Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
30/04/1967, residente in [...]62 16125 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. POGGI FRANCESCA
(C.F. , che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 16/08/1969, residente in [...]62 16125 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. POGGI FRANCESCA
(C.F. , che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
22.04.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PIEVE LIGURE il 29/05/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di collocazione e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1.I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, gli stessi sono economicamente indipendenti e non chiedono alcun contributo per il reciproco mantenimento per loro, ma solo per i figli.
2.I figli e sono entrambi maggiorenni, studenti Persona_1 Persona_2
universitari e restano conviventi con la madre nella casa Parte_1
familiare sita in Genova Via Acquarone civico 62 interno 4.
3.La casa familiare sita in Genova Via Acquarone civico 62 interno 4, intestata al padre , viene assegnata con ogni arredo e suppellettile alla Parte_2
moglie signora Parte_1
4. provvederà a rilasciare l'immobile già casa coniugale e a Parte_2
ritirare i propri residui effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà entro
10 giorni dalla data di udienza cartolare;
inoltre ritirerà dal domicilio coniugale i beni di cui all'elenco, noto alle parti, entro 15 giorni dall'udienza. Entro lo stesso termine, inderogabilmente, provvederà a trasferire altrove la propria residenza.
5. verserà,come già versa dal mese di firma del ricorso Parte_2
introduttivo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di €
4.200,00 mensili per 12 mensilità (€ 2.100,00 per ciascun figlio, comprese le rette universitarie del corso base attualmente frequentato), a sul Parte_1
conto corrente n. [...] alla medesima intestato presso la Banca BNL sede di Genova, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di firma del ricorso introduttivo (prima rivalutazione al febbraio 2026).
6. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_2 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Genova di cui a Verbale della riunione del 15.09.2016, che i coniugi dichiarano di conoscere, comunque qui di seguito riportate, come eventualmente diversamente pattuito omettendo voci già superate per l'età dei ragazzi:
A) Spese da concordarsi tra i genitori: (per iscritto)
3 -Spese mediche: cure odontoiatriche private, ortodontiche private e oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.)
-Spese scolastiche: tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari e successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private, costi per alloggio -se diversi dagli attuali-presso la sede universitaria o corsi di specializzazione e relative spese (utenze); costi relativi a corsi extracurriculari a pagamento organizzati da istituti scolastici;
-Spese extrascolastiche: Spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago e artistiche) e pertinenti attrezzature (e spese per iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento, centro estivo, gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura), spese per corsi di informatica, spese per viaggi e vacanze senza i genitori, spese relative all'utilizzo (assicurazione e tasse varie) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto utilizzate dai figli (mini car, autovetture, ciclomotore, motociclo), spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi;
B)Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori:
-Spese mediche: spese per visite specialistiche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale (es. fisioterapia) e prescritti dal medico curante;
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese per acquisto farmaci prescritti dal medico, ad eccezione di quelli da banco (che rientrano nell'assegno di mantenimento); spese per cure dentistiche, odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario, in difetto di
4 accordo sulla terapia con specialista privato, Ticket sanitari, spese sanitarie urgenti.
-Spese scolastiche: tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da Atenei pubblici spese per libri di testo e materiale corredo inizio anno scolastico per le predette scuole;
spese per viaggi di istruzione senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico necessarie per la frequenza scolastica e/o universitaria.
-Spese extrascolastiche: spese per il conseguimento della patente di guida B.
Qualora le predette spese siano sostenute integralmente da uno dei genitori,
l'altro gli corrisponderà la quota di rimborso a suo carico entro 15 g. dalla richiesta previa esibizione di idonea documentazione valida ai fini fiscali (che dovrà essere intestata al figlio con l'indicazione del relativo codice fiscale) attestante l'avvenuto pagamento.
7. , intestatario degli immobili siti in Genova, via Acquarone, Parte_2
appartamento civico 62, interno 4, 1 piano;
locale ad uso box con accesso dal civico 78 r distinto con numero 10; locale ad uso cantina distinto con numero 3, acquistati con fondi comuni alla coppia, si obbliga a procedere all'intestazione dei sopra citati immobili a favore dei figli e ai fini della Per_1 Persona_2
risoluzione della crisi coniugale (con atto di trasferimento a ministero del notaio
. Tali immobili sono gravati da mutuo ipotecario acquisto Persona_3
prima casa. Considerate le condizioni economiche ed il reddito di entrambi, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune e valutati tutti i suddetti elementi in rapporto alla durata del matrimonio, nonché a regolamentazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali derivanti dal coniugio, quale elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale funzionale al nuovo equilibrio della famiglia separata, il sig.
si obbliga quindi a trasferire ai figli e Parte_2 Per_1 Persona_2
che accetteranno, la proprietà dei seguenti immobili:
1. appartamento e relativi accessori sito in Genova Via Acquarone 62/4, così identificato al NCEU di Genova, Sez. GEC, foglio 9 , Particella 783, Sub 20,
Categoria A2, classe 4, vani 7,5;
5 2. immobile in Genova, Via Acquarone 62/3, così identificato al NCEU di
Genova, Sez. GEC, foglio 9, Particella 783, Sub 51, piano S 1, cat. C2, classe 4,
5 mq;
3. immobile in Genova, Via Acquarone 78 r, scala 10 int. 10, così identificato al
NCEU di Genova, Sez. GEC, foglio 9, Particella 783, Sub 75, piano S 1, cat. C6, classe 4, 24 mq con formalizzazione a mezzo atto notarile, entro dieci giorni dal provvedimento della presente separazione. I signori e si obbligano pertanto a Pt_1 Pt_2 recarsi dall'indicato notaio, unitamente ai figli e , entro il Per_1 Per_2
termine di cui sopra.
I coniugi dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il sig. e i figli e , per quanto Parte_2 Per_1 Persona_2 necessario ed utile, richiedono sin d'ora l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, come modificata dalla sentenza della
Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, nonché i benefici di cui alla
Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014.
8. e danno atto che le rate di mutuo sono state Parte_1 Parte_2
sino ad oggi saldate in eguale misura dai coniugi che analogamente provvederanno fino al rogito notarile di trasferimento immobiliare in capo ai figli;
rinunziano al rimborso di quanto rispettivamente versato e da versare a titolo di rate di mutuo e di quanto rispettivamente versato in occasione dell'acquisto degli immobili sopra citati al punto 7. Ciascuno accetta la rinunzia dell'altro.
9. Dopo il rogito notarile di trasferimento immobiliare, Parte_1 nell'interesse dei figli e , si impegna a provvedere al Per_1 Persona_2 versamento delle rate residue del mutuo direttamente all'Istituto mutuante anche nell'ipotesi in cui non sia possibile intestare il mutuo a sé ed esso rimanga intestato a . Parte_2
6 10. Nell'immobile ex casa coniugale sono presenti n. 4 mobili antichi (1 vetrina
Liberty appartenente alla signora , n. 1 vetrina, n. 1 Controparte_2
cassettone e n. 1 cassapanca appartenenti alla famiglia e un tavolo Pt_1
acquistato durante il matrimonio. La sopra citata vetrina appartenente alla signora n. 2 sedie provenienti dal primo matrimonio di CP_2 Pt_2
(ed eventuali altri oggetti provenienti dal primo matrimonio) potranno
[...]
essere ritirati da I restanti beni mobili tutti presenti Parte_2 nell'immobile rimangono assegnati in proprietà esclusiva a Parte_1
11. si obbliga a continuare a versare mensilmentee Parte_2
regolarmente a le rate relative al prestito ottenuto, Controparte_3
(finanziamento n. 01918039con rata di € 629,93 addebitata sul c/c acceso presso lo stesso istituto bancario e intestato a , importo residuo al Parte_2
31.12.2024 € 7.365,02), tenendo indenne garante. Per l'ipotesi Parte_1
in cui dovesse essere escussa la garanzia prestata da Parte_1 Pt_2
si obbliga a rimborsare a capitale, interessi e spese.
[...] Parte_1
12. Le parti utilizzeranno il conto corrente BNL cointestato Iban
[...] per pagare le spese straordinarie relative ai figli fino all'esaurimento della provvista di detto conto e si obbligano a chiudere il conto entro i successivi dieci giorni.
13. Le parti precisano di avere concluso le pattuizioni dipendenti dal presente atto a regolamentazione degli obblighi e dei diritti relativi ai rapporti familiari e pertinenti alla presente separazione personale.
14. I coniugi, con l'esatto adempimento di quanto sopra precisato in termini economici e patrimoniali, dichiarano di aver definito tutte le questioni economiche tra gli stessi pendenti, sicché nulla hanno reciprocamente più da pretendere, ad eccezione appunto di quanto sopra specificato.
15. I coniugi stabiliscono che le condizioni di cui sopra potranno operare tra gli stessi già al momento della sottoscrizione del presente ricorso, salvi i diversi termini previsti nelle condizioni”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
7 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 5, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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