Articolo 7 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 novembre 1986
Art. 7. 1. Nell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 , i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresi', riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente