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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente
FALCONIERI WALTER, AT
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1461/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 RITENUTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRES-ALTRO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
“Ricorrente_1 S.R.L.” ha impugnato l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, emessa dall'AdE di Lecce per l'importo complessivo di € 506.188,60 in conseguenza di precedenti atti impositivi relativi agli anni d'imposta compresi tra il 2011 ed il 2013, richiamati nel ricorso introduttivo, nel quale la società ricorrente ha evidenziato che tutti gli atti presupposti erano stati ritualmente impugnati ed erano pendenti i relativi giudizi.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha resistito.
Nel corso del giudizio le parti hanno definito le controversie in contestazione mediante la sottoscrizione di accordi conciliativi, ex art. 48 D.lgs. n. 546/ 1992, cui sono seguiti i provvedimenti di annullamento in autotutela e i conseguenti provvedimenti di sgravio degli atti in contestazione, ivi inclusi quelli che sono oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
Con distinte istanze entrambe le parti hanno avanzato formale richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante l'intervenuta definizione di tutte le controversie tributarie, con compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno documentato quanto innanzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto, ritiene doversi dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - sez. 3^ - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, co. 1, D.Lgs. 546/92 e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente
FALCONIERI WALTER, AT
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1461/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 RITENUTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRES-ALTRO 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920259006677025000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
“Ricorrente_1 S.R.L.” ha impugnato l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, emessa dall'AdE di Lecce per l'importo complessivo di € 506.188,60 in conseguenza di precedenti atti impositivi relativi agli anni d'imposta compresi tra il 2011 ed il 2013, richiamati nel ricorso introduttivo, nel quale la società ricorrente ha evidenziato che tutti gli atti presupposti erano stati ritualmente impugnati ed erano pendenti i relativi giudizi.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha resistito.
Nel corso del giudizio le parti hanno definito le controversie in contestazione mediante la sottoscrizione di accordi conciliativi, ex art. 48 D.lgs. n. 546/ 1992, cui sono seguiti i provvedimenti di annullamento in autotutela e i conseguenti provvedimenti di sgravio degli atti in contestazione, ivi inclusi quelli che sono oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
Con distinte istanze entrambe le parti hanno avanzato formale richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante l'intervenuta definizione di tutte le controversie tributarie, con compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno documentato quanto innanzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto, ritiene doversi dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - sez. 3^ - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, co. 1, D.Lgs. 546/92 e compensa le spese di lite tra le parti.