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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/05/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est. dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice nel procedimento portante il n. 6-1/2025 P.U. instaurato su ricorso pro- mosso da
), procuratrice speciale di Parte_1 C.F._1
), mandataria di Parte_2 P.IVA_1 [...]
) a sua volta mandataria di Parte_3 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Da- Parte_4 P.IVA_3 niela D'Orazio ricorrente nei confronti di
, CP_1 C.F._2 debitore contumace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 16/01/2025 da;
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 27 CCII ri- chiamato;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
Pag. 1 a 5 - considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti con- corsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica, posto che l'attività svolta in forma di impresa individuale è cessata nel 2010;
- rilevato che il debitore si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII, versando in stato di conclamata insol- venza, tenuto conto della infruttuosità dei pignoramenti intentati dalla parte ri- corrente in forza del decreto ingiuntivo n. 1257/2010 emesso dal Tribunale di
Macerata per il complessivo importo di € 55.613,00, nonché della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- rilevato che il debitore non ha eccepito, ai sensi dell'art. 268, comma 3,
CCII, l'impossibilità di acquisire attivo;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i li- miti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete in via definitiva al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il manteni- mento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione che, tuttavia, nella pre- sente sede non può essere già effettuata in base agli elementi presenti in atti;
- precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni dei debitori ricorrenti, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il cura- tore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acqui- sire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v., in tal senso, Trib. Lecce 3 aprile 2024);
- ritenuto che, nel caso in cui il debitore sia proprietario di un immobile dallo stesso utilizzato quale prima casa di abitazione, lo stesso possa essere auto- rizzato provvisoriamente ad utilizzarlo, salvo il rilascio che verrà ordinato a se- guito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive
(ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in
Pag. 2 a 5 cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compi- mento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di CP_1 [...]
; C.F._3
NOMINA giudice delegato il dott. Andrea Enrico Polimeni;
NOMINA liquidatore il la dott.ssa ); Persona_1 C.F._4
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei rispettivi creditori (ove non già pre- senti in atti);
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco termine, decorrente dalla notificazione di cui all'art. 270, comma 4,
CCII, di 90 giorni (salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del li- quidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII;
e salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, comma 5, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'eventuale immobile di proprietà che sia utilizzato dal debitore come prima casa di abitazione (che il debitore è autorizzato provvisoriamente ad utilizzare), il cui rilascio verrà ordinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive (ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
Pag. 3 a 5 - entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggior- nare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'ap- provazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273
CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conse- guire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del Co- dice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice dele- gato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liqui- dazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giu- diziale in quanto compatibili;
Pag. 4 a 5 che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prela- zione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del com- penso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquida- zione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa forma- zione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, asse- gnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che, a cura del Liquidatore, sia eseguita la trascrizione della presente sen- tenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, nonché la notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, comma 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadala')
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est. dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice nel procedimento portante il n. 6-1/2025 P.U. instaurato su ricorso pro- mosso da
), procuratrice speciale di Parte_1 C.F._1
), mandataria di Parte_2 P.IVA_1 [...]
) a sua volta mandataria di Parte_3 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Da- Parte_4 P.IVA_3 niela D'Orazio ricorrente nei confronti di
, CP_1 C.F._2 debitore contumace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 16/01/2025 da;
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non essendo emersi elementi atti a superare la presunzione di cui all'art. 27 CCII ri- chiamato;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
Pag. 1 a 5 - considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti con- corsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica, posto che l'attività svolta in forma di impresa individuale è cessata nel 2010;
- rilevato che il debitore si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII, versando in stato di conclamata insol- venza, tenuto conto della infruttuosità dei pignoramenti intentati dalla parte ri- corrente in forza del decreto ingiuntivo n. 1257/2010 emesso dal Tribunale di
Macerata per il complessivo importo di € 55.613,00, nonché della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- rilevato che il debitore non ha eccepito, ai sensi dell'art. 268, comma 3,
CCII, l'impossibilità di acquisire attivo;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i li- miti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete in via definitiva al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il manteni- mento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione che, tuttavia, nella pre- sente sede non può essere già effettuata in base agli elementi presenti in atti;
- precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni dei debitori ricorrenti, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il cura- tore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acqui- sire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v., in tal senso, Trib. Lecce 3 aprile 2024);
- ritenuto che, nel caso in cui il debitore sia proprietario di un immobile dallo stesso utilizzato quale prima casa di abitazione, lo stesso possa essere auto- rizzato provvisoriamente ad utilizzarlo, salvo il rilascio che verrà ordinato a se- guito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive
(ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in
Pag. 2 a 5 cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;
− rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compi- mento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di CP_1 [...]
; C.F._3
NOMINA giudice delegato il dott. Andrea Enrico Polimeni;
NOMINA liquidatore il la dott.ssa ); Persona_1 C.F._4
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei rispettivi creditori (ove non già pre- senti in atti);
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco termine, decorrente dalla notificazione di cui all'art. 270, comma 4,
CCII, di 90 giorni (salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del li- quidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII;
e salva l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, comma 5, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'eventuale immobile di proprietà che sia utilizzato dal debitore come prima casa di abitazione (che il debitore è autorizzato provvisoriamente ad utilizzare), il cui rilascio verrà ordinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive (ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
Pag. 3 a 5 - entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggior- nare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'ap- provazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273
CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conse- guire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del Co- dice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice dele- gato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liqui- dazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giu- diziale in quanto compatibili;
Pag. 4 a 5 che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prela- zione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del com- penso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquida- zione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa forma- zione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, asse- gnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che, a cura del Liquidatore, sia eseguita la trascrizione della presente sen- tenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, nonché la notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, comma 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadala')
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