Versione
1 novembre 1986
1 novembre 1986
Art. 7. 1. Nell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 , i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresi', riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende".
"L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresi', riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.
Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende".
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 23/04/2012, n. 585Provvedimento: […] Dispone l'art. 9, II comma del DPR n. 737/1981 (recante sanzioni disciplinari per il personale di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), come sostituito dall'art. 7 della legge n. 668/1986, che "fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende".Leggi di più...
- difetto di motivazione·
- compensazione delle spese·
- sospensione discrezionale·
- gravità del reato·
- art. 9 DPR 25 ottobre 1981 n. 737·
- sospensione obbligatoria·
- sospensione cautelare dal servizio·
- ragionevolezza del provvedimento·
- motivi penali·
- salvaguardia dell'immagine dell'amministrazione