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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 247 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._2
17/01/1967,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca PANGRAZIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. La sig.ra abita nella ex casa coniugale di sua proprietà, il sig. Parte_1
vive in appartamento locato a Marano Vicentino;
CP_1
2. Nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto tra i coniugi
avendo questi ognuno la propria fonte di reddito e/o capacità reddituale;
3. Le parti dichiarano di avere definitivamente composto, con appositi accordi
intercorsi tra loro, ogni ulteriore reciproca pendenza derivante dai loro rapporti
economico-patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere uno dall'altro e
ciò anche ai fini dello scioglimento della comunione matrimoniale;
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Roana (VI) in data
20/05/1989.
All'esito dell'udienza del 6/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
2 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/10/2006 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta
3 dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Roana (VI) il 20/05/1989 alle CP_1 Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roana (VI) al n. 5, parte II,
serie A, anno 1989;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 247 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nata ad [...] il Parte_1 C.F._2
17/01/1967,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca PANGRAZIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. La sig.ra abita nella ex casa coniugale di sua proprietà, il sig. Parte_1
vive in appartamento locato a Marano Vicentino;
CP_1
2. Nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto tra i coniugi
avendo questi ognuno la propria fonte di reddito e/o capacità reddituale;
3. Le parti dichiarano di avere definitivamente composto, con appositi accordi
intercorsi tra loro, ogni ulteriore reciproca pendenza derivante dai loro rapporti
economico-patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere uno dall'altro e
ciò anche ai fini dello scioglimento della comunione matrimoniale;
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Roana (VI) in data
20/05/1989.
All'esito dell'udienza del 6/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
2 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa (VI) nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 2/10/2006 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta
3 dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Roana (VI) il 20/05/1989 alle CP_1 Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roana (VI) al n. 5, parte II,
serie A, anno 1989;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4