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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Caterina Cuneo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a: Milano (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Caterina Cuneo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 3.10.2009 (anno 2010 atto n.
15 reg. 08 parte 2 serie A), separati con sentenza n. 1329/2024 pubblicata in data 24.09.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
Pagina 1 carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri
[...]
e in data 3.10.2009, matrimonio iscritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Milano al n. 15, Serie A, P. 2;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna domanda l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento;
2) Considerato che:
a. Con “Atto di trasferimento immobiliare tra coniugi in adempimento di obblighi assunti nel procedimento di separazione personale” a rogito del Notaio in data Persona_1
6.12.2024, il Sig. ha ceduto alla Sig.ra la propria quota del 50% della casa Pt_2 Parte_1 coniugale sita in Milano (MI), Via Marchionni n. 25 il cui prezzo, come concordato in sede di separazione, è stato interamente corrisposto dalla Sig.ra al Sig. Parte_1 Pt_2
b. I Sig.ri e hanno provveduto a chiudere il conto corrente cointestato Parte_1 Pt_2 Con (già n. 100573009578, concordando che la Controparte_1 CP_2 giacenza presente al momento dell'estinzione fosse interamente trattenuta dalla Sig.ra
Parte_1
I Sig.ri e si danno reciprocamente atto e dichiarano di non aver più nulla a Parte_1 Pt_2 pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione dipendente dal loro rapporto di coniugo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 3.10.2009 tra e Parte_1 Parte_2
Pagina 2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Caterina Cuneo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a: Milano (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Caterina Cuneo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 3.10.2009 (anno 2010 atto n.
15 reg. 08 parte 2 serie A), separati con sentenza n. 1329/2024 pubblicata in data 24.09.2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a
Pagina 1 carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri
[...]
e in data 3.10.2009, matrimonio iscritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Milano al n. 15, Serie A, P. 2;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna domanda l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento;
2) Considerato che:
a. Con “Atto di trasferimento immobiliare tra coniugi in adempimento di obblighi assunti nel procedimento di separazione personale” a rogito del Notaio in data Persona_1
6.12.2024, il Sig. ha ceduto alla Sig.ra la propria quota del 50% della casa Pt_2 Parte_1 coniugale sita in Milano (MI), Via Marchionni n. 25 il cui prezzo, come concordato in sede di separazione, è stato interamente corrisposto dalla Sig.ra al Sig. Parte_1 Pt_2
b. I Sig.ri e hanno provveduto a chiudere il conto corrente cointestato Parte_1 Pt_2 Con (già n. 100573009578, concordando che la Controparte_1 CP_2 giacenza presente al momento dell'estinzione fosse interamente trattenuta dalla Sig.ra
Parte_1
I Sig.ri e si danno reciprocamente atto e dichiarano di non aver più nulla a Parte_1 Pt_2 pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione dipendente dal loro rapporto di coniugo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 3.10.2009 tra e Parte_1 Parte_2
Pagina 2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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