Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al RG VG 603/2024 riservata in decisione a seguito di trattazione sostitutiva dal 2.4.2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e contestuale scioglimento del matrimonio ex art. 473bis n. 49 e 127 ter c.p.c.
TRA
- - con l'Avv. Elena Cortese – Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti –;
E
- - con l'Avv. Francesco Muscia – giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti –
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.10.2024 i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio civile in data 15.6.2019, in regime di separazione dei beni, unione dalla quale non sono nati figli – chiedevano, per i motivi indicati nel ricorso introduttivo,
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Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. cpc dinanzi al Giudice relatore–, ritualmente comunicata al PM – le parti confermavano anche con le note sostitutive la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate e di cui al ricorso introduttivo;
indi le difese concludevano in conformità e la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
I coniugi hanno concordemente evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis, la disgregazione dell'originaria intesa coniugale, la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, come confermata dalla ribadita volontà di non volersi riconciliare, ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
1. “I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Il sig. continuerà a vivere presso la casa coniugale, sita in Ricadi, di proprietà CP_1 del medesimo, mentre la sig.ra trasferirà altrove la propria residenza. Parte_1
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento.
4. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio , non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, dalla data fissata per la trattazione sostitutiva
(2.4.2025) – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. , la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 L n. 898/1970.
Con le medesime note sostitutive, le parti dovranno anche confermare le condizioni
Pag. 2 a 3 già formulate con riferimento al loro divorzio.
A tal proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cpc.
Tuttavia, in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, co 2 cpc.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e e – smg - con le condizioni concordate e riportate in Parte_1 Controparte_1 parte motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tropea (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. Anno 2019,
Parte I, Atto n. 2).
C. Spese di lite al definitivo.
D. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice relatore
Così deciso nella CC da remoto del -18.4.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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