Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6660
CASS
Sentenza 15 maggio 2001

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Nella disciplina dettata dall'art.5 della legge 898/70, come modificato dall'art.10 della legge 74/87, l'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assistenziale essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo, si sia risolto positivamente e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso. Nel compimento di tale indagine, il tenore di vita goduto durante il matrimonio al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto richiedente, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi non già quello tollerato o subito o anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizioni di redditi personali residui.

L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute nella sentenza impugnata, ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa al quale è anzi estraneo e pertanto non è suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione.

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  • 1Assegno di divorzio: il tenore di vita basso può non incidere sul suo ammontareAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6660
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6660
Data del deposito : 15 maggio 2001

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