Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Le fattispecie di cumulo soggettivo (art. 33 cod. proc. civ.) ed oggettivo (art. 104 stesso codice) di domande - espressioni della cd. connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati - non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma terzo cod. proc. civ., come introdotto dalla legge 353/1990, non essendo consentito che il mutamento del rito, imposto da detta norma, sia conseguenza di una mera scelta dell'attore con riferimento a cause non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione, in caso opposto restando vulnerato il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione (si è così esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con riferimento a domande riguardanti la proprietà di immobili ovvero l'incremento di valore degli stessi, per essersi ritenuta inapplicabile la regola di cui al citato art. 40 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. Antonio - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FL SE NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CH MAYR, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER CH;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 20253/00 proposto da:
ER CH, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati REINHART VOLGGER, MICHAEL GRUNER, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FL SE NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CH MAYR, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 66/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 20/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MAYR, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato COGLITORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riunione ex art. 335 c.p.c, rigetto primo e quarto motivo del ricorso principale, accoglimento secondo motivo dichiarando assorbito il terzo motivo;
rigettare il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 aprile 1994 IN ST chiedeva al Tribunale di Bolzano la separazione personale con addebito al coniuge OS AN RE. Anche quest'ultimo proponeva domanda di separazione con addebito il 13 maggio 1994.
Riuniti i procedimenti, il Tribunale con sentenza depositata il 17 settembre 1998 dichiarava la separazione dei coniugi senza addebito affidando la figlia minore TH MA alla madre e ponendo a carico del RE, ed a favore della figlia TH MA e del figlio OP, un assegno mensile di lire 1.200.000 per ogni figlio, annualmente rivalutabile. Il Tribunale rigettava le richieste di carattere patrimoniale avanzate dalla ST anche in relazione alla proprietà di alcuni immobili del marito. Pronunciando sull'impugnazione principale della moglie e su quella incidentale del marito, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il RE a corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di lire 300.000 mensili, annualmente rivalutabili, ed aumentava a lire 1.500.000 mensili l'assegno che il RE doveva corrispondere direttamente al figlio OP. Osservava la Corte territoriale, per quanto, rileva in questa sede:
a) che l'appello principale doveva ritenersi tempestivo dovendosi fare riferimento alla data di deposito del ricorso e non a quella della notifica;
b) che, in base alle risultanze istruttorie, non era fondata la richiesta di addebito della separazione alla moglie;
c) che, tenuto conto dei redditi delle parti, doveva porsi a carico del marito un contributo mensile di lire 300.000 per il mantenimento della moglie;
d) che dalle dichiarazioni rese dalla moglie in occasione di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte del marito risultava che la proprietà dei medesimi restava esclusa dalla comunione e che tali contratti non potevano ritenersi simulati;
e) che la domanda subordinata della ST di considerare gli immobili con il loro incremento di valore come oggetto di comunione "de residuo" era nuova.
Avverso la sentenza d'appello OS AN RE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. IN ST ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
Il ricorrente ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. La ricorrente incidentale ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente principale lamenta nullità del procedimento d'appello, violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 342 e 163 bis. c.p.c, nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto ammissibile l'appello nonostante che esso fosse statò proposto con ricorso depositato entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, ma notificato oltre tale termine. L'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione, riguardando solo questioni patrimoniali, sicché l'atto d'appello avrebbe dovuto essere notificato, e cioè portato a conoscenza dell'altra parte, entro il suddetto termine. La motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria avendo, da una parte, affermato l'applicabilità del rito ordinario e, dall'altra, non ritenuto essenziale il rispetto di quelle regole (notifica entro 30 giorni termine di comparizione di cui all'art. 163 c.p.c, ecc.) che a tale rito sono intimamente connesse.
3. Il motivo non merita accoglimento.
L'appello principale della ST aveva per oggetto oltre all'assegno di mantenimento anche domande - dalla medesima introdotte con il ricorso per separazione - riguardanti la pretesa comproprietà di alcuni immobili ovvero, in subordine, la corresponsione di una somma pari alla metà dell'incremento di valore degli stessi immobili.
Ora, questa Corte ha già ritenuto che le fattispecie di cumulo soggettivo di domande ex art. 33 cod. proc. civ. e di cumulo oggettivo ex art. 104 stesso codice - che sono espressione della cosiddetta connessione per "coordinazione", in cui la trattazione simultanea dipende solo dalla volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile con l'unico rischio di una contraddizione logica tra giudicati - non sono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 5 legge, n. 353 del 1990), non potendosi ammettere che il mutamento del rito (da ordinario a speciale) imposto da detta norma sia opera di una mera scelta dell'attore di cause non connesse o non legate tra loro da un intenso legame di subordinazione, altrimenti violandosi, peraltro, il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost. (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11390). Con riferimento alla materia del divorzio, è stato osservato che l'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è
esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266). Nella specie, poiché le domande della ST riguardanti la proprietà degli immobili ovvero l'incremento di valore degli stessi non rientrano, rispetto alla domanda di separazione personale, nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c, non è applicabile la regola, prevista nel terzo comma dell'art. 40 c.p.c, che prescrive l'adozione del rito ordinario.
Tuttavia, anche con riferimento base della normativa precedente all'entrata in vigore del suddetto terzo comma dell'art. 40, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, nel caso di impugnativa di decisione relativa a capi di domanda anche diversi da quello sulla separazione dei coniugi o sul divorzio, potesse verificarsi un effetto espansivo del rito speciale prescritto per l'appello dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, pervenendo all'opposta conclusione che, in ipotesi siffatta, le regole del processo contenzioso ordinario prevalgono su quelle camerali, per le più ampie garanzie di contraddittorio e di difesa consentite dal dibattito in udienza (Cass. 29 maggio 1996 n. 4987, in motivazione, la quale ha richiamato le sentenze di questa Corte 28 marzo 1994 n. 3002 e 19 aprile 1995 n. 4395). Nel caso in esame, quindi, l'appello contro le pronunce in ordine all'assegno di separazione ed alle altre domande riguardanti la proprietà e l'incremento di valore degli immobili avrebbe dovuto essere proposto con citazione, anziché con ricorso, come è invece avvenuto.
Nè può applicarsi il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo (art. 156 c.p.c), quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti (cfr. Cass. 12 luglio 2002 n. 10143 e 5 luglio 1994 n. 6346), atteso che il ricorso in appello della ST è stato notificato il 12 gennaio 1999, dopo la scadenza del termine per impugnare. Ritiene, però, il Collegio che il ricorso in questione debba considerarsi valido per la parte relativa all'impugnazione della pronuncia riguardante l'assegno di mantenimento a favore della moglie, atteso che, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 74 del 1987 - che ha esteso ai giudizi di separazione personale tra i coniugi le regole dettate per il giudizio di divorzio dall'articolo 8 della stessa legge, che ha modificato l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 - l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo (ricorso anziché citazione) alla decisione in camera di consiglio (Cass. 11 ottobre 1999 n. 11386). Qualora l'appellante avesse voluto impugnare solo le statuizioni rientranti nell'ambito del giudizio di separazione, ivi incluse quelle relative all'assegno di mantenimento per il coniuge, e non anche le pronunzie riguardanti gli immobili, avrebbe dovuto proporre ricorso e non citazione (cfr. Cass. 19 luglio 2000 n. 9483, secondo cui, proposte cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di restituzione di taluni beni, qualora sia proposto appello avverso la sentenza non definitiva che pronunci sulla prima domanda e disponga la prosecuzione del giudizio per la decisione della seconda, il relativo procedimento è retto quanto all'introduzione e alla trattazione dal rito camerale e non dal rito ordinario). La proposizione(nella specie del ricorso per censurare anche le decisioni del giudice di primo grado riguardanti gli immobili impedisce, per le ragioni sopra esposte, l'effetto dell'impugnazione rispetto a quelle decisioni, ma consente comunque al ricorso di produrre gli altri effetti ai quali è idoneo (art. 159, comma 3, c.p.c), e cioè l'impugnazione delle decisioni riguardanti la materia della separazione.
L'appello della ST deve quindi considerarsi inammissibile solo in relazione alle domande riguardanti la proprietà e l'incremento di valore degli immobili.
4. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la tempestività della richiesta d'assegno alla signora ST IN. Mentre il Tribunale aveva respinto la domanda della ST di un contributo per il mantenimento della medesima, perché proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e seguita dalla non accettazione del contraddittorio da parte della difesa del RE, la Corte d'appello aveva erroneamente riconosciuto la validità della domanda stessa, ritenendola contenuta nel ricorso per separazione, in cui era stato chiesto un contributo di mantenimento a favore della ST nella misura di lire 2.000.000. Sottolinea il ricorrente principale che la domanda avrebbe dovuto essere proposta expressis verbis e che successivamente alla fissazione in sede presidenziale di un contributo di lire 1.200.000 per entrambi i figli, la ST nella comparsa di costituzione aveva chiesto solo un contributo a favore dei figli e all'udienza del 7 dicembre 1994, fissata per la comparizione personale delle parti, aveva chiesto un aumento del contributo di mantenimento a favore dei due figli e nulla a titolo personale.
La sentenza di secondo grado, accogliendo una domanda nuova, aveva violato l'art. 345 c.p.c.
5. Il motivo è fondato nei termini appresso precisati.
La Corte d'appello ha escluso la novità della domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie osservando che essa era stata già formulata nella domanda di separazione del 27 aprile 1994 ("inoltre lei chiede che le venga messo a disposizione ... un contributo ai mantenimento di pari a Lit. 2.000.000") e successivamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte territoriale ha quindi ritenuto infondata, in considerazione dell'art. 345 c.p.c, comma 1, l'eccezione di inammissibilità (per novità della domanda) formulata dal RE. Osserva il Collegio che l'art. 345 riguarda la proposizione di domande nuove in appello, mentre il giudice di secondo grado era chiamato a valutare la fondatezza del motivo d'appello rivolto contro la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge perché era stata proposta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni e la difesa di controparte non aveva accettato il contraddittorio sul punto.
Il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare la questione dell'ammissibilità o meno nel giudizio di primo grado della domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge alla luce delle censure da quest'ultimo formulate contro la sentenza del Tribunale. Ora, dall'atto di appello - direttamente esaminabile da questo giudice di legittimità data la natura del vizio in considerazione - emerge che l'appellante ST, dopo aver riportato le ragioni sulle quali il Tribunale aveva fondato l'inammissibilità della domanda di assegno di mantenimento a favore del coniuge (e cioè: il fatto che nel ricorso per la separazione si era parlato genericamente di mantenimento senza precisare se esso si riferiva ai figli o anche al coniuge;
che in un successivo atto il mantenimento fosse stato riferito solo ai figli;
che la domanda di mantenimento per la moglie fosse stata poi proposta in sede di precisazione delle conclusioni, ma che controparte si era opposta ad essa), ha sostenuto quanto segue.
La richiesta di assegno di mantenimento a favore della moglie, formulata da quest'ultima "expressis verbis" in sede di precisazione delle conclusioni avrebbe dovuto essere ammissibile indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, in quanto le decisioni riguardanti la separazione o il divorzio hanno un valore "rebus sic stantibus". Poiché le richieste di modifica di tali decisioni possono essere rivolte al giudice in ogni momento, sarebbe assurdo negare ad un coniuge nel corso del processo di separazione o di divorzio il diritto alla modifica delle determinazioni relative al mantenimento sostenendo che a tal fine è necessario un apposito processo.
L'appellante ha inoltre, affermato che era decisivo il solo fatto che nel corso del processo fossero emerse nuove circostanze che giustificavano la proposizione della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento o la modifica delle decisioni precedentemente adottate, ciò era avvenuto nel caso in esame, senza che il Tribunale ne avesse tenuto conto, atteso che la ST al momento della proposizione della domanda di divorzio (aprile 1994) era un'insegnante a tempo pieno, mentre successivamente era stata costretta a lavorare a tempo parziale (al 50% come insegnante di sostegno) a causa delle sue condizioni di salute.
Rileva il Collegio che con tale impostazione dell'atto dall'appello non si censura la decisione di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto che la domanda di assegno a favore della moglie non era contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di separazione, ma che essa fosse stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che, in difetto d'impugnazione, si era formata una preclusione sul punto della mancanza della domanda di assegno per la moglie nel ricorso introduttivo, sicché il giudice di appello non avrebbe più potuto esaminarlo, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione la tesi prospettata dall'appellante, e cioè che fosse proponibile la domanda di assegno nel corso del giudizio e che fosse irrilevante la non accettazione del contraddittorio da parte del marito.
6. Il terzo motivo del ricorso principale esprime una doglianza di violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il diritto ad un contributo della signora ST IN.
A quest'ultima era stato riconosciuto in appello un contributo di mantenimento di lire 300.000 mensili senza che ella avesse provato il suo stato di bisogno o l'insufficienza dei mezzi a disposizione. La medesima non aveva nemmeno chiarito perché avesse chiesto la riduzione dell'orario, quale insegnante. I certificati medici avevano scarso valore probatorio e non erano stati asseverati in giudizio. Se ella avesse avuto veramente problemi di salute avrebbe dovuto chiedere in primo grado una consulenza tecnica per accertare la sua capacità lavorativa.
7. Sia questo motivo che il primo motivo del ricorso incidentale - con cui la ST denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.c, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla determinazione del contributo di mantenimento a favore della moglie - restano assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
8. Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 143 c.c. e 116 c.p.c, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la richiesta di addebito alla signora ST IN. Il fallimento del matrimonio andava addebitato alla ST, che aveva leso e ferito la sensibilità e la dignità del marito, ingiuriandolo e diffamandolo sia pubblicamente che in famiglia. La Corte d'appello di Bolzano aveva dato lo stesso valore probatorio alle deposizioni dei testi di scienza diretta ed a quelle di coloro che avevano riferito racconti della stessa parte. Le ingiurie, diffamazioni e gli attacchi verbali della signora ST nei confronti del marito erano stati confermati dai testi quali fatti avvenuti in loro presenza, mentre nessun testimone aveva assistito personalmente ai fatti incolpati al marito (schiaffi, minacce ecc). Il giudice di secondo grado non aveva attribuito valenza decisiva alle deposizioni rese dai figli, che avevano confermato il comportamento ingiurioso della ST. La Corte d'appello aveva giustificato il comportamento della moglie per il suo livello intellettuale e culturale più alto, ma ciò non giustificava comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, tanto più che la diversità culturale era nota al momento del matrimonio e quindi era stata accettata dalla moglie.
La Corte d'appello avrebbe dovuto operare un raffronto tra i comportamenti dei coniugi ed accertare quale influenza il comportamento di entrambi aveva avuto sulla rottura del matrimonio.
9. Il motivo è fondato.
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale (Cass. 28 settembre 2001 n. 12130, 18 marzo 1999 n. 2444). L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (Cass. n. 2444/1999 cit.). Nella specie, la Corte d'appello, dopo aver ritenuto che entrambi i coniugi avevano posto in essere comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed aver correttamente sottolineato che occorre confrontare i comportamenti dei coniugi ed accertare in quale grado il comportamento dei medesimi ha contribuito alla rottura del matrimonio, non ha poi proceduto ad effettuare un esame in concreto complessivo e comparativo di tali comportamenti al fine di valutarne l'efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. La Corte territoriale ha invece, affermato quanto segue:
"Poiché entrambi i coniugi sono ugualmente colpevoli della rottura del matrimonio, la richiesta del RE di addebitare la colpa alla ST, formulata in questo procedimento in via di appello incidentale, deve essere rigettata (non è possibile addebitare la colpa al marito poiché l'avvocato della ST aveva sì formulato una tale domanda nel procedimento di primo grado, ma non l'aveva mantenuta nel procedimento di secondo grado); pertanto (bisogna presumere (art. 346 c.p.c.) che egli vi ha tacitamente rinunciato". Osserva il Collegio che se i coniugi dovessero essere ritenuti egualmente colpevoli della rottura del matrimonio, la conseguenza sarebbe quella dell'addebitabilità della separazione ad entrambi. La rinuncia della moglie alla domanda d'addebito, se preclude l'accoglimento di quella domanda, non impedisce di accogliere la domanda d'addebito proposta dall'altro coniuga, qualora essa risulti fondata. Nè la sentenza impugnata ha ritenuto che la domanda d'addebito del marito, contenuta nell'appello incidentale, fosse stata formulata in via condizionata all'accoglimento della domanda d'addebito avanzata dalla moglie.
10. Il secondo motivo del ricorso incidentale esprime una doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 178, 179, 1417, 2721, 2722, 2723 c.c, nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della validità ed efficacia delle dichiarazioni di acquisto con mezzi personali del marito firmate dalla moglie in sede di stipula, in costanza di matrimonio, di contratti di acquisto di beni immobili e sul rigetto dell'azione di simulazione.
11. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente incidentale lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 178, 179 c.c, nonché 99, 112, 345 c.p.c, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto del mancato riconoscimento del diritto della moglie alla cd. comunione "de residuo". 12. Nell'esaminare questi due ultimi motivi il Collegio deve rilevare che è passata in giudicato la pronuncia di primo grado che ha rigettato le relative domande della ST. Secondo quanto osservato con riferimento al primo motivo del ricorso principale, in ordine a tali domande l'appello della moglie era inammissibile per essere stato proposto, anziché con citazione, con ricorso (notificato dopo la scadenza del termine di impugnazione). Poiché la Corte d'appello ha confermato su tali punti la pronuncia di primo grado, che era stata di rigetto delle domande, la medesima deve essere cassata senza rinvio, comportando l'inammissibilità dell'appello l'improseguibilità del giudizio.
13. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del quarto motivo del medesimo ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trento che la riesaminerà sia in relazione alla questione dell'ammissibilità della proposizione della domanda di assegno a favore della moglie nel corso del giudizio di primo grado sia in relazione all'efficacia causale, rispetto all'intollerabilità della convivenza, dei comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio tenuti dalla moglie, da valutarsi anche alla luce dei comportamenti tenuti dall'altro coniuge.
La Corte d'appello di Trento provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione e, per la parte relativa alla cassazione senza rinvio, anche alle spese processuali precedenti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo e il quarto, assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
provvedendo sul secondo e sul terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente alla pronuncia sulle domande riguardanti la proprietà e l'incremento di valore degli immobili;
cassa la sentenza impugnata, relativamente ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento, che provvedere anche in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003