Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/06/2025, n. 10793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10793 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10793/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11262/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11262 del 2024, proposto da
IL CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Maltoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per il conseguimento dell'Asn alle funzioni di Professore Universitario per il Settore Concorsuale 02/A1, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti:
1. Il verbale del 5.07.2024 della Commissione inerente alla procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di Prima Fascia per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali (“Rivalutazione della domanda presentata dalla candidata LD CI in esecuzione della sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, n. 3012/2024”);
2. Il giudizio di non attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale a Professore di Prima Fascia espresso nei confronti della Prof.SS IL CI, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3012 del 14 febbraio 2024, pubblicato sul sito dell'ASN in data 24 Luglio 2024;
3. ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente, ProfessoreSS di Seconda Fascia nel settore 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, dal 15.09.2014, espone di aver preso parte alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale prima fascia nel medesimo settore concorsuale 02/A1 ed impugna gli atti in epigrafe con i quali è stata dichiarata per la seconda volta non idonea, all’esito del riesame della sua domanda conseguito dopo la sentenza di questo TAR nr. 3012/2024.
A tal fine, premette una breve descrizione del proprio profilo scientifico, indicando di essere in possesso di tre titoli tra quelli individuati dalla commissione esaminatrice nella prima riunione, ex art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016 (segnatamente: lett.b) Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale, corrispondente al n. 3, All. A, D.M. n. 120/2016; lett. e) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, corrispondente al n. 6, All. A, D.M. n. 120/2016; lett. l) Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è stata presentata la domanda per l’abilitazione, corrispondente al n. 11, All. A, D.M. n. 120/2016).
Illustra, inoltre, i diversi ruoli di responsabilità scientifica che ha ricoperto nell’ambito dell’esperimento denominato “A Large Ion Collider Experiment” (ALICE. uno dei quattro maggiori esperimenti al Large Hadron Collider - grande collisore di adroni, in acronimo LHC - del CERN, per la gestione e il funzionamento dell’intero Esperimento), avviato allo scopo di studiare le collisioni di ioni pesanti (nuclei Pb-Pb) ad una energia nel centro di maSS fino a 5,02 TeV per coppia di nucleoni, che negli ultimi anni si sta concentrando sulla fisica della materia fortemente interagente a densità di energia estreme, per indagare le proprietà del plasma di quark-gluoni e la comprensione del deconfinamento dei quark, tutte questioni chiave nella cromodinamica quantistica (QCD); ed altro.
Nell’ambito della Collaborazione ALICE, la Prof.SS CI, in particolare:
- è stata nominata, per il periodo 2012-2013, Run Coordinator ossia Responsabile dell’operatività dell’esperimento e in tale veste è divenuta Membro di tutti gli Organi di governo dell’esperimento (Management Board, Collaboration Board, Physics Board, Technical Board) e del LHC Machine Committee, nonché persona di riferimento della Collaborazione ALICE per gli esperti e coordinatori dell’acceleratore di adroni e per i responsabili degli altri esperimenti. Al riguardo rileva che LHC è l'acceleratore di particelle più grande e potente esistente al mondo, ovvero un acceleratore di adroni con una energia di circa 14 teraelettrovolt, costruito all'interno di un tunnel sotterraneo con una circonferenza di circa 27 km, a circa 100 m di profondità, nello stesso tunnel realizzato in precedenza per l'acceleratore LEP;
- è stata nominata, per il periodo 2012-2013, Membro del Commitee on ALICE Publication Rules a cui è stato attribuito il compito di revisionare e ove neceSSrio modificare le linee guida della strategia di pubblicazione di ALICE;
- è stata nominata, per il periodo 2013-2014, co-Coordinatore del Consolidation Task Force di ALICE, avente il compito di ottimizzare le procedure di presa dati e le prestazioni dei diversi rivelatori in vista dell’aumento delle prestazioni dell’acceleratore.
Dal 2013 la Prof.SS CI si è dedicata anche alla ricerca e allo sviluppo di nuovi e innovativi rivelatori al Silicio presso i laboratori dell’IN della Sezione di Bologna. Riferisce la sua difesa che, grazie all’esperienza acquisita in questo campo dal 2017, collabora alle attività per la realizzazione del rivelatore per l’esperimento DarkSide-20k che si occupa della ricerca della Materia Oscura, ossia della componente predominante (circa l’85%), ma tutt’ora sconosciuta, della Materia dell’Universo.
Nel periodo 2020-2021 ha coordinato le attività del gruppo di Bologna per la costruzione del nuovo rivelatore di vertice (Inner Tracking System) al Silicio dell’esperimento ALICE la cui installazione è prevista per il 2026.
Inoltre, dal 22 settembre 2016 la Prof.SS CI è stata eletta Coordinatore di Gruppo 3 IN della Sezione di Bologna con il compito di gestire tutte le attività sperimentali in Fisica Nucleare della Sezione di Bologna. In tale veste, da allora, è Membro di diritto della Commissione Scientifica Nazionale 3 (CSN3) dell’IN che gestisce tutte le attività nazionali nel campo della Fisica Nucleare. Dalla steSS data è Coordinatrice del Collegio Referale per due esperimenti della CSN3.
Più recentemente, da aprile 2021 la Prof.SS CI è divenuta Membro del Board of Editors della Rivista Internazionale European Physical Journal (EPJ) Plus, dell’Editorial Group Subnuclear and Nuclear Physics: theory, experiments and applications.
Infine, da febbraio 2022 è anche Membro dell’Editorial Board della Rivista Internazionale Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment.
Così delineato il quadro esperienziale della odierna ricorrente, la difesa di quest’ultima rileva che la propria domanda di ASN era stata inizialmente respinta esclusivamente in quanto la Commissione all’uopo preposta, designata come da D.D. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1554 del 08 luglio 2021, aveva ritenuto il mancato possesso di almeno tre titoli richiesti dalla Commissione giudicatrice.
Più precisamente, la Commissione aveva ritenuto accertato il possesso:
1. del titolo di cui alla lett. b) dell’elenco di titoli individuati dalla Commissione, corrispondente al n. 3 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016 in ragione della partecipazione della candidata alla collaborazione ALICE con ruoli di responsabilità e coordinamento;
2. del titolo di cui alla lett. e) dell’elenco di titoli individuati dalla Commissione, corrispondente al n. 6 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016 in ragione del fatto che la candidata risulta membro del Board of Editors di EPJ Plus.
3. Tuttavia, la Commissione aveva ritenuto non accertato il possesso del terzo titolo, sulla base del rilievo che “gli elementi dichiarati” per la relativa tipologia (responsabilità di task in progetto Europeo) “non si configurano come titolarità della responsabilità scientifica di progetti finanziati sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”.
4. Infine, non era stato ritenuto soddisfatto neanche il titolo di cui alla lett. l) dell’elenco dei titoli individuati dalla Commissione, relativo alle Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è stata presentata la domanda per l'abilitazione, che la medesima Commissione aveva ritenuto dovesse essere specificamente inteso nei seguenti termini: “La valutazione del titolo si basa sulla partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali; partecipazione a organi di governo e di indirizzo della ricerca; attività conto terzi di cui sarà valutata la rilevanza scientifica nell’ambito del SC 02/A1. Verranno inoltre valutate esperienze professionali legate ad attività di ricerca di alto profilo scientifico in coerenza con il SC 02/A1 e con il ruolo per cui viene chiesta l’abilitazione”.
In particolare, la Commissione, come si desume dal giudizio collegiale, aveva ritenuto che gli elementi dichiarati per la tipologia di titolo (coordinatore di gruppo di sezione IN, coordinatore di collegio referale di commissione scientifica IN) non si configurano, per il ruolo per il quale si richiede l'abilitazione, come partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali; partecipazione a organi di governo e di indirizzo della ricerca; attività conto terzi; né tantomeno come esperienze professionali legate ad attività di ricerca di alto profilo scientifico.
Impugnato tale diniego con il ricorso nr. rg 8337/2022 il Tribunale, in accoglimento dell’azione, lo annullava rilevando che: “ la ricorrente documenta come l’attività di ricerca dichiarata è stata svolta presso l’Istituto nazionale di fisica nucleare ed è consistita nella partecipazione dal 2016: - come coordinatore di un gruppo di ricerca all’interno dell’Istituto (il Gruppo 3, sezione di Bologna); - nella qualità di membro della Commissione scientifica nazionale CSN 3 del medesimo Istituto (che riguarda la struttura e la dinamica della materia nucleare); e infine, come coordinatore del collegio referale per gli esperimenti ULYSSES e FAMU della Commissione scientifica nazionale n. 3 (esperimenti dedicati allo studio della fisica ipernucleare e alla misura del raggio del protone). Tali esperienze – sia sotto il profilo soggettivo dell’ente sia avuto riguardo alla attività svolta – appaiono di rilevanza per integrare il titolo richiesto, anche come specificato dalla steSS Commissione nel verbale n. 1, posto che la steSS Commissione aveva dichiarato di valutare non solo la “partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali” (che peraltro appare ricorrere nel presente caso), ma anche altre “esperienze professionali legate ad attività di ricerca di alto profilo scientifico”, coerenti con il settore di interesse per l’abilitazione ”; e dichiarando che: “ Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in fatto emerse, la motivazione del giudizio non appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a pervenire all’esito negativo. A fronte degli elementi allegati dalla ricorrente gravava sulla Commissione un onere motivazionale specifico, particolarmente nel caso in cui il mancato riconoscimento di tale titolo ha determinato di fatto la mancata abilitazione, avendo la Commissione riconosciuto la sussistenza degli altri requisiti per l’abilitazione relativi alla qualità delle pubblicazioni ” (sentenza nr. 3012/2024).
In esecuzione della sentenza, si riuniva nuovamente la medesima Commissione già nominata, la quale nell’unica seduta tenutasi in data 5 Luglio 2024 esprimeva il seguente Giudizio collegiale: “ Per quanto riguarda l'elemento 1967593 presentato dalla candidata, la Commissione rileva come la partecipazione ad una commissione scientifica nazionale dell’IN rappresenti un ruolo gestionale che viene assunto allo scopo di interfacciare la sede periferica (Sezione) con la corrispondente Commissione Nazionale, consultiva e incaricata di fornire pareri non vincolanti relativi ad una data area di attività di ricerca. Si tratta di un ruolo dell'Ente che si acquisisce di prassi per votazione locale tra ricercatori partecipanti a diversi esperimenti dello stesso settore presso ogni sede dell’Ente e non per cooptazione basata su curriculum o meriti scientifici, come normalmente accade per i comitati scientifici di laboratori di ricerca nazionali o internazionali. Per candidarsi a tale ruolo non è infatti neceSSrio fornire un curriculum o sostenere valutazioni di altro tipo. In altri termini questo ruolo è una funzione neceSSria per la gestione dell’IN, ma non può essere considerato un elemento oggettivo di particolare valore o merito scientifico come invece accade per la cooptazione in comitati scientifici di indirizzo di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. Il quadro di azione delle Commissioni Scientifiche non corrisponde, infatti, a quanto richiesto dal criterio di “partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali; partecipazione a organi di governo e di indirizzo della ricerca” in quanto è evidente il carattere consultivo previsto dallo Statuto dell’Ente, che affida invece gli aspetti decisionali di strategia e politica scientifica alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo. Il ruolo di revisione dell’attività svolta annualmente di singole iniziative di ricerca, così come l’analisi delle attività a consuntivo non soddisfano i criteri del titolo L. Per quanto riguarda l'elemento 1967766 presentato dalla candidata, la Commissione valuta che gli incarichi di review assegnati all’interno della Commissione Nazionale rientrino nella normale suddivisione del lavoro che il Presidente della Commissione Scientifica Nazionale dell'IN richiede ai membri partecipanti, in modo da raccogliere gli elementi che permettano di formulare la proposta, consultiva, di suddivisione del bilancio annuale. Per i motivi prima chiariti, i due elementi presentati non evidenziano l’alto profilo scientifico in coerenza con il SC 02/A1 e con il ruolo per cui viene chiesta l'abilitazione, così come richiesto dai criteri. La Commissione non attribuisce quindi il titolo L ”.
Con riguardo ai giudizi individuali espressi dai singoli commiSSri, anche in tal caso tutti hanno espresso un giudizio negativo circa il possesso del titolo L da parte della candidata (per motivi più diffusamente riportati in ricorso).
Avverso l’esito negativo della domanda di abilitazione, la ricorrente propone le seguenti ragioni di censura.
1) Violazione di legge per violazione dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016, nonché dell’art. 8, comma 6 del d.P.R. n. 95/2016 e dei criteri stabiliti dalla Commissione. Eccesso di potere per travisamento di fatti, per difetto di motivazione, per manifesta illogicità, per contraddittorietà estrinseca tra atti inerenti a procedure di abilitazione nel settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per violazione del principio di ragionevolezza.
Secondo la ricorrente, il giudizio circa la mancanza del presupposto relativo al titolo previsto alla lett. l), tra quelli individuati dalla Commissione giudicatrice, corrispondente al n. 11 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016, avrebbe per oggetto l’accertamento di un fatto oggettivo; come tale, sarebbe pienamente conoscibile dal giudice.
Sotto questo profilo, rileva come, nel primo giudizio, la Commissione, in violazione dell’art. 8, comma 6 del DPR n. 95/2016 e dei criteri stessi che aveva predefinito, non avesse menzionato il fatto che la Prof.SS CI aveva dichiarato nella domanda di essere membro della Commissione Scientifica Nazionale (CSN3) dell’IN; nel nuovo giudizio è riportato che la ricorrente è componente della Commissione Scientifica 3 dell’IN, ma viene, per la prima volta, specificato che l’essere membri della CSN3 non può essere ritenuto un titolo scientifico in grado di comprovare il possesso del titolo l).
A differenza di altro candidato (meglio indicato in atti) per il quale è stato ritenuto il possesso del titolo l) (quinto quadrimestre ASN 2021/2023) in quanto componente del Senato Accademico (Organo elettivo), in ragione di quanto indicato proprio nella dicitura del titolo l), i.e. “partecipazione a organi di governo e di indirizzo della ricerca”, nel caso della odierna ricorrente la Commissione non ha ritenuto di riconoscere il requisito della “partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali”, ritenendo di essere investita, in modo del tutto abnorme oltre che irragionevole, di un sindacato sulla scientificità o meno del tipo di Commissione/Comitato Scientifico, assumendo a fondamento di tale sindacato criteri, non presi in considerazione dalla disciplina positiva – quali quelli del carattere consultivo/decisionale, della elettività/cooptazione dei membri – al fine di considerare soddisfatto il suddetto titolo l).
Si tratterebbe di criteri che, oltre a risultare irragionevolmente discriminatori, non avrebbero alcuna base effettuale. Con riferimento all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (IN), invero, argomenta circa la natura e le finalità dell’Istituto (è la principale Istituzione Scientifica Nazionale di riferimento per il Settore Concorsuale di Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali) e dei suoi Organi (come da Statuto, il Presidente; il Consiglio Direttivo; la Giunta Esecutiva; il Collegio dei Revisori dei Conti), specificando che, mentre per le Commissioni Scientifiche Nazionali, il Consiglio Tecnico-Scientifico, il Comitato Unico di Garanzia, non sembra revocabile in dubbio il carattere consultivo, ma non consulenziale (come invece è stato asserito dal commiSSrio, il Prof. Giovanni Marsella nel suo giudizio individuale) posto il modo in cui lo Statuto dell’IN ne definisce in modo puntuale il ruolo ed i compiti (art. 4, 8 e 17 dello Statuto, diffusamente illustrati in ricorso); allo stesso modo, non potrebbe disconoscersi il ruolo consultivo dei Comitati Scientifici dei Laboratori, che sono Comitati (appunto) consultivi del Direttore del Laboratorio, com’è riportato nello Statuto IN.
A tal fine, verrebbe in rilievo l’articolo 24 dello Statuto (non citato dalla Commissione) a mente del quale “ Presso ciascun Laboratorio Nazionale è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio stesso e sugli esperimenti da eseguire presso la Struttura, nell’ambito della programmazione scientifica generale espreSS dal Consiglio Direttivo, anche in relazione alla disponibilità di risorse. ”.
Espone la ricorrente anche che il ruolo fondamentale svolto dalle CSN per conto dell’Istituto è stato ulteriormente precisato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 nell’Appendice ( Analisi, considerazioni e valutazioni sulla prevenzione e contrasto di potenziali eventi corruttivi inerenti l’attività di ricerca, in relazione ai contenuti dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (Approfondimenti - Sezione III) ) pag. 77-86, dove si specifica che “ la composizione e le modalità di costituzione delle Commissioni Scientifiche Nazionali assicurano per le stesse: - assoluta competenza rispetto a quanto forma oggetto della loro attività; - adeguata rotazione dei relativi incarichi; - paritaria ed omogenea rappresentanza della Comunità Scientifica di riferimento, circostanza questa che assicura inoltre, come facilmente intuibile, una più che adeguata neutralizzazione di potenziali conflitti di interesse, e come i pareri, le valutazioni e le proposte formulate dalle Commissioni Scientifiche Nazionali, pur non avendo, in termini strettamente normativi, carattere vincolante, costituiscono tuttavia l’imprescindibile fondamento della Programmazione dell’attività di ricerca dell’Istituto contenuta nei suoi Piani Triennali di Attività e nei suoi bilanci di previsione (pag. 81). Le valutazioni sistematicamente effettuate dalle CSN sono sia di carattere preventivo (valutazioni ex ante), sia finalizzate al monitoraggio costantemente effettuato durante lo svolgimento delle attività (valutazione in itinere) che a conclusione delle attività (valutazione ex post), pag. 81-85. Per la loro attività valutativa ex ante e i conseguenti pareri circa l’approvazione e il relativo finanziamento delle proposte di progetti, esperimenti o altre attività di ricerca presentate, le CSN tengono complessivamente conto: - della loro validità scientifica o tecnologica; - dell’interesse alla loro realizzazione, in relazione e coerentemente alle attività istituzionali dell’Istituto quali individuate nell’art. 2 dello Statuto; - delle linee guida definite dalla Giunta Esecutiva dell’Istituto per la elaborazione dei Piani Triennali di attività e, conseguentemente, del bilancio di previsione; - della loro fattibilità; - della loro sostenibilità economica, anche in relazione al budget complessivo assegnato annualmente ad ogni linea scientifica; - delle necessità finanziarie correlate alla prosecuzione delle iniziative di ricerca già approvate negli anni precedenti, anche in considerazione dei relativi stati di avanzamento e dei risultati conseguiti. L’iter per la presentazione, valutazione e finanziamento delle proposte di attività di ricerca (progetti, esperimenti o altre attività), secondo modalità note a tutta la Comunità scientifica di riferimento, prevede quanto segue : - omissis – “ (segue l’elencazione delle attività e delle competenze come riportato in atti).
Su tali basi, contesta i punti qualificanti del motivo di diniego argomentando che:
-come previsto dallo Statuto IN (doc. 16 - art. 8, comma 1, lett. b) la funzione Gestionale spetta ai Direttori delle Strutture ed alla Giunta Esecutiva, attraverso l’azione dell’Amministrazione Centrale, mentre alle CSN (doc. 16 - art. 8, comma 1, lett. c) spetta la funzione di valutazione e revisione delle attività scientifiche e tecnologiche dell’Istituto; la partecipazione ad una CSN non ha affatto lo scopo di interfacciare le Sezioni con la corrispondente CSN, atteso che la CSN ha un ruolo ben preciso in ambito scientifico nazionale e il fatto che i suoi membri siano i coordinatori della corrispondente linea di ricerca presente in ciascuna Sezione rappresenta una paritaria ed omogenea rappresentanza della Comunità Scientifica di riferimento sul territorio nazionale (si v. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, doc. 17– pag. 81);
- le CSN sono organi a carattere elettivo e le modalità di espletamento delle elezioni sono regolate dal corrispettivo Disciplinare delle Cariche Elettive;
- i membri delle CSN (ossia i Coordinatori delle linee di ricerca corrispondente di ogni Sezione IN) sono eletti non per prassi ma per Statuto.
A questo proposito, dallo Statuto IN si evince che tutte le principali cariche sono elettive (dal Presidente – art. 11 - ai Membri della Giunta Esecutiva – art. 12 comma 4, lett. b e art. 14, comma 3 - ai Direttori di Sezione e dei Laboratori Nazionali - artt. 20, 21 e 22) e per ciascuna carica è stato previsto un Disciplinare che ne determina le modalità e le tempistiche di elezione. Il carattere elettivo o meno di una o più cariche dipende esclusivamente dallo Statuto/Regolamento dei singoli Enti o Centri di Ricerca nazionali o internazionali.
In ogni caso, sottolinea la ricorrente che, sebbene non venga formalmente presentato un curriculum, è prassi consolidata che, prima delle votazioni per la scelta del Coordinatore locale della linea scientifica, si indìca una riunione con i membri della comunità locale corrispondente per presentare il profilo scientifico dei candidati. L’elezione tra pari dei Coordinatori locali implica, imprescindibilmente, la valutazione del profilo scientifico dei candidati. Anzi proprio perché gli elettori sono scienziati che fanno parte della medesima comunità scientifica viene ad essere maggiormente garantito l’alto profilo scientifico degli eletti.
Con riferimento alla dicitura con cui viene descritto il titolo l) criterio 1) (i.e.: la partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali) non sarebbe rinvenibile alcuna specificazione in ordine alle modalità di scelta dei membri di comitati scientifici o delle istituzioni nazionali o internazionali; la Commissione giudicatrice, in sede di valutazione (rectius: di rivalutazione) del predetto titolo, avrebbe quindi “aggiunto” un nuovo criterio, in modo del tutto arbitrario, ovvero al di fuori dei parametri normativi previsti e dei criteri che la steSS Commissione aveva predeterminato.
Circa il carattere consultivo delle CSN rispetto alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo, aspetto sul quale nel giudizio collegiale la Commissione si sofferma, rileva parte ricorrente che appare illogico e irragionevole sostenere che l’attività delle CSN non corrisponde a quanto richiesto dal criterio “partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali; partecipazione a organi di governo e di indirizzo della ricerca in quanto è evidente il carattere consultivo”, in quanto anche i Comitati Scientifici di Laboratorio (come sopra si è precisato e come è previsto dallo Statuto dell’IN – art. 24) svolgono un’attività consultiva.
Inoltre, negli Enti di Ricerca (per esempio l’IN) e nei Centri di Ricerca Internazionali (per esempio il CERN di Ginevra) – che rappresentano incontrovertibilmente le istituzioni di eccellenza della Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali – tutte le Commissioni Scientifiche e i Comitati Scientifici sono consultivi e non sono previsti Comitati di indirizzo.
Al riguardo si consideri, per esempio, che tutte le Commissioni Scientifiche del CERN di Ginevra – Centro Europeo per la Ricerca Nucleare di riconosciuta e indiscuSS fama mondiale – sono consultive, come specificato nel CERN General Conditions (documento prodotto in giudizio sub 20 al ricorso, art. 1, 1.1).
Un altro elemento di manifesta illogicità sarebbe rinvenibile nel Giudizio espresso dalla Commissione con riguardo alle CSN, là dove si afferma:
“ In altri termini questo ruolo (partecipazione a una CSN) è una funzione neceSSria per la gestione dell’IN, ma non può essere considerato un elemento oggettivo di particolare valore o merito scientifico come invece accade per la cooptazione in comitati scientifici di indirizzo di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali ”.
Appare paradoSSle però che la Commissione affermi ciò, dal momento che un membro della Commissione, i.e. il Prof. Roberto Battiston, nel suo cv, nella parte dedicata all’Elenco dei titoli e delle pubblicazioni, ha specificato sotto la Sezione Direzione di Enti o Istituti di Ricerca di Alta Qualificazione Internazionale di essere stato dal 2009 al 2014 Presidente della Commissione IN per la Fisica Astroparticellare. Ebbene, tale Commissione è la CSN2 dell’IN (organo anch’esso consultivo). Inoltre, a norma dell’art. 17, comma 3 dello Statuto dell’IN, il Presidente di una CSN è eletto dai membri della steSS CSN. Appare altresì paradoSSle che la Prof.SS Domizia Orestano (attualmente Direttore della Sezione IN di Roma 3) ritenga che “Le Commissioni Scientifiche Nazionali non siano assimilabili a comitati scientifici”, posto che tutti i membri della Commissione giudicatrice hanno da decenni un incarico di ricerca scientifica presso l’IN ed hanno acquisito i titoli scientifici neceSSri per diventare Professori Ordinari proprio in virtù della partecipazione a esperimenti di Fisica Sperimentale delle interazioni Fondamentali approvati scientificamente e finanziati su proposta delle CSN dell’IN (come si evince dai loro curricula pubblicati sul sito dell’ASN).
Alla luce di quanto si è indicato, risulta evidente che tutti i membri della Commissione giudicatrice sono ben consapevoli del ruolo fondamentale e unico dal punto di vista scientifico svolto dalle CSN dell’IN.
Nel caso si specie, non sembrerebbe revocabile in dubbio che:
-il ruolo svolto dalla prof.SS CI in qualità coordinatore di una delle Sezioni dell’IN soddisfi il sub-requisito della “partecipazione a … istituzioni di ricerca nazionali”;
- il fatto che la steSS professoreSS sia membro della Commissione scientifica nazionale 3 (CSN3) dell’IN, nonché coordinatore del collegio referale per due esperimenti di CSN3 dovesse indurre a ritenere comprovate anche le “esperienze professionali legate ad attività di ricerca di alto profilo scientifico in coerenza con il SC 02/A1 e con il ruolo per cui viene chiesta l’abilitazione”, dal momento che la ricerca coordinata dalla CSN3 dell’IN riguarda la struttura e la dinamica della materia nucleare ed i fisici nucleari che sono coinvolti in tali attività di ricerca di altissimo profilo stanno contribuendo allo sviluppo di tecniche sperimentali per lo studio dei nuclei in condizioni estreme.
Peraltro, non potrebbe non rilevarsi come, in considerazione delle pubblicazioni presentate - valutate molto positivamente dalla Commissione - la candidata sarebbe sicuramente risultata idonea nella procedura de qua nel caso in cui la steSS Commissione non fosse incorsa negli errori evidenziati. Risulterebbe infatti incontestabile il fatto che il raggiungimento della maturità scientifica per le funzioni di professore di prima fascia dei candidati appare connesso alla valutazione delle pubblicazioni presentate.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto per inammissibilità ed infondatezza, evidenziando come la natura dei giudizi di abilitazione partecipi di valutazioni di ordine discrezionale, non sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei limiti di un sindacato estrinseco che comunque non risulterebbe sorretto dalle censure proposte. Le motivazioni rassegnate dalla Commissione sarebbero esaustive e congruamente argomentate, così che non sarebbe revocabile in dubbio la piena completezza e conformità a legge degli atti impugnati e dell’esito della procedura di abilitazione.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Nella pubblica udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento, essendo stato illegittimamente condotto il riesame della domanda della parte ricorrente, tesa ad ottenere l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di prima fascia del settore concorsuale di cui in epigrafe, ciò che comporta l’annullamento del giudizio negativo.
Il diniego di abilitazione reiterato da parte della Commissione si rivela invero fondato solo di una motivazione apparente, affidata a postulati assertivi privi di premesse ed elementi di giudizio che, in successione derivativa logico formale, consentano di rendere percepibili le condizioni della conclusione sfavorevole dei processi deliberativi dell’organo.
E’ bene premettere che, in linea di principio, nei giudizi sull’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato postula un apprezzamento prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) che a tal fine rimanda all’esperienza della comunità scientifica, al bagaglio e patrimonio di conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da elementi obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può scaturire o da valutazioni vere e proprie (come la disamina delle pubblicazioni dei candidati) o dall’accertamento del possesso di requisiti di esperienza, nell’ambito del quale l’aspetto tecnico-discrezionale è recessivo, in favore di un riscontro prevalentemente fattuale.
Ne deriva che nel primo caso il giudizio può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della neceSSria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Queste sono tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità.
Nel caso delle censure inerenti l’accertamento del possesso di titoli di esperienza, come accade nel caso dell’odierna ricorrente, l’esclusione della loro rilevanza può essere censurata in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta (a seconda quindi del caso concreto), potendosi spingere l’annullamento a dedurre anche ragioni pienamente fattuali che sono conoscibili come tali dal giudice.
Deve comunque tenersi conto della esigenza che l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate rifugga da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Nel caso di specie, vengono in rilievo essenzialmente accertamenti in fatto; rispetto ad essi, anche ipotizzando o volendo riconoscere profili immanenti di discrezionalità tecnica, il riesame era conformato da un giudicato che non può ritenersi correttamente osservato, con la conseguenza che i relativi margini di residua discrezionalità sarebbero comunque da ritenersi dissolti.
Si consideri a tal riguardo quanto segue.
La motivazione del diniego, per chiarezza espositiva, va scomposta nelle sue articolazioni essenziali.
La prima premeSS (relativa all’ “elemento 1967593”) è costituita dall’affermazione secondo la quale “ la partecipazione ad una commissione scientifica nazionale dell’IN rappresenti un ruolo gestionale che viene assunto allo scopo di interfacciare la sede periferica (Sezione) con la corrispondente Commissione Nazionale, consultiva e incaricata di fornire pareri non vincolanti relativi ad una data area di attività di ricerca ”.
Appare evidente che tale postulato è meramente dichiarativo di un “fatto” che attiene alla natura del “ruolo gestionale”, che viene affermato senza indicare quali sarebbero i presupposti (giuridico-formali, organizzativi, funzionali e così via) che definirebbero il ruolo in concreto.
“ Si tratta di un ruolo dell'Ente che si acquisisce di prassi per votazione locale tra ricercatori partecipanti a diversi esperimenti dello stesso settore presso ogni sede dell’Ente e non per cooptazione basata su curriculum o meriti scientifici, come normalmente accade per i comitati scientifici di laboratori di ricerca nazionali o internazionali. Per candidarsi a tale ruolo non è infatti neceSSrio fornire un curriculum o sostenere valutazioni di altro tipo ”; sul punto, la descrizione delle modalità di “elezione” al ruolo non è collegata ad alcun riferimento che consenta di comprendere perché se ne dovrebbe ritenere escluso il rilievo ai fini del titolo sub “l”, salvo osservare quanto espresso a seguire e cioè che “ In altri termini questo ruolo è una funzione neceSSria per la gestione dell’IN, ma non può essere considerato un elemento oggettivo di particolare valore o merito scientifico come invece accade per la cooptazione in comitati scientifici di indirizzo di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali ”, affermazione ancora una volta insufficiente in quanto non è dato comprendere la ragione per la quale solo un sistema di cooptazione quale quello (dichiarato e non descritto) dalla Commissione garantirebbe il merito scientifico.
Ancora più rivelativa della natura assertiva della motivazione è poi l’affermazione secondo la quale “ Il quadro di azione delle Commissioni Scientifiche non corrisponde, infatti, a quanto richiesto dal criterio di “partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali; partecipazione a organi di governo e di indirizzo della ricerca” in quanto è evidente il carattere consultivo previsto dallo Statuto dell’Ente, che affida invece gli aspetti decisionali di strategia e politica scientifica alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo ”.
Quanto appena riportato costituisce in sostanza il perno logico che regola l’effetto del giudizio ed è enunciativo di una condizione di fatto (la natura consultiva delle Commissioni Scientifiche) che è ampiamente insufficiente a sostenerlo, come reso palese dalle difese e dalle allegazioni della odierna ricorrente (per nulla sostanzialmente contraddette dalle difese dell’Amministrazione, peraltro).
La Commissione è invero incaduta in una prospettiva erronea ed insufficiente che presta facilmente il fianco alla considerazione secondo la quale, assunta la natura scientifica delle attività istituzionali dell’IN (circostanza ovviamente indubbia), tutte le sue articolazioni interne partecipano (certamente con ruoli e “mission” diversificate secondo logiche di organizzazione e di efficienza) a quella specifica funzione, così che non è possibile escluderne le rilevanza, ai fini del parametro di cui alla lettera “l” qui di interesse, mediante una acritica scomposizione parcellizzante ed atomistica dei diversi compiti in cui è articolata la struttura dell’Istituto; compiti che, comunque, anche avendo riguardo alla declaratoria funzionale che deriva dall’esegesi dello Statuto dell’Istituto, non si comprende come poSSno non essere ricondotti alla specifica nozione di cui alla più volte richiamata lettera “l”.
Sul punto al Collegio appare sufficiente rinviare alle puntuali argomentazioni che la ricorrente ha svolto in ordine alla organizzazione dell’Istituto (sostenute dalle documentazioni prodotte agli allegati al ricorso da 16 a seguire, costituiti dallo Statuto dell’IN, il Piano triennale, il disciplinare delle cariche elettive e così via) per evidenziare l’inconsistenza della motivazione del diniego.
Invero, lo Statuto dell’IN è chiaro nell’assegnare alle Commissioni scientifiche nazionali, costituite per ciascuna delle linee di ricerca in cui sono articolate le proposte relative all’attività di ricerca, il compito di elaborare i pareri neceSSri a formare il Piano Triennale delle attività dell’Istituto ed il Documento di Visione Strategica decennale (v. art. 4, commi 2 e 3 dello Statuto); questi compiti sono meglio dettagliati dall’art. 17, che al comma 8 prevede “Le Commissioni Scientifiche Nazionali, nell’ambito della linea scientifica di competenza, oltre a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, elaborano: a) proposte di programmazione scientifica e relativi preventivi finanziari per la preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell’Istituto…. b) pareri sugli aspetti scientifici e tecnologici, e valutazioni sugli aspetti finanziari e organizzativi delle singole proposte di ricerca; …omississ” (ed altro a seguire).
Tenuto conto che la odierna ricorrente ha allegato di essere componente della Commissione scientifica nazionale 3 (CSN3) dell’IN oltre che coordinatore del collegio referale per due esperimenti di CSN3 e Coordinatore di gruppo 3 – Sezione di Bologna, alla luce dei presupposti specifici di cui allo Statuto dell’Istituto, non può quindi revocarsi in dubbio che sono da ritenersi soddisfatte le condizioni di cui alla lett. l), corrispondente al n. 11 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016, ossia l’aver riportato esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca inerenti al settore concorsuale, tenuto anche conto di quanto prefiSSto dalla steSS Commissione laddove nei relativi verbali aveva previsto che “La valutazione del titolo si basa sulla partecipazione a comitati scientifici di laboratori o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali; partecipazione a organi di governo e di indirizzo della ricerca” e che “Verranno inoltre valutate esperienze professionali legate ad attività di ricerca di alto profilo scientifico in coerenza con il SC 02/A1 e con il ruolo per cui viene chiesta l’abilitazione”.
Ulteriormente apodittico è l’ultimo sub-paragrafo del giudizio costituito dall’affermazione relativa all’ “elemento 1967766” secondo cui “ gli incarichi di review assegnati all’interno della Commissione Nazionale rientrino nella normale suddivisione del lavoro che il Presidente della Commissione Scientifica Nazionale dell'IN richiede ai membri partecipanti, in modo da raccogliere gli elementi che permettano di formulare la proposta, consultiva, di suddivisione del bilancio annuale” . Ancora una volta, si rinviene nella motivazione una conclusione che non consente di evincere quali premesse di fatto siano sottese alla esclusione di rilievo di ricerca negli incarichi di review tenuto conto che la “suddivisione di bilancio annuale” in un organismo scientifico postula scelte di fondi e di assegnazione risorse che presuppongono la valutazione del merito scientifico dei relativi obiettivi.
A giudizio del Collegio, la natura testualmente assertiva e solo apparentemente motiva del giudizio negativo impugnato non richiede ulteriori argomentazioni, essendo sufficiente rinviare alle puntuali deduzioni che sono state esposte nella parte narrativa, note alle parti, che sono interamente condivisibili.
Il giudizio impugnato è dunque illegittimo per tutte le censure dedotte e come tale va annullato.
Come si è indicato sin qui, l’oggetto del giudizio volto all’accertamento della natura dei titoli dichiarati ai fini del possesso dei requisiti di cui alla lettera “l”, corrispondente al n. 11 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016, ha natura di giudizio di fatto, non discrezionale; e dunque le deduzioni esaminate conducono a dover non solo accogliere il ricorso con l’annullamento del diniego, ma anche definire l’assetto d’interessi con il riconoscimento della fondatezza della pretesa della ricorrente ad ottenere l’ASN come richiesto.
Tuttavia, a tale conclusione non può che pervenirsi anche laddove si voglia riconoscere al giudizio della Commissione una natura ancora (anche solo in parte) tecnica-discrezionale, perché in tal caso, il riesercizio (illegittimo) ne avrebbe comunque consumato gli spazi.
Giova richiamare a tal proposito, quanto già deciso dalla Sezione in recente fattispecie similare (sentenza nr. 4951 del 7 marzo 2025), laddove, come nel caso di specie, la riedizione del potere era conformata da un giudicato.
Anche nella odierna fattispecie, il riesame era conformato dalla sentenza nr. 3012/2024, pronunciata tra le parti, che aveva accolto il ricorso in quanto le esperienze scientifiche della ricorrente erano rimaste del tutto non valutate.
Nel riesercizio del potere, la Commissione – come si è esposto prima – ha nuovamente escluso la sussistenza delle condizioni di abilitazione, negando questa volta il neceSSrio rilievo ai titoli che la ricorrente aveva presentato, con una motivazione che si rivela solo apparente, ciò che induce a dover ritenere che il giudicato non è stato lealmente ottemperato.
Inoltre, mentre nel proprio ricorso la ricorrente ha diffusamente illustrato i contenuti ed i presupposti che condurrebbero all’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’abilitazione in dipendenza del titolo “l”, la Commissione prima e l’Avvocatura poi (in sede di giudizio) di fatto non sono realmente entrate nel merito dei contenuti dei criteri organizzativi dell’Istituto, come meglio illustrati dalla ricorrente nella presente sede di giudizio, essendosi limitate a ribadire conclusioni assertivamente esposte e rimanendo così ancora una volta senza adeguata replica in fatto la doglianza dedotta a fondamento del gravame e della pretesa di conseguire l’abilitazione.
Conclusivamente, deve ritenersi che è stato reiterato il vizio già censurato dalla sentenza nr. 3012/2024 con conseguente fondatezza dell’azione di annullamento quanto a tale, assorbente, motivo.
Da quanto sin qui esposto, anche laddove si voglia ritenere immanente al giudizio di abilitazione un profilo tecnico-discrezionale, non può che dichiararsi consumato ogni residuo profilo di discrezionalità della Commissione e, conseguenzialmente, va disposto l’accoglimento del ricorso ai fini dell’abilitazione.
Si tratta di un argomento che ha già trovato un positivo riscontro nella giurisprudenza del TAR (si veda la sentenza TAR Lazio, Roma, nr. 9876/2022 e la sentenza nr.4951/2025 sopra richiamata) e che il Collegio è orientato a valorizzare, sia pure con le seguenti precisazioni.
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza di questo TAR 9876/2022 appena richiamata, il giudizio negativo dell’ASN per il ricorrente era scaturito sia dalla reiterazione assertiva della non pertinenza delle monografie del candidato al settore scientifico disciplinare d’interesse, che da altri profili ritenuti esorbitanti i limiti della riedizione del potere come discendenti dalla originaria sentenza di accoglimento (che aveva consentito il riesame nei soli limiti del giudizio di pertinenza delle suddette pubblicazioni, cfr. sentenza di questo tar nr. n. 7303/2021).
Si è affermato che: “ Quanto alla domanda di riconoscimento dell’abilitazione, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., va osservato che, in una vicenda dai contorni analoghi (abilitazione a professore di prima fascia in diritto del lavoro) il Consiglio di Stato (sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321) ha annullato una sentenza del giudice di prime cure (cfr. TAR Lazio – Roma, 18 aprile 2018, n. 4283) che aveva respinto il ricorso avverso un provvedimento di diniego di abilitazione adottato in sede di rivalutazione disposta in sede giurisdizionale. Il giudice d’appello, in accoglimento del ricorso, ha stabilito che in attuazione del giudicato il Ministero fosse tenuto a rilasciare l’abilitazione, ma precisando che si trattasse di una vicenda “in cui, per le ragioni anzidette, l’alternarsi di tre diverse commissioni non consente di ravvisare nel nuovo vizio di illegittimità un palese sintomo dell’intento di non attuare il giudicato”, e rilevando, altresì, che “il susseguirsi di tre giudicati di annullamento ha comunque l’effetto di «svuotare» l’amministrazione del proprio potere discrezionale. Con la precisazione che il giudicato costituisce, in tale ipotesi, un vincolo alla discrezionalità amministrativa operante come “fatto” e non come “atto”. Una soluzione che ha superato anche il vaglio delle sezioni unite della Corte di CaSSzione, adita dal Ministero al fine di accertare “l’eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del c.d. sconfinamento o invasione dai limiti della giurisdizione laddove il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al potere dell'Amministrazione”: ebbene, nell’occasione si è statuito che “è da escludere che il Consiglio di Stato - avendo ordinato all'Amministrazione di attribuire alla L.M. l'abilitazione scientifica nazionale (di seguito: "ASN") alle funzioni di professore universitario di prima fascia senza sottoporre l'intereSSta al riesame di una nuova Commissione e quindi avendo disposto l'attribuzione diretta alla ricorrente del bene della vita cui ella aspirava - abbia arbitrariamente invaso il campo dell'attività riservata alla Pubblica Amministrazione ” (cfr. Corte di CaSSzione, sezioni unite, 7 settembre 2020, n. 18592).
Il principio che ha definito il giudizio sopra indicato è pure applicabile alla presente controversia nei modi e nei termini di cui alla decisione nr. 4951/2025.
In tal senso, avendo la rinominata commissione escluso il rilievo scientifico delle esperienze allegate dalla ricorrente senza una effettiva motivazione (ma solo in maniera assertiva), alla rilevata violazione del giudicato non può che fare seguito, quale conseguenziale statuizione indotta dall’esaurimento di qualsiasi potere valutativo, l’ordine al Ministero dell’Università e della Ricerca di adottare il provvedimento di abilitazione della ricorrente a docente di prima fascia come richiesto.
Osserva ancora il Collegio che nella sentenza di questo TAR nr. 9876/2022 si esaminava una fattispecie che, come quella odierna, aveva ad oggetto un giudizio negativo scaturito da una seconda valutazione della Commissione; mentre nel caso esaminato dal Consiglio di Stato nella sentenza nr. sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321 si trattava di una terza valutazione.
Come già ritenuto nella decisione nr. 4951/2025, tali rilievi non ostano ad applicare pienamente il precedente di cui alla sentenza nr. 9876/2022, dovendosi avere riguardo – nell’accertamento dell’avvenuta consumazione dei margini di riedizione discrezionale del potere – al concreto assetto d’interessi, più che al numero delle riedizioni negative del procedimento.
Infatti, la giurisprudenza, ai fini del rapporto tra giudicato di annullamento di atti che respingono istanze del privato con esercizio di potere ascrivibile a discrezionalità tecnica e riedizione del procedimento, osserva il principio secondo il quale “ per evitare che la Pa poSS riprovvedere per un numero infinito di volte a ogni annullamento in sede giurisdizionale, è dovere della steSS Pa riesaminare una seconda volta l'affare nella sua “interezza”. Sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione per l'avvenire e, in sostanza, di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato. Tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze: la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi ” (Consiglio di Stato sez. VI, 04/05/2022, n.3480).
Si tratta di una regula iuris di matrice teleologica, che in quanto tale presuppone una prognosi di effettività della tutela di annullamento, da ritenersi esclusa ogni qual volta l’Amministrazione nel riprovvedere abbia palesato un chiaro intento di persistere nelle medesime ragioni del diniego dell’istanza del privato.
Nel peculiare caso oggi in esame, sugli aspetti inerenti i profili organizzativi dell’IN, rilevanti ai fini del giudizio, il ricorso formula specifici ed analitici motivi di censura, deducendo esplicitamente la sussistenza delle condizioni dell’abilitazione, con argomenti rimasti del tutto privi di replica; la steSS enfasi che la motivazione del diniego ha posto nel negare la rilevanza delle esperienze allegate dalla ricorrente induce a ritenere sussistente una volontà di persistere nel diniego che lascia ragionevolmente escludere l’effetto utile di un eventuale annullamento ai soli fini del riesame (ulteriore).
Inoltre, il postulato della giurisprudenza secondo il quale nella riedizione del provvedimento la PA deve esaminare “l’affare nella sua interezza” (che, ad avviso del Collegio, trova anche una recente conferma esegetica nella peculiare formulazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, a mente del quale “ In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato ” e “ Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione ”, tra i quali possono certamente annoverarsi quelli derivanti da una insufficiente o incompleta esecuzione di un giudicato) implica che laddove l’Amministrazione, essendo nelle condizioni di farlo (come accade nel caso di specie), ometta di valorizzare elementi o circostanze idonee a sorreggere il secondo diniego, tale scelta definisce comunque l’assetto d’interessi in senso conforme alla rinuncia ad esercitare quei margini di discrezionalità (a volerli ancora riconoscere nella odierna fattispecie) che ancora residuavano dal primo annullamento, così che sarebbe ingiustamente lesivo dell’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale pretendere di esercitarli di nuovo una terza volta.
Deve quindi affermarsi il principio secondo il quale, nei giudizi aventi ad oggetto un provvedimento di rigetto dell’istanza di abilitazione scientifica nazionale di cui al DM 120/2016, a seguito dell’accoglimento del ricorso con l’annullamento del giudizio ai fini del riesame, quest’ultimo va condotto nei limiti consentiti dal giudicato (e quindi senza riesaminare valutazioni originariamente favorevoli); quando il giudicato consente di valutare più elementi di giudizio, l’affare va riesaminato in ordine a tutti gli elementi dedotti nel giudicato, senza poterne considerare assorbiti uno o più nel giudizio negativo di altri.
Ai fini della effettività della tutela giurisdizionale, il principio che ha condotto a definire i giudizi sopra indicati deve quindi trovare applicazione anche alla presente controversia: avendo la rinominata commissione immotivatamente negato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “l” - n. 11 dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016 - e tenendo conto dell’orientamento circa i limiti della riedizione del procedimento dopo l’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento di diniego che obbliga la PA a riesaminare “l’affare nella sua interezza”, con “preclusione” di nuove ragioni di rigetto dell’istanza, il Collegio non può che ritenere esaurito l’ ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione.
Alla rilevata violazione del giudicato consegue quale statuizione ex art. 34 lett. “c” ed “e” del c.p.a. l’accoglimento del gravame ai fini dell’adozione del provvedimento di abilitazione della ricorrente a docente di prima fascia nel settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale in favore della ricorrente, come in parte motiva.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO