Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 3
Nella disciplina dettata dall'art.5 della legge 898/70, come modificato dall'art.10 della legge 74/87, l'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assistenziale essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo, si sia risolto positivamente e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso. Nel compimento di tale indagine, il tenore di vita goduto durante il matrimonio al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto richiedente, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi non già quello tollerato o subito o anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizioni di redditi personali residui.
L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio.
Il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute nella sentenza impugnata, ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa al quale è anzi estraneo e pertanto non è suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Assegno di divorzio: il tenore di vita basso può non incidere sul suo ammontareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6660 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
QU BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato ETTORE BOSCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CH RI;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 08243/00 proposto da:
CH RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato MASSIMO CASELLA PACCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
QU BE;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 198/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione delle Persone e della Famiglia, depositata il 21/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Boschi che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Casella Pacca che ha chiesto il rigetto del ricorso principale o, in subordine, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 maggio - 9 luglio 1998 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra BE UA e MA UC, determinando in L.
5.500.000 mensili, da rivalutare annualmente, l'assegno divorzile spettante alla UC e dichiarando inammissibili tutte le altre domande di natura economica proposte dalle parti. Rigettava inoltre la domanda del UA volta ad ottenere la cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute negli scritti avversari. Avverso tale sentenza proponevano appello il UA ed appello incidentale la UC. Con sentenza del 28 ottobre 1999 - 21 gennaio 2000 la Corte di Appello di Roma rigettava entrambe le impugnazioni, osservando che correttamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibili in sede di giudizio di divorzio le domande attinenti allo scioglimento della comunione legate ed alla divisione dei beni mobili ed immobili, al rimborso di somme erogate nel corso della vita matrimoniale, alla restituzione di oggetti che si assumevano come personali o alla richiesta di indennità per il godimento esclusivo di beni in comunione, atteso che la specialità ed inderogabilità del rito relativo al divorzio e la limitazione del potere del giudice adito di emettere unicamente quel provvedimenti che, per la loro natura alimentare ed assistenziale e per essere strettamente collegati e consequenziali alla pronuncia sullo status, soli possono giustificare la trattazione e decisione con il rito speciale camerale, non consentivano di sottoporre a detto giudice la cognizione di ulteriori domande soggette al rito ordinario. Conseguentemente doveva ritenersi incensurabile anche la pronuncia di inammissibilità dei mezzi istruttori dedotti dalle parti in ordine a tali domande.
Quanto alle opposte censure concernenti l'attribuzione e la misura dell'assegno, riteneva la Corte essere rimasti accertati sia il tenore di vita particolarmente elevato goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio sia la sensibile difformità nella situazione economica e reddituale delle parti, con particolare riferimento alla diversa capacità di guadagno. Ed invero mentre il UA aveva tratto notevoli proventi dalla propria attività di scrittore, regista cinematografico e pubblicista negli anni dal 1990 al 1995, secondo le risultanze delle relative dichiarazioni fiscali, la UC aveva usufruito di redditi, prevalentemente provenienti da proprietà immobiliari, di gran lunga inferiori. Nè detto divario poteva ritenersi completamente eliso dalla titolarità da parte della UC di notevoli cespiti immobiliari, trattandosi in gran parte di proprietà pro quota di appartamenti vetusti e locati ad equo canone, e quindi di scarsa redditività. E pertanto, sulla base della valutazione comparata delle condizioni economiche delle parti e tenuto conto della lunga durata del matrimonio, nonché del contributo dato dalla moglie alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, la Corte territoriale riteneva equa la determinazione dell'assegno effettuata dal primo giudice. Osservava da ultimo che correttamente il Tribunale aveva rigettato la richiesta di cancellazione di frasi ritenute offensive, in quanto ascrivibili ad una pur accesa dialettica processuale, mentre dovevano considerarsi prive di rilievo ai fini dell'art. 89 c.p.c. le insinuazioni direttamente rivolte al comportamento dei magistrati componenti il collegio di primo grado, suscettibili eventualmente di esame in altra sede.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il UA deducendo tre motivi illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso la UC ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia contraddittorietà di motivazione nel rigetto della censura relativa alla mancata cancellazione delle frasi ritenute offensive contenute nella comparsa di costituzione avversaria di primo grado, deducendosi che dette frasi, obiettivamente offensive se singolarmente valutate, lo sono ancor di più se considerate nel loro insieme, nella loro reiterazione e progressività, incidendo pesantemente sulla dignità e correttezza professionale del difensore. Si prospetta altresì l'errore della sentenza impugnata per aver ritenuto non influente l'insinuazione relativa a presunti favori dei primi giudici nei confronti del UA, essendosi ipotizzati comportamenti del difensore meritevoli di sanzione penale.
Il motivo è inammissibile. Ed invero, come questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato, il provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenuto nella sentenza impugnata ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale è anzi estraneo, e pertanto non è suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione (v. Cass. 1998 n. 5710, 1994 n. 6121).
Con il secondo motivo, denunciando omissione ed insufficienza di motivazione e violazione di norme di diritto, si sostiene che la sentenza impugnata, nel confermare la statuizione sull'assegno, non ha considerato che nella specie il contributo in favore della UC non era suscettibile di assumere funzione risarcitoria o indennitaria. Si osserva al riguardo che la Corte di Appello non ha considerato che i proventi del UA hanno origine solo dalla sua notoria capacità intellettuale ed artistica e che nessun contributo ha fornito la moglie alla formazione di tale patrimonio;
che ha errato nel non ammettere la prova per testi richiesta sulla circostanza che la UC si era impossessata di somme tratte dal dossier titoli del coniuge, che avrebbe altresì dovuto tener conto della grande liquidità procuratasi dalla predetta per effetto della vendita di beni pervenutili in eredità. Si deduce ancora che con l'affermare che il tenore di vita goduto in precedenza era desumibile dalla consistenza dei redditi percepiti la stessa Corte ha confuso tra concetti del tutto diversi.
La complessa censura è infondata, in tutte le sue articolazioni. È noto invero che nella disciplina dettata dal riformato art. 5 della legge n. 898 del 1970 l'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assistenziale, essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso (v. più di recente, tra le tante, Cass. 2000 n. 15055; 2000 n. 8225; 2000 n. 3101, 2000 n. 2662, 2000 n. 1379; 1999 n. 12182, 1999 n. 8183; 1999 n. 4319). È noto altresì che nella prima delle due fasi nelle quali tale indagine si articola il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Questa Suprema Corte ha peraltro avuto occasione di precisare che il tenore di vita da assumere come criterio di riferimento è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, non gia quello più modesto tollerato o subito da uno di essi o anche concordato da entrambi (v. sul punto Cass. 1999 n. 7672; 1996 n. 10465). Quanto alla successiva determinazione in concreto, oggetto della seconda fase, va ricordato che essa deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.
La Corte di Appello ha puntualmente applicato tali principi, rilevando innanzi tutto, in relazione alla prima fase, che il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza doveva considerarsi assai elevato, tenuto conto dei notevolissimi proventi tratti dal UA dalla stia intensa attività di scrittore, regista e pubblicista, nonché delle più modeste, ma non trascurabili entrate della moglie, ed osservando quindi che i redditi di quest'ultima, in gran parte provenienti da proprietà immobiliari vetuste e scarsamente produttive, apparivano assolutamente inadeguati a consentirle di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza.
La medesima Corte ha quindi esattamente utilizzato i criteri di quantificazione innanzi richiamati, prendendo specificamente in esame le condizioni. reddituali e patrimoniali dell'una e dell'altra parte, richiamando altresì l'apporto fornito dalla UC alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, rapportando infine tali elementi alla lunga durata del vincolo coniugale. L'articolata motivazione al riguardo fornita dalla Corte territoriale si sottrae alle censure innanzi richiamate, che vanno peraltro considerate inammissibili nelle parti in cui tendono a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi probatori esaminati e valutati dal giudice di merito.
Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si deduce che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere inammissibili nell'ambito dell'azione di divorzio le ulteriori domande relative alla divisione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme in ragione della diversità del rito: si osserva al riguardo che il processo divorzile non appartiene ad una giurisdizione speciale e che le differenze tra i due riti non escludono la possibilità di introdurre in detta sede diverse domande.
Anche tale censura è infondata.
Va al riguardo ricordato che l'art. 40 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 - applicabile alla fattispecie in esame per essere stato il giudizio promosso nell'anno 1997 - ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente al sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. E poiché nel caso di specie fra la domanda di scioglimento del matrimonio e quelle consequenziali alla pronuncia sullo status e le altre domande di natura economica proposte dalle partì non è configurabile un rapporto riconducibile alle previsioni innanzi richiamate (chiaramente escludendosi, in particolare, la dipendenza delle domande riconvenzionali avanzate "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione" richiesta dall'art. 36 c.p.c.), correttamente la Corte di Appello ha escluso la possibilità del simultaneus processus (v. in analoghe fattispecie Cass. 2000 n. 266;
1998 n. 11297).
Il rigetto del ricorso principale determina V assorbimento di quello incidentale condizionato. Il UA va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 31.000, oltre L.
4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001