Sentenza 9 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2003, n. 18786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18786 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL1 8 7 86 /0 3 IN NOME DEL OPOLE ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 7764/02 n.37558 Dott. Bruno BATTIMIELLO عبد Consigliere - Cro Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep . Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.07/07/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZ A sul ricorso proposto da: ESPOSITO LA ROSSA ANTONIO, SORRENTINO ANNA GIULIA, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriali sui figli minori ESPOSITO LA ROSSA SIMONE ED ESPOSITO LA 1 ROSSA SARA, tutti eredi di ESPOSITO LA ROSSA MARIAGRAZIA, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro2003 4340 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente del Tribunale di avverso la sentenza n. 3720/01 --- NAPOLI, depositata il 12/09/01 R.G. N. 41417/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 07/07/03 dal LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello del Ministero dell'Interno avverso la decisione del Pretore di Torre Annunziata con la quale era stato condannato al pagamento in favore degli odierni ricorrenti, nella qualità di aventi causa di ZI TO La SA, della rivalutazione monetaria e degli interessi relativi a ratei di prestazione assistenziale dovuti a quest'ultima, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito, riteneva che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale, anziché a quella decennale, come invece affermato nella sentenza pretorile. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, cui il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione I ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e degli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., assumono che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data in cui matura il diritto alla prestazione. La censura è fondata. Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n. 3437, 26 luglio 2000 n. 9825, 8 febbraio 2001 n. 1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa TO La SA c. Ministero Interno 3 di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si : pone secondo quanto deve desumersi dalla sentenza impugnata con riferimento a ratei comunque scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n.412 del 1991. Pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge ora citata, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare che (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge n. 412 del 1991, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito -del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. n.1827 del 1935 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. TO La SA c. Ministero Interno 4 } Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, · poiché la ritenuta applicabilità di una norma di previsione della durata del termine prescrizionale, diversa da quella applicata dal giudice del merito, implica rinnovazione degli accertamenti necessari per stabilire, in relazione alla diversa dimensione temporale del fatto estintivo se questo si sia effettivamente compiuto e, in ipotesi negativa, in quale diversa misura debba essere quantificato il credito vantato dalla parte privata: ciò che compete esclusivamente al giudice del merito, giusta il principio per cui la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Il giudice di rinvio, designato come in dispositivo, dopo aver effettuato i suddetti accertamenti, deciderà la causa uniformandosi ai sopra riferiti principi di diritto. Al giudice di rinvio, si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso, in Roma, il 7 luglio 2003. Autowas coensore Il Presidente Il Consigliere eştensore Mini. Ravagoni Антош M TO La SA c. Ministero Interno 5 L E - L D E 1 L G A 1 7 8 3 . - G E 5 3 N 3 K. CANCELLIERE T T I O E D I I R S D L R . A O S E ' N I L A 0 T 1 E R G I S T E O R D , A G S N S O E I , P T A S A A S Depositato in Cancelleria A O O T D O E L D , M E B T E I I I P L S A D N S 39 DIC. 2003 joggi IL CANCELLIERE +