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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 987 del ruolo ge¬nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 87/2020, pubblicata in data 09-01-2020.
T R A
, nata a [...] il Parte_1
30.01.1981, C.F. rappresentata e difesa, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv.to Aldo De Gaetano presso il cui studio elettivamente domicilia in Gragnano alla Via U. Foscolo n. 15;
- APPELLANTE –
CONTRO
, P.I. , in persona del procuratore con Controparte_1 P.IVA_1 poteri di rapp.za legale dott. in virtù di procura Controparte_2 conferita dal Sig. nq. di amm.re delegato Persona_1 per notar dott. del 03.12.18 n. repertorio 6648 e 3517, Persona_2 dom.to per la carica presso la sede legale in Milano al Corso Como n. 17, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Barbato (CF. , C.F._2 presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli nella Galleria Vanvitelli n.33, giusta procura in calce alla presente
[...]
[...]
, elett.te domto in Pompei alla via C. Alberto Parte_2 presso lo studio dell'avv. Carmine Grieco dal quale era rappresentato nel giudizio di primo grado;
- APPELLATO CONTUMACE – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
impugnava la sentenza n° 87/2020, pronunciata dal Parte_3
Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 09-01-2020.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di e Parte_2 CP_1
, finalizzata al risarcimento dei danni subiti dal natante di sua
[...] proprietà e derivanti da un sinistro avvenuto in data 27.3.2013 alle ore 11,30 circa, presso la banchina “Porto Davide” in Castellammare di Stabia.
La , infatti, dichiarava che il proprio natante da diporto Parte_1 modello Primatist 23 Abate, motore matricola n. 220412908, mentre era attraccato a Porto Davide, veniva urtato e danneggiato dal natante tipo Jonson Outboard Marine motore matricola n. 4467437, di proprietà di che in fase di manovra di retromarcia lo urtava nella Parte_2 fiancata anteriore sinistra.
A seguito dell'impatto, il natante dell'attrice riportava danni alla fiancata anteriore sinistra, di cui si chiedeva il risarcimento.
Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale contestava l'ammissibilità della domanda risarcitoria diretta nei suoi confronti, trattandosi di scontro tra natanti con soli danni a cose, nonché il responsabile civile che chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa. L'attrice nelle more precisava la data del sinistro e il numero di matricola del motore del natante di sua proprietà.
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e effettuata CTU tecnica, rigettava la domanda perché non provata.
Con l'atto di appello, impugnava la Parte_1 summenzionata sentenza per non essersi il giudice di prime cure espressamente pronunciato sulla procedibilità, ammissibilità dell'azione diretta o comunque sull'azione di manleva nei confronti della compagnia assicurativa e per aver, nel merito, effettuato una falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, ritenendo non provata la domanda sulla base di una CTU del tutto incompleta.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto pag. 2/5 ed in diritto, con condanna in solido dei convenuti o in subordine del responsabile civile, con diritto dello stesso ad essere mallevato dalla Controparte_1
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, insistendo per la conferma della sentenza gravata, non essendo stata fornita la prova dei fatti a fondamento della domanda.
Non si costituiva, invece, che pertanto deve essere Parte_2 dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Ancora, in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, Parte_1
ha sostanzialmente denunciato una erronea valutazione, da
[...] parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto, alla luce della mancata prova del nesso eziologico, sulla scorta dell'espletata CTU e delle dichiarazioni testimoniali.
Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della
, il Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente Parte_1 condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto non provata la domanda sulla base di tutte le risultanze istruttorie.
pag. 3/5 Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , escusso in data Testimone_1
08-7-2019, si è concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla , dal momento che le circostanze da questo Parte_1 riferite sono apparse vaghe e inattendibili, soprattutto alla luce delle risultanze della consulenza disposta d'ufficio che non hanno consentito di confermare la dinamica dell'incidente e la riferibilità dei danni al sinistro.
Invero, il CTU, ing. , non è stato in grado di Persona_3 confermare la dinamica del sinistro, dal momento che non ha potuto identificare il natante attoreo, perché non disponibile, né quello convenuto, perché in atti non vi era alcuna foto della targhetta motore. Inoltre, stante l'indisponibilità delle imbarcazioni nelle condizioni danneggiate e l'assenza di informazioni circa l'elemento del natante del convenuto che avrebbe urtato quello della , nonché Parte_1
l'incertezza dei carichi di bordo, l'indeterminatezza delle inclinazioni trasversali e la mancanza dei piani di costruzione delle imbarcazioni, il perito non ha potuto eseguire alcun test di compatibilità dei danni rispetto alla prospettazione attorea che, pertanto, è rimasta priva di ogni riscontro oggettivo.
Tanto, premesso, alla luce del materiale istruttorio acquisito, ritiene la scrivente che la genericità e lacunosità delle dichiarazioni testimoniali rispetto agli ulteriori elementi acquisiti (si rammenta, altresì, che solo in corso di causa è stata corretta sia la data del sinistro, indicata nel 27-7- 2013 e non più nel 27-3-2013, come indicato in citazione e negli atti stragiudiziali, nonché il numero di matricola del natante attoreo) sono tali da rendere non sufficientemente assolto l'onere probatorio da parte dell'appellante.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto i fatti dedotti dall'attrice non provati, rigettando di conseguenza la richiesta risarcitoria avanzata.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna pag. 4/5 dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di attesa la sua Parte_2 contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 87/2020, depositata il 09-01-2020, proposto da Parte_1
nei confronti di , in persona del l.r.p.t., e
[...] Controparte_1
così provvede: Parte_2
- dichiara la contumacia di Parte_2
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite CP_1 che si liquidano in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di rimasto contumace;
Parte_2
- condanna a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 987 del ruolo ge¬nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 87/2020, pubblicata in data 09-01-2020.
T R A
, nata a [...] il Parte_1
30.01.1981, C.F. rappresentata e difesa, in C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv.to Aldo De Gaetano presso il cui studio elettivamente domicilia in Gragnano alla Via U. Foscolo n. 15;
- APPELLANTE –
CONTRO
, P.I. , in persona del procuratore con Controparte_1 P.IVA_1 poteri di rapp.za legale dott. in virtù di procura Controparte_2 conferita dal Sig. nq. di amm.re delegato Persona_1 per notar dott. del 03.12.18 n. repertorio 6648 e 3517, Persona_2 dom.to per la carica presso la sede legale in Milano al Corso Como n. 17, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Barbato (CF. , C.F._2 presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli nella Galleria Vanvitelli n.33, giusta procura in calce alla presente
[...]
[...]
, elett.te domto in Pompei alla via C. Alberto Parte_2 presso lo studio dell'avv. Carmine Grieco dal quale era rappresentato nel giudizio di primo grado;
- APPELLATO CONTUMACE – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
impugnava la sentenza n° 87/2020, pronunciata dal Parte_3
Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 09-01-2020.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti di e Parte_2 CP_1
, finalizzata al risarcimento dei danni subiti dal natante di sua
[...] proprietà e derivanti da un sinistro avvenuto in data 27.3.2013 alle ore 11,30 circa, presso la banchina “Porto Davide” in Castellammare di Stabia.
La , infatti, dichiarava che il proprio natante da diporto Parte_1 modello Primatist 23 Abate, motore matricola n. 220412908, mentre era attraccato a Porto Davide, veniva urtato e danneggiato dal natante tipo Jonson Outboard Marine motore matricola n. 4467437, di proprietà di che in fase di manovra di retromarcia lo urtava nella Parte_2 fiancata anteriore sinistra.
A seguito dell'impatto, il natante dell'attrice riportava danni alla fiancata anteriore sinistra, di cui si chiedeva il risarcimento.
Si costituiva la compagnia assicurativa, la quale contestava l'ammissibilità della domanda risarcitoria diretta nei suoi confronti, trattandosi di scontro tra natanti con soli danni a cose, nonché il responsabile civile che chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa. L'attrice nelle more precisava la data del sinistro e il numero di matricola del motore del natante di sua proprietà.
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e effettuata CTU tecnica, rigettava la domanda perché non provata.
Con l'atto di appello, impugnava la Parte_1 summenzionata sentenza per non essersi il giudice di prime cure espressamente pronunciato sulla procedibilità, ammissibilità dell'azione diretta o comunque sull'azione di manleva nei confronti della compagnia assicurativa e per aver, nel merito, effettuato una falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, ritenendo non provata la domanda sulla base di una CTU del tutto incompleta.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma del provvedimento impugnato, con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto pag. 2/5 ed in diritto, con condanna in solido dei convenuti o in subordine del responsabile civile, con diritto dello stesso ad essere mallevato dalla Controparte_1
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, insistendo per la conferma della sentenza gravata, non essendo stata fornita la prova dei fatti a fondamento della domanda.
Non si costituiva, invece, che pertanto deve essere Parte_2 dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Ancora, in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, Parte_1
ha sostanzialmente denunciato una erronea valutazione, da
[...] parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto, alla luce della mancata prova del nesso eziologico, sulla scorta dell'espletata CTU e delle dichiarazioni testimoniali.
Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della
, il Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente Parte_1 condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto non provata la domanda sulla base di tutte le risultanze istruttorie.
pag. 3/5 Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , escusso in data Testimone_1
08-7-2019, si è concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla , dal momento che le circostanze da questo Parte_1 riferite sono apparse vaghe e inattendibili, soprattutto alla luce delle risultanze della consulenza disposta d'ufficio che non hanno consentito di confermare la dinamica dell'incidente e la riferibilità dei danni al sinistro.
Invero, il CTU, ing. , non è stato in grado di Persona_3 confermare la dinamica del sinistro, dal momento che non ha potuto identificare il natante attoreo, perché non disponibile, né quello convenuto, perché in atti non vi era alcuna foto della targhetta motore. Inoltre, stante l'indisponibilità delle imbarcazioni nelle condizioni danneggiate e l'assenza di informazioni circa l'elemento del natante del convenuto che avrebbe urtato quello della , nonché Parte_1
l'incertezza dei carichi di bordo, l'indeterminatezza delle inclinazioni trasversali e la mancanza dei piani di costruzione delle imbarcazioni, il perito non ha potuto eseguire alcun test di compatibilità dei danni rispetto alla prospettazione attorea che, pertanto, è rimasta priva di ogni riscontro oggettivo.
Tanto, premesso, alla luce del materiale istruttorio acquisito, ritiene la scrivente che la genericità e lacunosità delle dichiarazioni testimoniali rispetto agli ulteriori elementi acquisiti (si rammenta, altresì, che solo in corso di causa è stata corretta sia la data del sinistro, indicata nel 27-7- 2013 e non più nel 27-3-2013, come indicato in citazione e negli atti stragiudiziali, nonché il numero di matricola del natante attoreo) sono tali da rendere non sufficientemente assolto l'onere probatorio da parte dell'appellante.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto i fatti dedotti dall'attrice non provati, rigettando di conseguenza la richiesta risarcitoria avanzata.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna pag. 4/5 dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di attesa la sua Parte_2 contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 87/2020, depositata il 09-01-2020, proposto da Parte_1
nei confronti di , in persona del l.r.p.t., e
[...] Controparte_1
così provvede: Parte_2
- dichiara la contumacia di Parte_2
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite CP_1 che si liquidano in complessivi euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di rimasto contumace;
Parte_2
- condanna a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 5/5