Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 2254/2020
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:28
Il giorno 25/03/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Bruno per parte opponente e l'avv. Sciarratta in sostituzione dell'avv. Rossi per la convenuta opposta.
L'avv. Bruno discute la causa riportandosi ai propri atti e alle note conclusive depositate
L'avv. Sciarratta discute la causa, in particolare rileva che nell'espletata ctu non è stata rilevata usura, tuttavia contesta la riscontrata difformità dei taeg contrattuali che peraltro non era oggetto di quesito peritale, contesta altresì la rideterminazione dei saldi al tasso bot in quanto non richiesta dal giudice, per il resto si riporta alla comparsa di costituzione e alle note conclusive.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato alle ore 18:30.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 2254 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2020 promossa
DA
(Codice Fiscale: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Bruno giusta procura in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliato in
Canicattì, Viale Regina Margherita, n. 169 presso lo studio dell'indicato difensore opponente
CONTRO
(CF ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Marco Rossi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona v.lo S. Bernardino, 5A, convenuta opposta
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2020 reso, su istanza della società nel procedimento monitorio R.G. n. Controparte_1
2 556/2020, in data 6 giugno 2020, notificato a mezzo del servizio postale il
29 giugno 2020 con il quale si ingiungeva il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro € 10.380,00 oltre interessi al tasso CP_1 convenzionale, spese ed onorari della procedura monitoria.
In particolare, a sostegno dell'opposizione evidenziava l'insufficienza della prova del credito azionato in via monitoria basata esclusivamente sull'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B., che, sebbene idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo, non poteva certo costituire prova del credito nel giudizio di opposizione;
si doleva poi dell'illegittima applicazione di interessi usurari, in violazione dell'art. 1815 cod. civ. e della L. 108/1996, sulle linee di credito revolving n. 10051024251064 e n. 20157911003502 stipulate originariamente con ST CA il cui credito era stato ceduto all'odierna opposta;
in particolare, la formazione di interessi usurari era stata determinata dall'applicazione di una pratica scorretta di imputazione dei pagamenti esclusivamente alla sorte capitale, lasciando fermi e costanti gli interessi in violazione dell'art. 1194 del cod. civ.; tale meccanismo di imputazione dei pagamenti determinava inoltre la violazione degli obblighi di trasparenza sanciti all'art. 1284 cod. civ. e dall'art. 117 T.U.B, ciò in quanto, secondo le prospettazioni dell'opponente, le clausole inerenti gli interessi convenzionali pattuiti non indicavano l'effettivo tasso d'interesse applicato ai rapporti.
Chiedeva, dunque, al Tribunale di “Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, alla luce dei motivi spiegati in premessa, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, o con ogni miglior formula, ritenere e dichiarare illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 368/2020 reso, su istanza della società nel Controparte_1 procedimento monitorio R.G. n. 556/2020, in data 6 giugno 2020, notificato al signor , a mezzo del servizio postale, il Parte_1 successivo 29 giugno 2020. Condannare la società alla Controparte_1 rifusione delle spese processuali”.
Si costituiva in giudizio , con deposito di comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta, contestava le avverse difese, instava per
3 l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare: 1)
Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art.
648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione. Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
della somma di € 10.380,00, oltre interessi di mora al Parte_1 tasso convenzionale (comunque entro il limite del tasso soglia usura di cui alla l. 108/1996) da calcolarsi fino all'effettivo soddisfo (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, assegnati i termini per l'avvio della procedura di mediazione e verificato l'esito negativo della stessa, venivano concessi i termini di cui all'art 183, co 6 c.p.c.
Nella memoria ex art 183 co 6 cpc, primo termine, l'opponente evidenziava di aver depositato avanti l'intestato Tribunale, proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge 3/2012, con allegata relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dal
Tribunale, e la pendenza della procedura di sovraindebitamento.
In corso di causa il piano del consumatore veniva omologato con decreto del GD del 12.07.2022, come da documentazione versata in atti, ciononostante la causa proseguiva e veniva istruita con espletamento di ctu contabile.
Rigettata l'istanza di richiamo del ctu e precisate le conclusioni all'udienza del 29.10.2024 la causa veniva inviata all'odierna udienza per discussione ex art 281 sexies c.p.c , con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
4 Nelle note conclusive, l'opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in virtù della definizione della procedura di sovraindebitamento con decreto di omologazione del piano del consumatore del 12 luglio 2022 ed in considerazione del fatto che il C credito vantato da era stato inglobato nel piano e offerto in soddisfazione nella misura del 18%. Piano del consumatore divenuto obbligatorio in assenza di opposizione.
La convenuta opposta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.
Ciò posto, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 12 ter l. n. 3/2012, 1) dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. Il piano omologato
è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12- bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano…”.
Pertanto, la normativa richiamata si limita a precludere l'inizio e la prosecuzione di azioni esecutive individuali da parte dei creditori con causa o titolo anteriore all'omologazione del piano, ma non vieta l'esercizio di azioni di accertamento e condanna, funzionali a procurarsi un titolo giudiziale, quale deve essere qualificata l'azione monitoria intrapresa da . Controparte_1
Né potrebbe ritenersi che, una volta omologato il piano del consumatore, il creditore avente titolo o causa anteriore perda interessa ad ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito.
Ciò in quanto il piano del consumatore può essere revocato o cessare (di diritto, o previa dichiarazione del Tribunale competente) a norma degli artt. 11, c. 5, e 14bis L. 3/2012. E, pertanto, considerato che nel caso in esame il piano è attualmente in corso di esecuzione, è evidente l'interesse
5 del creditore a premunirsi di un titolo giudiziale per l'eventualità del venire meno degli effetti del piano medesimo ( in questi termini Trib. di Como n
295/2022; Trib. Catanzaro n. 450/2024; C.A. di Genova n. 33/2025 ).
Resta comunque fermo che il titolo non potrà essere forzosamente eseguito finché il piano rimane efficace, ostandovi il disposto del già richiamato art. 12ter, c. 1, L. 3/2012.
Dunque nel caso di specie non potrà pronunciarsi la cessazione della materia del contendere avendo l'opposto interesse ad una pronuncia giudiziale come evincibile dalle conclusioni rassegnate.
Si premette che l'opposizione risulta parzialmente fondata e va accolta per i motivi ed entro i limiti che si vanno ad illustrare.
Infondata si è rilevata la doglianza in ordine alla insufficiente prova del credito.
Già in fase monitoria la convenuta opposta aveva prodotto la documentazione contrattuale dei rapporti, nonché la copia degli estratti conto sia in relazione al rapporto n. 10051024251064 dal 21/03/2014 al
28/03/2019, sia in relazione al rapporto n. 20157911003502 dal
03/12/2012 al 28/03/2019 oltre alla certificazione ex art 50 tub, , con indicazione di tutti gli accrediti e gli addebiti dall'inizio dei rapporti sino alla loro estinzione. documentazione idonea non solo ad emettere il d.i. ma anche nella presente fase a dare prova del credito;
In relazione al contratto che prevedeva l'apertura di una linea di credito ad uso rotativo “revolving” n. 20157911003502, l'opposta ha provveduto ad azzerare il saldo del conto, con la conseguenza che il saldo debitore CP richiesto da si è formato in virtù delle movimentazioni successive e documentate .
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente in ordine ai due contratti di finanziamento oggetto di causa, si appuntano su due profili:
a) Usurarietà del tasso degli interessi di mora;
b) difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivo;
Allo scopo di verificare la fondatezza di tali motivi in merito alla legittimità degli interessi e del loro corretto computo, nonché sulla legittimità delle
6 condizioni economiche riportate nel contratto di finanziamento è stata disposta l'ammissione di C.T.U., espletata dalla dott.ssa Persona_1 alla quale veniva affidato il seguente quesito “ Verifichi il ctu la corrispondenza tra quanto pattuito in contratto e quanto in concreto applicato dalla banca con particolare riferimento alla tipologia di tasso applicato, se fisso o variabile, anche nel corso del rapporto ed alle altre condizioni di prezzo pattuite, . b) Relativamente all'accertamento del tasso usurario: 1) Verifichi e indichi il ctu quale fosse il tasso soglia (pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia) vigente alla data del contratto. 2) Calcoli, alla data della pattuizione contrattuale, il tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG (o ISC), includendo in essa commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese , escluse le spese sostenute per imposte e tasse, inclusa nel TAEG la maggiorazione per la formazione del tasso di interesse di mora (il quale non deve essere cumulato con il tasso corrispettivo, essendo il primo sostitutivo del secondo), dal momento della scadenza della rata o di quota parte di essa rimasti impagati sino alla data del saldo;
calcoli altresì il ctu il tasso effettivo (TEG) applicato nel piano di ammortamento effettivo. 3)
Nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria risulti maggiore del tasso soglia, effettui il ctu il ricalcolo dell'intero prestito personale espungendo tutti gli interessi, le spese e gli oneri connessi con
l'erogazione del credito ex art. 1815 c.3 c.c. procedendo, da un lato, al ricalcolo ed alla rideterminazione delle rate del mutuo , e dall'altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, delle spese e degli altri oneri collegati alla erogazione del credito versati e non dovuti”.
Ebbene, il ctu nominato dopo aver elencato i contratti esaminati oggetto di causa, le condizioni contrattuali ad essi applicati, non ha rilevato alcun tasso usurario al momento della pattuizione, ha poi verificato la corrispondenza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato facendo riferimento alla documentazione contrattuale presente in atti, e
7 cioè all'art. 14 delle condizioni generali del contratto “Ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG”.
Sia in relazione al contratto di apertura di credito su carta di credito n.
10051024251064, che in relazione alla carta di credito revolving n n.
20157911003502, l'ausiliario nominato ha accertato la mancata corrispondenza tra il TAEG pattuito ed il TAEG effettivamente applicato, procedendo al ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art.125 bis tub ossia determinato in relazione ai tassi nominali buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
L'ausiliario nominato ha dunque accertato per la Linea di credito su carta di credito n. 10051024251064, un debito residuo ammontante ad €
4.728,29; e per la Linea di credito su carta di credito n. 20157911003502 un debito residuo di € 4.893,18
Per ciò che rileva nel presente processo, ai sensi dell'art. 125 bis TUB:
i. “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (comma 6);
ii. . “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma
è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi” (comma 7).
Tale disposizione, introdotta con la novella apportata al T.U.B. dal D.Lgs.
n. 141/2010, è entrata in vigore il 19.9.2010 e, pertanto, applicabile ai due contratti oggetto di causa.
8 In base alle norme sulla trasparenza bancaria, secondo consolidata giurisprudenza di merito, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o meno, il costo complessivo del finanziamento, attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costo (TAEG o
ISC).
Laddove il Taeg indicato risulti scorretto ciò determina la nullità della singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi bot, come previsto dall'art. 125 bis tub commi 6 e 7.
In conclusione il parziale accoglimento dell'opposizione comporta da un lato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altro, l'accertamento del minor credito vantato dall'opposta in relazione ai contratti azionati, come emerso dall'istruttoria espletata e dunque € 4.728,29 in relazione alla linea di credito concessa sulla carta di credito n. 10051024251064; €
4.893,18 in relazione alla linea di credito concessa sulla carta di credito n.
20157911003502..
L'opponente va dunque condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 9.621,47 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite nella misura di un mezzo atteso il riconoscimento in ogni caso di una ragione creditoria della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2254/2020 in parziale accoglimento della domanda di revoca il d.i. n. 368/2020 ( Rg 556/2020) emesso in Parte_1 data 06 giugno 2020 dal Tribunale in intestazione;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € € 9.621,47 accertata in corso di causa;
CP_1
Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite in misura di un mezzo che liquida in CP_1 complessivi € 1680,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa
9 di legge
Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, in capo alle parti in solido
Così deciso in Agrigento all'udienza del 25.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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