contrattuale dell'obbligazione di controllo annuale dei marchi La IC, Na
OT e SI per dieci anni" e non era possibile effettuare un positivo giudizio di interferenza con i marchi di parte attrice. L'assunto del Tribunale di Torino sarebbe smentito dall'esistenza di numerosi marchi (registrati e di fatto), non segnalati dallo Studio ER a RT 4, i quali evidenziano l'inadempimento di controparte all'obbligazione di sorveglianza;
tali marchi concorrenti sono:
- il marchio figurativo nazionale n. 302016000024408 “Gran Teatro La IC", depositato in data 9
marzo 2016 dalla Fondazione Teatro la IC di Venezia e concesso in data 28 dicembre 2017, per la classe 33;
- il marchio verbale EUIPO “Tenuta IC” n. 017762519, depositato in data 1° febbraio 2018 dalla
Direct Wines Limited e concesso in data 23 maggio 2018, per la classe 33;
- il marchio verbale EUIPO “La IC" n. 017874554, depositato in data 15 marzo 2018 da Pt 5
e concesso in data 19 luglio 2018, per la classe 33;
- il marchio di fatto “La IC" usato per contraddistinguere bevande alcoliche dalla società [...]
RT_6 ;
- il marchio di fatto "La IC", usato per bevande alcoliche dalla ditta individuale CP 3
-il marchio di fatto "La IC", usato per vermouth da Parte 7
Magnoberta snc;
- il marchio nazionale "Colle OT" n. 302017000033006, depositato in data 28 marzo 2017 dalla
Agricola BE S.r.l. e concesso il 28 febbraio 2018, per la classe 33;
- il marchio di fatto “SI", usato per contraddistinguere vini da parte della Azienda Agricola
Daniele Nardello ss.
Ritiene l'Appellante che il rilievo, indicato in sentenza (a pag. 15) secondo cui non sarebbe possibile effettuare un positivo giudizio di interferenza tra il marchio italiano "Gran Teatro La IC"
(registrato in Italia con domanda depositata in data 9 marzo 2016) e il marchio attoreo "La IC"
(anteriore, in quanto registrato con domanda in data 22 novembre 2010), "non essendo stata neppure allegata la circostanza che la Fondazione Teatro la IC commercializza effettivamente bevande alcoliche con il citato marchio" è inammissibile, atteso che si tratta di una contestazione di fatto che non è rilevabile d'ufficio e che non è stata eccepita dal convenuto. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Torino, l'uso dei marchi interferenti sarebbe stato infatti allegato e documentato da parte attrice, con la produzione in giudizio delle diffide dall'uso dei segni in questione, inviate alle imprese concorrenti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 primo comma c.p.c., il Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare l'assenza di specifica contestazione, da parte del convenuto, sulla circostanza che il marchio Gran Teatro La IC fosse effettivamente utilizzato per le bevande alcoliche e, quindi,
avrebbe dovuto ritenere pacifica ed incontestata detta circostanza.
Quanto all'interferenza tra i segni, non vi è dubbio che la riproposizione del termine IC nel marchio posteriore, lo rende confondibile, secondo una valutazione globale e d'insieme, rispetto al ricordo mnemonico del marchio La IC dell'appellante; tanto più considerando che la parola
IC costituisce un segno forte, che non ha alcuna attinenza concettuale con il mondo del vino e delle bevande alcoliche e considerando l'identità dei prodotti a cui si riferiscono i marchi in questione
(vini/bevande alcoliche). Per tali ragioni, se Parte 4 fosse stata informata dei marchi successivi contenente la parola "IC" avrebbe potuto opporre il proprio diritto anteriore, con ragionevoli chances di impedirne la registrazione;
la quale, di per sé, comporta un danno da diluition del marchio medesimo, venendo “annacquata” la sua forza distintiva.
Le stesse censure sopra esposte vengono fatte valere dall' Appellante anche con riferimento al marchio europeo "Tenuta IC".
Quanto al marchio europeo "La IC" depositato in data 15 marzo 2018, il Giudice di prime cure non ha accolto la contestazione dell'esponente circa la tardività dell'unica segnalazione effettuata da controparte solo in data 23 ottobre 2019, quindi con oltre un anno di ritardo, tenuto conto che il contratto prevedeva un controllo annuale.
Sul punto, il Tribunale di Torino aveva ritenuto come non allegato il momento di inizio dell'utilizzo illegittimo dei medesimi, atteso che l'esponente si sarebbe limitata “a produrre le diffide inoltrate a gennaio 2021 (dopo lo spirare del decennio) prive di indicazioni temporali in ordine al momento di inizio delle interferenze: anche questa deduzione è stata inammissibilmente rilevata dal Giudice di Primo Grado e non è il frutto di una specifica contestazione da parte del convenuto in primo grado,
che mai ha messo in dubbio che i marchi di fatto fossero presenti sul mercato durante il periodo di sorveglianza dello Studio ER. Peraltro, le diffide inviate dal nuovo consulente risalgono al 3 e al 4 gennaio 2021 (docc. da 25 a 28 prodotti in primo grado con la memoria ex art 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
della attuale appellante): è pertanto evidente che le bevande alcoliche recanti i segni contestati fossero sul mercato, quantomeno già nel 2020, anno in cui lo Studio ER doveva effettuare la sorveglianza. Sempre sulla prova, Controparte 1 in primo grado aveva prodotto anche i successivi accordi con cui le imprese concorrenti avevano riconosciuto l'interferenza impegnandosi a ritirare la merce contraffatta dal mercato.
Insiste quindi l'appellante sull'esistenza di prove documentali ed elementi chiari, precisi e concordanti da cui ricavare che i marchi di fatto La IC erano già presenti sul mercato durante il periodo di vigenza dell'obbligazione di sorveglianza in capo allo Studio ER, dovendosi ritenere accertato l'inadempimento di quest'ultimo ai danni di RT 4 . Le medesime considerazioni sopra esposte valgono sull'esclusione dell'inadempimento dell'obbligazione di sorveglianza in relazione al marchio "SI". Anche in relazione a detto marchio, la motivazione resa in sentenza sarebbe contraddittoria, dal momento che, pur prendendo atto della prova documentale dell'uso del segno contestato durante l'obbligazione di sorveglianza dello Studio ER era ancora in essere, ha ritenuto comunque di escludere l'inadempimento di quest'ultimo.
Per quanto riguarda il marchio “Na” OT”, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Prime
cure sussiste interferenza con il marchio "Colle OT", successivamente registrato da terzi con domanda depositata nel 2017 per la medesima classe 33. Infatti, si tratta di un segno confondibile con il marchio anteriore di RT 4 , ai sensi dell'art. 20 lett. b) c.p.i. dal momento che ripropone il medesimo termine “OT” riferito ai prodotti vini/bevande alcoliche della classe 33.
A nulla rileva che il significato delle espressioni sia diverso, come sostenuto dal Tes 2 atteso che
il consumatore medio di riferimento non è tenuto a conoscere il dialetto piemontese e il rischio confusorio tra i segni deriva dall'alto grado di somiglianza fonetica e visiva tra i marchi e dall'identità
dei prodotti (bevande alcoliche).
In conclusione, in accoglimento del motivo di appello sopra richiamato, l'appellante insiste per la al risarcimento dei danni patiti e derivanti dall'inadempimento condanna di RT 1
dell'obbligazione di sorveglianza decennale dei marchi, accertandolo in via equitativa ex art. 1226
C.C.
2.7. Con il settimo e ultimo motivo di appello, viene censurata la sentenza laddove l'attrice è stata condannata alla rifusione integrale delle spese di lite, senza considerare che nella fattispecie la pronuncia di primo grado aveva visto una soccombenza reciproca, con il rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto.
Per i motivi così esposti in sintesi, Controparte_4
ha radicato la presente fase di giudizio, concludendo come in premessa.
[...]
RT 1 chiedendo il rigetto 3. Si è ritualmente costituito nel presente grado di appello dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata con condanna alle spese di lite. RT
appellata, premettendo in punto di fatto le circostanze di causa, ribadisce la correttezza delle motivazioni contenute nella sentenza, a cui si riporta, ribadendo il proprio diritto al pagamento dell'importo corrispondente al mancato guadagno per rinnovo dei marchi.
3.1. In particolare, quanto al primo motivo di appello, l'appellata ribadisce come il contratto del
29.10.2010, regolarmente stipulato dalle parti ed eseguito per 10 anni, prevedeva espressamente che la parte contraente RT 8 mediante Avvocato
abilitato e nessuna eccezione era mai stata sollevata nel corso dei 10 anni di rapporto contrattuale, in cui i marchi erano stati registrati proprio tramite avvocato abilitato.
Quanto al secondo motivo di appello, l'impresa individuale Studio ER di ER AU,
nella persona del sig. va considerata legittimamente il titolare del rapportoParte 1
contrattuale stipulato a suo tempo in virtù del trasferimento d'azienda, avvenuto con scrittura del
16.02.20217 ai sensi dell'art. 2558 c.c. Sul terzo motivo di appello, l'appellato rileva come fosse proprio il contratto, alla clausola n. 4 a prevedere il rinnovo dei marchi, dopo dieci anni dal deposito, salvo disdetta (mai pervenuta) da parte
Controparte_5 da farsi valere almeno 60 giorni prima della data di scadenza (del della
22.11.2020).
Quanto al quarto motivo di appello, l'appellato, condividendo il percorso logico e giuridico del
Tribunale rileva come il Giudice correttamente ha accolto la domanda di risarcimento quantificandola nel lucro cessante effettivo e non nel danno emergente.
Il quinto motivo di appello sulla ripetizione dell'indebito sarebbe anch'esso destituito di fondamento oltre che domanda, comunque, prescritta;
detta azione infatti si prescrive nel termine ordinario decennale (art. 2946 cc), termine che inizia a decorrere dal giorno in cui sussistono i presupposti costituitivi della fattispecie quali, ad esempio la mancanza di un titolo corrispondente (nel caso di specie il contratto del 29.10.2010).
Quanto al sesto motivo di appello sul risarcimento dei danni da RT 9 dei marchi, il sig. RT 1
rileva di aver sempre operato attentamente. Questi, infatti, già in data 17.11.2010, dopo accurata disamina, aveva informato l'attrice di aver riscontrato precedenti registrazioni di marchi simili a
PREACLARA, LA FENICE, per i quali chiedeva la medesima Controparte_1
registrazione e, pertanto, le aveva domandato l'autorizzazione - in effetti concessa - al deposito (che,
era stato svolto ad un prezzo di favore), nonostante le accertate similitudini. Quanto al controllo decennale, questo consiste nella verifica della registrazione di marchi uguale o simili a quelli registrati per conto dei propri clienti, mediante la consultazione delle banche dati nazionali dei marchi registrati, quindi su piattaforme ufficiali. Non sarebbe pertanto possibile ritenere, come invece vorrebbe fare l'appellante, che lo Studio ER doveva svolgere su tutti i marchi registrati una verifica dell'utilizzo commerciale degli stessi. In ogni caso, l'appellato ritiene infondate le contestazioni di controparte, evidenziando come questa abbia comunque l'onere di provare il danno che asserisce di aver patito per affievolimento della capacità distintiva dei marchi e per la pedissequa perdita di chances. Anche il punto spese la sentenza appellata sarebbe priva di censure essendo state rigettate tutte le domande di parte attrice in primo grado.
4.All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, del 9
maggio 2024 sono stati assegnati i termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi e la Corte ha rinviato la causa all'udienza di rimessione in decisione del 19 febbraio 2025. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo e il secondo motivo di appello debbono essere rigettati.
Essi vengono trattati congiuntamente in ragione della comunanza delle argomentazioni.
Ritiene in primo luogo la Corte che non può essere condivisa la tesi di parte appellante circa il carattere personale e infungibile, basato sull'intuitus personae, delle prestazioni previste nel contratto di mandato stipulato tra le parti nonché sul carattere personale della rappresentanza, ribadendosi peraltro la tardività della deduzione, in quanto sollevata da parte appellante solo nella comparsa conclusionale di primo grado.
Afferma infatti la Cassazione con sentenza n. 18512 del 2006 (fonte Italgiureweb) che "il mandato,
secondo principi interpretativi che si sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza 7 novembre 1979 n. 5744, pur essendo un contratto basato sulla fiducia, tuttavia non
è necessariamente basato sull'intuitus personae, ragione per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto."
Né il fatto che il mandato sia con rappresentanza modifica la natura del contratto, in quanto la rappresentanza stessa è una mera modalità di esecuzione della pattuizione, che non ne modifica la natura tant'è che la normativa non prevede in alcun modo un divieto in tal senso. Il principio secondo cui il rappresentante può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico, se la relativa facoltà gli è stata espressamente conferita, è chiaramente affermato dalla Cassazione (n.
15412 del 2010 fonte Italgiureweb).
Ed è in attuazione di detta facoltà che le parti nel contratto hanno previsto che il deposito della domanda di registrazione dei marchi fosse eseguita per mezzo di Avvocato o Incaricato abilitato,
come previsto dall'art. 202 c.p.i., e a detta clausola è stata data esecuzione dalle stesse negli anni.
Si rileva altresì altresì, a differenza di quanto afferma l'appellante, che Parte 1 ha contestato
l'eccezione di nullità dell'obbligazione di rinnovare i marchi, negando l'esistenza di tale vizio del contratto e comunque affermando la validità della pattuizione stipulata e l'esecuzione della stessa.
Come affermato dalla sentenza di prime cure, la clausola contrattuale di cui l'appellante afferma la nullità (come si è detto, avente ad oggetto la prestazione costituita dal deposito delle domande di registrazione del marchio) prevede un'attività soggettivamente ed oggettivamente fungibile.
Trattasi infatti di prestazione che consiste nello svolgimento della pratica di deposito dei marchi,
attività che richiede certamente nell'incaricato una competenza professionale specifica nel settore,
ma non particolari caratteristiche che sono quelle proprie dell'intuitus personae, ossia caratteristiche ulteriori rispetto a dette competenze tecniche legate a qualità personali peculiari, distintive e non comuni della controparte contrattuale.
Controparte 1 non ha dedotto né provato di avere scelto il partner in ragione dell'intuitus personae.
Il requisito professionale previsto dall'art. 202 cpi è dunque stato soddisfatto avendo le parti previsto che la registrazione e la rinnovazione dei marchi venisse effettuata da "Avvocato o Incaricato
abilitato", prevedendo del tutto legittimamente la deroga all'art. 2332 c.c.
Conseguentemente, non trattandosi, come si è detto, di contratto che presenti carattere “personale",
si deve ritenere che l'obbligazione di rinnovo dei marchi era suscettibile di successione ai sensi dell'art. 2558 c.c. primo comma, e quindi detta obbligazione si è trasferito dalla soc. Parte 1 all' RT 10 per effetto della scrittura privata del 16 febbraio 2017. 2. Il terzo motivo deve essere rigettato.
Il contenuto del contratto vincola le parti secondo le clausole in esso previste e pertanto la disdetta doveva essere effettuata ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali contenute nello stesso che prevedeva un obbligo di disdetta formale “a mezzo di lettera A.R." Detta esplicita pattuizione esclude l'equipollenza dell'invio di detto atto con la conoscenza ottenuta aliunde da parte di RT 1 della volontà di Controparte 1 di non rinnovare l'incarico a parte appellata.
3. Il quarto motivo deve essere rigettato.
Non può infatti essere condivisa la tesi di parte appellante, secondo cui nel contratto non era previsto alcun corrispettivo per il rinnovo dei marchi.
Ciò in primo luogo perché nel contratto era previsto un corrispettivo anche per la rinnovazione dei marchi, stante il fatto che al punto 4 di tale atto si parla espressamente ed in generale di “importi”
riferiti alle prestazioni, specificandosi che "dagli importi sono escluse eventuali lettere di contestazione..."; il termine “importi” è quindi riferito sia all'attività di registrazione dei marchi che a quella di rinnovazione degli stessi.
In secondo luogo in quanto deve applicarsi al rinnovo il principio previsto dall'art. 1709 c.c. secondo cui il mandato si presume oneroso;
manca qualunque elemento da cui desumere che le parti si fossero accordate per la gratuità.
Deve essere confermato l'importo di euro 1.000,00 quale mancato guadagno da riconoscere a favore dell'appellato ditta ER a titolo di lucro cessante.
Risulta infatti corretto e condivisibile il ragionamento effettuato dai giudici di primo grado, che hanno ritenuto congruo il prezzo di 650,00 euro oltre iva, indicato dal convenuto quale corrispettivo per il rinnovo di ciascun marchio (importo non specificamente contestato dall'appellante) quale base in via equitativa per calcolare il danno da lucro cessante patito da RT 1 , riconoscendolo nella misura pari al 20% del ricavato perduto, per un importo complessivo pari ad euro 1.000,00. 4. Il quinto motivo è accolto secondo quanto di seguito indicato.
In primis deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, in quanto formulata in modo generico con mero riferimento alla data del contratto, senza alcuna indicazione alle date dei pagamenti.
L'appellante ha correttamente eccepito che non tutti i contratti stipulati tra le parti relativi ai singoli al rimborso di euromarchi contenevano la previsione di riconoscimento del diritto di RT 1
266,10 per il rimborso di spese.
Precisamente tale diritto al rimborso è contenuto esclusivamente nei contratti per i marchi
SI, EN IG CA e Prae CL.
Nei contratti relativi agli altri marchi (La IC, Controparte_1 Na OT) il contratto non prevede il rimborso di questa cifra, in quanto è stata depennata dalle parti.
Deve pertanto essere accolto il predetto motivo di impugnazione, condannando parte appellata alla restituzione dell'importo costituito da euro 266,10 x tre, per un totale di euro 798,3.
Non può viceversa essere accolto il motivo di impugnazione costituito dall'affermazione dell'appellante secondo cui non è dovuto in nessun caso l'importo di euro 266,10 a titolo di rimborso delle tasse di registrazione in quanto parte appellata non ha prodotto alcuna pezza giustificativa di tale versamento né ha sostenuto di avere versato, neppure sul piano assertivo, l'importo di euro
1.968,00.
Ritiene il Collegio di confermare sul punto la decisione di primo grado, proprio perché la registrazione dei marchi è stata pacificamente effettuata, il che comporta che siano state regolarmente pagate le tasse di registrazione, in difetto di alcun elemento in senso contrario.
In merito al quantum, come già osservato dalla sentenza di primo grado, l'importo di euro 1.968,00 richiesto da Parte_1 in realtà non comprende la richiesta di rimborso dell'importo di euro 266,10
per tutti i sei marchi, ma una cifra inferiore. Il dovuto da Controparte_1 è pertanto di euro 1.062,00 (pari a 177,00 x 6) oltre ad euro 798,3
(pari a 266,10 x 3), per un totale di euro 1860,3; sottraendo quest'ultimo importo da euro 1968,00, la differenza è pari ad euro 107,7, somma che dovrà essere restituita da RT 1 all'appellante, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo: come statuito da Cass. civ.
61/2023, infatti, “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”; sicché tale saggio di interessi si applica “a tutte le obbligazioni pecuniarie", quali “le obbligazioni restitutorie derivanti da contratto" ex art. 2033 c.c.,
come nel caso di specie.
5. Il sesto motivo deve essere rigettato.
Va rilevato in primo luogo che l'incarico aveva per oggetto solo i marchi registrati e non i marchi di fatto.
Ciò si ricava chiaramente dal contenuto dei contratti riguardanti i singoli marchi in cui vengono elencati i servizi che deve svolgere lo Studio ER.
Il primo di detti servizi è costituito dall'attività di“ consultazione e controllo pre- deposito delle banche dati nazionali, comunitarie, internazionali".
Detta dizione implica che l'attività di verifica consisteva ed era limitata ad un controllo da eseguirsi sulle banche dati indicate senza che previsione di alcun obbligo di controllo sui marchi di fatto che i concorrenti potevano utilizzare in violazione del diritto di uso esclusivo.
Ora il controllo sui marchi di fatto è un'attività di verifica che necessita di un notevole impiego di risorse e di una previsione contrattualista specifica ed adeguata;
basti pensare alla necessità di indicazione dell'estensione del territorio su cui tale controllo dovrebbe essere fatto. Nessuna previsione era viceversa contenuta in merito negli accordi, il che significa che non era prevista e non era dovuta.
Ciò comporta che la RT_1 non può essere considerata inadempiente per omesso controllo dell'uso da parte dei terzi del marchio di fatto "La IC" da parte della soc. Parte 6 di Pt 6 " CP 3 della soc. Spiritual Machine s.r.l. e Distillerie Magnoberta snc nonché della ditta dell'uso del marchio di fatto SI da parte della azienda agricola Daniele Nardello s.s..
Per quanto riguarda il marchio "Na OT” deve escludersi che sussista interferenza tra lo stesso e quello denominato "Colle OT" in quanto, a differenza di quanto ritiene l'appellante, non è
sufficiente per comportare detto effetto l'utilizzo della medesima parola, dovendosi guardare al contesto in cui essa è inserita.
Ora, "Na OT” è espressione che viene immediatamente percepita come espressione dialettale,
mentre "Colle OT” è invece espressione immediatamente percepita come un luogo, determinandosi nel consumatore che ascolta le due espressioni anche in momenti diversi la percezione di due riferimenti distinti e non confondibili, che si ricollegano a realtà diverse e non associabili.
Per quanto riguarda i marchi registrati contenenti il termine “IC", considera la Corte che non possa essere esclusa in via generale ed astratta ogni possibile interferenza con i marchi di parte appellante e ciò in quanto la parola "IC" costituisce, come afferma l'appellante, un termine forte,
completamente slegato dal prodotto e ripreso nelle registrazioni successive di terzi: era dunque obbligo di RT 1 dare avviso del deposito successivo al contratto di marchi contenenti detto nome.
Ciò premesso, deve però escludersi il diritto al risarcimento in capo all'appellante e ciò per la preclusiva considerazione che non è stata provata la sussistenza di alcun danno.
RT appellante afferma di avere subito un danno da diluition dei marchi, ossia un danno da affievolimento della capacità distintiva dei marchi nel periodo tra il deposito e l'utilizzo dei marchi altrui e l'esito delle diffide, danno da considerarsi in re ipsa e da valutare in via equitativa.
La prospettazione è però errata perché anche il cd danno da diluition non è un danno in re ipsa, ma è
un danno che deve anch'esso essere concretamente dimostrato, secondo i principi generali. Come è noto, il valore di un marchio è dato dalla sua riconoscibilità, ossia dalla sua capacità di far sì che il consumatore lo associ immediatamente al prodotto a cui si riferisce con carattere di unicità
e la diluition di un marchio è un fenomeno che si verifica quando un marchio, per effetto di plurimi eventi, tra cui quello dell'uso illegittimo dello stesso da parte di terzi, perde questa capacità di far pensare ad un prodotto specifico in quanto il consumatore lo associa a plurimi prodotti ovvero ad una categoria di prodotti con caratteristiche simili.
Nel caso di specie, osserva la Corte, parte appellante non ha minimamente provato che i propri marchi contenenti il termine "IC", per effetto dell'uso illegittimo da parte di terzi, abbiano subito presso i consumatori una diminuzione della propria forza distintiva, con indebolimento dell'identità.
Manca infatti qualunque prova che l'utilizzo abbia provocato confusione tra i consumatori dei vini denominati con il termine "IC" commercializzati da compromettendo la loro Controparte_1
capacità di distinguere i marchi di proprietà di parte appellante da quelli successivamente registrati da altri.
Non sono stati infatti dedotti né provati elementi idonei a comprovare la sussistenza di questo effetto negativo, ad esempio provando che i concorrenti abbiano svolto una consistente attività pubblicitaria sul marchio, territorialmente estesa, idonea quindi a far sì che i consumatori associassero ai prodotti con marchio variamente indicato La IC da parte appellante quelli con il medesimo nome distintivo usato dai concorrenti, provocando la diluizione di quello originario.
Anche la tesi di parte appellante, secondo cui dai bilanci di Controparte 1 dagli anni dal 2016
al 2020 si evince il calo delle vendite in concomitanza con la registrazione di segni confondibili o di uso illegittimo dei marchi da parte di terzi, non può essere condivisa.
Il mero fatto che vi sia stato un calo nel fatturato non prova in alcun modo che questa diminuzione sia dovuto all'utilizzo di un marchio confondibile da parte di terzi e le prove per testi dedotte da parte appellante sono inidonee a provare questa tesi e come tali sono inammissibili.
Neppure è stato provato od offerto di provare da parte dell'appellante che all'asserita perdita di fatturato sia corrisposto un aumento del fatturato delle imprese che hanno registrato il marchio IC, non avendo la CP 1 proposto alcuna istanza istruttoria in tal senso, quale un'istanza di esibizione ex 210 c.p.c. volta ad ottenere la relativa documentazione dalle imprese concorrenti.
In questo contesto, neppure sussistono i presupposti per liquidare il danno in via equitativa come richiesto da Controparte_1
La liquidazione equitativa del danno, infatti, come ripetutamente stabilito dalla Suprema Corte, può
ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (cfr, ex multis, Cass. N. 26051/2020 fonte Italgiureweb), situazioni tutte non sussistenti nel caso di specie.
6. Il settimo motivo di impugnazione relativo alle spese del primo grado è fondato atteso che anche l'odierno appellato ha visto ridurre la sua domanda risarcitoria.
Ritiene pertanto la Corte di dover compensare fino al 50% le spese del primo grado, con condanna di a rimborsare a RT 1 la Controparte 1
residua metà di quanto liquidato per l'intero dal Tribunale.
7. Le spese del grado.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, costituito, da una parte dal parziale accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito proposta dall'appellante e del settimo motivo di impugnazione e dall'altra dalla conferma della sentenza di primo grado, le spese legali sono compensate nella misura del 50%
e per il resto poste a carico di parte appellante, secondo quanto indicato nel dispositivo.
Le spese a carico di parte appellante sono liquidate secondo lo scaglione tra 5.200,01 e 26.000,00
euro, così come previsto dalla relativa statuizione di primo grado, esclusa la fase istruttoria, in quanto non espletata, il tutto come verrà indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa,
definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1563/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
in parziale riforma della sentenza n. 4644/2023 del Tribunale di Torino sezione Specializzata in materia di impresa, pubblicata in data 21/11/2023 e notificata in data 22/11/2023;
condanna RT 1 a restituire a Controparte 1
[...] l'importo di euro 107,7, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
dichiara compensate fino alla metà le spese del primo grado di giudizio;
Controparte 1 a rimborsare a RT 1 condanna la residua metà, liquidata in euro 2.538,5, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario
[...]
nella misura del 15%;
conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
dichiara compensate nella misura del 50% le spese legali del grado;
condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata il restante 50% delle spese di lite, che liquida in euro 1.983,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa in data 19 marzo 2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Rel.
Dott.ssa Cecilia Marino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 In particolare, era emerso (da atto citazione primo grado, pag. 4 e 5): che la Fondazione Teatro la IC di Venezia aveva depositato in data 9 marzo 2016 domanda di marchio figurativo nazionale n. 302016000024408 "Gran Teatro La
IC"; che la Direct Wines Limited aveva depositato in data 1° febbraio 2018 domanda di marchio verbale EUIPO
"Tenuta Fenice"; che la Pt 5 aveva depositato in data 15 marzo 2018 la domanda di marchio verbale EUIPO "La
IC" n. 017874554; che la Agricola BE srl aveva depositato in data 28 marzo 2017 domanda di marchio nazionale individuale "Colle OT" n. 302017000033006; che risultava l'utilizzo del marchio di fatto "SI" per il vino
Recioto, della Azienda Agricola Daniele Nardello ss.