Art. 1856. Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche 1. Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Nota all'art. 1856:
- Il testo dell' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate). - 1. Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo».
Nota all'art. 1856:
- Il testo dell' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate). - 1. Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo».