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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 16834/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nel procedimento introdotto da
, C.F. con l'Avv. GRECO MARA Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Resistente
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 19.5.2025
Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione del 5.3.2025
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 28 novembre 2024 ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, nega provvedimento emesso in data 19.10.2024 dal Questore della Provincia di CP_1 notificatogli in data 30.10.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso Nella seduta del 22.08.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna: “....nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove a supporto di un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante. Pur risiedendo nel territorio dal 2011, il richiedente non ha prodotto alcun elemento utile ad evidenziare il proprio personale percorso di integrazione socio-economica in Italia;
non ha in particolare evidenziato una stabile situazione lavorativa e abitativa, non ha prodotto documenti da cui sia possibile desumere l'eventuale conoscenza della lingua italiana, né eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato. In relazione alla vita familiare l'istante ha allegato la nascita di un figlio minore, ma non ha offerto elementi che facciano ritenere che vi sia coabitazione con il minore e con la madre del piccolo, né che la relazione con i suddetti sia effettiva e attuale. Pertanto premesso che il ricorrente potrà eventualmente rivolgersi al competente Tribunale dei minori per ottenere l'autorizzazione a rimanere in Italia ai sensi dell'art. 31 TUI, si ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU...”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale sin dal 2011 ed il legame familiare con la sua compagna nonché madre dei suoi figli ancori in tenerissima età.
1.3. In data 11 dicembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto de Il giudice, all'udienza del 6 2025, ha ascoltato il ricorrente, la quale ha dichiarato in lingua italiana: “... vivo a nella casa di mio cugino;
vivo con la mia compagna, ho due CP_1 figli;
il primo ha 4 anni e il secondo un anno. La mia compagna è regolare;
ha un permesso di soggiorno illimitato. Non ci siamo mai sposati perché faccio fatica ad avere i documenti dalla Guinea. Sono in Italia dal 2011...”. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata la testimonianza della compagna del ricorrente, sig.ra la quale ha dichiarato Parte_2 in lingua italiana, all'udienza del 15 aprile 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo: “ADR: mi obbligo a dire ità, a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: io sono la compagna di , non ci siamo ancora Pt_1 sposati anche se questa è la nostra intenzione a causa della difficolt erire i documenti utili per lui nel suo paese. Lui è nato in [...], non ha più i genitori, ha un fratello che è militare ed è sempre in giro per il paese: inso on con c'è nessuno che lo possa aiutare in questo s voglio aggiungere che la città è nato e cresciuto è lontana dalla capitale. ADR: io, e Pt_1 Pt_1 ri due figli abitiamo a viamo in una casa in affitto dove vive anche il cu i CP_1
lui è l'intestatario del o di affitto e noi gli p o 250,00 euro al mese per avere Pt_1 tanza singola in cui stiamo noi 4 . ADR: io e abbiamo avuto due figli u Pt_1 anni che frequenta la scuola materna a e l'altro di u o che va al nido sempre a CP_1 CP_1
ADR: io lavoro in una casa protetta a come OSS. Ho un contratto a tempo indete CP_1 di 36 ore settimanali;
percepisco una re ne mensile pari ad euro 1200,00-1300,00 circa. Poi prendo anche l'assegno unico mensile per i bambini che ammonta a circa 400,00 euro al mese per
Pag. 2 di 7 bi. Io lavoro su più turni settimanali e così ho sempre orari diversi di lavoro, se non ci fosse sareb grosso problema per i bambini (si dà atto che esibisce copia del suo CUD 2025). Pt_1
: ora non sta lavorando ma mi aiuta tantissimo con i bambini nel senso che li Pt_1 accompagn va a riprendere a scuola;
sta con loro a casa mentre io l . Così mi aiuta moltissimo nella gestione familiare. ADR: sono a conoscenza dei problemi che ha avuto con la Pt_1 giustizia qui in Italia;
era stato accusato di voler buttare rifiuti in terre a la necessaria autorizzazione (tesse a sta svolgendo il lavoro di pubblica utilità ogni lunedì presso la cooperativa Sirio di è una cooperativa sociale che si dedica ad attività di sgo CP_1 rifiuti ambientali. S terminerà questo lavoro a giugno di quest'anno. ADR: io e Pt_1 Pt_1
o sempre la speran oter crearci uno spazio tutto nostro in una solo per noi,
mi creda, è veramente difficile in quanto gli affitti sono molto alti e non sta lavorando CP_1 Pt_1 sulto solo io come familiare che produce reddito. Nessuna banca al to ci concederebbe un mutuo per poter acquistare una casa”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la discipli igente, come risulta dalla richiesta del parere della Ct inviata dalla Questura di ed allegata alla documentazione della memoria CP_1 di costituzione del 6.3.25 di resistente (v. in particolare pp.
3-5 della documentazione allegata); richiesta nella quale si dà atto che la formalizzazione della domanda de qua è avvenuta il 30.6.23 tramite appuntamento preso sulla piattaforma
Pag. 3 di 7 “prenotafacile” il 17.01.2023. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul
Pag. 4 di 7 territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in c a vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di e relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why t standing of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e familiare. Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari sin dal 2012 rinnovato fino al 2021, vive, infatti, con la propria famiglia, formata dalla sua compagna – allo stato unica persona che percepisce reddito per la famiglia (v. CUD 2025 della compagna del ricorrente per redditi pari ad euro 19.118,46; v. doc. 4 ricorso: documenti d'identità personale della compagna, due certificati di nascita dei figli, dichiarazione ISEE della compagna del 23.1.2024 per redditi pari ad euro 12.977,52; v. CUD 2024 della stessa per redditi pari ad euro 18.524,27 depositato in atti il 28.2.25 unitamente a copia delle buste-paga dei mesi di dicembre 2024 per euro 1540,18+1159,06, di novembre 2024 per euro 1384,85, di ottobre 2024 per euro 1380,24) – e dai loro due figli minorenni nati in Italia, presso l'abitazione di cui è conduttore il cugino dello stesso e al quale riescono anche a corrispondere con regolarità il relativo canone di locazione.
Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale si evince, ulteriormente, come il ricorrente abbia cercato, comunque, di intraprendere quantomeno un'attività formativa attraverso lo svolgimento di un tirocinio nel 2013 (v. doc. 3 ricorso) e il conseguimento della patente di guida italiana nel 2018 (v. doc.2 ricorso).
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e dalla compagna in Italia, riferimenti familiari sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta, infatti, un elemento significativo che
Pag. 5 di 7 dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente così come dal medesimo esercitato qui in Italia. Per altro verso, non può dubitarsi che alla lunga permanenza del ricorrente in Italia (quasi 14 anni) corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami, ove ancora esistenti, con il paese d'origine.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente e come peraltro confermato all'udienza del 6.3.25 il ricorrente risulta essere stato condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda con pena sospesa per la contravvenzione di cui all'art. 256 co 1 lett a e b D.lgs 152/2006 dal Tribunale di Reggio-Emilia con sentenza del 21.10.2021, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ssa il 21.5.2018 a Castelnuovo di Sotto e denunciato dalla Polizia Municipale di il 24.8.2016 per i reati di cui agli artt. 633 e CP_1
639 c.p. Per l'ulteriore reato di cui all'art. 256 co 1 lett a e b D.lgs 152/2006, contravvenzione commessa il 29.6.2023 è stato ammesso alla prova e sta svolgendo lavori di pubblica utilità.
Valenza positiva deve ascriversi alla modesta gravità dei fatti per i quali è stata accertata la responsabilità mentre la denuncia per i reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p. è assai risalente e nulla circa gli sviluppi è stato riferito da parte resistente, come sarebbe stato suo onere.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “ sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_3 novellato art. 19 è stato disciplinato endo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalenti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita familiare per come esercitata dal ricorrente unitamente alla coniuge e ai figli minori, alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio. Peraltro la compagna percepisce un reddito adeguato a soddisfare le esigenze del nucleo familiare in cui il ricorrente è inserito.
È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta
Pag. 6 di 7 in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 16834/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice
Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nel procedimento introdotto da
, C.F. con l'Avv. GRECO MARA Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Resistente
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 19.5.2025
Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione del 5.3.2025
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 28 novembre 2024 ai sensi dell'art. 281- undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, nega provvedimento emesso in data 19.10.2024 dal Questore della Provincia di CP_1 notificatogli in data 30.10.2024. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso Nella seduta del 22.08.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna: “....nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove a supporto di un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante. Pur risiedendo nel territorio dal 2011, il richiedente non ha prodotto alcun elemento utile ad evidenziare il proprio personale percorso di integrazione socio-economica in Italia;
non ha in particolare evidenziato una stabile situazione lavorativa e abitativa, non ha prodotto documenti da cui sia possibile desumere l'eventuale conoscenza della lingua italiana, né eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato. In relazione alla vita familiare l'istante ha allegato la nascita di un figlio minore, ma non ha offerto elementi che facciano ritenere che vi sia coabitazione con il minore e con la madre del piccolo, né che la relazione con i suddetti sia effettiva e attuale. Pertanto premesso che il ricorrente potrà eventualmente rivolgersi al competente Tribunale dei minori per ottenere l'autorizzazione a rimanere in Italia ai sensi dell'art. 31 TUI, si ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 D.lgs. n. 286/1998 terzo e quarto periodo, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU...”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale sin dal 2011 ed il legame familiare con la sua compagna nonché madre dei suoi figli ancori in tenerissima età.
1.3. In data 11 dicembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi Controparte_1 tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto de Il giudice, all'udienza del 6 2025, ha ascoltato il ricorrente, la quale ha dichiarato in lingua italiana: “... vivo a nella casa di mio cugino;
vivo con la mia compagna, ho due CP_1 figli;
il primo ha 4 anni e il secondo un anno. La mia compagna è regolare;
ha un permesso di soggiorno illimitato. Non ci siamo mai sposati perché faccio fatica ad avere i documenti dalla Guinea. Sono in Italia dal 2011...”. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata la testimonianza della compagna del ricorrente, sig.ra la quale ha dichiarato Parte_2 in lingua italiana, all'udienza del 15 aprile 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo: “ADR: mi obbligo a dire ità, a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: io sono la compagna di , non ci siamo ancora Pt_1 sposati anche se questa è la nostra intenzione a causa della difficolt erire i documenti utili per lui nel suo paese. Lui è nato in [...], non ha più i genitori, ha un fratello che è militare ed è sempre in giro per il paese: inso on con c'è nessuno che lo possa aiutare in questo s voglio aggiungere che la città è nato e cresciuto è lontana dalla capitale. ADR: io, e Pt_1 Pt_1 ri due figli abitiamo a viamo in una casa in affitto dove vive anche il cu i CP_1
lui è l'intestatario del o di affitto e noi gli p o 250,00 euro al mese per avere Pt_1 tanza singola in cui stiamo noi 4 . ADR: io e abbiamo avuto due figli u Pt_1 anni che frequenta la scuola materna a e l'altro di u o che va al nido sempre a CP_1 CP_1
ADR: io lavoro in una casa protetta a come OSS. Ho un contratto a tempo indete CP_1 di 36 ore settimanali;
percepisco una re ne mensile pari ad euro 1200,00-1300,00 circa. Poi prendo anche l'assegno unico mensile per i bambini che ammonta a circa 400,00 euro al mese per
Pag. 2 di 7 bi. Io lavoro su più turni settimanali e così ho sempre orari diversi di lavoro, se non ci fosse sareb grosso problema per i bambini (si dà atto che esibisce copia del suo CUD 2025). Pt_1
: ora non sta lavorando ma mi aiuta tantissimo con i bambini nel senso che li Pt_1 accompagn va a riprendere a scuola;
sta con loro a casa mentre io l . Così mi aiuta moltissimo nella gestione familiare. ADR: sono a conoscenza dei problemi che ha avuto con la Pt_1 giustizia qui in Italia;
era stato accusato di voler buttare rifiuti in terre a la necessaria autorizzazione (tesse a sta svolgendo il lavoro di pubblica utilità ogni lunedì presso la cooperativa Sirio di è una cooperativa sociale che si dedica ad attività di sgo CP_1 rifiuti ambientali. S terminerà questo lavoro a giugno di quest'anno. ADR: io e Pt_1 Pt_1
o sempre la speran oter crearci uno spazio tutto nostro in una solo per noi,
mi creda, è veramente difficile in quanto gli affitti sono molto alti e non sta lavorando CP_1 Pt_1 sulto solo io come familiare che produce reddito. Nessuna banca al to ci concederebbe un mutuo per poter acquistare una casa”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7.Solo parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la discipli igente, come risulta dalla richiesta del parere della Ct inviata dalla Questura di ed allegata alla documentazione della memoria CP_1 di costituzione del 6.3.25 di resistente (v. in particolare pp.
3-5 della documentazione allegata); richiesta nella quale si dà atto che la formalizzazione della domanda de qua è avvenuta il 30.6.23 tramite appuntamento preso sulla piattaforma
Pag. 3 di 7 “prenotafacile” il 17.01.2023. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità».
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul
Pag. 4 di 7 territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in c a vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel Per_1 corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di e relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be Per_2 no reason of principle why t standing of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e familiare. Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari sin dal 2012 rinnovato fino al 2021, vive, infatti, con la propria famiglia, formata dalla sua compagna – allo stato unica persona che percepisce reddito per la famiglia (v. CUD 2025 della compagna del ricorrente per redditi pari ad euro 19.118,46; v. doc. 4 ricorso: documenti d'identità personale della compagna, due certificati di nascita dei figli, dichiarazione ISEE della compagna del 23.1.2024 per redditi pari ad euro 12.977,52; v. CUD 2024 della stessa per redditi pari ad euro 18.524,27 depositato in atti il 28.2.25 unitamente a copia delle buste-paga dei mesi di dicembre 2024 per euro 1540,18+1159,06, di novembre 2024 per euro 1384,85, di ottobre 2024 per euro 1380,24) – e dai loro due figli minorenni nati in Italia, presso l'abitazione di cui è conduttore il cugino dello stesso e al quale riescono anche a corrispondere con regolarità il relativo canone di locazione.
Dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale si evince, ulteriormente, come il ricorrente abbia cercato, comunque, di intraprendere quantomeno un'attività formativa attraverso lo svolgimento di un tirocinio nel 2013 (v. doc. 3 ricorso) e il conseguimento della patente di guida italiana nel 2018 (v. doc.2 ricorso).
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e dalla compagna in Italia, riferimenti familiari sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta, infatti, un elemento significativo che
Pag. 5 di 7 dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente così come dal medesimo esercitato qui in Italia. Per altro verso, non può dubitarsi che alla lunga permanenza del ricorrente in Italia (quasi 14 anni) corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami, ove ancora esistenti, con il paese d'origine.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente e come peraltro confermato all'udienza del 6.3.25 il ricorrente risulta essere stato condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda con pena sospesa per la contravvenzione di cui all'art. 256 co 1 lett a e b D.lgs 152/2006 dal Tribunale di Reggio-Emilia con sentenza del 21.10.2021, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ssa il 21.5.2018 a Castelnuovo di Sotto e denunciato dalla Polizia Municipale di il 24.8.2016 per i reati di cui agli artt. 633 e CP_1
639 c.p. Per l'ulteriore reato di cui all'art. 256 co 1 lett a e b D.lgs 152/2006, contravvenzione commessa il 29.6.2023 è stato ammesso alla prova e sta svolgendo lavori di pubblica utilità.
Valenza positiva deve ascriversi alla modesta gravità dei fatti per i quali è stata accertata la responsabilità mentre la denuncia per i reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p. è assai risalente e nulla circa gli sviluppi è stato riferito da parte resistente, come sarebbe stato suo onere.
Nel bilanciamento, pertanto, fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “ sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia;
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del Per_3 novellato art. 19 è stato disciplinato endo l'interferenza statale nella vita privata
“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalenti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita familiare per come esercitata dal ricorrente unitamente alla coniuge e ai figli minori, alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio. Peraltro la compagna percepisce un reddito adeguato a soddisfare le esigenze del nucleo familiare in cui il ricorrente è inserito.
È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta
Pag. 6 di 7 in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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