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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2835/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MORA MANUELA, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del difensore in Via Manzoni n. 6, Guastalla (RE);
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/09/2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento riguarda le condizioni di affidamento e di mantenimento della minore RS
, nata in data [...] dalla relazione more uxorio intercorsa tra la ricorrente
[...] [...]
ed il convenuto . Parte_1 CP_1
La ricorrente ha concluso chiedendo: l'affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente della bambina presso di sé e diritti di visita del padre così come regolati dai provvedimenti provvisori e confermati dal Servizio Sociale;
l'assegnazione in proprio favore della casa familiare con tutti gli arredi;
un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in proprio favore dell'assegno unico al 100%.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita tramite indagine psico-sociale dei servizi sociali e l'acquisizione di informazioni reddituali presso l'agenzia delle entrate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/09/2025.
Fatte queste premesse, occorre innanzitutto provvedere sull'affidamento della minore RS
, nata come si è detto in data 22/09/2020 dalla relazione more uxorio intercorsa tra
[...]
e Parte_1 CP_1
La bambina attualmente ha l'età di 5 anni, frequenta la scuola dell'infanzia e vive con la madre in Via
Vivaldi n. 9, a Guastalla (cfr. documento n. 3), in immobile di proprietà esclusiva della madre stessa, gravato da mutuo la cui rata mensile ammonta ad € 490,71.
Il padre, invece, risulta residente nel Comune di Dosolo (MN), Via G. Matteotti (cfr. doc. 1), vive con l'attuale compagna ed i figli della stessa;
come riferito dalla ricorrente all'udienza del 06/05/2025, egli vede la figlia due pomeriggi alla settimana, dall'uscita della scuola sino al dopo cena. Per_1
I genitori della minore si sono di fatto separati quando la bambina aveva l'età di circa undici mesi.
Il convenuto, nei confronti del quale la notifica del ricorso si è perfezionata per compiuta giacenza, è rimasto contumace.
Quanto all'affidamento della minore, si ritiene che debba essere accolta la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo.
I Servizi Sociali, nella loro relazione depositata in data 09/09/2025, mentre hanno rilevato un atteggiamento collaborativo e disponibile da parte della madre e adeguate capacità genitoriali materne, con riferimento al padre hanno osservato che:
- dopo un primo colloquio, non si è più presentato ai successivi colloqui;
- al termine del primo colloquio, è stata rappresentata al padre l'esigenza di prevedere degli altri incontri ma la risposta è stata negativa;
pagina 2 di 6 - “nell'ambito del percorso di valutazione non è stato possibile osservare e analizzare le competenze genitoriali del padre in quanto lo stesso, come già esplicitato in precedenza, non si è presentato ai colloqui e non ha manifestato alcun interesse ad un approfondimento delle dinamiche relazionali con la bambina e con la mamma della bambina”, e dunque, a causa di tale comportamento del padre, il
Servizio Sociale non è stato posto nelle condizioni di acquisire “elementi sufficienti per una valutazione del suo ruolo genitoriale”.
Di contro, con riguardo alla madre, i Servizi Sociali hanno evidenziato competenze genitoriali nel complesso adeguate, riportando che “la madre della minore si è dimostrata attenta al proprio benessere fisico e a quello della minore;
la SI.ra ha dimostrato capacità di connettersi alle parti emotive della figlia, problematizzando le difficoltà che potrebbe incontrare per il fatto di essere Per_1 cresciuta con due genitori separati”.
Anche la sistemazione abitativa presso la madre è risultata adeguata per la bambina.
Il Servizio Sociale ha quindi concluso esprimendo parere favorevole ad un affidamento esclusivo della minore alla madre.
Il Collegio condivide le conclusioni a cui è giunto il Servizio Sociale.
Invero, costituisce valido motivo di deroga dell'affidamento condiviso il disinteresse mostrato dal padre e l'atteggiamento poco collaborativo tenuto da quest'ultimo verso il Servizio Sociale, ed in aggiunta va valorizzata l'estrema difficoltà di relazione e di dialogo tra i genitori quando occorre assumere decisioni comuni nell'interesse della minore: circostanza, quest'ultima, che già di per sé appare ostativa al regime dell'affidamento condiviso.
Sintomatico, al riguardo, è risultato l'episodio accaduto durante l'estate del 2024, allorquando la madre
è stata costretta a rivolgersi al giudice tutelare affinché quest'ultimo sopperisse, con apposito provvedimento autorizzativo, al mancato consenso del padre della minore al rilascio di documento valido per l'espatrio per la bambina (si veda l'autorizzazione del giudice tutelare 13.07.2024 di cui al doc. 44), avendo il padre posto come condizione del proprio consenso il venir meno della garanzia prestata dallo stesso per il mutuo ipotecario a carico della gravante sulla casa familiare, Per_1 motivando pertanto il rifiuto con giustificazione che nulla aveva a che vedere con le questioni riguardanti la vita e gli interessi della minore (cfr. e-mail prodotta dalla ricorrente al doc. 6).
Oltre alle conclusioni dei Servizi Sociali, anche la contumacia del convenuto è un ulteriore elemento che depone per l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Se è vero infatti che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza di un genitore, in un procedimento che ha ad oggetto proprio gli interessi della figlia minore e nel quale l'altro genitore pagina 3 di 6 chiede l'affidamento esclusivo, è indice innegabile di disinteresse, che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulle capacità genitoriali.
Essendo la bambina collocata presso la madre, alla madre stessa deve essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare, già di sua proprietà esclusiva.
Il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario stabilito nei provvedimenti provvisori, così come meglio specificato nel dispositivo, in relazione al quale anche i
Servizi Sociali hanno espresso parere favorevole nelle loro conclusioni.
Come suggerito dai Servizi Sociali, è opportuno mantenere un monitoraggio di 12 mesi, finalizzato a sostenere la genitorialità.
Quanto alle statuizioni economiche riguardanti il mantenimento della bambina, la ricorrente, come si è detto, proprietaria della casa in cui vive, è gravata da mutuo la cui rata mensile ammonta ad € 490,71, e pur essendo resa evidente dagli estratti di conto corrente la sua concreta capacità lavorativa (nell'ultimo anno, 2024, le sono stati infatti accreditati emolumenti lavorativi per complessivi € 21.754, pari ad una media mensile su dodici mesi di circa € 1.800), attualmente è disoccupata e, come dichiarato all'ultima udienza del 23/09/2025, è in cerca di una occupazione lavorativa.
La ricorrente, inoltre, si occupa direttamente in via di gran lunga prevalente delle esigenze materiali della figlia e, come noto, l'art. 337 ter c.c. pone “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, nonché “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, tra i parametri che devono essere considerati per la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento.
Il padre vede la bambina solo due pomeriggi a settimana.
Quanto ai redditi del resistente, sono state acquisite informazioni presso l'agenzia delle entrate, da cui è emerso che il padre della minore, nell'anno di imposta 2022, ha percepito come lavoratore dipendente un reddito netto pari a circa 1.600,00 euro al mese (cfr. Unico PF per l'anno di imposta 2022); negli anni successivi, tuttavia, il suo reddito è sensibilmente aumentato, atteso che il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2023 riporta un reddito netto mensile di circa € 4.200,00 quale socio della
TR SR (si veda la visura camerale di cui al doc. 34), e per l'anno di imposta 2024 il resistente, quale dipendente della TR SR, ha percepito un reddito mensile, al netto di irpef e addizionali, pari a circa € 3.800,00, come risulta dalla Certificazione Unica 2025 relativa all'anno di imposta 2024.
Come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti dalla ricorrente, il padre ha versato alla madre della minore, a titolo di contributo di mantenimento della figlia, una somma mensile di € 400,00 nel periodo da novembre 2022 sino a settembre 2023 (quindi per 11 mesi), per poi ridurne l'ammontare ad pagina 4 di 6 € 200,00 mensili senza tuttavia che sia noto il motivo di una tale riduzione, che anzi pare ingiustificabile alla luce dell'aumento reddituale successivo al 2022 di cui si è dato conto più sopra.
Tenuto conto quindi della significativa disparità reddituale esistente tra le parti, dei tempi di permanenza della minore che sono di gran lunga prevalenti presso la madre e, di contro, delle esigenze ancora limitate di una bambina di 5 anni, si stima congruo stabilire un assegno mensile per il mantenimento ordinario della minore pari ad € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
Istat.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda (quindi dal deposito del ricorso, depositato in data
20/09/2024).
Sempre con decorrenza dalla domanda, il padre dovrà concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la minore.
L'assegno unico va erogato al 100% alla madre, essendo quest'ultima il genitore affidatario della figlia.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico del resistente.
Le stesse si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 / 2014 come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della causa, di bassa complessità, e all'attività difensiva concretamente espletata: trovano dunque applicazione i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ed i valori minimi per le fasi istruttoria/ trattazione e decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento RS prevalente della figlia minore presso la madre stessa, e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino al dopo cena alle ore 21:00;
2) dà mandato ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare per la durata di dodici mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, e di porre in essere tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità nell'interesse della minore;
3) assegna alla ricorrente la casa familiare, sita in Guastalla (RE), Via Vivaldi n. 9;
4) pone a carico del padre, con decorrenza dalla domanda (20/09/2024), l'obbligo di versare alla madre un assegno mensile di mantenimento ordinario della figlia pari ad € 400,00, da versare alla Per_1 madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché, pagina 5 di 6 sempre con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la minore così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
5) dispone che l'assegno unico venga erogato per intero al genitore affidatario della minore, ossia alla ricorrente Parte_1
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € CP_1
5.261,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi ai SERVIZI SOCIALI UNIONE BASSA REGGIANA
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 25 settembre
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2835/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MORA MANUELA, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del difensore in Via Manzoni n. 6, Guastalla (RE);
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/09/2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento riguarda le condizioni di affidamento e di mantenimento della minore RS
, nata in data [...] dalla relazione more uxorio intercorsa tra la ricorrente
[...] [...]
ed il convenuto . Parte_1 CP_1
La ricorrente ha concluso chiedendo: l'affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente della bambina presso di sé e diritti di visita del padre così come regolati dai provvedimenti provvisori e confermati dal Servizio Sociale;
l'assegnazione in proprio favore della casa familiare con tutti gli arredi;
un contributo di mantenimento della figlia da porre a carico del padre pari ad € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in proprio favore dell'assegno unico al 100%.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La causa, istruita tramite indagine psico-sociale dei servizi sociali e l'acquisizione di informazioni reddituali presso l'agenzia delle entrate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/09/2025.
Fatte queste premesse, occorre innanzitutto provvedere sull'affidamento della minore RS
, nata come si è detto in data 22/09/2020 dalla relazione more uxorio intercorsa tra
[...]
e Parte_1 CP_1
La bambina attualmente ha l'età di 5 anni, frequenta la scuola dell'infanzia e vive con la madre in Via
Vivaldi n. 9, a Guastalla (cfr. documento n. 3), in immobile di proprietà esclusiva della madre stessa, gravato da mutuo la cui rata mensile ammonta ad € 490,71.
Il padre, invece, risulta residente nel Comune di Dosolo (MN), Via G. Matteotti (cfr. doc. 1), vive con l'attuale compagna ed i figli della stessa;
come riferito dalla ricorrente all'udienza del 06/05/2025, egli vede la figlia due pomeriggi alla settimana, dall'uscita della scuola sino al dopo cena. Per_1
I genitori della minore si sono di fatto separati quando la bambina aveva l'età di circa undici mesi.
Il convenuto, nei confronti del quale la notifica del ricorso si è perfezionata per compiuta giacenza, è rimasto contumace.
Quanto all'affidamento della minore, si ritiene che debba essere accolta la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo.
I Servizi Sociali, nella loro relazione depositata in data 09/09/2025, mentre hanno rilevato un atteggiamento collaborativo e disponibile da parte della madre e adeguate capacità genitoriali materne, con riferimento al padre hanno osservato che:
- dopo un primo colloquio, non si è più presentato ai successivi colloqui;
- al termine del primo colloquio, è stata rappresentata al padre l'esigenza di prevedere degli altri incontri ma la risposta è stata negativa;
pagina 2 di 6 - “nell'ambito del percorso di valutazione non è stato possibile osservare e analizzare le competenze genitoriali del padre in quanto lo stesso, come già esplicitato in precedenza, non si è presentato ai colloqui e non ha manifestato alcun interesse ad un approfondimento delle dinamiche relazionali con la bambina e con la mamma della bambina”, e dunque, a causa di tale comportamento del padre, il
Servizio Sociale non è stato posto nelle condizioni di acquisire “elementi sufficienti per una valutazione del suo ruolo genitoriale”.
Di contro, con riguardo alla madre, i Servizi Sociali hanno evidenziato competenze genitoriali nel complesso adeguate, riportando che “la madre della minore si è dimostrata attenta al proprio benessere fisico e a quello della minore;
la SI.ra ha dimostrato capacità di connettersi alle parti emotive della figlia, problematizzando le difficoltà che potrebbe incontrare per il fatto di essere Per_1 cresciuta con due genitori separati”.
Anche la sistemazione abitativa presso la madre è risultata adeguata per la bambina.
Il Servizio Sociale ha quindi concluso esprimendo parere favorevole ad un affidamento esclusivo della minore alla madre.
Il Collegio condivide le conclusioni a cui è giunto il Servizio Sociale.
Invero, costituisce valido motivo di deroga dell'affidamento condiviso il disinteresse mostrato dal padre e l'atteggiamento poco collaborativo tenuto da quest'ultimo verso il Servizio Sociale, ed in aggiunta va valorizzata l'estrema difficoltà di relazione e di dialogo tra i genitori quando occorre assumere decisioni comuni nell'interesse della minore: circostanza, quest'ultima, che già di per sé appare ostativa al regime dell'affidamento condiviso.
Sintomatico, al riguardo, è risultato l'episodio accaduto durante l'estate del 2024, allorquando la madre
è stata costretta a rivolgersi al giudice tutelare affinché quest'ultimo sopperisse, con apposito provvedimento autorizzativo, al mancato consenso del padre della minore al rilascio di documento valido per l'espatrio per la bambina (si veda l'autorizzazione del giudice tutelare 13.07.2024 di cui al doc. 44), avendo il padre posto come condizione del proprio consenso il venir meno della garanzia prestata dallo stesso per il mutuo ipotecario a carico della gravante sulla casa familiare, Per_1 motivando pertanto il rifiuto con giustificazione che nulla aveva a che vedere con le questioni riguardanti la vita e gli interessi della minore (cfr. e-mail prodotta dalla ricorrente al doc. 6).
Oltre alle conclusioni dei Servizi Sociali, anche la contumacia del convenuto è un ulteriore elemento che depone per l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Se è vero infatti che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza di un genitore, in un procedimento che ha ad oggetto proprio gli interessi della figlia minore e nel quale l'altro genitore pagina 3 di 6 chiede l'affidamento esclusivo, è indice innegabile di disinteresse, che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulle capacità genitoriali.
Essendo la bambina collocata presso la madre, alla madre stessa deve essere assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare, già di sua proprietà esclusiva.
Il padre potrà continuare a vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario stabilito nei provvedimenti provvisori, così come meglio specificato nel dispositivo, in relazione al quale anche i
Servizi Sociali hanno espresso parere favorevole nelle loro conclusioni.
Come suggerito dai Servizi Sociali, è opportuno mantenere un monitoraggio di 12 mesi, finalizzato a sostenere la genitorialità.
Quanto alle statuizioni economiche riguardanti il mantenimento della bambina, la ricorrente, come si è detto, proprietaria della casa in cui vive, è gravata da mutuo la cui rata mensile ammonta ad € 490,71, e pur essendo resa evidente dagli estratti di conto corrente la sua concreta capacità lavorativa (nell'ultimo anno, 2024, le sono stati infatti accreditati emolumenti lavorativi per complessivi € 21.754, pari ad una media mensile su dodici mesi di circa € 1.800), attualmente è disoccupata e, come dichiarato all'ultima udienza del 23/09/2025, è in cerca di una occupazione lavorativa.
La ricorrente, inoltre, si occupa direttamente in via di gran lunga prevalente delle esigenze materiali della figlia e, come noto, l'art. 337 ter c.c. pone “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, nonché “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”, tra i parametri che devono essere considerati per la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento.
Il padre vede la bambina solo due pomeriggi a settimana.
Quanto ai redditi del resistente, sono state acquisite informazioni presso l'agenzia delle entrate, da cui è emerso che il padre della minore, nell'anno di imposta 2022, ha percepito come lavoratore dipendente un reddito netto pari a circa 1.600,00 euro al mese (cfr. Unico PF per l'anno di imposta 2022); negli anni successivi, tuttavia, il suo reddito è sensibilmente aumentato, atteso che il Modello Unico PF relativo all'anno di imposta 2023 riporta un reddito netto mensile di circa € 4.200,00 quale socio della
TR SR (si veda la visura camerale di cui al doc. 34), e per l'anno di imposta 2024 il resistente, quale dipendente della TR SR, ha percepito un reddito mensile, al netto di irpef e addizionali, pari a circa € 3.800,00, come risulta dalla Certificazione Unica 2025 relativa all'anno di imposta 2024.
Come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti dalla ricorrente, il padre ha versato alla madre della minore, a titolo di contributo di mantenimento della figlia, una somma mensile di € 400,00 nel periodo da novembre 2022 sino a settembre 2023 (quindi per 11 mesi), per poi ridurne l'ammontare ad pagina 4 di 6 € 200,00 mensili senza tuttavia che sia noto il motivo di una tale riduzione, che anzi pare ingiustificabile alla luce dell'aumento reddituale successivo al 2022 di cui si è dato conto più sopra.
Tenuto conto quindi della significativa disparità reddituale esistente tra le parti, dei tempi di permanenza della minore che sono di gran lunga prevalenti presso la madre e, di contro, delle esigenze ancora limitate di una bambina di 5 anni, si stima congruo stabilire un assegno mensile per il mantenimento ordinario della minore pari ad € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
Istat.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda (quindi dal deposito del ricorso, depositato in data
20/09/2024).
Sempre con decorrenza dalla domanda, il padre dovrà concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la minore.
L'assegno unico va erogato al 100% alla madre, essendo quest'ultima il genitore affidatario della figlia.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico del resistente.
Le stesse si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 / 2014 come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della causa, di bassa complessità, e all'attività difensiva concretamente espletata: trovano dunque applicazione i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ed i valori minimi per le fasi istruttoria/ trattazione e decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva prestata in tali due ultime fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento RS prevalente della figlia minore presso la madre stessa, e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino al dopo cena alle ore 21:00;
2) dà mandato ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare per la durata di dodici mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, e di porre in essere tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità nell'interesse della minore;
3) assegna alla ricorrente la casa familiare, sita in Guastalla (RE), Via Vivaldi n. 9;
4) pone a carico del padre, con decorrenza dalla domanda (20/09/2024), l'obbligo di versare alla madre un assegno mensile di mantenimento ordinario della figlia pari ad € 400,00, da versare alla Per_1 madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché, pagina 5 di 6 sempre con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la minore così come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
5) dispone che l'assegno unico venga erogato per intero al genitore affidatario della minore, ossia alla ricorrente Parte_1
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € CP_1
5.261,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi ai SERVIZI SOCIALI UNIONE BASSA REGGIANA
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 25 settembre
2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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