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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/08/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1397 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2021 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. De Santis Gianluca, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Allegrini Fabrizio, giusta delega in atti;
resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2021, parte ricorrente lamentando di aver subito un infortunio lavorativo in data 15.10.2019 sul lavoro, mentre era intento a praticare un foro in un muro mediante utilizzo di un trapano, la cui punta si incespicava provocandogli uno strappo al braccio destro, riportando così postumi permanenti;
chiede che venga accertato e dichiarato che a seguito dell'infortunio lavorativo, lo stesso abbia riportato postumi permanenti con un grado di inabilità , almeno, pari al 14% o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica, con il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità.
Chiede altresì la condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute per il danno CP_1 biologico permanente nella misura del 14% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € 23.949,84, oltre interessi fino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva l' contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria di cui chiedeva il CP_1 rigetto, poiché destitutio di ogni fondamento;
e spese come per legge.
Nel merito, si osserva come l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta spetti al lavoratore che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta.
Incombe pertanto sul lavoratore l'onere di provare non solo l'esistenza del requisito sanitario - nella specie danno all'integrità psico-fisica superiore al 6%-, ma anche delle modalità dell'infortunio, dell'esistenza di una causa violenta, e del concreto estrinsecarsi della lesione in occasione di lavoro.
Sul punto, non v'è contestazione da parte dell' circa le modalità di verificazione dell'infortunio CP_1 per cui è causa.
Vero è che l' ha erogato a parte ricorrente l'indennità da inabilità temporanea assoluta fino al CP_1
12.12.2019, per complessivi cinquantacinque giorni, al netto della franchigia di legge, pari a €
1.608,20 (documentazione allegata al fascicolo di parte resistente); valutando altresì i postumi, in termini di menomazione dell'integrità psicofisica, in misura pari al 2%, avendo il sig. Parte_1 riportato un trauma distorsivo a carico del gomito destro.
Ma la domanda non è meritevole di accoglimento, stante l'esito degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio dott. . Persona_1
Questi con argomentazioni logiche, immuni da vizi e coerenti sotto il profilo logico e scientifico ha riferito che: “ … omissis… Infatti la valutazione corretta che lo scrivente CTU intende riconoscere al caso del sig. e' del 4 (quattro) %. Parte_1
Di fatti non si puo' che concordare con le note del CTP che il riscontro ecografico ,in pari CP_1 data del sinistro, di epicondilite post-traumatica da sovraccarico funzionale inveterata non riconosce una genesi traumatica acuta ma cronica.
Pertanto, gli esiti lesivi valutati al fine del presente CTU sono unicamente quelli direttamente riconducibili alla distorsione del gomito destro con frattura della metafisi omerale cod 229 cui e' equo attribuire un valore del 4 (quattro)%. ”. Pertanto concludendo per la sussistenza della percentuale di invalidità pari al 4%, inferiore quindi alla percentuale minima indennizzabile.
Poiché il diritto alle prestazioni previdenziali sorge solo quando la riduzione permanente della capacità lavorativa è superiore al 6%, non può che derivarne il rigetto della domanda giudiziale proposta dal ricorrente.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell' e le spese del giudizio CP_1 devono essere interamente compensate, in considerazione della qualità della parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
• pone le spese della CTU, come separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Catanzaro 31/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1397 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2021 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. De Santis Gianluca, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Allegrini Fabrizio, giusta delega in atti;
resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2021, parte ricorrente lamentando di aver subito un infortunio lavorativo in data 15.10.2019 sul lavoro, mentre era intento a praticare un foro in un muro mediante utilizzo di un trapano, la cui punta si incespicava provocandogli uno strappo al braccio destro, riportando così postumi permanenti;
chiede che venga accertato e dichiarato che a seguito dell'infortunio lavorativo, lo stesso abbia riportato postumi permanenti con un grado di inabilità , almeno, pari al 14% o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica, con il riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità.
Chiede altresì la condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute per il danno CP_1 biologico permanente nella misura del 14% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € 23.949,84, oltre interessi fino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva l' contestando in fatto e in diritto la pretesa avversaria di cui chiedeva il CP_1 rigetto, poiché destitutio di ogni fondamento;
e spese come per legge.
Nel merito, si osserva come l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta spetti al lavoratore che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta.
Incombe pertanto sul lavoratore l'onere di provare non solo l'esistenza del requisito sanitario - nella specie danno all'integrità psico-fisica superiore al 6%-, ma anche delle modalità dell'infortunio, dell'esistenza di una causa violenta, e del concreto estrinsecarsi della lesione in occasione di lavoro.
Sul punto, non v'è contestazione da parte dell' circa le modalità di verificazione dell'infortunio CP_1 per cui è causa.
Vero è che l' ha erogato a parte ricorrente l'indennità da inabilità temporanea assoluta fino al CP_1
12.12.2019, per complessivi cinquantacinque giorni, al netto della franchigia di legge, pari a €
1.608,20 (documentazione allegata al fascicolo di parte resistente); valutando altresì i postumi, in termini di menomazione dell'integrità psicofisica, in misura pari al 2%, avendo il sig. Parte_1 riportato un trauma distorsivo a carico del gomito destro.
Ma la domanda non è meritevole di accoglimento, stante l'esito degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio dott. . Persona_1
Questi con argomentazioni logiche, immuni da vizi e coerenti sotto il profilo logico e scientifico ha riferito che: “ … omissis… Infatti la valutazione corretta che lo scrivente CTU intende riconoscere al caso del sig. e' del 4 (quattro) %. Parte_1
Di fatti non si puo' che concordare con le note del CTP che il riscontro ecografico ,in pari CP_1 data del sinistro, di epicondilite post-traumatica da sovraccarico funzionale inveterata non riconosce una genesi traumatica acuta ma cronica.
Pertanto, gli esiti lesivi valutati al fine del presente CTU sono unicamente quelli direttamente riconducibili alla distorsione del gomito destro con frattura della metafisi omerale cod 229 cui e' equo attribuire un valore del 4 (quattro)%. ”. Pertanto concludendo per la sussistenza della percentuale di invalidità pari al 4%, inferiore quindi alla percentuale minima indennizzabile.
Poiché il diritto alle prestazioni previdenziali sorge solo quando la riduzione permanente della capacità lavorativa è superiore al 6%, non può che derivarne il rigetto della domanda giudiziale proposta dal ricorrente.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell' e le spese del giudizio CP_1 devono essere interamente compensate, in considerazione della qualità della parti e della natura del diritto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
• pone le spese della CTU, come separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Catanzaro 31/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro