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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14610/2024
, con il patrocinio dell'avv. BONJOUR LUCA, in forza di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...]. CP_1 resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 13/8/2024
“che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica alla IG , agli altri parenti, nonché al P.M. presso il Tribunale di Torino, CP_1 previo esame e – se del caso – CTU sulla persona dell'interdicendo, previa ammissione di tutti i mezzi di prova necessari e preordinati alla pronuncia, Voglia accogliere la presente domanda e per l'effetto pronunciare con sentenza l'interdizione del IG , nominando in via provvisoria ed CP_1 urgente (stante la necessità, come sopra enunciato) un tutore, che si indica sin da ora nella persona del ricorrente Sig. , marito della beneficiaria o in subordine del legale della famiglia Avv. Parte_1 Luca Grande. In subordine, nella non creduta ipotesi in cui non si ravvisassero i requisiti per qualificare l'interdizione, si insta fin da ora affinché venga disposta l'inabilitazione o in ulteriore subordine sia aperta l'amministrazione di sostegno a beneficio della OR , con la nomina del curatore CP_1
o tutore nella persona del ricorrente Sig. o in subordine del legale della famiglia, Avv. Parte_1
Luca Grande”. Per il PM
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/8/2024, parte ricorrente, , chiedeva a questo Parte_1
Tribunale, in via principale, di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della di lui moglie, SI.ra , nominando, in via provvisoria ed urgente, quale tutore, il Sig. CP_1 [...]
, o, in subordine, il legale della famiglia, avv. Luca Grande;
in via subordinata, chiedeva Parte_1 disporsi l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno a beneficio della SI.ra , nominando, CP_1 quale curatore o amministratore di sostegno, il Sig. , o, in subordine, il legale della Parte_1 famiglia, avv. Luca Grande. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Venivano, altresì, acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda (SI. SI. , SI.ra e SI.ra . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e viene pertanto dichiarata contumace. In data 22/11/2024, dinanzi al G.O.T, dott.ssa Marta Isabella Formichi, su delega del Giudice Relatore, si svolgeva da remoto l'esame dell'interdicenda; in tale occasione, oltre a parte ricorrente, era, altresì, presente la SI.ra nipote della SI.ra Parte_5 CP_1
All'esito dell'esame dell'interdicenda, il G.O.T. rilevava l'insussistenza di presupposti per nominarsi un tutore provvisorio e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 10/12/2024. All'udienza del 10/12/2024, parte ricorrente precisava come da ricorso introduttivo e rinunciava alle memorie conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c.; il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ ***** La domanda di pronuncia dell'interdizione è fondata e merita di essere accolta. Dai documenti in atti risulta che la resistente “È affetta da patologia neurogeriatrica severa e cronica per la quale necessita di attenta supervisione continuativa per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri in relazione al grave deterioramento cognitivo con disturbi comportamentali discretamente controllati dalla terapia specialistica in atto” (doc. n. 01) e non è prognosticabile un miglioramento clinico (cfr. doc. n. 01). Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro in sede di esame giudiziale della persona interdicenda, la quale è stata solo parzialmente in grado di instaurare un colloquio SInificativo con il G.O.P. e le cui condizioni sono apparse ictu oculi particolarmente gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015). Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato. Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e considerato lo stato in cui versa la persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla stessa, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale. Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede: PRONUNCIA interdizione di , nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Giovanni (TO), Viale E. De Amicis n. 20 (nonché ospite presso la struttura San Giuseppe in Torre Pellice (TO), a decorrere dal mese di luglio 2022); NULLA sulle spese di lite. MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di ConSIlio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28/2/2025. Il Giudice Est.- Rel Il Presidente dott.ssa Serafina dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14610/2024
, con il patrocinio dell'avv. BONJOUR LUCA, in forza di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...]. CP_1 resistente - contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 13/8/2024
“che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica alla IG , agli altri parenti, nonché al P.M. presso il Tribunale di Torino, CP_1 previo esame e – se del caso – CTU sulla persona dell'interdicendo, previa ammissione di tutti i mezzi di prova necessari e preordinati alla pronuncia, Voglia accogliere la presente domanda e per l'effetto pronunciare con sentenza l'interdizione del IG , nominando in via provvisoria ed CP_1 urgente (stante la necessità, come sopra enunciato) un tutore, che si indica sin da ora nella persona del ricorrente Sig. , marito della beneficiaria o in subordine del legale della famiglia Avv. Parte_1 Luca Grande. In subordine, nella non creduta ipotesi in cui non si ravvisassero i requisiti per qualificare l'interdizione, si insta fin da ora affinché venga disposta l'inabilitazione o in ulteriore subordine sia aperta l'amministrazione di sostegno a beneficio della OR , con la nomina del curatore CP_1
o tutore nella persona del ricorrente Sig. o in subordine del legale della famiglia, Avv. Parte_1
Luca Grande”. Per il PM
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/8/2024, parte ricorrente, , chiedeva a questo Parte_1
Tribunale, in via principale, di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente della di lui moglie, SI.ra , nominando, in via provvisoria ed urgente, quale tutore, il Sig. CP_1 [...]
, o, in subordine, il legale della famiglia, avv. Luca Grande;
in via subordinata, chiedeva Parte_1 disporsi l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno a beneficio della SI.ra , nominando, CP_1 quale curatore o amministratore di sostegno, il Sig. , o, in subordine, il legale della Parte_1 famiglia, avv. Luca Grande. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente. Venivano, altresì, acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti dell'interdicenda (SI. SI. , SI.ra e SI.ra . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e viene pertanto dichiarata contumace. In data 22/11/2024, dinanzi al G.O.T, dott.ssa Marta Isabella Formichi, su delega del Giudice Relatore, si svolgeva da remoto l'esame dell'interdicenda; in tale occasione, oltre a parte ricorrente, era, altresì, presente la SI.ra nipote della SI.ra Parte_5 CP_1
All'esito dell'esame dell'interdicenda, il G.O.T. rilevava l'insussistenza di presupposti per nominarsi un tutore provvisorio e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 10/12/2024. All'udienza del 10/12/2024, parte ricorrente precisava come da ricorso introduttivo e rinunciava alle memorie conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c.; il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ ***** La domanda di pronuncia dell'interdizione è fondata e merita di essere accolta. Dai documenti in atti risulta che la resistente “È affetta da patologia neurogeriatrica severa e cronica per la quale necessita di attenta supervisione continuativa per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri in relazione al grave deterioramento cognitivo con disturbi comportamentali discretamente controllati dalla terapia specialistica in atto” (doc. n. 01) e non è prognosticabile un miglioramento clinico (cfr. doc. n. 01). Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro in sede di esame giudiziale della persona interdicenda, la quale è stata solo parzialmente in grado di instaurare un colloquio SInificativo con il G.O.P. e le cui condizioni sono apparse ictu oculi particolarmente gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria. Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione. A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015). Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato. Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e considerato lo stato in cui versa la persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla stessa, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale. Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta. Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della resistente, così provvede: PRONUNCIA interdizione di , nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
Giovanni (TO), Viale E. De Amicis n. 20 (nonché ospite presso la struttura San Giuseppe in Torre Pellice (TO), a decorrere dal mese di luglio 2022); NULLA sulle spese di lite. MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. Così deciso nella Camera di ConSIlio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28/2/2025. Il Giudice Est.- Rel Il Presidente dott.ssa Serafina dott. Alberto Tetamo