Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 543/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 5.11.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in AN AT (CE) alla
Via Napoli n. 57, nonché (c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Caserta il 18.09.1983 e (c.f. ), nata a Parte_2 C.F._2
AN AT (CE) il 26.07.1962, entrambi residenti a [...] ed entrambi elettivamente domiciliati a AN AT (CE) alla Via Volturno n. 108, presso lo studio dell'Avv. Bartolomeo Spaziano, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appellanti e limitata con socio unico (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via
V. Alfieri n. 1 e per essa, quale mandataria, (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_3
con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliati in Cuneo,
1
Oggetto: contratti bancari in c/c – carenza di legittimazione ex art. 58 TUB – azione di ripetizione dell'indebito – mutuo fondiario, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 592/2022 emessa in data 6.05.2022 dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 592/2022 emessa in data 6.05.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da del Geom. nonché dai fideiussori Parte_1 Parte_1 Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_3
successivamente incorporata da con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_4
quale cessionaria del credito ex art. 58 TUB e, per essa, della mandataria Controparte_1
al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto dell'ammontare di Controparte_2
€.59.811,64, di cui €.11.718,20 a titolo di saldo debitore del c/c sorto in data 23.10.2006 e di
€.47.093,44 a titolo di rate impagate di mutuo dell'originario importo di €.48.000 acceso in data 24.03.2016, eccependo gli opponenti l'incompetenza per territorio del giudice adito per violazione delle norme consumeristiche trattandosi di una microimpresa, nonché la nullità del d.i. opposto, l'omessa prova del credito azionato, l'illegittimità di varie clausole del rapporto di conto corrente, quali gli interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale,
l'usurarietà degli interessi applicati, l'illegittimità della c.m.s e degli interessi per c.d. giorni valuta, dei costi e delle competenze, nonché la nullità del contratto di mutuo per illegittimità dei tassi di interesse usurari, del tasso di mora applicato sull'intera rata e del piano di ammortamento alla francese, rigettata l'eccezione di incompetenza e accertata l'insussistenza delle illegittimità lamentate all'esito di CTU econometrica, ha rigettato
2 l'opposizione con conferma del d.i. opposto e condannato gli opponenti al pagamento in solido delle spese di lite, ponendo definitivamente a loro carico le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello del Geom. Parte_1
nonché i fideiussori e Parte_1 Parte_1 Parte_2 chiedendone l'integrale riforma nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente ritenuto corretto l'importo azionato con la domanda monitoria sulla base delle risultanze della CTU, ritenendo inammissibile il quesito relativo alla illegittimità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB, nonché per non aver revocato l'ingiunzione nonostante l'accertata applicazione di tassi usurari per alcuni trimestri, la presenza di c.m.s. non correttamente pattuite ed applicate e l'addebito della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente al 2014; quanto al rapporto di mutuo, il vizio della sentenza consiste nel mancato rilievo di usura contrattuale, invero sussistente per la previsione di un tasso di interesse variabile indicizzato alla media mensile Euribor 3 mesi aumentato dello spread del 6,450% su base annua, nonché per l'omessa allegazione del piano di ammortamento - alla francese, quindi illegittimo - con l'indicazione dei tassi effettivi e dell'importo delle rate, sviluppato fino alla data di risoluzione del contratto, nonché infine per la previsione di un tasso moratorio pari a quello convenzionale, maggiorato di due punti percentuali, da ritenersi illegittimo poiché applicato all'intera rata.
Si è regolarmente costituita in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1
contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto Controparte_2 preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c. per non sussistere una ragionevole probabilità che il gravame possa essere accolto, nonché precisando la formazione del giudicato in merito all'incompetenza per territorio del giudice adito e alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di rimborso degli interessi del mutuo, in quanto non riproposte espressamente in appello, inoltre, l'appellante non ha avanzato alcuna richiesta formale di riforma della sentenza impugnata, né di riproposizione della domanda ripetitoria, ma ha chiesto direttamente la revoca del d.i. opposto, “con conseguente declaratoria di nullità del contratto di finanziamento azionato”; quanto al merito, parte appellata ha evidenziato come la banca abbia del tutto legittimamente previsto e in concreto esercitato lo ius variandi, con la conseguente legittimità dei tassi che risultano effettivamente applicati al rapporto;
la sentenza ha correttamente ritenuto la sussistenza dell'usura sopravvenuta, del tutto irrilevante come da consolidato orientamento di legittimità, in caso di pattuizione di un tasso non eccedente la soglia usura risultante al
3 momento della stipula ed, inoltre, è da ritenersi la validità della pattuizione con riferimento alla capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi, essendo il tasso annuo effettivo dell'interesse creditore non corrispondente a quello nominale, mentre per i trimestri post
2014 la capitalizzazione trimestrale è legittima sino al 30.09.2016, anche se il CTU ha eseguito il ricalcolo espungendo l'anatocismo dall'1.01.2014 in poi, così come corretta è la previsione della commissione di massimo scoperto in quanto validamente pattuita;
infondate sono le contestazioni riguardanti il rapporto di finanziamento, in relazione al quale la banca ha assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione del documento contrattuale e relativo piano di ammortamento, mentre la parte mutuataria (che ha pagato solo n. 9 rate sulle n. 84 previste a titolo di rimborso della somma mutuata) non la fornito la prova di un eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, su di essa incombente, trattandosi di mutuo a tasso variabile, pretendendo la verifica d'ufficio di quale fosse “il tasso di interesse effettivamente applicato, precisando se coincide con quello pattuito”, con la conseguenza che è da rigettare in quanto irrilevante l'ammissione dell'integrazione di perizia richiesta.
A seguito di ordinanza del 5.11.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Occorre procedere, in primo luogo, all'esame della preliminare eccezione riguardante la carenza di legittimazione attiva di quale cessionaria dei crediti ceduti in Controparte_1
blocco da e nel presupposto dell'omessa Controparte_5 Controparte_4 dimostrazione della sussistenza della titolarità del credito controverso, e dunque, della propria legittimazione ad agire, in particolare in merito alla inclusione del credito oggetto di giudizio nell'ambito della cessione del ramo d'azienda tra la cedente e la Controparte_6 cessionaria Controparte_4
Il motivo non è condivisibile.
Il Collegio rileva, innanzitutto, l'ammissibilità dell'eccezione, sollevata dalla difesa degli appellanti soltanto in sede di comparsa conclusionale del 2.01.2025, in ragione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione
4 e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (cfr. Cass. sent. SU n. 2951 del 16.02.2016; Cass. ord. n. 30545 del 20.12.2017;
Cass. sent. n. 3765 del 12.02.2021).
Si osserva, inoltre, come nel corso del giudizio di primo grado gli odierni appellanti non abbiano svolto difese incompatibili con la negazione della detta titolarità (cfr. Cass. SU sent.
2951/2016 cit;
ord. n. 22525 del 24.09.2018), essendosi limitati a contestare la pretesa azionata nei loro confronti in via monitoria riferendosi alle pretese della banca cedente, parte originaria del rapporto.
Acclarata l'ammissibilità della suddetta eccezione per la sua rilevabilità d'ufficio, anche per involgere questioni attinenti a profili di nullità dei rapporti di c/c da cui hanno origine i crediti ingiunti, va osservato come nell'ipotesi di un'operazione di cessione dei crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può “opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass.,
Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
5 Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in
Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale, sul punto, la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il ce4ssionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima
6 analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Reputa l'intestata Corte territoriale come la predetta pubblicazione sia in effetti inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria di cui sopra, limitandosi l'avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie dei crediti ceduti, inoltre l'elencazione è generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte.
Pertanto, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido ed esaustivo criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione è tuttavia costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice “l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. anche la recente e già citata Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857), come nel caso in esame in cui gli appellanti, nelle rispettive qualità di società correntista e di fideiussori del debitore ceduto, hanno eccepito la illegittimità delle condizioni che la banca avrebbe applicato ai rapporti bancari da cui ha origine il credito da essa inizialmente fatto valere prima della cessione e successivamente dalla società cessionaria odierna parte appellata, a cui i debitori hanno indirizzato le contestazioni già eccepite nei confronti della banca cedente reiterandone Controparte_6 il contenuto, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società odierna appellata, che in tale giudizio esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
Passando allo scrutinio dei motivi di gravame, la difesa appellante critica il provvedimento impugnato nella parte in cui, sulla scorta della CTU, ha rigettato l'opposizione ed in particolare, quanto al rapporto di c/c, ritenendo inammissibile poiché tardivamente sollevata
7 dopo lo scadere del termine di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n.1, c.p.c. l'eccezione di illegittimità di modifica unilaterale, da parte della banca, delle condizioni contrattuali originariamente sottoscritte, ravvisandone inoltre anche l'infondatezza nel merito, avendo il
CTU -comunque investito del relativo quesito- riscontrato nel contratto la previsione della possibilità di modifica, peraltro specificamente approvata ex art. 1341 c.c. e considerato, altresì, il mancato recesso del cliente dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione (cfr. pag. 4 sent.).
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio la infondatezza dell'assunto appellante posto a sostegno dell'impossibilità di venire tempestivamente a conoscenza della documentazione bancaria occorrente per elaborare i motivi dell'opposizione, in quanto nel fascicolo monitorio risultano allegati, oltre al contratto di c/c, gli estratti conto dall'1.01.2016 al passaggio a sofferenze riportanti, in calce, la “Proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente” (disciplinata nel rispetto dell'art. 118 TUB, come peraltro anche previsto nel contratto di c/c), in virtù della quale la banca può proporre al cliente “ … decorsi due mesi dal ricevimento della presente lettera, le seguenti modifiche delle clausole contrattuali che disciplinano le comunicazioni alla clientela nei rapporti di seguito indicati” evidenziando in grassetto le parti oggetto di proposta di modifica ed espressamente rendendo noto di non dover inviare “il documento di sintesi periodico nel caso in cui le condizioni economiche del rapporto non siano variate rispetto alla comunicazione precedente”.
Quanto agli estratti conto dei periodi precedenti, prodotti tutti dalla banca in corso di causa, non risulta che la società correntista ne abbia fatta apposita preventiva richiesta alla banca al fine di operare una verifica tecnica della fondatezza della instauranda domanda, in violazione del principio che nel giudizio instaurato per l'accertamento dell'indebito e conseguente rideterminazione del saldo l'onere della prova sia interamente a carico del correntista, come da giurisprudenza rimasta sempre costante (cfr. Cass. n. 7895/2020; Cass.
n. 12845/2018; Cass. civ., sent. n. 9201/2015; Cass. n. 9099/2012; Cass. civ. n. 3374/2007).
Ed infatti, il mancato e/o non corretto esercizio del diritto ex art. 119 TUB, esime il giudice dal valutare e, se del caso, dal dichiarare la nullità di clausole contrattuali non conosciute, in quanto non sottoposte alla sua attenzione, in quanto la citata disposizione consente al correntista la verifica ante causam della corrispondenza tra le condizioni economiche normative pattuite nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante lo svolgimento del rapporto, in modo da consentirgli di sollevare tempestivamente le eccezioni ritenute pertinenti e di evitare l'instaurazione di cause esplorative suscettibili di rigetto.
8 Ulteriore motivo di gravame riguarda l'asserita illegittimità dei tassi di interesse applicati nel corso del rapporto di conto corrente, anche in relazione alla CTU che solo inizialmente ha rilevato l'applicazione di tassi usurari per il I e II trimestre del 2017, pertanto secondo la tesi appellante il giudice avrebbe dovuto revocare l'ingiunzione di pagamento ed applicare l'art. 1815 c.c. disponendo l'eliminazione, per i periodi in cui sono stati applicati tassi di interesse usurari, di tutti gli interessi e gli oneri ad essi connessi.
L'assunto è infondato.
Va, in primis, osservato che il suddetto rilievo riguarda la sola bozza peritale, modificata all'esito delle osservazioni del CTP della banca che ha chiesto di considerare l'incidenza della c.m.s. nel calcolo sull'eventuale superamento del tasso soglia, alla luce dei principi espressi dalle SS.UU. (cfr. Cass., sent. n. 16303/2018) nel recepire la modalità di comparazione suggerita da Banca d'Italia nel Bollettino n. 12/2005, che tiene conto della necessità di effettuare la separata comparazione del TEG, dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della c.m.s. applicata, con la “c.m.s. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali, emanati ex L. n. 108/2008, come anche correttamente affermato dal primo giudice nel riportare le risultanze del CTU, nel proprio elaborato definitivo, in merito all'assenza di sforamento delle soglie di usura anche nel periodo indicato (cfr. pagg.
5-6 sent.) e previa verifica della inferiorità alle soglie di usura delle c.m.s. come applicate negli estratti conto
(pagg. 13-14 CTU).
Ad ogni buon conto, gli interessi dei trimestri in contestazione costituiscono un evidente fenomeno di usura sopravvenuta, verificatasi per effetto della variazione dei tassi di interesse durante lo svolgimento del rapporto, essendo previsto nel contratto di conto corrente in esame che le condizioni contrattuali possano essere modificate nel corso dello stesso, pertanto l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito andrebbe verificata anche in relazione alle eventuali successive pattuizioni modificative, configurandosi l'usura genetica non solo con riguardo al momento dell'apertura del conto, di cui il CTU ha escluso la natura usuraria, ma anche rispetto alle successive pattuizioni, tuttavia non oggetto di doglianza appellante, neppure in via generica.
La Suprema Corte ha negato la configurabilità della ”usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga a eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della diminuzione dei tassi soglia, non potendo imputarsi al creditore un fenomeno
9 riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675). Il principio enunciato con riferimento al contratto di mutuo è applicabile anche agli altri contratti bancari, in quanto muove dalle norme che regolano l'usura nel suo complesso (arg. ex art. 1 d.l. n 394 del
2000).
L'onere di allegare il verificarsi di modificazioni peggiorative che hanno comportato l'applicazione di interessi usurari grava sul correntista, che -si ribadisce- nel caso di specie alcuna specifica allegazione ha formulato sul punto, essendosi gli opponenti limitati a dedurre il superamento del tasso soglia in relazione ai due predetti trimestri.
L'eccezione di usurarietà del credito è, dunque, da ritenersi infondata.
Sempre tra i motivi di gravame riguardanti il c/c, parte appellante si duole che la c.m.s. non sia stata correttamente pattuita, non essendo sufficiente la sua mera previsione contrattuale, essendo stata in particolare applicata sul massimo scoperto per valuta, con conseguente sua illegittimità e necessità di essere esclusa dalla ricostruzione del rapporto di conto corrente in esame.
La doglianza è infondata.
Sul punto si osserva che inizialmente la c.m.s. rappresentava il compenso spettante alla banca per la sola messa a disposizione del cliente di un affidamento, indipendentemente dal suo utilizzo o meno;
con il passare del tempo, tuttavia, essa ha avuto diverse applicazioni ed
è diventata un onere aggiuntivo all'interesse già previsto per la concessione del credito, calcolato sull'utilizzo massimo delle varie tipologie di fido nel trimestre in percentuale sulla somma massima utilizzata durante il trimestre stesso e con applicazione contestuale al conteggio trimestrale degli interessi: essa, pertanto, è diventata un ulteriore addebito di interessi a beneficio della banca, privo di ragione pratica e fondamenti giuridici, in
10 mancanza di norme che la riconoscessero, tanto da essere dichiarata giuridicamente illegittima nel 2009.
Tuttavia, se ne deve ritenere la validità per i contratti stipulati fino all'entrata in vigore del
D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) ed in presenza di determinati elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito.
In aderenza alla consolidata giurisprudenza ha affermato che “la c.m.s., per poter essere valida, deve essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, essendo necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, con la conseguenza che, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, configurandosi una violazione degli obblighi informativi a carico della banca ex art. 117 TUB, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico” (cfr., ex multis, la recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n 5359 del 29 febbraio 2024).
Tra la giurisprudenza di merito si segnala il medesimo orientamento al riguardo: “Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione” (App. Bari, sent. n. 66/2014).
E ancora, “è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (Cms) che indichi soltanto la percentuale dell'interesse ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare” (Trib. Milano 22.07.2016 n.
9266).
Dall'esame del contratto del 23.20.2006 si evince la correttezza della c.m.s. pattuita, essendone prevista la percentuale dello 0,5000% per l'intrafido e del 5xmille per l'extrafido o per lo scoperto di conto, la periodicità trimestrale e la modalità di calcolo sulla punta di massima esposizione in un periodo di utilizzo superiore a 4 gg. consecutivi e liquidata in misura non superiore a 1/4 degli interessi debitori di cui al medesimo trimestre.
11 L'appellante censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver confermato l'ingiunzione opposta nonostante l'avvenuta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente alla data del 1° gennaio 2014, pur avendo dato atto che il CTU aveva provveduto alla sua eliminazione ed ammettendo, quindi, che il credito azionato non corrisponde a quello effettivamente dovuto dal correntista.
Il motivo è fondato.
Occorre considerare che sussiste contrasto giurisprudenziale in merito alla immediata applicabilità o meno del disposto normativo del novellato art. 120, co. 2, TUB dalla data della sua entrata in vigore (1.01.2014), argomentando una prima corrente dal suo tenore letterale (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”) per ritenere esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.01.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera attuativa CICR, emanata in data 3.08.2016 (si vedano Trib. Pescara, sent. 23.08.2018 n. 1194; Trib. Cuneo, sent. 14.07.2017 n. 738; Trib. Cosenza, sent.
5.05.2016; Trib. Bologna, ordin. 25.03.2016; Trib. Bologna, sent, 9.01.2015).
La seconda e opposta corrente, peraltro cronologicamente iniziatasi ad affermare in epoca successiva e a cui questa Corte territoriale intende dar seguito, si è invece espressa in favore dell'assoluto divieto di qualsiasi pratica anatocistica, ridimensionando il ruolo del CICR nonché l'applicabilità della citata delibera in relazione ai meccanismi di produzione degli interessi, nell'assunto che l'anatocismo debba considerarsi del tutto illegittimo, a far data dall'entrata in vigore della legge di stabilità e che il principio sia già pienamente applicabile, anche in assenza di delibere attuativa da parte del CICR, anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi, a conferma dell'orientamento del Tribunale di Milano dichiarando illegittimo l'anatocismo e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione, trimestrale e perfino annuale degli interessi passivi
(Tribunale di Milano, ordin. 25.03.2015 e Tribunale di Milano, ordin. 3.04.2015):
“L'illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, dopo avere rilevato che la giurisprudenza ha escluso in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificarla, ha osservato che era "assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare
l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività",
12 usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9127 del 6.05.2015).
Al lume di quanto argomentato, il saldo del c/c va epurato degli interessi anatocistici addebitati dalla banca nel periodo in cui è vigente il divieto di legge.
Il CTU incaricato, in risposta al quesito n. 10), ha eliminato ogni capitalizzazione degli interessi successiva all'1.01.2014, ove riscontrata, addebitando gli interessi al 31 dicembre di ogni anno, vale a dire €.225 per l'anno 2014, €.246,73 per l'anno 2015 ed €.199,49 per l'anno 2016, per un totale di €.671,22, come si evince dall'esame delle tabelle di cui all'ipotesi n. 4 del CTU: di conseguenza, la suddetta somma dovrà essere decurtata dalla somma ingiunta, essendo il saldo ricalcolato in complessivi €.11.046,98.
Passando all'esame del contratto di finanziamento, la difesa appellante critica la sentenza nella parte in cui, in aderenza alle risultanze peritali, afferma che “la CTU ha evidenziato
l'assenza di usura contrattuale, essendo sia il tasso corrispettivo che quello di mora inferiori al tasso soglia” (cfr. pag. 6 sent.), genericamente lamentando che, considerata la previsione dell'applicazione di un tasso di interesse variabile indicizzato alla media mensile
Euribor 3 mesi aumentato di uno spread pari a 6,450 punti percentuali per anno, il CTU non avrebbe indicato quale sia il tasso di volta in volta applicato dalla banca, né le modalità di calcolo dello stesso, né avrebbe verificato se tali modalità di calcolo corrispondano a quanto pattuito contrattualmente;
inoltre la banca avrebbe omesso di allegare il piano di ammortamento con l'indicazione dei tassi effettivi e dell'importo delle rate, sviluppato fino alla data di risoluzione del contratto.
La censura non è condivisibile.
Come già affermato dal giudice di prime cure con convincente e condivisibile argomentazione, dall'analisi del contratto controverso non è emerso alcun superamento del tasso soglia, come verificato dal CTU nel periodo di stipula del 24.03.2016 in relazione alla categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, correttamente incrementando il
TEGM di 2,1 punti percentuali al fine di ottenere il tasso soglia di mora secondo i principi stabiliti da Cass. SSUU n. 19597/2020, così concludendo: il TAN del 6,45% e il TAEG del
7,40% sono entrambi inferiori alle soglie di usura del 17,325%, così come il tasso il tasso di
13 mora contrattuale dell'8,45% è inferiore al tasso soglia del 19,95%, ottenuto con le modalità di cui sopra (cfr. pagg. 22-23 CTU).
Il CTU ha, inoltre, risposto alle Osservazioni delle parti con argomentazioni esaustive e convincenti (cfr. pagg. 25-26 CTU), meritevoli di condivisione da parte del Collegio.
In particolare, l'Ausiliare non ha potuto fornire l'indicazione del tasso di volta in volta applicato dalla banca a causa della mancata produzione in atti del dettaglio dei pagamenti delle rate di finanziamento, né potendo a ciò supplire la restante documentazione: in virtù del principio dell'onere della prova, spettava a parte mutuataria che chiede la dimostrazione della non debenza delle somme richieste a titolo di interessi, depositare tutto quanto occorrente a sostegno della domanda, essendo suo onere anche curarne la conservazione per essere una società e, in mancanza, avrebbe dovuto farne richiesta preventiva alla banca ex art. 119 TUB, anche al fine di evitare l'introduzione di contenziosi di tipo esplorativo, atteso che l'onus probandi non si attenua quando ha ad oggetto fatti negativi (Cass. n. 22872/2010)
e postula che la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase preprocessuale.
Il favor che il legislatore manifesta a che il contraente della banca possa ottenere copia dei documenti ex art.119 TUB si spiega proprio per far sì che il cliente in sede stragiudiziale possa valutare l'andamento del rapporto e quindi decidere, documenti alla mano, se intraprendere, ed eventualmente su quali basi e con quali pretese, iniziative giudiziali.
Il mutuatario, avendone la concreta possibilità, doveva richiedere copia della documentazione bancaria prima dell'instaurazione del giudizio, al fine di predisporsi la prova dei fatti fondanti le proprie domande e, prima ancora, per dare corpo e consistenza alle allegazioni in fatto che è chiamata a svolgere in sede di citazione per la individuazione della controversia (cfr. Corte d'Appello di Ancona, sent. n. 879/2024 del 5.06.2024, che in un'ipotesi similare ha rigettato l'istanza di esibizione rivolta alla banca e avente ad oggetto la documentazione che parte attrice non aveva diligentemente richiesto prima di iniziare la controversia).
Corretta deve, quindi, intendersi la CTU che è basata sui documenti presenti in atti, rappresentati dal contratto di prestito con relative condizioni, documento di sintesi e piano di ammortamento (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di fase monitoria).
Inoltre il CTU, pur non essendo espressamente indicato nel quesito, ha verificato se il TAEG indicato in contratto fosse o meno superiore alle soglie di usura, includendo ai fini del calcolo i soli oneri certi e non anche quelli eventuali, come correttamente recepito in sentenza, disattendendo la pretesa appellante avente ad oggetto l'applicazione di formule di
14 calcolo che utilizzano metodologie difformi rispetto alle indicazioni fornite dalla Banca
d'Italia, includendo in modo erroneo nella formula del TAEG commissioni, remunerazioni e spese, ad eccezione di imposte e tasse, nonché gli interessi di mora, facendo appello all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ormai da tempo non più utilizzata dagli operatori del diritto.
Infine, in ordine all'asserita omessa verifica fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente praticato, va rilevato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri
e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la
Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del
TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett. a), TUB, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino 14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020,
Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente
15 fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.
L'ultimo profilo di doglianza attiene all'adozione di un piano di ammortamento c.d. alla francese, che parte appellante contesta sotto il duplice profilo della indeterminabilità dell'oggetto e della presenza di effetti anatocistici, citando a sostegno le argomentazioni di parte minoritaria della giurisprudenza non condivise dal Collegio, che invero reputa la correttezza della tipologia di rimborso del contratto di finanziamento in esame, che prevede un piano di ammortamento con maxi rata finale in cui all'inizio del periodo di rimborso l'importo della rata sarà costituita maggiormente dalla quota interessi mentre sarà ridotta la quota capitale e, con il trascorrere del piano, si avrà una decrescita della prima quota a sfavore della seconda, pertanto, quando prevista come nel caso di specie, la maxi rata finale pertanto sarà costituita per lo più dal capitale residuo, mentre la quota di interessi risulterà irrisoria.
Reputa il Collegio di poter condividere, al riguardo, unitamente al giudice di prima istanza,
l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 30 marzo 2022; Trib. Frosinone 30 marzo 2021; Trib. Roma 8 febbraio 2021; Trib. Padova 7 settembre 2021; ABF Bari n. 12533/2020; Collegio Arbitrale di Milano n. 9033 del10 giugno 2022 n. 9033) secondo cui il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non introdurrebbe alcun occulto fenomeno anatocistico, né sarebbe incompatibile con la disposizione prevista dall'art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, in quanto strutturato con la previsione che il debitore rientri dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante (a differenza del piano di ammortamento c.d. alla italiana, che invece è a rata variabile), comprensiva di quota capitale, la cui incidenza rispetto al totale della singola rata aumenta nel tempo, più quota di interessi che, al contrario, si riduce a seguito del rimborso del capitale: “Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell'ammortamento alla francese, che venga richiamato il calcolo “a scalare” degli interessi” (ABF di Milano, 11 Maggio 2022,
n. 7442).
La tipologia di rimborso dei contratti di finanziamento in esame prevede, quindi, una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente. All'inizio del
16 periodo di rimborso l'importo della rata sarà costituita maggiormente dalla quota interessi mentre sarà ridotta la quota capitale e, con il trascorrere del piano, si avrà una decrescita della prima quota a sfavore della seconda: pertanto, la rata finale pertanto sarà costituita per lo più dal capitale residuo, mentre la quota di interessi risulterà irrisoria.
Dall'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria, poiché il cliente al quale viene consegnato il piano di ammortamento in allegato al contratto di mutuo potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, costituendo il piano di ammortamento -e la relativa strutturazione- la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.
Ed infatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, ossia il debito non ancora restituito, pertanto, essi non potranno produrre altri interessi poiché resteranno separati dalla sorte capitale che sola, per sua natura, sarà produttiva di interessi.
La più recente giurisprudenza di merito, che si è occupata della questione, ha chiarito che
“la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale
e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo); la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Corte Appello Roma, 30.1.2020
n. 731).
Ed ancora, “la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati
17 sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso. In altre parole, il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi” (così Corte App. Venezia, sentenza 19 febbraio 2021).
Sull'argomento, va infine segnalato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia in materia di indeterminatezza dell'oggetto, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;
“deve … darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 77 del 29.05.2024).
Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:
nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
18 l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.;
a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.
A fronte di tali considerazioni, non può accedersi alla tesi di parte appellante a tenore della quale gli interessi maturati in applicazione di un piano di ammortamento alla francese siano più alti rispetto a quelli che sarebbero maturati con un diverso piano di ammortamento, circostanza di fatto questa non riconducibile -come già detto- ad un fenomeno anatocistico, ma al diverso criterio di formazione della rata, e controbilanciata dall'interesse per il mutuatario di fruire di una rata costante e di importo più basso rispetto a quella che sarebbe dovuta in forza di un diverso tipo di ammortamento.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, rigettata ogni richiesta istruttoria in quanto ininfluente per quanto sopra di ragione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1823/2018 del Tribunale di Ancona in data 29.10.2018 e condanna del Geom. e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, al pagamento in favore di e per essa,
[...] Controparte_1
quale mandataria, della somma di €.59.140,42 oltre interessi al tasso Controparte_2
ingiunto dalla data di ingiunzione fino al soddisfo effettivo, confermando la sentenza nel resto.
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare tra le parti nella misura di 1/10 per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da del Geom. Parte_1 Pt_1
e avverso la sentenza n. 592/2022
[...] Parte_1 Parte_2
emessa in data 6.05.2022 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1823/2018 del
Tribunale di Ancona in data 29.10.2018 e condanna del Geom. Parte_1
e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 Parte_2
e per essa, quale mandataria, della somma di Controparte_1 Controparte_2
19 €.59.140,42 oltre interessi al tasso ingiunto dalla data di ingiunzione fino al soddisfo effettivo;
- Conferma nel resto;
- Compensa nella misura di 1/10 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna parte appellante al pagamento dei restanti 9/10;
- Conferma in complessivi €.
7.795 le spese di lite come già liquidate in primo grado e liquida le spese del presente grado in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia,
€.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 26.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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