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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Rg n. 899 /2019
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 28/03/2025
Il GOT, esaminati i documenti e gli atti di causa, nonché le note di udienza depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio;
alle ore 19.39 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
Maria Salvatora GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 899/2019 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE DEIANA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in TEMPIO PAUSANIA VIA SAN LORENZO 4
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. LUCIANO MUZZU CP_1 P.IVA_1 giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in SASSARI VIA TORRES, 12
*****************
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, contestando la legittimità delle pretese di parte convenuta per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione del credito ed asseriva che vi era stata una perdita occulta, con conseguente consumo anomalo non segnalato dal gestore idrico.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del credito come preteso, ovvero in misura inferiore accertata in corso di causa, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28/03/2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
A fronte delle contestazioni svolte da parte attrice, che ha eccepito la prescrizione del relativo credito, l'opposta ha prodotto l'estratto conto relativo alla fornitura, nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti, tra cui in particolare la comunicazione datata 02.10.2017, ricevuta dall'attrice in data
05.11.17, con la quale il gestore idrico comunicava l'accoglimento del reclamo presentato dalla medesima ed il riconoscimento parziale della prescrizione, riducendo le proprie pretese ad € 9.336,05, a fronte di una pretesa iniziale pari ad € 18.594,55.
Invero, l'eccezione di parte attrice risulta fondata in relazione ai consumi precedenti al mese di maggio 2014, in assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione, come correttamente riconosciuto dalla convenuta.
L'attrice ha anche adombrato la presenza di una perdita occulta relativa al galleggiante apposto alla cisterna di raccolta idrica del proprio impianto, perdita che tuttavia non ha influito sui consumi, che risultano comunque nella media dell'utenza - come si evince dall'estratto conto prodotto in giudizio e confermato dal testimone escusso su richiesta della convenuta, che riporta le letture effettuate dal gestore negli anni - e che pertanto, in difetto di contestazione circa il malfunzionamento del contatore, devono essere considerati corretti.
Alla luce delle emergenze processuali si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, accertato il credito nella misura indicata dal gestore, condanna l'attrice al pagamento della somma di € 9.336,05 in favore di annullando la fattura contestata;
CP_1
- Spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania, 28/03/2025
Il Giudice
Maria Salvatora GL
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 28/03/2025
Il GOT, esaminati i documenti e gli atti di causa, nonché le note di udienza depositate dalle parti, si ritira in camera di consiglio;
alle ore 19.39 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
Maria Salvatora GL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora GL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 899/2019 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SALVATORE DEIANA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in TEMPIO PAUSANIA VIA SAN LORENZO 4
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. LUCIANO MUZZU CP_1 P.IVA_1 giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in SASSARI VIA TORRES, 12
*****************
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, contestando la legittimità delle pretese di parte convenuta per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
In particolare, l'opponente eccepiva la prescrizione del credito ed asseriva che vi era stata una perdita occulta, con conseguente consumo anomalo non segnalato dal gestore idrico.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del credito come preteso, ovvero in misura inferiore accertata in corso di causa, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28/03/2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
A fronte delle contestazioni svolte da parte attrice, che ha eccepito la prescrizione del relativo credito, l'opposta ha prodotto l'estratto conto relativo alla fornitura, nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti, tra cui in particolare la comunicazione datata 02.10.2017, ricevuta dall'attrice in data
05.11.17, con la quale il gestore idrico comunicava l'accoglimento del reclamo presentato dalla medesima ed il riconoscimento parziale della prescrizione, riducendo le proprie pretese ad € 9.336,05, a fronte di una pretesa iniziale pari ad € 18.594,55.
Invero, l'eccezione di parte attrice risulta fondata in relazione ai consumi precedenti al mese di maggio 2014, in assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione, come correttamente riconosciuto dalla convenuta.
L'attrice ha anche adombrato la presenza di una perdita occulta relativa al galleggiante apposto alla cisterna di raccolta idrica del proprio impianto, perdita che tuttavia non ha influito sui consumi, che risultano comunque nella media dell'utenza - come si evince dall'estratto conto prodotto in giudizio e confermato dal testimone escusso su richiesta della convenuta, che riporta le letture effettuate dal gestore negli anni - e che pertanto, in difetto di contestazione circa il malfunzionamento del contatore, devono essere considerati corretti.
Alla luce delle emergenze processuali si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, accertato il credito nella misura indicata dal gestore, condanna l'attrice al pagamento della somma di € 9.336,05 in favore di annullando la fattura contestata;
CP_1
- Spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania, 28/03/2025
Il Giudice
Maria Salvatora GL