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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ssa Rossella Filippi - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. Francesco Ferrari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13165/2024, promossa con citazione notificata in data 28.3.2024
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Torino via Campana n. 36 presso l'avv. Amedeo Rosboch, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona di due procuratori speciali, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano Corso Venezia n. 12 presso l'avv. Lamberto Rongo,
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Romanello per procura in calce al ricorso monitorio,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, riservata ogni ulteriore eccezione/deduzione nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare l'integrale invalidità/nullità della fideiussione prestata dall'attore a favore di
per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, annullare e/o revocare, CP_1
nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 2615/2024 (R.G. n. 1319/2024) pubblicato dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2024 a danno del sig. Controparte_2
, mandando quest'ultimo assolto da ogni obbligo debitorio nei confronti della
[...]
Banca; nel merito ed in subordine:
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità parziale della fideiussione rilasciata dal sig.
[...]
a favore dell'istituto di credito opposto per violazione della normativa Controparte_2
antitrust, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che la Banca è decaduta da ogni diritto nei confronti dell'opponente, non avendo avanzato le proprie istanze nei confronti del debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. e non avendole comunque diligentemente coltivate;
- per l'effetto, annullare e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo
n. 2615/2024 (R.G. n. 1319/2024) pubblicato dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2024 a danno del sig. , mandando quest'ultimo assolto da ogni Controparte_2
obbligo debitorio nei confronti della convenuta opposta;
sempre nel merito ed in ulteriore subordine:
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza del contratto di finanziamento ex artt. 118 TUB e 1346-
1418 c.c. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rideterminare i piani di ammortamento e il rapporto di dare/avere fra le parti applicando il tasso ex art. 117 TUB (o in subordine quello ex art. pagina 2 di 10 1284 c.c.) in regime di capitalizzazione semplice;
- in ogni caso, per l'effetto, annullare e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo gravato e/o dichiarare in ogni caso che il sig. nulla deve alla in CP_2 CP_3
relazione alle pretese da questa fatte valere in sede monitoria.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfettario;
in via istruttoria:
- per l'eventualità in cui l'Ill.mo Giudice ritenga che, nonostante la perfetta coincidenza temporale, gli accertamenti già compiuti dall'Autorità di Vigilanza non siano sufficienti a provare il comune utilizzo dello schema ABI 2003 nell'anno 2019, il sig. chiede ordinarsi a un campione di banche CP_2
presenti nel territorio nazionale ( Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, ai CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nell'anno 2019, nonché di copia di almeno 2 contratti di fideiussioni omnibus effettivamente stipulati con la clientela nei medesimi anni;
- disporsi CTU diretta ad accertare, anche sotto il profilo tecnico, l'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse e, conseguentemente, a rielaborare il mutuo mediante applicazione di un piano di ammortamento sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, e a quantificare la maggior somma a titolo di interessi corrisposta dal mutuatario, risultante da tale rideterminazione, nonché il debito residuo.”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1) rigettare l'opposizione a D.I. promossa dal sig. , perché Parte_2
infondata in fatto ed in diritto, confermando nei suoi riguardi in ogni sua parte il D.I. n. 2615/2024
(nrg 1319/2024), già dotato di esecutorietà ex art. 648 c.p.c.;
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di lite, nonché ad una somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 12-bis del D.lgs n. 28/2010.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 28.3.2024 ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2615/2024 emesso in data 22.2.2024 dal pagina 3 di 10 Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma complessiva di euro
232.141,15, oltre interessi e spese, in favore della n forza di Controparte_1
un contratto di fideiussione.
Espone che:
-in data 6.11.2019 concedeva alla società CP_1 Controparte_11
Parte il finanziamento chirografario n. 460-2370467 di originari euro 300.000,00, da
[...]
rimborsarsi in n. 60 rate mensili consecutive maggiorate del tasso variabile Euribor 3 M base 360 più 2 punti di spread;
-in data 22.10.2019 relativamente a quel rapporto si costituiva, essendone l'amministratore unico, fideiussore della Controparte_11
-con raccomandata a/r in data 25.7.2023, inviata ad la Controparte_11
banca, attesa l'insolvenza della società finanziata in relazione alle rate dalla n. 34 alla n.
44 di cui al piano di ammortamento e verificata l'incapienza delle somme giacenti sul Parte c/c, dichiarava risolto il contratto di finanziamento n. 460-2370467 e la susseguente decadenza dal beneficio del termine e richiedeva il pagamento entro il 5.8.2023 dell'importo corrispondente alle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi di mora maturati pari a complessivi euro 228.445,58;
-in data 22.2.2024 il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 2615/2024
(R.G. n. 1319/2024), ingiungendo ad e al fideiussore Controparte_11
di pagare la somma di euro 232.141,15, oltre alle Controparte_2
spese ed accessori.
Deduce:
-la nullità, totale o parziale, della suddetta fideiussione in quanto redatta sulla base degli schemi contrattuali a suo tempo predisposti dall'Associazione Bancaria Italiana e, come tale, alla luce di quanto accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2.5.2005, deve ritenersi nulla e/o inefficace per contrasto con la normativa antitrust e, in particolare, con l'art. 2 comma 2 lett. a) L. n. 287/ 1990;
-la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.;
pagina 4 di 10 -l'indeterminatezza delle clausole del contratto di finanziamento con conseguente violazione degli artt. 117 TUB e 1346 e 1418 c.c. in quanto il suddetto contratto pare adottare il sistema di ammortamento “alla francese” con regime di capitalizzazione composta e quindi con anatocismo occulto: tuttavia i documenti sottoscritti da non indicano espressamente che il piano di Parte_4
ammortamento sarebbe stato costruito “alla francese” e non precisano quale regime sarebbe stato applicato agli interessi.
Chiede, pertanto, di dichiarare l'integrale invalidità/nullità della fideiussione de qua per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, annullare e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiede di dichiarare la nullità/invalidità parziale della fideiussione de qua per violazione della normativa antitrust e di dichiarare, conseguentemente, che la banca è decaduta da ogni diritto nei confronti dell'opponente, non avendo avanzato le proprie istanze nei confronti del debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. e non avendole comunque diligentemente coltivate;
per l'effetto, annullare e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore subordine chiede di dichiarare l'indeterminatezza del contratto di finanziamento ex artt. 118 TUB e 1346-1418 c.c. e, per l'effetto, rideterminare i piani di ammortamento e il rapporto di dare/avere fra le parti applicando il tasso ex art. 117 TUB (o in subordine quello ex art. 1284 c.c.) in regime di capitalizzazione semplice.
Si è costituito in giudizio l'istituto di credito il quale Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto delle domande dell'opponente perché infondate in fatto ed in diritto.
Deduce:
-la validità e l'efficacia della fideiussione sebbene la stessa possa essere depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia;
-la mancata decadenza dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. poiché tale termine decorre dalla risoluzione del contratto, e quindi dal 25.7.2023, e non dalla scadenza delle pagina 5 di 10 singole rate;
il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 11.1.2024 e quindi nel semestre;
-l'insussistenza di anatocismo occulto con riferimento all'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di ammortamento, non comportante altresì l'indeterminatezza del tasso di interesse.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Ed invero, in primo luogo, va precisato che la fideiussione de qua, rilasciata dall'opponente in data 22.10.2019 (v. doc. n. 3 fasc. monit.), è chiaramente una fideiussione specifica e non, come erroneamente ritenuto dalle parti, omnibus: nella stessa di afferma, difatti, che l'opponente si costituisce fideiussore per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal finanziamento a medio termine – partita n. 460
2370467 000 dell'importo di euro 300.000,00 da restituirsi in 60 rate, che sarà concesso alla società Controparte_11
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 10689/24 e
Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
E', pertanto, infondata la domanda di nullità della predetta fideiussione per violazione della normativa antitrust delle clausole n. 2, 3, 4, 5 e 6 per essere le stesse conformi allo schema ABI 2003 poiché la fideiussione rilasciata in data 22.10.2019 dall' Pt_1
è una fideiussione specifica.
Ne consegue che anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è infondata, poiché
l'art. 1957 c.c. è norma derogabile.
Né può sostenersi nella fattispecie in esame che la deroga a tale norma sia una clausola vessatoria poiché violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo in considerazione della circostanza che il fideiussore non è un consumatore atteso che, se è ben vero, secondo il pagina 6 di 10 condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 32225/18 e Cass. n.
16656/20), che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa in tema di tutela del consumatore in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), tuttavia occorra dare rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, causa C-
534/15)- all'eventuale qualità di socio con partecipazione non trascurabile dell'impresa garantita o di amministratore rivestita dal fideiussore, qualifiche e collegamenti funzionali che escludono -appunto- l'applicabilità della disciplina prevista per i consumatori;
nella fattispecie in esame risulta che l era amministratore Pt_1
unico della società debitrice principale (v. doc. n. 8 fasc. monit.), e in tale qualità ha sottoscritto il contratto di finanziamento (v. doc. n. 1 fasc. monit.).
Ritiene il Tribunale che sia infondata la domanda di indeterminatezza del contratto di finanziamento poiché non sarebbe stata indicata la tipologia di piano di ammortamento e quale regime sarebbe stato applicato agli interessi ed invero, di recente, anche le Sezioni
Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Ed ancora “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi pagina 7 di 10 è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n. 7382/25).
Ritiene, infine, il Tribunale che sia infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato occulto illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo; occorre, invero, considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota pagina 8 di 10 capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”.
pagina 9 di 10 Pertanto, essendo infondate tutte le doglianze svolte dall'opponente, l'opposizione proposta va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 2615/2024 emesso in data 22.2.2024 dal Tribunale di Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per Controparte_2
l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 2615/2024 emesso in data 22.2.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare alla Pt_1 Controparte_2 [...]
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 11.281,28, di cui CP_1
euro 10.000,00 per compenso ed euro 1.281,28 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
La Presidente dott. ssa Rossella Filippi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ssa Rossella Filippi - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. Francesco Ferrari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13165/2024, promossa con citazione notificata in data 28.3.2024
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Torino via Campana n. 36 presso l'avv. Amedeo Rosboch, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona di due procuratori speciali, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano Corso Venezia n. 12 presso l'avv. Lamberto Rongo,
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Romanello per procura in calce al ricorso monitorio,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, riservata ogni ulteriore eccezione/deduzione nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare l'integrale invalidità/nullità della fideiussione prestata dall'attore a favore di
per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, annullare e/o revocare, CP_1
nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 2615/2024 (R.G. n. 1319/2024) pubblicato dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2024 a danno del sig. Controparte_2
, mandando quest'ultimo assolto da ogni obbligo debitorio nei confronti della
[...]
Banca; nel merito ed in subordine:
- accertare e dichiarare la nullità/invalidità parziale della fideiussione rilasciata dal sig.
[...]
a favore dell'istituto di credito opposto per violazione della normativa Controparte_2
antitrust, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che la Banca è decaduta da ogni diritto nei confronti dell'opponente, non avendo avanzato le proprie istanze nei confronti del debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. e non avendole comunque diligentemente coltivate;
- per l'effetto, annullare e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo
n. 2615/2024 (R.G. n. 1319/2024) pubblicato dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2024 a danno del sig. , mandando quest'ultimo assolto da ogni Controparte_2
obbligo debitorio nei confronti della convenuta opposta;
sempre nel merito ed in ulteriore subordine:
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza del contratto di finanziamento ex artt. 118 TUB e 1346-
1418 c.c. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rideterminare i piani di ammortamento e il rapporto di dare/avere fra le parti applicando il tasso ex art. 117 TUB (o in subordine quello ex art. pagina 2 di 10 1284 c.c.) in regime di capitalizzazione semplice;
- in ogni caso, per l'effetto, annullare e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo gravato e/o dichiarare in ogni caso che il sig. nulla deve alla in CP_2 CP_3
relazione alle pretese da questa fatte valere in sede monitoria.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfettario;
in via istruttoria:
- per l'eventualità in cui l'Ill.mo Giudice ritenga che, nonostante la perfetta coincidenza temporale, gli accertamenti già compiuti dall'Autorità di Vigilanza non siano sufficienti a provare il comune utilizzo dello schema ABI 2003 nell'anno 2019, il sig. chiede ordinarsi a un campione di banche CP_2
presenti nel territorio nazionale ( Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, ai CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nell'anno 2019, nonché di copia di almeno 2 contratti di fideiussioni omnibus effettivamente stipulati con la clientela nei medesimi anni;
- disporsi CTU diretta ad accertare, anche sotto il profilo tecnico, l'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse e, conseguentemente, a rielaborare il mutuo mediante applicazione di un piano di ammortamento sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, e a quantificare la maggior somma a titolo di interessi corrisposta dal mutuatario, risultante da tale rideterminazione, nonché il debito residuo.”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
1) rigettare l'opposizione a D.I. promossa dal sig. , perché Parte_2
infondata in fatto ed in diritto, confermando nei suoi riguardi in ogni sua parte il D.I. n. 2615/2024
(nrg 1319/2024), già dotato di esecutorietà ex art. 648 c.p.c.;
2) condannare l'opponente al pagamento delle spese e delle competenze di lite, nonché ad una somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3 dell'art. 12-bis del D.lgs n. 28/2010.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 28.3.2024 ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2615/2024 emesso in data 22.2.2024 dal pagina 3 di 10 Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma complessiva di euro
232.141,15, oltre interessi e spese, in favore della n forza di Controparte_1
un contratto di fideiussione.
Espone che:
-in data 6.11.2019 concedeva alla società CP_1 Controparte_11
Parte il finanziamento chirografario n. 460-2370467 di originari euro 300.000,00, da
[...]
rimborsarsi in n. 60 rate mensili consecutive maggiorate del tasso variabile Euribor 3 M base 360 più 2 punti di spread;
-in data 22.10.2019 relativamente a quel rapporto si costituiva, essendone l'amministratore unico, fideiussore della Controparte_11
-con raccomandata a/r in data 25.7.2023, inviata ad la Controparte_11
banca, attesa l'insolvenza della società finanziata in relazione alle rate dalla n. 34 alla n.
44 di cui al piano di ammortamento e verificata l'incapienza delle somme giacenti sul Parte c/c, dichiarava risolto il contratto di finanziamento n. 460-2370467 e la susseguente decadenza dal beneficio del termine e richiedeva il pagamento entro il 5.8.2023 dell'importo corrispondente alle rate insolute, del capitale residuo e degli interessi di mora maturati pari a complessivi euro 228.445,58;
-in data 22.2.2024 il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 2615/2024
(R.G. n. 1319/2024), ingiungendo ad e al fideiussore Controparte_11
di pagare la somma di euro 232.141,15, oltre alle Controparte_2
spese ed accessori.
Deduce:
-la nullità, totale o parziale, della suddetta fideiussione in quanto redatta sulla base degli schemi contrattuali a suo tempo predisposti dall'Associazione Bancaria Italiana e, come tale, alla luce di quanto accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del
2.5.2005, deve ritenersi nulla e/o inefficace per contrasto con la normativa antitrust e, in particolare, con l'art. 2 comma 2 lett. a) L. n. 287/ 1990;
-la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.;
pagina 4 di 10 -l'indeterminatezza delle clausole del contratto di finanziamento con conseguente violazione degli artt. 117 TUB e 1346 e 1418 c.c. in quanto il suddetto contratto pare adottare il sistema di ammortamento “alla francese” con regime di capitalizzazione composta e quindi con anatocismo occulto: tuttavia i documenti sottoscritti da non indicano espressamente che il piano di Parte_4
ammortamento sarebbe stato costruito “alla francese” e non precisano quale regime sarebbe stato applicato agli interessi.
Chiede, pertanto, di dichiarare l'integrale invalidità/nullità della fideiussione de qua per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, annullare e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine chiede di dichiarare la nullità/invalidità parziale della fideiussione de qua per violazione della normativa antitrust e di dichiarare, conseguentemente, che la banca è decaduta da ogni diritto nei confronti dell'opponente, non avendo avanzato le proprie istanze nei confronti del debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. e non avendole comunque diligentemente coltivate;
per l'effetto, annullare e/o revocare, nonché privare di qualsiasi giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore subordine chiede di dichiarare l'indeterminatezza del contratto di finanziamento ex artt. 118 TUB e 1346-1418 c.c. e, per l'effetto, rideterminare i piani di ammortamento e il rapporto di dare/avere fra le parti applicando il tasso ex art. 117 TUB (o in subordine quello ex art. 1284 c.c.) in regime di capitalizzazione semplice.
Si è costituito in giudizio l'istituto di credito il quale Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto delle domande dell'opponente perché infondate in fatto ed in diritto.
Deduce:
-la validità e l'efficacia della fideiussione sebbene la stessa possa essere depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia;
-la mancata decadenza dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. poiché tale termine decorre dalla risoluzione del contratto, e quindi dal 25.7.2023, e non dalla scadenza delle pagina 5 di 10 singole rate;
il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 11.1.2024 e quindi nel semestre;
-l'insussistenza di anatocismo occulto con riferimento all'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di ammortamento, non comportante altresì l'indeterminatezza del tasso di interesse.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Ed invero, in primo luogo, va precisato che la fideiussione de qua, rilasciata dall'opponente in data 22.10.2019 (v. doc. n. 3 fasc. monit.), è chiaramente una fideiussione specifica e non, come erroneamente ritenuto dalle parti, omnibus: nella stessa di afferma, difatti, che l'opponente si costituisce fideiussore per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal finanziamento a medio termine – partita n. 460
2370467 000 dell'importo di euro 300.000,00 da restituirsi in 60 rate, che sarà concesso alla società Controparte_11
Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 10689/24 e
Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
E', pertanto, infondata la domanda di nullità della predetta fideiussione per violazione della normativa antitrust delle clausole n. 2, 3, 4, 5 e 6 per essere le stesse conformi allo schema ABI 2003 poiché la fideiussione rilasciata in data 22.10.2019 dall' Pt_1
è una fideiussione specifica.
Ne consegue che anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è infondata, poiché
l'art. 1957 c.c. è norma derogabile.
Né può sostenersi nella fattispecie in esame che la deroga a tale norma sia una clausola vessatoria poiché violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo in considerazione della circostanza che il fideiussore non è un consumatore atteso che, se è ben vero, secondo il pagina 6 di 10 condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 32225/18 e Cass. n.
16656/20), che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa in tema di tutela del consumatore in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), tuttavia occorra dare rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, causa C-
534/15)- all'eventuale qualità di socio con partecipazione non trascurabile dell'impresa garantita o di amministratore rivestita dal fideiussore, qualifiche e collegamenti funzionali che escludono -appunto- l'applicabilità della disciplina prevista per i consumatori;
nella fattispecie in esame risulta che l era amministratore Pt_1
unico della società debitrice principale (v. doc. n. 8 fasc. monit.), e in tale qualità ha sottoscritto il contratto di finanziamento (v. doc. n. 1 fasc. monit.).
Ritiene il Tribunale che sia infondata la domanda di indeterminatezza del contratto di finanziamento poiché non sarebbe stata indicata la tipologia di piano di ammortamento e quale regime sarebbe stato applicato agli interessi ed invero, di recente, anche le Sezioni
Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Ed ancora “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi pagina 7 di 10 è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n. 7382/25).
Ritiene, infine, il Tribunale che sia infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato occulto illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo; occorre, invero, considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota pagina 8 di 10 capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”.
pagina 9 di 10 Pertanto, essendo infondate tutte le doglianze svolte dall'opponente, l'opposizione proposta va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 2615/2024 emesso in data 22.2.2024 dal Tribunale di Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per Controparte_2
l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 2615/2024 emesso in data 22.2.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare alla Pt_1 Controparte_2 [...]
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 11.281,28, di cui CP_1
euro 10.000,00 per compenso ed euro 1.281,28 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
La Presidente dott. ssa Rossella Filippi
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