Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4367
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Sentenza 25 marzo 2003

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Le fattispecie di cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.) ed oggettivo (art. 104 stesso codice) di domande - espressioni della cd. connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma terzo cod. proc. civ., come introdotto dalla legge 353/1990, non essendo consentito che il mutamento del rito, imposto da detta norma, sia conseguenza di una mera scelta dell'attore con riferimento a cause non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione, in caso opposto restando vulnerato il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione (si è così esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con riferimento a domande riguardanti la proprietà di immobili ovvero l'incremento di valore degli stessi, per essersi ritenuta inapplicabile la regola di cui al citato art. 40 cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4367
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4367
    Data del deposito : 25 marzo 2003

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