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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 40 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.01.2025 da:
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Franzato, in Mestre Venezia, Galleria Matteotti n.9, (pec.:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Olmo di Martellago (VE) via Don Minzoni n.4 int. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Lucia Pettinato (pec.: e Lorenzo Gatto (pec.: Email_2
in Trebaseleghe (PD) via Don Luigi Sturzo, 2/F, che lo Email_3 rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 09.05.2025, che di seguito si riproducono: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. 2) A titolo di contributo al mantenimento da parte del SI.
a favore della SI.ra , i coniugi stabiliscono che quest'ultima possa continuare Parte_2 Pt_1 ad abitare nella casa di proprietà esclusiva del SI. , con l'uso esclusivo (con divieto di Parte_2 ingresso anche a terzi) della stanza da letto destinata a suo tempo al figlio e con l'uso comune completo della cucina, del salotto, del bagno e della lavanderia. Inoltre, il SI. sosterrà Parte_2 in via esclusiva tutti i costi relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffredamento) senza pretendere alcun rimborso, neppure parziale, da parte della SI.ra
, ad esclusione dell'utenza TIM per la linea telefonica di casa, utenza che risulta intestata
Pt_1 alla SI.ra che continuerà a farsene esclusivo carico. Per quanto concerne le pulizie (da
Pt_1 intendersi dei pavimenti e dei mobili - ad eccezione della cucina, ivi comprese le stoviglie, che sarà ripulita dopo ogni uso da parte di ciascun coniuge usufruente-) delle parti in uso comune testè citate, la SI.ra provvederà con cadenza quindicinale. Per il resto (vitto) ciascuno dei
Pt_1 coniugi provvederà in modo autonomo, così come per il lavaggio dell'abbigliamento 3) Laddove la SI.ra acquisti in futuro per sé un autoveicolo il SI. , all'atto dell'acquisto da
Pt_1 Parte_2 parte della SI.ra (non avendo ora la disponibilità economica), corrisponderà alla stessa
Pt_1
l'importo di € 350,00, pari al 50% del valore dell'autovettura di proprietà della moglie a suo tempo rientrata in concessionaria per l'acquisto dell'attuale autovettura Fiat 500 targata FY177KX intestata al SI. . Fino a tale momento la SI.ra potrà usare l'auto per lo stretto Parte_2 Pt_1 necessario, come avvenuto sinora, e solo quando la stessa non serva al SI. . 4) Quanto Parte_2 ai conti correnti (conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo n 13920/0740/00048990 intestato
a e e conto corrente acceso presso Poste Italiane n. Parte_2 Parte_1
1006816944 e intestato a e ) i coniugi stabiliscono che gli stessi Parte_2 Parte_1 restino cointestati alle seguenti condizioni: la SI.ra , da un lato, si impegna a non Pt_1 utilizzare il conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo riconoscendo espressamente che nello stesso sono depositati e vengono accreditati denari di esclusiva appartenenza del SI. ; Parte_2 il SI. , dal canto suo, si impegna a non utilizzare il conto corrente acceso presso Poste Parte_2
Italiane riconoscendo espressamente che nello stesso sono depositati e vengono accreditati denari di esclusiva appartenenza della sola SI.ra . 5) I coniugi dichiarano così di aver Pt_1 interamente regolato i reciproci rapporti di natura economica di dare ed avere, senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione se non l'esatto adempimento dei suestesi accordi. 6) I coniugi, per quanto possa occorrere, si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio. 7) Le presenti condizioni avranno efficacia sin dal deposito del ricorso. 8) Competenze e spese del procedimento compensate integralmente tra le parti”. per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 07.01.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i SI.ri e espongono di Parte_2 Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data 17.9.1988, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Martellago Atto N. 51, parte 2, serie A dell'anno anno 1988, optando per il regime patrimoniale della comunione legale. Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio oggi economicamente autosufficiente e con Per_1 proprio nucleo familiare.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
09.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Vanno compensate le spese della procedura, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e congiuntisi in Parte_2 Parte_1 matrimonio in data 17.9.1988, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Martellago Atto N. 51, parte 2, serie A dell'anno anno 1988, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del giorno 05/06/2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 40 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 07.01.2025 da:
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Franzato, in Mestre Venezia, Galleria Matteotti n.9, (pec.:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Olmo di Martellago (VE) via Don Minzoni n.4 int. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Lucia Pettinato (pec.: e Lorenzo Gatto (pec.: Email_2
in Trebaseleghe (PD) via Don Luigi Sturzo, 2/F, che lo Email_3 rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 09.05.2025, che di seguito si riproducono: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. 2) A titolo di contributo al mantenimento da parte del SI.
a favore della SI.ra , i coniugi stabiliscono che quest'ultima possa continuare Parte_2 Pt_1 ad abitare nella casa di proprietà esclusiva del SI. , con l'uso esclusivo (con divieto di Parte_2 ingresso anche a terzi) della stanza da letto destinata a suo tempo al figlio e con l'uso comune completo della cucina, del salotto, del bagno e della lavanderia. Inoltre, il SI. sosterrà Parte_2 in via esclusiva tutti i costi relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffredamento) senza pretendere alcun rimborso, neppure parziale, da parte della SI.ra
, ad esclusione dell'utenza TIM per la linea telefonica di casa, utenza che risulta intestata
Pt_1 alla SI.ra che continuerà a farsene esclusivo carico. Per quanto concerne le pulizie (da
Pt_1 intendersi dei pavimenti e dei mobili - ad eccezione della cucina, ivi comprese le stoviglie, che sarà ripulita dopo ogni uso da parte di ciascun coniuge usufruente-) delle parti in uso comune testè citate, la SI.ra provvederà con cadenza quindicinale. Per il resto (vitto) ciascuno dei
Pt_1 coniugi provvederà in modo autonomo, così come per il lavaggio dell'abbigliamento 3) Laddove la SI.ra acquisti in futuro per sé un autoveicolo il SI. , all'atto dell'acquisto da
Pt_1 Parte_2 parte della SI.ra (non avendo ora la disponibilità economica), corrisponderà alla stessa
Pt_1
l'importo di € 350,00, pari al 50% del valore dell'autovettura di proprietà della moglie a suo tempo rientrata in concessionaria per l'acquisto dell'attuale autovettura Fiat 500 targata FY177KX intestata al SI. . Fino a tale momento la SI.ra potrà usare l'auto per lo stretto Parte_2 Pt_1 necessario, come avvenuto sinora, e solo quando la stessa non serva al SI. . 4) Quanto Parte_2 ai conti correnti (conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo n 13920/0740/00048990 intestato
a e e conto corrente acceso presso Poste Italiane n. Parte_2 Parte_1
1006816944 e intestato a e ) i coniugi stabiliscono che gli stessi Parte_2 Parte_1 restino cointestati alle seguenti condizioni: la SI.ra , da un lato, si impegna a non Pt_1 utilizzare il conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo riconoscendo espressamente che nello stesso sono depositati e vengono accreditati denari di esclusiva appartenenza del SI. ; Parte_2 il SI. , dal canto suo, si impegna a non utilizzare il conto corrente acceso presso Poste Parte_2
Italiane riconoscendo espressamente che nello stesso sono depositati e vengono accreditati denari di esclusiva appartenenza della sola SI.ra . 5) I coniugi dichiarano così di aver Pt_1 interamente regolato i reciproci rapporti di natura economica di dare ed avere, senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione se non l'esatto adempimento dei suestesi accordi. 6) I coniugi, per quanto possa occorrere, si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio. 7) Le presenti condizioni avranno efficacia sin dal deposito del ricorso. 8) Competenze e spese del procedimento compensate integralmente tra le parti”. per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 07.01.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i SI.ri e espongono di Parte_2 Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data 17.9.1988, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Martellago Atto N. 51, parte 2, serie A dell'anno anno 1988, optando per il regime patrimoniale della comunione legale. Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio oggi economicamente autosufficiente e con Per_1 proprio nucleo familiare.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
09.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Vanno compensate le spese della procedura, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale fra e congiuntisi in Parte_2 Parte_1 matrimonio in data 17.9.1988, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Martellago Atto N. 51, parte 2, serie A dell'anno anno 1988, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConSIlio del giorno 05/06/2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore