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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/11/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4516/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 18/06/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. MOSCARINO DANIELA e l'avv. IG NA Parte_1 hanno concluso come da nota depositata in data 13/11/2025 per e per essa, quale mandataria, l'avv. Controparte_1 Parte_2
AT LI ha concluso come da nota depositata in data 24/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:46 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4516/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4516/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IG NA e dall'avv. MOSCARINO DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Latina (LT), Via IV Novembre n. 28, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
(c.f./p.i. ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 già, , in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 CP_2
AT LI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto n. 19, in virtù di delega allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: merito esecuzione ex art. 616 c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato, la signora Parte_1 convenendo in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la
[...] [...]
, per essa, quale mandataria, la ha introdotto il giudizio Controparte_1 Parte_2 di merito avverso l'opposizione all'esecuzione mobiliare presso terzi, R.G.E. 247/2022, pendente innanzi all'intestato Tribunale, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare
e dichiarare la nullità della fideiussione azionata dal creditore procedente nei confronti della Sig.ra per i motivi esposti nella parte in diritto del presente atto e conseguentemente Parte_3 dichiarare improcedibile il pignoramento pressi terzi azionato nei confronti della medesima. 2)
Vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CNA.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver promosso, in data 31/05/2022, opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. all'esecuzione mobiliare presso terzi avviata dall'odierna convenuta (R.G.E. 247/2022), chiedendo la sospensione della procedura esecutiva (all. 1), la quale, purtuttavia, veniva negata dal G.E.; - che la pretesa creditoria traeva origine dal D.I. n. 1616/2006 emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'allora avverso Controparte_3 [...]
nonché dei suoi garanti tra cui l'odierna parte istante. Controparte_4
Lamentava la parziale nullità della fideiussione dalla medesima rilasciata, in quanto coincidente con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, limitanti l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., difettando la prova da parte del creditore procedente di aver rispettato i termini di cui al summenzionato disposto codicistico, posto che nel predetto D.I. si faceva riferimento a due lettere raccomandate di revoca degli affidamenti del 04/11/2005 e del 04/05/2006, mentre l'atto di precetto faceva riferimento alla notificazione del su citato D.I., anche ai fideiussori, alle date dell'08 - 30/11/2006 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma, con consequenziale decadenza della prestata fideiussione.
La convenuta e, per essa, quale mandataria, la Controparte_1 Parte_2 tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
16/02/2023, contestando la ricostruzione avversaria, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Con la prima memoria istruttoria l'odierna parte attrice ha modificato le proprie conclusioni nel seguente modo: “1) Accertati dubbi legittimi in merito alla nullità delle fideiussione prestata, così come deciso in Cassazione S.U. n. 9479 del 6.4.2023, concedere termine per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sulle questioni attinenti la legittimità del contratto di fideiussione;
2) Ad esito della pronuncia del giudice dell'opposizione tardiva in merito alla nullità delle clausole afferenti ad un'intesa vietata, dichiarare la liberazione del fideiussore Parte_1 liberandola da qualsivoglia obbligazione a favore di parte convenuta;
3) Per i motivi suddetti e per la ulteriore nullità della cessione del credito e della mancata prova della stessa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenuta e della propria mandataria. PER
L'EFFETTO 4) Ripetere le somme pignorate e assegnate a controparte a seguito dell'esecuzione mobiliare R.G. n. 247/2022; 5) Rideterminare il compenso di lite della fase esecutiva da liquidare a favore di parte attrice oltre alla vittoria di spese e compensi professionali (il tutto oltre IVA e CNA) da liquidare sempre a questa parte ad esito del presente giudizio.”.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Ed invero, come già rilevato in fase sommaria dal G.E., “le eccezioni in ordine alla validità ed efficacia della fideiussione e alla prescrizione del credito dovevano essere analizzate dal Giudice del merito e non possono essere valutate in sede esecutiva” (cfr. ordinanza G.E. 30.06.22, all. 2, attoreo).
Nel caso di specie, l'eccezione di nullità parziale della fideiussione prestata dall'odierna attrice in merito all'esecuzione pendente innanzi all'intestato Tribunale non è ammissibile, laddove il debitore, come nel caso che qui occorre, abbia omesso di opporre il decreto ingiuntivo diventato definitivo, perché il giudicato copre anche la nullità.
La doglianza lamentata dall'odierna parte istante non può, invero, essere accolta, in quanto ogni esame relativo alla validità della fideiussione prestata deve ritenersi precluso per effetto del giudicato formatosi sul D.I. 1616/2006 del Tribunale di Latina, reso esecutivo in data 30.10.2006 e non opposto nei termini (cfr. all. 2, attoreo).
E' invero consolidato il principio ermeneutico, ribadito in più occasioni dai giudici di legittimità, secondo cui “l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. ex plurimis: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007; id.
Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009, in motivazione).” (da ultimo, si veda, Cassazione civile sez.
III, 28/11/2017, n.28318).
Non può, invero, neppure trovare accoglimento la richiesta attorea, formulata nella prima memoria istruttoria depositata il 3.7.2023, sollevata sulla scorta dell'eccezione di abusività della clausola fideiussoria giusto richiamo alle SS.UU. n. 9479 del 6.4.2023, secondo cui il G.I. avrebbe dovuto rimettere il consumatore debitore nei termini per opporre il decreto ingiuntivo.
L'argomentazione è priva di pregio, non rivestendo invero l'odierna attrice la qualità di consumatore, così come definita dall'art. 3 del Codice del Consumo e, dunque, “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza unionale e nazionale, la qualifica di consumatore va esclusa in capo al fideiussore ogniqualvolta la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante ovvero vi siano collegamenti funzionali che lo leghino all'attività svolta dalla società garantita (ex multis, Cassazione civile sez. III, 18/09/2025, (ud. 04/04/2025, dep.
18/09/2025), n.25612).
Ciò posto, dalla visura storica camerale della società ingiunta con il D.I. n. 1616/06 del Tribunale di
Latina (all. 1, prima memoria istruttoria convenuta), ovvero la si Controparte_5 evince come l'attrice, nel periodo in cui ha prestato fideiussione (13.09.2000), nonché nei successivi periodi in cui veniva aumentato l'importo della garanzia prestata (28.08.2003 – 4.11.2004), abbia sempre ricoperto ruoli apicali all'interno della società ingiunta: nel 1999, anno di iscrizione nel R.I. della società ingiunta, l'attrice veniva nominata vicepresidente con durata in carica di 3 anni, mentre, nell'arco temporale ricompreso tra il 2002 e il 2005, la stessa rivestiva il ruolo di consigliere all'interno del CdA della società.
Difetta, dunque, in capo all'odierna attrice la qualità di consumatore.
A tale proposito, giova evidenziare, come in una recentissima pronuncia, Cassazione civile sez. III,
18/09/2025, n.25612, la Suprema Corte abbia confermato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva escluso la qualità di consumatore in capo all'amministratore unico di una società, che aveva rilasciato una fideiussione per un mutuo garantito da ipoteca gravante su un immobile appartenente alla società medesima.
Ed invero, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore soltanto in capo a quel fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale.
Nel caso di specie, come si è poc'anzi visto dalla documentazione disaminata, difetta in capo all'attrice la qualità di consumatore, rivestendo la stessa ruoli apicali all'interno della compagine societaria fatta oggetto di ingiunzione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, le domande attoree vanno integralmente respinte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini