TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/02/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2023/14258
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 14258/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 14258/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti EDOARDO PAOLINI, ANDREA NERVI ed ENRICO MANCINI, elettivamente domiciliata in Piazza Ungheria n. 6, 00198 Roma presso i difensori
ATTORE OPPONENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1
degli avv.ti FRANCESCO FUSCO e FEDERICO FRIGNANI, elettivamente domiciliata in Via
Bligny n. 15, 10122 Torino presso i difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via principale e nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi dedotti in causa
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4006/2023 del 14.06.2023 (R.G. 8318/2023) emesso dal tribunale di Torino, perché infondato, ingiusto e illegittimo;
- rigettare la eventuale richiesta ex art. 648 c.p.c. di parte avversa;
- condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinarsi Controparte_2 nella misura di € 10.000,00 o comunque secondo equità;
- voglia altresì condannare al pagamento integrale delle spese di CTU con Controparte_2 ristorazione in favore di delle somme dalla stessa anticipate per l'espletamento Controparte_3 delle operazioni peritali;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali (15%) iva e cpa.”
Parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- respingere la domanda avversaria;
- dichiarare inammissibile il disconoscimento avversario ex art. 214 c.p.c.
- accertato l'inadempimento contrattuale della attrice in opposizione;
- respingere la domanda formulata dalla e quindi respingere Controparte_3
l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo;
IN VIA SUBORDINATA
- condannare la al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_1
della somma di Euro 16.160,12 ovvero quella accertanda in corso di causa dovuta a titolo di canoni maturati e maturandi (oltre canoni concessione e canone unico);
- condannare la al pagamento degli interessi ex art. 5 del dlgs 231/2002; Controparte_3
IN OGNI CASO
- condannare la a corrispondere il corrispettivo per il noleggio degli Controparte_3
impianti pubblicitari, maturati e maturandi, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta da codesto Tribunale;
- respingere le domande avversarie;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società si opponeva al decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 4006/2023 con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 16.160,12 oltre interessi e spese giudiziali asserendo: che il ricorso monitorio era stato proposto dall'odierna parte opposta per il mancato pagamento di due fatture (n. 012953 del 15.11.2022 di importo pari ad € 124,76 relativa al numero ordine 99640 del 19.01.2022 e n. 008845 del 28.03.2022 di importo pari ad € 11.450,33 relativa al numero di ordine 100061 del 14.03.2022); che lo stesso importo era determinato ai sensi dell'art. 5 dei contratti in forza del quale, in caso di inadempimento, aveva diritto al pagamento CP_2
dei canoni non ancora maturati e previsti fino alla scadenza degli stessi;
che, in realtà, le parti avevano sottoscritto, in data 19.01.2022 un unico contratto per il noleggio di n. 8 spazi pubblicitari monofacciali in BO-Bolsena per la durata di un anno (dal 01.01.2022 al 31.12.2022) al prezzo di
€ 2.700,00; che alla stessa era stato affidato altresì incarico di provvedere al pagamento di tutti CP_2 gli oneri generali, prevedendo un rimborso pari ad € 15,00 per ogni comune o ente di riscossione tributi;
che il contratto escludeva espressamente il tacito rinnovo della sua validità; che il decreto monitorio era fondato su due numeri di ordine (n. 99640 del 19.01.2022 e n. 100061 del 14.03.2022) di cui l'opponente non aveva contezza;
che l'opposta, a seguito di diffida di pagamento per € 5.978,06 dichiarava di essere creditrice per l'importo di € 11.574,33 e che, data la durata del contratto, il credito complessivo ammontava ad € 16.120,12.
Parte opponente agisce in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni dei contratti di cui all'allegato 1 del fascicolo monitorio, e per la condanna di controparte ad € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
In data 23.11.2023 si costituiva in giudizio asserendo: che la Controparte_2 CP_3
sottoscriveva una serie di ordini (n. 99640 del 19.01.2022 e n. 100061 del 14.03.2022) per la durata di un anno per la fornitura di impianti pubblicitari;
che il primo ordine sostituiva il precedente contratto n. 97390; che lo stesso ordine indicava la durata di un anno escludendo rinnovo tacito;
che la bozza contrattuale era stata inviata dall'opposta all'opponente in data 19.01.2022; che il contratto era stato restituito, sottoscritto e timbrato;
che anche per il secondo contratto era stata inviata bozza restituita, con timbro e firma, nello stesso giorno;
che l'ordine n. 100061 indicava la durata di un anno senza esclusione di tacito rinnovo;
che sulla scorta degli incarichi ricevuti, la procedeva a CP_2
fornire il servizio collocando i pannelli pubblicitari;
che tutti gli impianti erano stati denunciati per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
che l'opponente si era resa morosa nel pagamento delle fatture n. 012953 del 15.11.2022 per € 124.76 e n. 008845 del 28.03.2022 per € 11.450,33; che la agiva per il recupero del credito spettante ai sensi dell'art. 5 delle condizioni Parte_2 generali del contratto;
che in ordine al contratto n. 100061, oltre all'insoluto della fattura n. 008845,
l'opposta chiedeva il pagamento dell'annualità 20.03.2023-21.03.2024 per € 10.638,40
L'opposta agisce in giudizio per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestando in fatto e in diritto quanto dedotto da controparte.
Con ordinanza del 06.03.2024 veniva nominata C.T.U.
Le domande di parte opponente devono essere respinte.
ha disconosciuto, ex art. 214 c.p.c. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., e CP_3
contestato la provenienza dei contratti prodotti da datati al 19.01.2022 e al 14.03.2022. Le stesse CP_2
contestazioni sono infondate. In merito al contratto del 19.01.2022, parte opponente ha fondato il proprio disconoscimento, tempestivamente sollevato, sul dato per cui il contratto di cui al doc. 1 prodotto da “risulta CP_2
avere un timbro sulla prima pagina piuttosto illeggibile e recante i numeri non presenti sul contratto sottoscritto da (pag. 3 opposizione). Sebbene tale dichiarazione presenti tutti i profili di CP_3
chiarezza e di specificità richiesti dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di disconoscimento (Cass. n. 37290/2022), sono condivisibili le affermazioni di parte opposta secondo cui è comunque predicabile l'identità tra la copia del contratto sub all. 2 dell'opponente e quella sub doc. 1 dell'opposto, a nulla rilevando la presenza del timbro interno di mediante il quale lo CP_2
stesso contratto è stato protocollato con il n. 99640 (pag. 4 memoria integrativa 171 ter n. 2 c.p.c.).
In relazione al secondo contratto allegato da datato al 14.03.2022, bisogna prendere atto del CP_2 fatto che in sede di CTU si è affermato che “con il grado di altissima probabilità (…) le due sigle apposte in calce alle condizioni generali di Noleggio, 14.03.2022 prodotte in copia fotostatica, non sono state ivi apposte dal sig. (rappresentante legale della dotato del Parte_3 CP_3 potere di firma) ma da altra funzionalità grafica” (pag. 19 CTU).
Tuttavia, le sole conclusioni del perito non sono idonee per la definizione del giudizio. ha disconosciuto la provenienza anche del secondo contratto sia in riferimento alla copia di CP_3 cui al doc. 1 dell'opposta sia rispetto al doc. 12, con il quale è stata prodotta in formato “PDF” la corrispondenza avvenuta per mail il 14.03.2022 attraverso cui parte opposta ha dichiarato di aver ottenuto copia timbrata e firmata del menzionato contratto da parte di In merito a CP_3
quest'ultima produzione documentale parte opponente ha affermato, senza alcun riscontro probatorio, come questa è stata oggetto di un'alterazione artificiosa al solo fine di precostituire una prova in favore della convenuta opposta (pag. 6 memoria integrativa 171 ter n. 1 c.p.c.).
Per converso, ha prodotto in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. la stessa corrispondenza CP_2 avvenuta il 14.03.2022 in formato digitale, al fine di poter provare l'originalità della propria fonte documentale.
In relazione a questo secondo elemento probatorio, non ha sollevato alcun disconoscimento CP_3
formale tempestivo e non ne ha contestato il contenuto. Di conseguenza, attesa comunque la non corrispondenza tra il firmatario del contratto del 19.01.2022 e il firmatario del contratto del
14.03.2022 rilevata dalla CTU, il disconoscimento formale promosso da parte opponente è da ritenersi non probante poiché le mail allegate sub doc. 15 hanno provato la provenienza del secondo contratto sottoscritto direttamente da CP_3
In aggiunta, ha sostenuto che con mail del 23-24 gennaio 2023 la medesima aveva negato la CP_3
volontà di rinnovare i rapporti commerciali con oltre il 31.12.2022, vale a dire oltre il termine CP_2 finale previsto dal contratto del 19.01.2022 (all. 3 opponente). Tale affermazione, però, deve essere fatta valere esclusivamente in ordine alla relazione instauratosi tra le parti con contratto del
19.01.2022, il quale disciplinava “il noleggio di n. 8 spazi pubblicitari monofacciali in BO-
Bolsena per la durata di un anno dal 01.01.2022 al 31.12.2022”. Difatti, con mail del 23.01.2023 chiedeva se controparte avesse interesse per un rinnovo delle condizioni contrattuali relative al CP_2
solo punto vendita di BO (rinnovo che, oltre ad essere già escluso in sede contrattuale, è stato negato anche attraverso mail del 24.01.2023). Nulla invece è stato detto in merito agli spazi pubblicitari siti in Moncalieri, previsti dal contratto del 14.03.2022.
Per le ragioni sopra esposte e accertato l'inadempimento contrattuale di relativo al mancato CP_3
pagamento delle fatture presentate da emesse in forza dei contratti del 19.01.2022 e del CP_2
14.03.2022 validamente stipulati, il decreto ingiuntivo n. 4006/2023 deve essere confermato, con consequenziale rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. promossa da parte opponente. Parimenti è da rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da in sede CP_2
di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in quanto tardiva e comunque infondata in ragione delle questioni trattate.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma il decreto ingiuntivo n. 4006/2023;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_3 Parte_4 liquidano in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), in € 221,00 per attivazione di procedura di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
Spese di CTU a carico di parte opponente.
Così deciso in Torino il 18.2.2025.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 14258/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 14258/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti EDOARDO PAOLINI, ANDREA NERVI ed ENRICO MANCINI, elettivamente domiciliata in Piazza Ungheria n. 6, 00198 Roma presso i difensori
ATTORE OPPONENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1
degli avv.ti FRANCESCO FUSCO e FEDERICO FRIGNANI, elettivamente domiciliata in Via
Bligny n. 15, 10122 Torino presso i difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via principale e nel merito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi dedotti in causa
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4006/2023 del 14.06.2023 (R.G. 8318/2023) emesso dal tribunale di Torino, perché infondato, ingiusto e illegittimo;
- rigettare la eventuale richiesta ex art. 648 c.p.c. di parte avversa;
- condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinarsi Controparte_2 nella misura di € 10.000,00 o comunque secondo equità;
- voglia altresì condannare al pagamento integrale delle spese di CTU con Controparte_2 ristorazione in favore di delle somme dalla stessa anticipate per l'espletamento Controparte_3 delle operazioni peritali;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali (15%) iva e cpa.”
Parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- respingere la domanda avversaria;
- dichiarare inammissibile il disconoscimento avversario ex art. 214 c.p.c.
- accertato l'inadempimento contrattuale della attrice in opposizione;
- respingere la domanda formulata dalla e quindi respingere Controparte_3
l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo;
IN VIA SUBORDINATA
- condannare la al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_1
della somma di Euro 16.160,12 ovvero quella accertanda in corso di causa dovuta a titolo di canoni maturati e maturandi (oltre canoni concessione e canone unico);
- condannare la al pagamento degli interessi ex art. 5 del dlgs 231/2002; Controparte_3
IN OGNI CASO
- condannare la a corrispondere il corrispettivo per il noleggio degli Controparte_3
impianti pubblicitari, maturati e maturandi, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta da codesto Tribunale;
- respingere le domande avversarie;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società si opponeva al decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 4006/2023 con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 16.160,12 oltre interessi e spese giudiziali asserendo: che il ricorso monitorio era stato proposto dall'odierna parte opposta per il mancato pagamento di due fatture (n. 012953 del 15.11.2022 di importo pari ad € 124,76 relativa al numero ordine 99640 del 19.01.2022 e n. 008845 del 28.03.2022 di importo pari ad € 11.450,33 relativa al numero di ordine 100061 del 14.03.2022); che lo stesso importo era determinato ai sensi dell'art. 5 dei contratti in forza del quale, in caso di inadempimento, aveva diritto al pagamento CP_2
dei canoni non ancora maturati e previsti fino alla scadenza degli stessi;
che, in realtà, le parti avevano sottoscritto, in data 19.01.2022 un unico contratto per il noleggio di n. 8 spazi pubblicitari monofacciali in BO-Bolsena per la durata di un anno (dal 01.01.2022 al 31.12.2022) al prezzo di
€ 2.700,00; che alla stessa era stato affidato altresì incarico di provvedere al pagamento di tutti CP_2 gli oneri generali, prevedendo un rimborso pari ad € 15,00 per ogni comune o ente di riscossione tributi;
che il contratto escludeva espressamente il tacito rinnovo della sua validità; che il decreto monitorio era fondato su due numeri di ordine (n. 99640 del 19.01.2022 e n. 100061 del 14.03.2022) di cui l'opponente non aveva contezza;
che l'opposta, a seguito di diffida di pagamento per € 5.978,06 dichiarava di essere creditrice per l'importo di € 11.574,33 e che, data la durata del contratto, il credito complessivo ammontava ad € 16.120,12.
Parte opponente agisce in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, disconoscendo ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni dei contratti di cui all'allegato 1 del fascicolo monitorio, e per la condanna di controparte ad € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
In data 23.11.2023 si costituiva in giudizio asserendo: che la Controparte_2 CP_3
sottoscriveva una serie di ordini (n. 99640 del 19.01.2022 e n. 100061 del 14.03.2022) per la durata di un anno per la fornitura di impianti pubblicitari;
che il primo ordine sostituiva il precedente contratto n. 97390; che lo stesso ordine indicava la durata di un anno escludendo rinnovo tacito;
che la bozza contrattuale era stata inviata dall'opposta all'opponente in data 19.01.2022; che il contratto era stato restituito, sottoscritto e timbrato;
che anche per il secondo contratto era stata inviata bozza restituita, con timbro e firma, nello stesso giorno;
che l'ordine n. 100061 indicava la durata di un anno senza esclusione di tacito rinnovo;
che sulla scorta degli incarichi ricevuti, la procedeva a CP_2
fornire il servizio collocando i pannelli pubblicitari;
che tutti gli impianti erano stati denunciati per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
che l'opponente si era resa morosa nel pagamento delle fatture n. 012953 del 15.11.2022 per € 124.76 e n. 008845 del 28.03.2022 per € 11.450,33; che la agiva per il recupero del credito spettante ai sensi dell'art. 5 delle condizioni Parte_2 generali del contratto;
che in ordine al contratto n. 100061, oltre all'insoluto della fattura n. 008845,
l'opposta chiedeva il pagamento dell'annualità 20.03.2023-21.03.2024 per € 10.638,40
L'opposta agisce in giudizio per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestando in fatto e in diritto quanto dedotto da controparte.
Con ordinanza del 06.03.2024 veniva nominata C.T.U.
Le domande di parte opponente devono essere respinte.
ha disconosciuto, ex art. 214 c.p.c. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., e CP_3
contestato la provenienza dei contratti prodotti da datati al 19.01.2022 e al 14.03.2022. Le stesse CP_2
contestazioni sono infondate. In merito al contratto del 19.01.2022, parte opponente ha fondato il proprio disconoscimento, tempestivamente sollevato, sul dato per cui il contratto di cui al doc. 1 prodotto da “risulta CP_2
avere un timbro sulla prima pagina piuttosto illeggibile e recante i numeri non presenti sul contratto sottoscritto da (pag. 3 opposizione). Sebbene tale dichiarazione presenti tutti i profili di CP_3
chiarezza e di specificità richiesti dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di disconoscimento (Cass. n. 37290/2022), sono condivisibili le affermazioni di parte opposta secondo cui è comunque predicabile l'identità tra la copia del contratto sub all. 2 dell'opponente e quella sub doc. 1 dell'opposto, a nulla rilevando la presenza del timbro interno di mediante il quale lo CP_2
stesso contratto è stato protocollato con il n. 99640 (pag. 4 memoria integrativa 171 ter n. 2 c.p.c.).
In relazione al secondo contratto allegato da datato al 14.03.2022, bisogna prendere atto del CP_2 fatto che in sede di CTU si è affermato che “con il grado di altissima probabilità (…) le due sigle apposte in calce alle condizioni generali di Noleggio, 14.03.2022 prodotte in copia fotostatica, non sono state ivi apposte dal sig. (rappresentante legale della dotato del Parte_3 CP_3 potere di firma) ma da altra funzionalità grafica” (pag. 19 CTU).
Tuttavia, le sole conclusioni del perito non sono idonee per la definizione del giudizio. ha disconosciuto la provenienza anche del secondo contratto sia in riferimento alla copia di CP_3 cui al doc. 1 dell'opposta sia rispetto al doc. 12, con il quale è stata prodotta in formato “PDF” la corrispondenza avvenuta per mail il 14.03.2022 attraverso cui parte opposta ha dichiarato di aver ottenuto copia timbrata e firmata del menzionato contratto da parte di In merito a CP_3
quest'ultima produzione documentale parte opponente ha affermato, senza alcun riscontro probatorio, come questa è stata oggetto di un'alterazione artificiosa al solo fine di precostituire una prova in favore della convenuta opposta (pag. 6 memoria integrativa 171 ter n. 1 c.p.c.).
Per converso, ha prodotto in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. la stessa corrispondenza CP_2 avvenuta il 14.03.2022 in formato digitale, al fine di poter provare l'originalità della propria fonte documentale.
In relazione a questo secondo elemento probatorio, non ha sollevato alcun disconoscimento CP_3
formale tempestivo e non ne ha contestato il contenuto. Di conseguenza, attesa comunque la non corrispondenza tra il firmatario del contratto del 19.01.2022 e il firmatario del contratto del
14.03.2022 rilevata dalla CTU, il disconoscimento formale promosso da parte opponente è da ritenersi non probante poiché le mail allegate sub doc. 15 hanno provato la provenienza del secondo contratto sottoscritto direttamente da CP_3
In aggiunta, ha sostenuto che con mail del 23-24 gennaio 2023 la medesima aveva negato la CP_3
volontà di rinnovare i rapporti commerciali con oltre il 31.12.2022, vale a dire oltre il termine CP_2 finale previsto dal contratto del 19.01.2022 (all. 3 opponente). Tale affermazione, però, deve essere fatta valere esclusivamente in ordine alla relazione instauratosi tra le parti con contratto del
19.01.2022, il quale disciplinava “il noleggio di n. 8 spazi pubblicitari monofacciali in BO-
Bolsena per la durata di un anno dal 01.01.2022 al 31.12.2022”. Difatti, con mail del 23.01.2023 chiedeva se controparte avesse interesse per un rinnovo delle condizioni contrattuali relative al CP_2
solo punto vendita di BO (rinnovo che, oltre ad essere già escluso in sede contrattuale, è stato negato anche attraverso mail del 24.01.2023). Nulla invece è stato detto in merito agli spazi pubblicitari siti in Moncalieri, previsti dal contratto del 14.03.2022.
Per le ragioni sopra esposte e accertato l'inadempimento contrattuale di relativo al mancato CP_3
pagamento delle fatture presentate da emesse in forza dei contratti del 19.01.2022 e del CP_2
14.03.2022 validamente stipulati, il decreto ingiuntivo n. 4006/2023 deve essere confermato, con consequenziale rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. promossa da parte opponente. Parimenti è da rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da in sede CP_2
di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in quanto tardiva e comunque infondata in ragione delle questioni trattate.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma il decreto ingiuntivo n. 4006/2023;
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_3 Parte_4 liquidano in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), in € 221,00 per attivazione di procedura di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
Spese di CTU a carico di parte opponente.
Così deciso in Torino il 18.2.2025.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna