Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 05 304 /02 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALI dal Sig. dirigi₤APR. 2002pe r IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente - R.G.N. 19282/99 Consigliere Cron. 16.134 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA 1 0 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ON US, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 1 FRANCESCO LOPEZ, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 838 avverso la sentenza 1394/98 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 09/12/98 R.G.N. 1496/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- R. G. 19282/99 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Crotone, l'odierno resistente evocava in giudizio il Ministero dell'Interno, al fine di ottenere l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento, di cui era titolare, al corrispondente trattamento previsto per gli invalidi di guerra. Il Ministero si costituiva e, per quanto in questa sede ancora rileva, eccepiva la prescrizione decennale del diritto ex adverso vantato. Il giudice adito, rigettata l'eccezione, accoglieva la domanda, con decisione, poi confermata, in appello, dal Tribunale di Catanzaro, che, con la sentenza qui impugnata, osservava, in particolare, come il termine di prescrizione poteva decorrere solo dal momento dell'entrata in vigore (avvenuta il 16 ottobre 1986) della legge 6 ottobre 1986 n.656- recante la rivendicata equiparazione fra le suddette prestazioni-, sicché il termine decennale non era ancora spirato alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia, unitamente a vizi di motivazione, violazione dell'art. 2946 cod. civ., osservando, da un lato, che il giudice a quo ha ritenuto a torto operante nella specie la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale, della quale avrebbe dovuto fare applicazione anche d'ufficio, in base al principio iura novit curia, nonostante che l'eccezione di estinzione del diritto in contestazione fosse stata espressamente proposta con esclusivo riguardo al termine più lungo;
e, dall'altro lato, che la portata precettiva (e non meramente programmatica) delle disposizioni sull'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita a favore degli invalidi civili totalmente 3 inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra conferivano liquidità a quel diritto già alla data del 1° gennaio 1983. La censura non è fondata. La Corte osserva che non è necessario esaminare la questione se, una volta sollevata dalla parte un'eccezione di prescrizione, appartenga, poi, al potere-dovere del giudice individuare quale norma governi il caso di specie, sotto il profilo della durata del termine. Invero, come emerge dalla sentenza impugnata e come è ammesso dallo stesso ricorrente, il giudice di primo grado aveva espressamente preso in esame e rigettato l'eccezione di prescrizione decennale, sicché la relativa statuizione necessariamente investiva la durata del termine, col corollario che, quand'anche la questione relativa alla durata stessa fosse riconducibile nel novero di quelle esaminabili d'ufficio, tanto non sarebbe stato sufficiente per estendere ad essa lo scrutinio del giudice del gravame, in assenza di specifico motivo d'appello: ciò in quanto costituisce jus receptum (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 6 maggio 1999 n. 4553; Id. 28 gennaio 1998 n. 850; Id. 9 luglio 1997 n. 9229; Id. 20 marzo 1997 n. 2678; Id. 5 agosto 1991 n. 8558) che la natura officiosa della cognizione relativa a determinate questioni deve pur sempre combinarsi con i principi che presiedono all'impugnazione, nel senso che, ove su di esse sia intervenuta statuizione del giudice a quo, questa, se non investita da specifica censura, è esclusa dall'ambito del riesame ad opera del giudice ad quem, consentito nei soli limiti del devoluto, ed è, pertanto, coperta da giudicato. Una siffatta preclusione interna si è verificata anche nel caso in esame, atteso che la materia devoluta al giudice d'appello non è stata estesa dal Ministero alla statuizione di primo grado circa la prescrizione decennale, che anzi è stata ulteriormente invocata, in identica dimensione temporale, ancora nella fase di gravame, nella quale il tema di дец indagine è stato, per ciò stesso, contenuto negli esclusivi limiti della devoluta questione concernente la decorrenza del detto termine lungo. Accertato che correttamente il giudizio di appello è stato contenuto in tali limiti, nessun dubbio può poi nutrirsi circa l'impossibilità di fissare alla data del 1° gennaio 1983 la sussistenza della liquidità del credito vantato dalla parte privata. Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 686 del 1986 – sebbene (in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18, come autenticamente interpretato dalla legge 26 luglio 1984 n. 392) fosse già stato introdotto nell'ordinamento, con effetto dalla data suindicata, il principio dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra non era ancora sorto il diritto, vantato dall'appellato, di ottenere l'adeguamento dell'indennità in godimento alle nuove misure stabilite (soltanto) dalla stessa legge del 1986, onde in nessun momento anteriore era configurabile, per l'interessato, una possibilità giuridica di agire per la soddisfazione del suo interesse, né, di conseguenza, identificabile un dies a quo per il decorso della relativa prescrizione. In considerazione dei rilievi che precedono (da questa Corte già svolti, in relazione a controversie aventi lo stesso oggetto, con sentenza n.4371 del 27 marzo 2001), il ricorso va respinto. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'avv. Francesco Lopez.
P. Q. M.
рез 1 05 La Corte rigetta rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 5,30 'oltre ad euro 1.000, 00 (mille/00) per onorari, da distrarre in euro : favore dell'avv. Francesco Lopez, antistatario. Così deciso, in Roma, il 26 febbraio 2002 Il Cons.-est. Il Presidente ཀྱི་“ཡ་་ ནང་མ་བཆའམ་ Florinch leficentielle Still I D / 0 , S s 1 S IL CANCELLIERE O a . L A B T L T Depositato in Cancelleria R , . O A A B ' N S I L E L D 3 P oggi, 12 APR. 2002 E S 7 - A I D T 8 I N S - IL CANCELLIERËCANCE S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A , G D O E O E T L R T T T I S N I R A E I G L S D L E E R E O D