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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16380 /2023, promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. CASCIANO FELICIA ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza San Martino 9, 40126
BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 12.12.2023, , cittadino della Tunisia, Parte_1 ha impugnato il provvedimento emesso il 13.07.2023 e notificato il 13.11.2023 con il quale la sulla base del parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il CP_1
Riconoscimento della Protezione Internazionale espresso in data 07.07.2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La Procura non è intervenuta.
All'udienza del 05.11.2024, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana: “Sono arrivato in Francia nel luglio del 2020 con un visto (mostra il passaporto da cui risulta la data dell'11.7.2020, dove ho lavorato per un anno, un anno mezzo circa alla stazione e poi sono venuto in Italia circa un anno e mezzo dopo sempre per trovare lavoro perché in Francia non era abbastanza. Sono entrato senza documento in Italia.
Vengo dalla Tunisia dove ho moglie, 4 figli che hanno dai 23 ai 15 anni, anche mia madre mentre mio padre è deceduto. Le nostre condizioni economiche in Tunisia non erano affatto buon e sono partito per aiutare la mia famiglia. Prima del 2020 sono sempre stato in Tunisia non mi sono mai mosso fino a quando ho lasciato il paese nel 2020. In Tunisia ho studiato 12 anni fino al diploma e non avevo un lavoro. Dal 2020 non sono mai tornato
e quindi non vedo la mia famiglia da 4 anni. Anche loro vorrebbero venire in Italia. Al momento in Italia lavoro alla LI srl e mi occupo di pulizie, guadagno circa 600 euro
1 al mese abito in Galliera presso dei miei compaesani. Adesso il contratto è a tempo indeterminato. Ho svolto anche un corso di lingua italiana. Non ho mai avuto problemi con la polizia”. All'udienza fissata per la discussione delle parti, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
2 Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel luglio 2020.
È quindi sul nostro territorio da oltre quattro anni.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare da gennaio
2023 ad oggi. Attualmente il ricorrente risulta assunto in data 11.01.2023 dalla Società LI S.R.L.S con un contratto a tempo determinato come addetto alle pulizie, prorogato fino al 30.09.2024, percependo una retribuzione mensile netta di circa 600 euro, sufficiente al suo mantenimento (cfr. buste paga in atti).
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione di cessazione di fabbricato) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Galliera, in Via
Mussolina n.1.
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania
-16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Tunisia, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
3 Infine, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con la moglie e i quattro figli nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia, Corte Europea dei Diritti
Umani - sentenza E- et FI v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Corte
Europea dei Diritti Umani - sentenza EZ v. France - 13 febbraio 2001, par. 34;
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Per_1
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza KO v. Latvia - 9 ottobre 2003, par. 97;
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre
2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno
2015, par. 49).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il , con la conseguenza che la Controparte_1 liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 12/12/2024.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16380 /2023, promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. CASCIANO FELICIA ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza San Martino 9, 40126
BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 12.12.2023, , cittadino della Tunisia, Parte_1 ha impugnato il provvedimento emesso il 13.07.2023 e notificato il 13.11.2023 con il quale la sulla base del parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il CP_1
Riconoscimento della Protezione Internazionale espresso in data 07.07.2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La Procura non è intervenuta.
All'udienza del 05.11.2024, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni in lingua italiana: “Sono arrivato in Francia nel luglio del 2020 con un visto (mostra il passaporto da cui risulta la data dell'11.7.2020, dove ho lavorato per un anno, un anno mezzo circa alla stazione e poi sono venuto in Italia circa un anno e mezzo dopo sempre per trovare lavoro perché in Francia non era abbastanza. Sono entrato senza documento in Italia.
Vengo dalla Tunisia dove ho moglie, 4 figli che hanno dai 23 ai 15 anni, anche mia madre mentre mio padre è deceduto. Le nostre condizioni economiche in Tunisia non erano affatto buon e sono partito per aiutare la mia famiglia. Prima del 2020 sono sempre stato in Tunisia non mi sono mai mosso fino a quando ho lasciato il paese nel 2020. In Tunisia ho studiato 12 anni fino al diploma e non avevo un lavoro. Dal 2020 non sono mai tornato
e quindi non vedo la mia famiglia da 4 anni. Anche loro vorrebbero venire in Italia. Al momento in Italia lavoro alla LI srl e mi occupo di pulizie, guadagno circa 600 euro
1 al mese abito in Galliera presso dei miei compaesani. Adesso il contratto è a tempo indeterminato. Ho svolto anche un corso di lingua italiana. Non ho mai avuto problemi con la polizia”. All'udienza fissata per la discussione delle parti, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
2 Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel luglio 2020.
È quindi sul nostro territorio da oltre quattro anni.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare da gennaio
2023 ad oggi. Attualmente il ricorrente risulta assunto in data 11.01.2023 dalla Società LI S.R.L.S con un contratto a tempo determinato come addetto alle pulizie, prorogato fino al 30.09.2024, percependo una retribuzione mensile netta di circa 600 euro, sufficiente al suo mantenimento (cfr. buste paga in atti).
Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione di cessazione di fabbricato) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Galliera, in Via
Mussolina n.1.
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una buona conoscenza.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania
-16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Tunisia, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
3 Infine, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con la moglie e i quattro figli nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia, Corte Europea dei Diritti
Umani - sentenza E- et FI v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Corte
Europea dei Diritti Umani - sentenza EZ v. France - 13 febbraio 2001, par. 34;
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Per_1
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza KO v. Latvia - 9 ottobre 2003, par. 97;
Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre
2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno
2015, par. 49).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente il , con la conseguenza che la Controparte_1 liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi. Così deciso in Bologna, il 12/12/2024.
Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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