Sentenza 26 marzo 2008
Massime • 1
Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la condotta consistente nel parcheggiare su spazi pubblici veicoli sormontati da insegne pubblicitarie, perché i veicoli, seppure così equipaggiati, non perdono, salvo che sia provato il contrario, le caratteristiche di mezzi destinati alla circolazione. (La Corte ha precisato che la condotta integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 C.d.S.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2008, n. 14042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14042 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 440
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 038381/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LATINA;
nei confronti di:
1) RT RI N. IL 26/05/1969;
avverso ORDINANZA del 12/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di LATINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando Guglielmo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 12 ottobre 2007, il Tribunale di Latina, sezione penale, rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del GIP in sede, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo di due ciclomotori APE Piaggio e dei manufatti pubblicitari sui medesimi installati, nel procedimento penali nei confronti di NF ST.
Il Tribunale riteneva che nel caso non fosse configurabile il delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. perché la condotta consistita nel parcheggiare su spazi pubblici veicoli con soprastanti manufatti pubblicitari non integra la condotta di invasione, sicché il fatto integra soltanto l'illecito amministrativo di cui all'ar.t 23 C.d.S., in relazione a quanto stabilito dagli artt. 47 reg. C.d.S. e ss.. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il P.M., che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 633 c.p. in relazione agli artt. 23, 52 e 157 C.d.S., D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 47 e ss., perché nel caso si verte non in ipotesi di sosta prolungata ma di arbitraria invasione della strada, con depauperamento della facoltà di godimento della stessa secondo la destinazione economico-sociale della stessa e quella specifica impressa dal dominus. La strada è destinata alla circolazione dei veicoli e la pubblicità su questi ultimi è dettagliatamente disciplinata. Il veicolo che si immette sulla pubblica via non ai fini della circolazione ma quale semplice supporto di cartelli o altri mezzi pubblicitari perde la caratteristica di veicolo tante più se, in quanto ciclomotore, non è omologabile per tale uso speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reato di cui all'art. 633 c.p. presuppone una condotta arbitraria di "invasione" di terreni o edifici, finalizzata a occuparli o a trame altrimenti profitto. Sotto il profilo materiale, non è necessario che l'invasione si realizzi con la violenza, essendo sufficiente l'introduzione arbitraria, cioè contra ius da parte dell'agente, in quanto privo del diritto di accesso. Sotto il profilo psicologico occorre la finalità di occupare il bene che viene arbitrariamente invaso, dovendosi invece escludere la rilevanza di finalità di natura diversa (Cass. Sez. 2, 3.7 - 20.9.2007 n. 35178). Nel caso in esame, costituito dalla sosta indebita di veicoli aventi finalità esclusivamente pubblicitaria, non si è realizzata la condotta materiale dell'"invasione", in quanto il veicolo, ancorché sormontato da insegna pubblicitarie, non ha perso le sue caratteristiche di mezzo destinato alla circolazione (ovvero di tale perdita ne' il ricorrente ne' il provvedimento impugnato danno conto). Le considerazioni svolte dal ricorrente, anche laddove segnala le violazioni alla disciplina dettata dal codice della strada e dal relativo regolamento, non assumono rilievo penale sotto il profilo segnalato ma soltanto sotto quello di illecito amministrativo.
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008