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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 13270/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13270/2020 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4366/2020 promossa da
- (C.F. ), residente a [...] C.F._1
12, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Remus e dall'avv. Marzio Remus del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia (BS), Via Vittorio Emanuele II n. 31,
ATTORE OPPONENTE
contro
P. IVA E C.F. ), con sede in Brembilla (BG), Controparte_1 P.IVA_1
Via C. Garateno n.20, in persa del suo titolare, sig. (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco Ceci del foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bergamo (BG), P.ggio Don Seghezzi n.2,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 4366/2020. Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: Come da foglio di PC datato 18.12.2024: “in via preliminare, confermare il
provvedimento del 11 aprile 2021 laddove non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto portante n° 1033/2020 del 22 ottobre 2020 e n° 4366/2020 di RG, notificato in
data 22 ottobre 2020, emesso dal Tribunale di Brescia, sussitendone i gravi motivi, essendo la
presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e non essendo il ricorso fondato
su prova scritta e di pronta soluzione;
in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi
esposti in atti e per quelli emersi l'infondatezza e l'insussistenza del credito asseritamente vantato
dall'opposta per l'effetto, respingere tutte le domande avversarie, revocare e/o dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del opposto decreto ingiuntivo n° 1033/2020 del 22 ottobre 2020, n°
4366/2020 RG, emesso dal Tribunale di Brescia;
in via subordinata nel merito, ferme le non
incompatibili, in caso di condanna (ipotesi dannata), ridurre la somma senza applicazione di
interessi (né legali, né moratori e/o composti, se non dalla emananda sentenza, da intendersi quale
dies a quo ai fini della computazione da eventuali ritardi) per ritardato pagamento, il tutto con ogni
consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
in via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie
formulate sub 6 pag. 11 e seguenti dell'atto di citazione, e sub § 3 pag. 3 e 5 della memoria seconda
ex art. 183 VI^ comma c.p.c. depositata in data 12 novembre 2021e sub § 3.2. pagine 13-15 della
memoria terza ex art. 183 VI^ comma c.p.c. depositata in data 6 dicembre 2021, revocare l'ordinanza
del 14 gennaio 2022 laddove ha ammesso i capitoli di prova formulati da parte convenuta opposta e
non ha accolto i capitoli di prova formulati da parte attrice con la memoria seconda ex art. 183 VI^
comma c.p.c. segnatamente i n. 1,2,4,5,6 e quelli formulati con la memoria terza ex art. 183 VI^
comma c.p.c. n. 1,2,3,4,5,6; in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA, cpa
e contributo forfettario come per legge, con condanna della convenuta opposta anche al saldo e alla
rifusione delle spese di CTP di di CTU, con aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14, con distrazione
delle spese a favore dei procuratori antistatari” Per la convenuta: Come da foglio di PC datato 13.12.2024.“in via principale e di merito: previo
accertamento della tipologia di lavori eseguiti dall'esponente e della sussistenza del credito avanzato
dalla “ e preso atto dell'offerta effettuata in corso di causa da Parte_2 Pt_1
per la somma di € 7.500,00 in data 10.02.2021 si chiede: a) confermare parzialmente il
[...]
decreto ingiuntivo opposto emesso in data 20.10.2020; b) in ogni caso, respingere le eccezioni
sollevate ex adverso (improponibilità dell'azione ordinaria, invalidità delle notifiche del decreto
ingiuntivo, etcc.) nonché le domande attoree in quanto infondate in fatto e/o diritto e, per l'effetto,
condannare il sig. al pagamento in favore della “ della Parte_1 Parte_2
somma di € 19.079,50, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo, da cui dedursi la somma capitale
di € 7.500,00 corrisposta in data 10.02.2021, ovvero a quella maggior o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia, in base alle risultanze di causa;
in ogni caso: rifusione integrale delle spese,
diritti ed onorari di causa oltre ad I.V.A. e C.P.A., comprese quelle del giudizio monitorio, anche ai
sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c. per lite temeraria. La convenuta opposta chiede che l'adito Giudice
Voglia trattenere la causa in decisione concedendo alle parti termini di legge per il deposito di
comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.10.2020 premesso di essere Parte_3
creditore della somma di € 19.079,50 nei confronti di chiedeva al Tribunale di Parte_1
Brescia di ingiungere al medesimo, il pagamento in proprio favore della predetta somma, portata dalla fattura n. 22/2020 del 01.07.2020, oltre agli interessi legali e alle spese di procedura.
A tal fine, esponeva che: la aveva eseguito lavori di Parte_3
manutenzione straordinaria nei confronti di;
(parte Parte_1 Parte_1
debitrice) non aveva provveduto al saldo di quanto dovuto;
i solleciti effettuati da parte di nei confronti di rimanevano privi di Controparte_3 Parte_1
risconto. Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 21.10.2020 il decreto ingiuntivo n. 4366/2020.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01.12.2020, l'ingiunto sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca unitamente alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno di tali pretese l'attore opponente deduceva che: la fattura n. 22 del 01.07.2020 prodotta in fase monitora era generica, mancante dei requisiti di legge, nonché gravata da nullità sotto il profilo dell'importo poiché recante importo maggiore rispetto a quanto precedentemente concordato fra le parti;
il procedimento monitorio era improponibile, poiché l'atto introduttivo dello stesso era carente dell'informativa di cui all'art. 4 comma VII del D.lgs n. 28/10; la notifica del ricorso era nulla poiché
detta notificazione avveniva utilizzando un indirizzo PEC professionale e, pertanto esclusivamente finalizzato a tale scopo;
era assente la causa petendi della domanda monitoria;
non vi era stata alcuna promessa di pagamento;
la prestazione della convenuta opposta si limitava all'assistenza edile e non anche agli interventi sul quadro elettrico ed idraulico, né interveniva sulla fornitura, posa e assistenza dei pavimenti e dei rivestimenti;
il massetto di sottofondo fornito e posato dalla odierna conventa opposta presentava dei vizi per i quali si era reso necessario l'intervento di una ditta terza;
la pretesa avversaria non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
la fattura n. 22/2020 dell'importo di
€ 17.345.00 oltre IVA era stata emessa unilateralmente, senza intesa alcuna con l'odierno attore opponente;
detta somma non trovava giustificazione né con i preziari applicati, né era coerente con l'opera realizzata.
Tanto premesso, l'attore opponente, rassegnava le conclusioni come in epigrafe indicate.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando Parte_3
quando ad adverso rappresentato e deducendo che: la fattura n.22/2020 riguardava lavori di manutenzione straordinaria;
il computo estimativo non era mai stato firmato dalle parti poiché sin dall'origine non rispecchiava la reale consistenza dei lavori;
la differenza tra l'importo atteso dalla odierna attrice opponente e quello effettivamente indicato in fattura n. 22/2020 era da imputare all'impiego di un diverso listino prezzi (preziario della Camera di Commercio di Bergamo) da parte dell'odierna convenuta;
il computo estimativo redatto dall'ing. erroneamente impiegava il Per_1
preziario in uso da Regione Lombardia per la realizzazione di opere pubbliche;
le spese di trasferta erano dovute per via della distanza tra il sito di lavoro e la propria sede;
per gli importi le parti avevano concordato di rifarsi alle lavorazioni in concreto eseguite, attenendosi al prezziario della C.C.A di
Bergamo; l'importo complessivo che la odierna attrice opponente aveva versato al momento della domanda era di 11.220,00 (IVA compresa) su un dovuto di € 30.299,90; la fattura 22/2020 non risultava quindi saldata;
l'odierno attore contestava vizi solo al termine dei lavori;
nel corso dei lavori non era stata sollevata contestazione alcuna;
in data 15.07.2020 l'attore veniva raggiunto da regolare diffida;
la materia del contendere non rientrava tra quelle assoggettate alla mediazione obbligatoria;
l'irritualità della notificazione non comportava nullità della stessa poiché aveva raggiunto lo scopo cui era destinato;
la causa petendi della pretesa monitoria era valida, poiché specifica e determinata;
le fatture emesse erano rispondenti ai requisiti di legge.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe rassegnate.
Con decreto del 26.03.2021 il Giudice, preso atto delle disposizioni emergenziali in vigore, disponeva che l'udienza si tenesse nelle forme della trattazione scritta.
Alla prima udienza, la parte convenuta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione alla quale si opponeva la parte attrice;
ambedue le parti domandavano al Giudice la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 186 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 11.04.2021 il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di discussione dei mezzi istruttori al 13.01.2022, attribuendo alle parti i termini per il deposito delle memorie 186 VI comma c.p.c.
Decorsi i termini per il deposito delle memorie il Giudice, con ordinanza del 14.01.2022 ammetteva le prove per testi e dichiarava ammissibile la prova contraria diretta, delegando il GOP per l'assunzione.
Ultimata l'assunzione dei testi, il Giudice, su istanza di entrambe le parti, disponeva CTU, nominando l'arch. Persona_2
In data 27.12.2023 veniva depositata la relazione peritale.
Alla successiva udienza il giudice rigettava istanza di richiamo del CTU proposta da parte convenuta opposta e ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni,
In sede di pc parte convenuta dava atto del pagamento da parte dell'attore della soma di € 7.500,00
in data 10.02.2021 insistendo per la condanna dell'attore al pagamento del residuo. All'esito della quale tratteneva la causa indecisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Questioni preliminari
Prima di esaminare il merito della controversia devono essere analizzate le questioni preliminari sollevate dall'attore.
Deve essere rigettata, poiché infondata, l'eccezione di improcedibilità per asserita assenza dell'informativa obbligatoria ex art. 4 comma III del D.Lgs n.28/10.
Ad una tale conclusione si può facilmente pervenire sulla base della semplice lettura dell'art. 5,
comma I bis (vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio) dello stesso testo normativo, il quale contiene un inequivocabile elenco tassativo di materie per le quali il previo tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità.
In tale elenco tassativo non rientra la materia del contendere, avente ad oggetto contratto di prestazione d'opera.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
La seconda questione processuale formulata da parte attrice attiene alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, poiché effettuata ad un indirizzo PEC tenuto dall'odierno attore per l'esercizio della propria attività lavorativa poiché impostogli ex lege.
A tal proposito soccorre l'articolo 156 c.p.c. III comma prevedendo che “La nullità non può mai
essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, lo scopo della notificazione di un atto è quello di portare il destinatario a conoscenza del contenuto dell'atto, ovvero del documento notificato. Nel caso di specie, la proposizione tempestiva dell'opposizione attesta che l'atto in quesitone sia entrato nella sfera di conoscibilità dell'odierno attore, poiché, in caso contrario, questi non avrebbe potuto instaurare il presente procedimento.
La notificazione ha quindi raggiunto il proprio scopo con il che deve ritenersi che la nullità sia stata sanata.
Anche tale rilievo va dunque rigettato.
L'ultima questione processuale, sottoposta dall'odierno attore opponente, riguarda la pretesa nullità
della domanda monitoria, per asserito difetto della causa petendi.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'elemento oggettivo dell'azione in parola deve, in verità, ritenersi pienamente integrato. Sul punto
è la stessa Corte di Cassazione a osservare che “per causa petendi idonea ad identificare la domanda
debbono intendersi non soltanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata
in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta”.
In questo modo la Corte evidenzia un netto allontanamento tra il concetto di causa petendi e piena prova del fatto costitutivo della pretesa. La prima, di fatti, si caratterizza per un maggior livello di astrazione essendo sufficiente, per dichiarare presente il requisito oggettivo in esame, la mera affermazione del fatto costitutivo della pretesa. Non è dunque necessario al fine di instaurare validamente un giudizio che i fatti costitutivi di un diritto siano provati.
Nel caso di specie, il fatto costitutivo della pretesa deve essere individuato nel contratto di appalto intercorso fra le parti, del quale la fattura n. 22/2020 (doc.1 fascicolo monitorio) e le singole prestazioni ad essa ipoteticamente riferibili costituiscono elementi di prova, contratto di cui l'odierna convenuta lamenta il parziale inadempimento.
Per tutte le ragioni sin qui esposte l'eccezione di nullità della citazione deve essere rigettata.
Merito
Passando all'analisi del merito l'opposizione è in parte fondata e va accolta in tal misura.
In primo luogo, all'esito del giudizio è possibile accertare la tipologia di opere eseguite dalla società (odierna convenuta opposta) nei confronti dell'immobile sito in Parte_3
Gussago (BS), via Mirabella 12, commissionati dall'odierno attore opponente.
L'attività svolta dall'odierna convenuta opposta deve essere qualificata come lavori di manutenzione straordinaria consistenti in particolare nel: rifacimento di tre bagni e una cabina armadio;
realizzazione del massetto di due stanze;
demolizione di diversi muri;
assistenza impiantistica elettrica ed idraulica.
Ad una tale conclusione si può pervenire da un confronto fra i documenti prodotti dalle parti in giudizio. Di primaria rilevanza è senz'altro la contabilità dei lavori prodotta da parte attrice a favore del CTU al fine di redigere apposita relazione. In particolare, il documento “STATO FINALE DEI
LAVORI” (contenuto nella contabilità dei lavori prodotta da parte attrice) specifica il tipo di lavori realizzati. Si deve ritenere che la veridicità e la correttezza del documento appena citato sia confermata dalla documentazione prodotta da parte dell'odierna convenuta, in particolare nello stato avanzamento lavori a tutto il 26/05/2020 redatto dall'architetto per conto di Tes_1
doc. 4). Invero nello stesso documento citato sono descritte le Parte_3
stesse operazioni riportate all'interno dello “STATO FINALE DEI LAVORI”. La differenza fra i due documenti (per quanto concerne il tipo di opera realizzata) sta nel diverso ordine in cui le operazioni sono riportate (ad esempio nel doc. 4 citato la “rimozione di apparecchi idrotermosanitari” è indicata con il numero 1, mentre nello stato finale dei lavori viene indicato quale 11), in talune ipotesi il documento redatto dall'architetto effettua una serie di accorpamenti di più voci (è il caso della Tes_1
voce n. 21 “fornitura e posa in opera di parete divisoria con portante costituita dall'assemblaggio di
lastre di gesso rivestito” che accorpa i capitoli n. 13,14,20,22 dello “STATO FINALE DEI
LAVORI”).
Ulteriormente, il fatto che le opere allegate siano state effettivamente realizzate trova fondamento nelle dichiarazioni rese da parte dei testimoni poiché concordanti fra loro, nonché con i documenti succitati.
In primo luogo, devono essere richiamate le dichiarazioni del teste arch. in ordine ai Tes_1 lavori compiuti dalla odierna convenuta. In queste viene confermato che i lavori compiuti dalla società sono consistiti “nel rifacimento di tre bagni e di una Parte_3
cabina armadio;
- nella realizzazione del massetto di due stanze;
- in diverse demolizioni murarie;
-
nell'assistenza impiantistica (elettrica ed idraulica);” le opere eseguite risultano poi meglio specificate nel documento da lui redatto (doc. 4 di parte convenuta opposta) e confermato. Queste
dichiarazioni devono senz'altro ritenersi veritiere ed affidabili data la qualità di esperto del teste in questione, nonché dal fatto che le predette affermazioni trovino conforto nei documenti prodotti da ambedue le parti, non solo nel doc. 4 redatto dallo stesso Ulteriore elemento da tenere in Tes_1
considerazione è la concordanza delle dichiarazioni rese con quelle dei testi di seguito.
Sempre in ordine ai lavori soccorrono le dichiarazioni del sig. che interrogato sui Testimone_2
lavori svolti conferma quanto precedentemente dichiarato dal precisando di aver installato Tes_1
anche un bagno turco, di aver “sistemato la cucina, la piccozzatura dei muri e la rasatura. A ciò
aggiunge che le voci presenti al doc. 4 citato riguardino proprio opere da lui realizzate.
Le dichiarazioni del teste vanno ritenute pienamente attendibili attesa la sua qualità di Tes_2
esperto artigiano che ha svolto in prima persona le opere in esame.
Invero non può ritenersi fondata l'eccezione di incapacità del testimone sollevata dall'odierna attrice poiché il teste oltre a non avere rapporti di interesse con alcuna delle parti è comunque Tes_3
estraneo alle pretese economiche avanzate oggetto dell'odierna controversia.
Di seguito, anche le dichiarazioni rese dal teste , permettono una più dettagliata ed Testimone_4
approfondita ricostruzione dei lavori svolti da parte della società Viene confermato Parte_3
dal teste poiché di sua opera, il rifacimento di “tre bagni, impianti idraulici, sanitari, e Tes_4
rifacimento linee riscaldamento.” nonché la realizzazione ad opera di altri di “massetto dei due bagni,
e demolizioni perché io potessi realizzare i due bagni”. Le dichiarazioni del teste vanno ritenute pienamente attendibili, attesa la sua qualità di esperto che ha svolto in prima persona le opere.
Anche per tale teste va respinta l'eccezione di incapacità sollevata dall'odierna attrice opponente,
richiamandosi le medesime considerazioni espresse supra rispetto al teste Tes_3 Pertanto, alla luce di quanto sin ora esposto si deve concludere che il documento n. 4 di parte convenuta e lo “STATO FINALE DEI LAVORI” ricomprendano la stessa tipologia di opere e che la relativa realizzazione sia stata confermata anche dalle dichiarazioni dei testi, sia di parte attrice che di parte convenuta. Coerenti con questa ricostruzione sono le dichiarazioni rese da Testimone_5
e , rispettivamente padre e zio di i quali confermano il compimento Testimone_6 Parte_3
dei lavori di cui al doc. 4.
Di entrambi si deve affermare la capacità a testimoniare (contestata da parte attrice): non è di fatti sufficiente la sussistenza di un legame di parentela tra una delle parti ed il testimone al fine di dichiarare l'incapacità a testimoniare;
piuttosto, come è noto, è necessario valutare l'esistenza di un interesse in causa che sia personale, concreto e attuale.
Nel caso in esame non è possibile rilevare in capo al teste alcun interesse di tal fatta, essendo Tes_6
egli totalmente estraneo al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Analogo discorso vale per il quale oltre ad essere padre di è socio Testimone_5 Parte_3
accomandante della odierna convenuta opposta. Sul punto è necessario richiamare il prevalente orientamento della Corte di Cassazione per cui: “Il socio accomandante, nel giudizio promosso da
una società in accomandita semplice, è capace di testimoniare, purché non abbia, di fatto,
l'amministrazione della società.”. Da una tale massima discende che al fine dell'accoglimento dell'eccezione in parola la parte eccepente l'incapacità a testimoniare debba adempiere un onere ulteriore: dimostrare che il socio accomandate, di fatto, amministri la società.
In tal senso, questo giudice osserva che nulla è stato allegato, né provato. Da ciò consegue il riconoscimento della capacità a testimoniare di Testimone_5
Per tali motivi devono essere respinte, poiché infondate le eccezioni proposte da parte attrice di incapacità a deporre dei predetti testimoni.
Proseguendo con riguardo alle dichiarazioni testimoniali, deve essere esaminata la deposizione del teste , direttore dei lavori oggetto di causa. Testimone_7 Si deve osservare come le affermazioni rese dal teste non valgano a contrastare la Per_1
ricostruzione dei fatti sopra riportata. Il teste, invero, pur rivestendo i caratteri di credibilità ed attendibilità che connotano la deposizione testimoniale, non contesta la correttezza del SAL redatto dall'architetto asserendo di “Non sono in grado di riferire se il contenuto tecnico sia Tes_1
condivisibile”. Ne consegue che possono confermarsi le considerazioni sopra esposte in merito alla identificazione dei lavori eseguiti.
Del resto, in via residuale, deve essere precisato che gli elementi documentali e testimoniali qui riportati sono coerenti con la relazione redatta dal CTU arch. il quale descrive le Persona_2
opere eseguite in maniera analoga a quanto dichiarato dai testimoni e riportato dai documenti allegati precedentemente già citati.
Ad agevolare tale conclusione vi è l'allegato n. 11 alla relazione del CTU, che costituisce di un prospetto tabellare in cui le voci presenti nel SAL (doc. 4) e nello “STATO FINALE DEI LAVORI”
sono state ordinate e fra loro confrontate. Sebbene siano ravvisabili delle difformità tra il compimento di determinati lavori (evidenziato dalla assenza di talune specifiche talora nella colonna E, talaltra nella colonna F) questa difformità è solo apparente.
Invero, è ictu oculi rilevabile nella colonna rubricata “note”, dove si dà atto dell'avvenuto accorpamento, ovvero di una loro frammentazione delle voci presenti nel SAL (doc. 4) e nello
“STATO FINALE DEI LAVORI”, evidenziandosi una sostanziale identità delle operazioni riferite all'interno dei due documenti. Nello specifico, ci si riferisce alla voce n. 12 (Esecuzione tracce su mattoni forati sez. fino a 50 cm2) dell'allegato alla CTU n. 11 che è “ascrivibile all'attività di
assistenza agli impianti sotto riportata”; voce n. 15 (Chiusura vani e porte con forati cm 8), “già
computata in voce 53”; voce 23 (Isolamento in lana di roccia - 40 mm in più), la cui operazione deve ritenersi dello stesso tipo di cui alle voci 21 e 22; voce 24 (Sottofondo leggero spessore cm 8) e la voce 52; voce 43 (Rasatura a gesso) e voce 44 (Rasatura a civile); la voce 50 (Carico e trasporto materiali di risulta), che risulta “Già compreso nello stato finale voci di demolizione”; la voce 51
(Realizzazione di bagno turco), che risulta “già contabilizzata in voci 41-45-46”; la voce 54 (Chiusura e riempimento tracce per impianti) che viene ricompresa nelle voci 47-48 in ordine all'assistenza all'impianto elettrico e all'impianto meccanico.
Tutti e tre i documenti versati nel processo contengono, in definitiva, una stessa elencazione delle opere eseguite, sia pure diversamente accorpate in differenti voci.
Per tutti i motivi sin ora esposti questo giudice ritiene provato che la tipologia dei lavori eseguititi dalla società sono consistiti: nel rifacimento di tre bagni e di Parte_3
una cabina armadio;
nella realizzazione del massetto di due stanze;
in diverse demolizioni murarie;
nell'assistenza impiantistica (elettrica ed idraulica), accertando che il tipo di operazioni compiute dall'odierna convenuta si specifichino nelle voci contenute nel doc. 4 citato e nello “STATO FINALE
DEI LAVORI” come meglio riorganizzato dal CTU nell'allegato 11 alla relazione.
Tanto premesso, in punto di individuazione delle opere eseguite, si osserva che all'esito dell'attività
istruttoria è risultata accertata l'esistenza di un credito da parte di Parte_3
odierna convenuta opposta, nei confronti di attore opponente, in merito
[...] Parte_1
alle opere precedentemente accertate.
Risulta anzitutto pacifica fra le parti la conclusione di un contratto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'immobile locato in Gussago (BS), via Mirabella n. 12 e che questi debba essere qualificato quale contratto di appalto ex. art. 1655 c.c.
Proseguendo è necessario dare altresì atto che il computo estimativo redatto dall'ing. (doc. 3 Per_1
di parte attrice) non possa costituire parte integrante del contratto d'appalto fa il e la Pt_1
non recando alcuna sottoscrizione delle parti e prevedendo, anzi, Parte_3
l'espressa indicazione in calce a pagina 13 di costituire un “preventivo di massima”.
Sempre a pagina 13 del presente documento, si legge che “Il presente preventivo è considerato di
massima, esso potrà subire modifiche o variazione durante l'esecuzione dei lavori, a seconda delle
scelte.” In questo senso si deve ritenere che il documento di cui si discute non contenga alcuna manifestazione di volontà negoziale, di tal che non possa produrre alcun effetto probatorio né in ordine alla quantità, né al tipo di opere effettivamente compiute poiché, per sua stessa ammissione, “presunti”, ovvero subordinato alle variazioni che potranno intervenire in corso di esecuzione dei lavori.
Il documento in esame, infine, non rileva nemmeno per identificare il preziario applicabile, sia poiché
prevede che “Tutte le voci di finitura vengono prese in considerazione materiali di media qualità
(salvo dove specificato) presunti sul bollettino delle opere edili della C.C.I.A.A. di Bergamo,”, quindi non manifestando inequivocabilmente la volontà di adottare un dato tariffario, sia poiché il preventivo stesso, per espressa indicazione presente a pagina 13 non possa considerarsi parte integrante del contratto.
Non vale a superare questa ricostruzione l'argomentazione presentata da parte attrice all'interno dei propri scritti difensivi che vede qualificare il computo estimativo in esame (doc. 3 di parte attrice)
quale proposta che sarebbe stata successivamente accettata, per fatti concludenti, dalla convenuta.
Ciò in quanto, anche a voler considerare il doc. 3 di parte attrice quale proposta, è evidente che questa non sia stata accettata. Ne è evidenza la differenza dell'oggetto, cioè le prestazioni, tra la “proposta”
contenuta nel doc. 3 e le prestazioni effettivamente realizzate.
Per stessa ammissione della parte attrice alcune prestazioni individuate nel computo estimativo erano state affidate ad altri (fra i molti l'adeguamento dell'impianto elettrico e di quello idraulico), di tal che l'eventuale proposta in esso contenuta si deve ritenere in concreto non accettata.
Per tutti i suesposti motivi si deve concludere che il doc. 3 prodotto da parte attrice sia privo di efficacia probatoria in merito alle condizioni per le quali sia stato concluso il contratto di appalto nonché in merito alla quantità di prestazioni dovute.
Al fine di definire il quantum debeatur è anzitutto necessario individuare la quantità di prestazione eseguita dall'odierna convenuta e, secondariamente, quale sia il preziario applicabile.
In ordine alla prima questione soccorrono primariamente i documenti prodotti da ambedue le parti,
rispettivamente lo “STATO FINALE DEI LAVORI” per parte attrice e nel SAL (doc. 4) per parte convenuta. Sebbene i documenti citati siano fra loro concordi sulla tipologia di lavori effettuati, è da evidenziare come differiscano, seppur in molti casi sensibilmente, rispetto alla quantità delle prestazioni effettive.
Al fine di poter dirimere questa controversia cruciale è la relazione prodotta dal CTU, il quale con allegato n. 11 confronta le singole voci riportate nei documenti di consuntivo succitati, mettendole fa loro in relazione. Questi dati sono stati poi verificati in seguito a sopralluogo presso il sito oggetto di causa, nonché dall'esame dei documenti fotografici e di altri documenti presenti nei fascicoli delle parti.
All'esito delle risultanze processuali questo giudice deve concordare pienamente con le conclusioni raggiunte dal CTU in ordine alle quantità di lavoro svolto. Ciò poiché, sebbene sia complesso ricostruire il lavoro eseguito una volta ultimato, il CTU abbia cercato di valorizzare il dato documentale (documenti di consuntivo succitati) coniugandolo con quello reale: a titolo d'esempio si pensi alle voci 40 e 43 della tabella 11 dove innanzi alla carenza della possibilità di misurazione diretta del lavoro effettuato si sia effettuata una ricostruzione verosimile sulla base di dati riguardanti la medesima superficie di lavoro.
Anche in merito alla seconda questione, quella relativa al preziario applicabile, si deve concordare con il CTU quando afferma che “A parere dello scrivente CTU bisogna utilizzare il Prezziario delle
Opere Edili della provincia di Brescia 03/2019 (trattandosi di un immobile localizzato nella
medesima provincia)”.
Allo stato degli atti non è dimostrato che sia stato raggiunto un accordo in ordine al preziario applicabile.
Non risulta appropriata l'applicazione del preziario regionale delle opere pubbliche (di Regione
Lombardia), poiché chiaramente applicabile ad ipotesi di appalto pubblico. Altresì non sussistono i presupposti che giustifichino l'applicazione del preziario della Camera di Commercio di Bergamo
poiché, come già accertato, non oggetto di specifica pattuizione. Pertanto, in difetto di una pattuizione esplicita è ragionevole ritenere applicabile il “Prezzario Opere
Edili della Provincia di Brescia 03/2019” poiché l'immobile oggetto di manutenzione straordinaria è
localizzato nella provincia di Brescia.
Per tutte le suesposte ragioni si ritiene che il quantum debeatur (al lordo degli anticipi già versati da parte dell'odierna attrice), definito sulla base delle operazioni effettuate applicando il preziario
“Prezzario Opere Edili della Provincia di Brescia 03/2019” debba essere determinato in € 17.306.35
oltre IVA.
In ultimo luogo deve essere rigettata, poiché infondata, la richiesta di parte attrice di ridurre l'importo dovuto per l'importo di € 400,00 per un asserito errore della convenuta nell'esecuzione delle opere,
per cui si sia reso necessario l'intervento di una ditta terza (TE). Non è stata provato né attraverso prove testimoniali né risulta la CTU la presenza di vizi in merito al lavoro svolto dall'odierna convenuta. Si deve di fatti osservare come le dichiarazioni rese dal TE in sede testimoniale concernono esclusivamente lo svolgimento del lavoro e non anche che il lavoro da lui svolto si sia reso necessario al fine di porre rimedio ad errore altrui. Rilevano, in senso contrario, le dichiarazioni del teste che riferisce come l'intervento del TE si sia reso necessario poiché l'odierno Tes_2
attore aveva deciso, in corso d'opera, di utilizzare “piastrelle diverse più grandi di quelle che aveva
scelto inizialmente. Quindi cambiava la posa”, evidenziando dunque che l'intervento della società
TE si sia reso necessario per una variazione in corso d'opera da parte dell'appaltante incompatibile con il lavoro già effettuato.
Un ulteriore elemento che supporterebbe la bontà dei lavori svolti dall'odierna convenuta è la relazione del CTU in cui si evidenzia l'assenza di alcun vizio.
Per tutte le suesposte ragioni la domanda di riduzione del corrispettivo deve essere rigettata.
In conclusione, il credito spettante alla convenuta, al netto di quanto già versato (€ 10.200 più IVA,
pari ad € 11.220,00 Iva compresa) viene quantificato in € 7.106,35 oltre IVA e dunque in complessivi
€ 7.816,98, Iva compresa.
La diversa quantificazione del credito della convenuta rispetto a quello oggetto di ingiunzione impone la revoca del decreto ingiuntivo.
Tenuto conto che nel corso del giudizio il convenuto ha dato atto che in data 10.02.2021 l'attore ha corrisposto la somma di € 7.500,00 da dedursi alla somma dovuta a titolo di capitale, ne consegue va pronunciata la condanna dell'attore al pagamento della residua somma di € 316,98.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data dell'ultimo pagamento (10.2.2021) al saldo.
In merito al regolamento delle spese, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza, tenuto conto che l'attore ha corrisposto gran parte del proprio debito solo a giudizio instaurato.
L'attore deve quindi essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
In ordine alla domanda di parte convenuta di condannare parte attrice alla responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c, ritiene questo giudice che la domanda sia infondata e debba pertanto essere rigettata.
È consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui affinché si possa configurare la responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c. è necessario che sussistano presupposti sia di natura soggettiva, sia di natura oggettiva. Quanto ai primi, questi vengono identificati nella “consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi”, nel caso di specie non risulta dimostrato da parte convenuta che parte attrice si sia opposta al Decreto Ingiuntivo nella piena consapevolezza di essere debitrice per la somma individuata indicata nel Decreto. Allo stato degli atti un tale comportamento non pare connotato né da dolo, né da colpa grave, tenuto conto, peraltro, dell'esito del giudizio che ha visto ridimensionata la pretesa creditoria della convenuta.
Egualmente non risulta provato l'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio sofferto dalla parte soccombente.
Per tutte le suesposte ragioni la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
Le spese di CTU, atteso l'esito della consulenza, devono essere poste definitivamente a carico solidale di entrambe le parti in pari quota, nella misura già liquidata nel corso dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4366/2020 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertato il credito originario della convenuta opposta società , per le causali di Parte_3
cui in motivazione, in complessivi € 17.306,00, oltre IVA, dato atto del versamento da parte dell'attore in favore della convenuta della somma di € 10.400,00 oltre IVA, nonché della ulteriore somma di € 7.500,00,
condanna l'attore opponente al pagamento in favore della convenuta opposta Parte_1
ella somma di € 316,98, oltre interessi legali dal 10.2.2021 al saldo;
Parte_3
condanna l'attore a rifondere le spese di lite a favore della convenuta che liquida Parte_1
in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU come liquidate in istruttoria;
rigetta la domanda della convenuta di condanna dell'attore ex art 96 c.p.c.
Brescia, 5 maggio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13270/2020 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4366/2020 promossa da
- (C.F. ), residente a [...] C.F._1
12, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Remus e dall'avv. Marzio Remus del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia (BS), Via Vittorio Emanuele II n. 31,
ATTORE OPPONENTE
contro
P. IVA E C.F. ), con sede in Brembilla (BG), Controparte_1 P.IVA_1
Via C. Garateno n.20, in persa del suo titolare, sig. (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco Ceci del foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bergamo (BG), P.ggio Don Seghezzi n.2,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 4366/2020. Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: Come da foglio di PC datato 18.12.2024: “in via preliminare, confermare il
provvedimento del 11 aprile 2021 laddove non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto portante n° 1033/2020 del 22 ottobre 2020 e n° 4366/2020 di RG, notificato in
data 22 ottobre 2020, emesso dal Tribunale di Brescia, sussitendone i gravi motivi, essendo la
presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e non essendo il ricorso fondato
su prova scritta e di pronta soluzione;
in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi
esposti in atti e per quelli emersi l'infondatezza e l'insussistenza del credito asseritamente vantato
dall'opposta per l'effetto, respingere tutte le domande avversarie, revocare e/o dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia e/o l'invalidità del opposto decreto ingiuntivo n° 1033/2020 del 22 ottobre 2020, n°
4366/2020 RG, emesso dal Tribunale di Brescia;
in via subordinata nel merito, ferme le non
incompatibili, in caso di condanna (ipotesi dannata), ridurre la somma senza applicazione di
interessi (né legali, né moratori e/o composti, se non dalla emananda sentenza, da intendersi quale
dies a quo ai fini della computazione da eventuali ritardi) per ritardato pagamento, il tutto con ogni
consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
in via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie
formulate sub 6 pag. 11 e seguenti dell'atto di citazione, e sub § 3 pag. 3 e 5 della memoria seconda
ex art. 183 VI^ comma c.p.c. depositata in data 12 novembre 2021e sub § 3.2. pagine 13-15 della
memoria terza ex art. 183 VI^ comma c.p.c. depositata in data 6 dicembre 2021, revocare l'ordinanza
del 14 gennaio 2022 laddove ha ammesso i capitoli di prova formulati da parte convenuta opposta e
non ha accolto i capitoli di prova formulati da parte attrice con la memoria seconda ex art. 183 VI^
comma c.p.c. segnatamente i n. 1,2,4,5,6 e quelli formulati con la memoria terza ex art. 183 VI^
comma c.p.c. n. 1,2,3,4,5,6; in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA, cpa
e contributo forfettario come per legge, con condanna della convenuta opposta anche al saldo e alla
rifusione delle spese di CTP di di CTU, con aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14, con distrazione
delle spese a favore dei procuratori antistatari” Per la convenuta: Come da foglio di PC datato 13.12.2024.“in via principale e di merito: previo
accertamento della tipologia di lavori eseguiti dall'esponente e della sussistenza del credito avanzato
dalla “ e preso atto dell'offerta effettuata in corso di causa da Parte_2 Pt_1
per la somma di € 7.500,00 in data 10.02.2021 si chiede: a) confermare parzialmente il
[...]
decreto ingiuntivo opposto emesso in data 20.10.2020; b) in ogni caso, respingere le eccezioni
sollevate ex adverso (improponibilità dell'azione ordinaria, invalidità delle notifiche del decreto
ingiuntivo, etcc.) nonché le domande attoree in quanto infondate in fatto e/o diritto e, per l'effetto,
condannare il sig. al pagamento in favore della “ della Parte_1 Parte_2
somma di € 19.079,50, oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo, da cui dedursi la somma capitale
di € 7.500,00 corrisposta in data 10.02.2021, ovvero a quella maggior o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia, in base alle risultanze di causa;
in ogni caso: rifusione integrale delle spese,
diritti ed onorari di causa oltre ad I.V.A. e C.P.A., comprese quelle del giudizio monitorio, anche ai
sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c. per lite temeraria. La convenuta opposta chiede che l'adito Giudice
Voglia trattenere la causa in decisione concedendo alle parti termini di legge per il deposito di
comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08.10.2020 premesso di essere Parte_3
creditore della somma di € 19.079,50 nei confronti di chiedeva al Tribunale di Parte_1
Brescia di ingiungere al medesimo, il pagamento in proprio favore della predetta somma, portata dalla fattura n. 22/2020 del 01.07.2020, oltre agli interessi legali e alle spese di procedura.
A tal fine, esponeva che: la aveva eseguito lavori di Parte_3
manutenzione straordinaria nei confronti di;
(parte Parte_1 Parte_1
debitrice) non aveva provveduto al saldo di quanto dovuto;
i solleciti effettuati da parte di nei confronti di rimanevano privi di Controparte_3 Parte_1
risconto. Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 21.10.2020 il decreto ingiuntivo n. 4366/2020.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01.12.2020, l'ingiunto sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca unitamente alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno di tali pretese l'attore opponente deduceva che: la fattura n. 22 del 01.07.2020 prodotta in fase monitora era generica, mancante dei requisiti di legge, nonché gravata da nullità sotto il profilo dell'importo poiché recante importo maggiore rispetto a quanto precedentemente concordato fra le parti;
il procedimento monitorio era improponibile, poiché l'atto introduttivo dello stesso era carente dell'informativa di cui all'art. 4 comma VII del D.lgs n. 28/10; la notifica del ricorso era nulla poiché
detta notificazione avveniva utilizzando un indirizzo PEC professionale e, pertanto esclusivamente finalizzato a tale scopo;
era assente la causa petendi della domanda monitoria;
non vi era stata alcuna promessa di pagamento;
la prestazione della convenuta opposta si limitava all'assistenza edile e non anche agli interventi sul quadro elettrico ed idraulico, né interveniva sulla fornitura, posa e assistenza dei pavimenti e dei rivestimenti;
il massetto di sottofondo fornito e posato dalla odierna conventa opposta presentava dei vizi per i quali si era reso necessario l'intervento di una ditta terza;
la pretesa avversaria non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
la fattura n. 22/2020 dell'importo di
€ 17.345.00 oltre IVA era stata emessa unilateralmente, senza intesa alcuna con l'odierno attore opponente;
detta somma non trovava giustificazione né con i preziari applicati, né era coerente con l'opera realizzata.
Tanto premesso, l'attore opponente, rassegnava le conclusioni come in epigrafe indicate.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando Parte_3
quando ad adverso rappresentato e deducendo che: la fattura n.22/2020 riguardava lavori di manutenzione straordinaria;
il computo estimativo non era mai stato firmato dalle parti poiché sin dall'origine non rispecchiava la reale consistenza dei lavori;
la differenza tra l'importo atteso dalla odierna attrice opponente e quello effettivamente indicato in fattura n. 22/2020 era da imputare all'impiego di un diverso listino prezzi (preziario della Camera di Commercio di Bergamo) da parte dell'odierna convenuta;
il computo estimativo redatto dall'ing. erroneamente impiegava il Per_1
preziario in uso da Regione Lombardia per la realizzazione di opere pubbliche;
le spese di trasferta erano dovute per via della distanza tra il sito di lavoro e la propria sede;
per gli importi le parti avevano concordato di rifarsi alle lavorazioni in concreto eseguite, attenendosi al prezziario della C.C.A di
Bergamo; l'importo complessivo che la odierna attrice opponente aveva versato al momento della domanda era di 11.220,00 (IVA compresa) su un dovuto di € 30.299,90; la fattura 22/2020 non risultava quindi saldata;
l'odierno attore contestava vizi solo al termine dei lavori;
nel corso dei lavori non era stata sollevata contestazione alcuna;
in data 15.07.2020 l'attore veniva raggiunto da regolare diffida;
la materia del contendere non rientrava tra quelle assoggettate alla mediazione obbligatoria;
l'irritualità della notificazione non comportava nullità della stessa poiché aveva raggiunto lo scopo cui era destinato;
la causa petendi della pretesa monitoria era valida, poiché specifica e determinata;
le fatture emesse erano rispondenti ai requisiti di legge.
Tutto ciò premesso la convenuta opposta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe rassegnate.
Con decreto del 26.03.2021 il Giudice, preso atto delle disposizioni emergenziali in vigore, disponeva che l'udienza si tenesse nelle forme della trattazione scritta.
Alla prima udienza, la parte convenuta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione alla quale si opponeva la parte attrice;
ambedue le parti domandavano al Giudice la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 186 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 11.04.2021 il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di discussione dei mezzi istruttori al 13.01.2022, attribuendo alle parti i termini per il deposito delle memorie 186 VI comma c.p.c.
Decorsi i termini per il deposito delle memorie il Giudice, con ordinanza del 14.01.2022 ammetteva le prove per testi e dichiarava ammissibile la prova contraria diretta, delegando il GOP per l'assunzione.
Ultimata l'assunzione dei testi, il Giudice, su istanza di entrambe le parti, disponeva CTU, nominando l'arch. Persona_2
In data 27.12.2023 veniva depositata la relazione peritale.
Alla successiva udienza il giudice rigettava istanza di richiamo del CTU proposta da parte convenuta opposta e ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni,
In sede di pc parte convenuta dava atto del pagamento da parte dell'attore della soma di € 7.500,00
in data 10.02.2021 insistendo per la condanna dell'attore al pagamento del residuo. All'esito della quale tratteneva la causa indecisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Questioni preliminari
Prima di esaminare il merito della controversia devono essere analizzate le questioni preliminari sollevate dall'attore.
Deve essere rigettata, poiché infondata, l'eccezione di improcedibilità per asserita assenza dell'informativa obbligatoria ex art. 4 comma III del D.Lgs n.28/10.
Ad una tale conclusione si può facilmente pervenire sulla base della semplice lettura dell'art. 5,
comma I bis (vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio) dello stesso testo normativo, il quale contiene un inequivocabile elenco tassativo di materie per le quali il previo tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità.
In tale elenco tassativo non rientra la materia del contendere, avente ad oggetto contratto di prestazione d'opera.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
La seconda questione processuale formulata da parte attrice attiene alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo qui opposto, poiché effettuata ad un indirizzo PEC tenuto dall'odierno attore per l'esercizio della propria attività lavorativa poiché impostogli ex lege.
A tal proposito soccorre l'articolo 156 c.p.c. III comma prevedendo che “La nullità non può mai
essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, lo scopo della notificazione di un atto è quello di portare il destinatario a conoscenza del contenuto dell'atto, ovvero del documento notificato. Nel caso di specie, la proposizione tempestiva dell'opposizione attesta che l'atto in quesitone sia entrato nella sfera di conoscibilità dell'odierno attore, poiché, in caso contrario, questi non avrebbe potuto instaurare il presente procedimento.
La notificazione ha quindi raggiunto il proprio scopo con il che deve ritenersi che la nullità sia stata sanata.
Anche tale rilievo va dunque rigettato.
L'ultima questione processuale, sottoposta dall'odierno attore opponente, riguarda la pretesa nullità
della domanda monitoria, per asserito difetto della causa petendi.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L'elemento oggettivo dell'azione in parola deve, in verità, ritenersi pienamente integrato. Sul punto
è la stessa Corte di Cassazione a osservare che “per causa petendi idonea ad identificare la domanda
debbono intendersi non soltanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata
in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta”.
In questo modo la Corte evidenzia un netto allontanamento tra il concetto di causa petendi e piena prova del fatto costitutivo della pretesa. La prima, di fatti, si caratterizza per un maggior livello di astrazione essendo sufficiente, per dichiarare presente il requisito oggettivo in esame, la mera affermazione del fatto costitutivo della pretesa. Non è dunque necessario al fine di instaurare validamente un giudizio che i fatti costitutivi di un diritto siano provati.
Nel caso di specie, il fatto costitutivo della pretesa deve essere individuato nel contratto di appalto intercorso fra le parti, del quale la fattura n. 22/2020 (doc.1 fascicolo monitorio) e le singole prestazioni ad essa ipoteticamente riferibili costituiscono elementi di prova, contratto di cui l'odierna convenuta lamenta il parziale inadempimento.
Per tutte le ragioni sin qui esposte l'eccezione di nullità della citazione deve essere rigettata.
Merito
Passando all'analisi del merito l'opposizione è in parte fondata e va accolta in tal misura.
In primo luogo, all'esito del giudizio è possibile accertare la tipologia di opere eseguite dalla società (odierna convenuta opposta) nei confronti dell'immobile sito in Parte_3
Gussago (BS), via Mirabella 12, commissionati dall'odierno attore opponente.
L'attività svolta dall'odierna convenuta opposta deve essere qualificata come lavori di manutenzione straordinaria consistenti in particolare nel: rifacimento di tre bagni e una cabina armadio;
realizzazione del massetto di due stanze;
demolizione di diversi muri;
assistenza impiantistica elettrica ed idraulica.
Ad una tale conclusione si può pervenire da un confronto fra i documenti prodotti dalle parti in giudizio. Di primaria rilevanza è senz'altro la contabilità dei lavori prodotta da parte attrice a favore del CTU al fine di redigere apposita relazione. In particolare, il documento “STATO FINALE DEI
LAVORI” (contenuto nella contabilità dei lavori prodotta da parte attrice) specifica il tipo di lavori realizzati. Si deve ritenere che la veridicità e la correttezza del documento appena citato sia confermata dalla documentazione prodotta da parte dell'odierna convenuta, in particolare nello stato avanzamento lavori a tutto il 26/05/2020 redatto dall'architetto per conto di Tes_1
doc. 4). Invero nello stesso documento citato sono descritte le Parte_3
stesse operazioni riportate all'interno dello “STATO FINALE DEI LAVORI”. La differenza fra i due documenti (per quanto concerne il tipo di opera realizzata) sta nel diverso ordine in cui le operazioni sono riportate (ad esempio nel doc. 4 citato la “rimozione di apparecchi idrotermosanitari” è indicata con il numero 1, mentre nello stato finale dei lavori viene indicato quale 11), in talune ipotesi il documento redatto dall'architetto effettua una serie di accorpamenti di più voci (è il caso della Tes_1
voce n. 21 “fornitura e posa in opera di parete divisoria con portante costituita dall'assemblaggio di
lastre di gesso rivestito” che accorpa i capitoli n. 13,14,20,22 dello “STATO FINALE DEI
LAVORI”).
Ulteriormente, il fatto che le opere allegate siano state effettivamente realizzate trova fondamento nelle dichiarazioni rese da parte dei testimoni poiché concordanti fra loro, nonché con i documenti succitati.
In primo luogo, devono essere richiamate le dichiarazioni del teste arch. in ordine ai Tes_1 lavori compiuti dalla odierna convenuta. In queste viene confermato che i lavori compiuti dalla società sono consistiti “nel rifacimento di tre bagni e di una Parte_3
cabina armadio;
- nella realizzazione del massetto di due stanze;
- in diverse demolizioni murarie;
-
nell'assistenza impiantistica (elettrica ed idraulica);” le opere eseguite risultano poi meglio specificate nel documento da lui redatto (doc. 4 di parte convenuta opposta) e confermato. Queste
dichiarazioni devono senz'altro ritenersi veritiere ed affidabili data la qualità di esperto del teste in questione, nonché dal fatto che le predette affermazioni trovino conforto nei documenti prodotti da ambedue le parti, non solo nel doc. 4 redatto dallo stesso Ulteriore elemento da tenere in Tes_1
considerazione è la concordanza delle dichiarazioni rese con quelle dei testi di seguito.
Sempre in ordine ai lavori soccorrono le dichiarazioni del sig. che interrogato sui Testimone_2
lavori svolti conferma quanto precedentemente dichiarato dal precisando di aver installato Tes_1
anche un bagno turco, di aver “sistemato la cucina, la piccozzatura dei muri e la rasatura. A ciò
aggiunge che le voci presenti al doc. 4 citato riguardino proprio opere da lui realizzate.
Le dichiarazioni del teste vanno ritenute pienamente attendibili attesa la sua qualità di Tes_2
esperto artigiano che ha svolto in prima persona le opere in esame.
Invero non può ritenersi fondata l'eccezione di incapacità del testimone sollevata dall'odierna attrice poiché il teste oltre a non avere rapporti di interesse con alcuna delle parti è comunque Tes_3
estraneo alle pretese economiche avanzate oggetto dell'odierna controversia.
Di seguito, anche le dichiarazioni rese dal teste , permettono una più dettagliata ed Testimone_4
approfondita ricostruzione dei lavori svolti da parte della società Viene confermato Parte_3
dal teste poiché di sua opera, il rifacimento di “tre bagni, impianti idraulici, sanitari, e Tes_4
rifacimento linee riscaldamento.” nonché la realizzazione ad opera di altri di “massetto dei due bagni,
e demolizioni perché io potessi realizzare i due bagni”. Le dichiarazioni del teste vanno ritenute pienamente attendibili, attesa la sua qualità di esperto che ha svolto in prima persona le opere.
Anche per tale teste va respinta l'eccezione di incapacità sollevata dall'odierna attrice opponente,
richiamandosi le medesime considerazioni espresse supra rispetto al teste Tes_3 Pertanto, alla luce di quanto sin ora esposto si deve concludere che il documento n. 4 di parte convenuta e lo “STATO FINALE DEI LAVORI” ricomprendano la stessa tipologia di opere e che la relativa realizzazione sia stata confermata anche dalle dichiarazioni dei testi, sia di parte attrice che di parte convenuta. Coerenti con questa ricostruzione sono le dichiarazioni rese da Testimone_5
e , rispettivamente padre e zio di i quali confermano il compimento Testimone_6 Parte_3
dei lavori di cui al doc. 4.
Di entrambi si deve affermare la capacità a testimoniare (contestata da parte attrice): non è di fatti sufficiente la sussistenza di un legame di parentela tra una delle parti ed il testimone al fine di dichiarare l'incapacità a testimoniare;
piuttosto, come è noto, è necessario valutare l'esistenza di un interesse in causa che sia personale, concreto e attuale.
Nel caso in esame non è possibile rilevare in capo al teste alcun interesse di tal fatta, essendo Tes_6
egli totalmente estraneo al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Analogo discorso vale per il quale oltre ad essere padre di è socio Testimone_5 Parte_3
accomandante della odierna convenuta opposta. Sul punto è necessario richiamare il prevalente orientamento della Corte di Cassazione per cui: “Il socio accomandante, nel giudizio promosso da
una società in accomandita semplice, è capace di testimoniare, purché non abbia, di fatto,
l'amministrazione della società.”. Da una tale massima discende che al fine dell'accoglimento dell'eccezione in parola la parte eccepente l'incapacità a testimoniare debba adempiere un onere ulteriore: dimostrare che il socio accomandate, di fatto, amministri la società.
In tal senso, questo giudice osserva che nulla è stato allegato, né provato. Da ciò consegue il riconoscimento della capacità a testimoniare di Testimone_5
Per tali motivi devono essere respinte, poiché infondate le eccezioni proposte da parte attrice di incapacità a deporre dei predetti testimoni.
Proseguendo con riguardo alle dichiarazioni testimoniali, deve essere esaminata la deposizione del teste , direttore dei lavori oggetto di causa. Testimone_7 Si deve osservare come le affermazioni rese dal teste non valgano a contrastare la Per_1
ricostruzione dei fatti sopra riportata. Il teste, invero, pur rivestendo i caratteri di credibilità ed attendibilità che connotano la deposizione testimoniale, non contesta la correttezza del SAL redatto dall'architetto asserendo di “Non sono in grado di riferire se il contenuto tecnico sia Tes_1
condivisibile”. Ne consegue che possono confermarsi le considerazioni sopra esposte in merito alla identificazione dei lavori eseguiti.
Del resto, in via residuale, deve essere precisato che gli elementi documentali e testimoniali qui riportati sono coerenti con la relazione redatta dal CTU arch. il quale descrive le Persona_2
opere eseguite in maniera analoga a quanto dichiarato dai testimoni e riportato dai documenti allegati precedentemente già citati.
Ad agevolare tale conclusione vi è l'allegato n. 11 alla relazione del CTU, che costituisce di un prospetto tabellare in cui le voci presenti nel SAL (doc. 4) e nello “STATO FINALE DEI LAVORI”
sono state ordinate e fra loro confrontate. Sebbene siano ravvisabili delle difformità tra il compimento di determinati lavori (evidenziato dalla assenza di talune specifiche talora nella colonna E, talaltra nella colonna F) questa difformità è solo apparente.
Invero, è ictu oculi rilevabile nella colonna rubricata “note”, dove si dà atto dell'avvenuto accorpamento, ovvero di una loro frammentazione delle voci presenti nel SAL (doc. 4) e nello
“STATO FINALE DEI LAVORI”, evidenziandosi una sostanziale identità delle operazioni riferite all'interno dei due documenti. Nello specifico, ci si riferisce alla voce n. 12 (Esecuzione tracce su mattoni forati sez. fino a 50 cm2) dell'allegato alla CTU n. 11 che è “ascrivibile all'attività di
assistenza agli impianti sotto riportata”; voce n. 15 (Chiusura vani e porte con forati cm 8), “già
computata in voce 53”; voce 23 (Isolamento in lana di roccia - 40 mm in più), la cui operazione deve ritenersi dello stesso tipo di cui alle voci 21 e 22; voce 24 (Sottofondo leggero spessore cm 8) e la voce 52; voce 43 (Rasatura a gesso) e voce 44 (Rasatura a civile); la voce 50 (Carico e trasporto materiali di risulta), che risulta “Già compreso nello stato finale voci di demolizione”; la voce 51
(Realizzazione di bagno turco), che risulta “già contabilizzata in voci 41-45-46”; la voce 54 (Chiusura e riempimento tracce per impianti) che viene ricompresa nelle voci 47-48 in ordine all'assistenza all'impianto elettrico e all'impianto meccanico.
Tutti e tre i documenti versati nel processo contengono, in definitiva, una stessa elencazione delle opere eseguite, sia pure diversamente accorpate in differenti voci.
Per tutti i motivi sin ora esposti questo giudice ritiene provato che la tipologia dei lavori eseguititi dalla società sono consistiti: nel rifacimento di tre bagni e di Parte_3
una cabina armadio;
nella realizzazione del massetto di due stanze;
in diverse demolizioni murarie;
nell'assistenza impiantistica (elettrica ed idraulica), accertando che il tipo di operazioni compiute dall'odierna convenuta si specifichino nelle voci contenute nel doc. 4 citato e nello “STATO FINALE
DEI LAVORI” come meglio riorganizzato dal CTU nell'allegato 11 alla relazione.
Tanto premesso, in punto di individuazione delle opere eseguite, si osserva che all'esito dell'attività
istruttoria è risultata accertata l'esistenza di un credito da parte di Parte_3
odierna convenuta opposta, nei confronti di attore opponente, in merito
[...] Parte_1
alle opere precedentemente accertate.
Risulta anzitutto pacifica fra le parti la conclusione di un contratto avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'immobile locato in Gussago (BS), via Mirabella n. 12 e che questi debba essere qualificato quale contratto di appalto ex. art. 1655 c.c.
Proseguendo è necessario dare altresì atto che il computo estimativo redatto dall'ing. (doc. 3 Per_1
di parte attrice) non possa costituire parte integrante del contratto d'appalto fa il e la Pt_1
non recando alcuna sottoscrizione delle parti e prevedendo, anzi, Parte_3
l'espressa indicazione in calce a pagina 13 di costituire un “preventivo di massima”.
Sempre a pagina 13 del presente documento, si legge che “Il presente preventivo è considerato di
massima, esso potrà subire modifiche o variazione durante l'esecuzione dei lavori, a seconda delle
scelte.” In questo senso si deve ritenere che il documento di cui si discute non contenga alcuna manifestazione di volontà negoziale, di tal che non possa produrre alcun effetto probatorio né in ordine alla quantità, né al tipo di opere effettivamente compiute poiché, per sua stessa ammissione, “presunti”, ovvero subordinato alle variazioni che potranno intervenire in corso di esecuzione dei lavori.
Il documento in esame, infine, non rileva nemmeno per identificare il preziario applicabile, sia poiché
prevede che “Tutte le voci di finitura vengono prese in considerazione materiali di media qualità
(salvo dove specificato) presunti sul bollettino delle opere edili della C.C.I.A.A. di Bergamo,”, quindi non manifestando inequivocabilmente la volontà di adottare un dato tariffario, sia poiché il preventivo stesso, per espressa indicazione presente a pagina 13 non possa considerarsi parte integrante del contratto.
Non vale a superare questa ricostruzione l'argomentazione presentata da parte attrice all'interno dei propri scritti difensivi che vede qualificare il computo estimativo in esame (doc. 3 di parte attrice)
quale proposta che sarebbe stata successivamente accettata, per fatti concludenti, dalla convenuta.
Ciò in quanto, anche a voler considerare il doc. 3 di parte attrice quale proposta, è evidente che questa non sia stata accettata. Ne è evidenza la differenza dell'oggetto, cioè le prestazioni, tra la “proposta”
contenuta nel doc. 3 e le prestazioni effettivamente realizzate.
Per stessa ammissione della parte attrice alcune prestazioni individuate nel computo estimativo erano state affidate ad altri (fra i molti l'adeguamento dell'impianto elettrico e di quello idraulico), di tal che l'eventuale proposta in esso contenuta si deve ritenere in concreto non accettata.
Per tutti i suesposti motivi si deve concludere che il doc. 3 prodotto da parte attrice sia privo di efficacia probatoria in merito alle condizioni per le quali sia stato concluso il contratto di appalto nonché in merito alla quantità di prestazioni dovute.
Al fine di definire il quantum debeatur è anzitutto necessario individuare la quantità di prestazione eseguita dall'odierna convenuta e, secondariamente, quale sia il preziario applicabile.
In ordine alla prima questione soccorrono primariamente i documenti prodotti da ambedue le parti,
rispettivamente lo “STATO FINALE DEI LAVORI” per parte attrice e nel SAL (doc. 4) per parte convenuta. Sebbene i documenti citati siano fra loro concordi sulla tipologia di lavori effettuati, è da evidenziare come differiscano, seppur in molti casi sensibilmente, rispetto alla quantità delle prestazioni effettive.
Al fine di poter dirimere questa controversia cruciale è la relazione prodotta dal CTU, il quale con allegato n. 11 confronta le singole voci riportate nei documenti di consuntivo succitati, mettendole fa loro in relazione. Questi dati sono stati poi verificati in seguito a sopralluogo presso il sito oggetto di causa, nonché dall'esame dei documenti fotografici e di altri documenti presenti nei fascicoli delle parti.
All'esito delle risultanze processuali questo giudice deve concordare pienamente con le conclusioni raggiunte dal CTU in ordine alle quantità di lavoro svolto. Ciò poiché, sebbene sia complesso ricostruire il lavoro eseguito una volta ultimato, il CTU abbia cercato di valorizzare il dato documentale (documenti di consuntivo succitati) coniugandolo con quello reale: a titolo d'esempio si pensi alle voci 40 e 43 della tabella 11 dove innanzi alla carenza della possibilità di misurazione diretta del lavoro effettuato si sia effettuata una ricostruzione verosimile sulla base di dati riguardanti la medesima superficie di lavoro.
Anche in merito alla seconda questione, quella relativa al preziario applicabile, si deve concordare con il CTU quando afferma che “A parere dello scrivente CTU bisogna utilizzare il Prezziario delle
Opere Edili della provincia di Brescia 03/2019 (trattandosi di un immobile localizzato nella
medesima provincia)”.
Allo stato degli atti non è dimostrato che sia stato raggiunto un accordo in ordine al preziario applicabile.
Non risulta appropriata l'applicazione del preziario regionale delle opere pubbliche (di Regione
Lombardia), poiché chiaramente applicabile ad ipotesi di appalto pubblico. Altresì non sussistono i presupposti che giustifichino l'applicazione del preziario della Camera di Commercio di Bergamo
poiché, come già accertato, non oggetto di specifica pattuizione. Pertanto, in difetto di una pattuizione esplicita è ragionevole ritenere applicabile il “Prezzario Opere
Edili della Provincia di Brescia 03/2019” poiché l'immobile oggetto di manutenzione straordinaria è
localizzato nella provincia di Brescia.
Per tutte le suesposte ragioni si ritiene che il quantum debeatur (al lordo degli anticipi già versati da parte dell'odierna attrice), definito sulla base delle operazioni effettuate applicando il preziario
“Prezzario Opere Edili della Provincia di Brescia 03/2019” debba essere determinato in € 17.306.35
oltre IVA.
In ultimo luogo deve essere rigettata, poiché infondata, la richiesta di parte attrice di ridurre l'importo dovuto per l'importo di € 400,00 per un asserito errore della convenuta nell'esecuzione delle opere,
per cui si sia reso necessario l'intervento di una ditta terza (TE). Non è stata provato né attraverso prove testimoniali né risulta la CTU la presenza di vizi in merito al lavoro svolto dall'odierna convenuta. Si deve di fatti osservare come le dichiarazioni rese dal TE in sede testimoniale concernono esclusivamente lo svolgimento del lavoro e non anche che il lavoro da lui svolto si sia reso necessario al fine di porre rimedio ad errore altrui. Rilevano, in senso contrario, le dichiarazioni del teste che riferisce come l'intervento del TE si sia reso necessario poiché l'odierno Tes_2
attore aveva deciso, in corso d'opera, di utilizzare “piastrelle diverse più grandi di quelle che aveva
scelto inizialmente. Quindi cambiava la posa”, evidenziando dunque che l'intervento della società
TE si sia reso necessario per una variazione in corso d'opera da parte dell'appaltante incompatibile con il lavoro già effettuato.
Un ulteriore elemento che supporterebbe la bontà dei lavori svolti dall'odierna convenuta è la relazione del CTU in cui si evidenzia l'assenza di alcun vizio.
Per tutte le suesposte ragioni la domanda di riduzione del corrispettivo deve essere rigettata.
In conclusione, il credito spettante alla convenuta, al netto di quanto già versato (€ 10.200 più IVA,
pari ad € 11.220,00 Iva compresa) viene quantificato in € 7.106,35 oltre IVA e dunque in complessivi
€ 7.816,98, Iva compresa.
La diversa quantificazione del credito della convenuta rispetto a quello oggetto di ingiunzione impone la revoca del decreto ingiuntivo.
Tenuto conto che nel corso del giudizio il convenuto ha dato atto che in data 10.02.2021 l'attore ha corrisposto la somma di € 7.500,00 da dedursi alla somma dovuta a titolo di capitale, ne consegue va pronunciata la condanna dell'attore al pagamento della residua somma di € 316,98.
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data dell'ultimo pagamento (10.2.2021) al saldo.
In merito al regolamento delle spese, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza, tenuto conto che l'attore ha corrisposto gran parte del proprio debito solo a giudizio instaurato.
L'attore deve quindi essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della convenuta nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge.
In ordine alla domanda di parte convenuta di condannare parte attrice alla responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c, ritiene questo giudice che la domanda sia infondata e debba pertanto essere rigettata.
È consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui affinché si possa configurare la responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c. è necessario che sussistano presupposti sia di natura soggettiva, sia di natura oggettiva. Quanto ai primi, questi vengono identificati nella “consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi”, nel caso di specie non risulta dimostrato da parte convenuta che parte attrice si sia opposta al Decreto Ingiuntivo nella piena consapevolezza di essere debitrice per la somma individuata indicata nel Decreto. Allo stato degli atti un tale comportamento non pare connotato né da dolo, né da colpa grave, tenuto conto, peraltro, dell'esito del giudizio che ha visto ridimensionata la pretesa creditoria della convenuta.
Egualmente non risulta provato l'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio sofferto dalla parte soccombente.
Per tutte le suesposte ragioni la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
Le spese di CTU, atteso l'esito della consulenza, devono essere poste definitivamente a carico solidale di entrambe le parti in pari quota, nella misura già liquidata nel corso dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4366/2020 revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertato il credito originario della convenuta opposta società , per le causali di Parte_3
cui in motivazione, in complessivi € 17.306,00, oltre IVA, dato atto del versamento da parte dell'attore in favore della convenuta della somma di € 10.400,00 oltre IVA, nonché della ulteriore somma di € 7.500,00,
condanna l'attore opponente al pagamento in favore della convenuta opposta Parte_1
ella somma di € 316,98, oltre interessi legali dal 10.2.2021 al saldo;
Parte_3
condanna l'attore a rifondere le spese di lite a favore della convenuta che liquida Parte_1
in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU come liquidate in istruttoria;
rigetta la domanda della convenuta di condanna dell'attore ex art 96 c.p.c.
Brescia, 5 maggio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio