Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1022
CS
Accoglimento
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata valutazione congruità offerta per mancata inclusione costi servizi complementari

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che i costi indicati dall'aggiudicataria si riferivano solo ai servizi base, mentre i ricavi includevano anche i servizi complementari opzionali, portando a una perdita calcolata sui soli servizi base. La verifica di anomalia è stata ritenuta viziata per travisamento dei fatti o insufficiente istruttoria.

  • Accolto
    Violazione standard capitolari per campagna di comunicazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura, constatando un significativo scostamento tra l'importo annuo offerto per la campagna di comunicazione e quello medio annuo stimato dal capitolato, nonché un mancato rispetto del costo minimo previsto per il primo anno. La valutazione di congruità è stata ritenuta viziata per travisamento dei fatti o insufficiente istruttoria.

  • Accolto
    Errata valutazione costo manodopera per mancata applicazione CCNL aggiornato

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura, affermando che in sede di verifica di congruità dell'offerta si devono considerare le sopravvenienze relative alle tabelle retributive vigenti al momento della verifica, inclusi gli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del CCNL. La valutazione di congruità è stata ritenuta viziata per insufficiente istruttoria.

  • Rigettato
    Mancanza requisiti di moralità aggiudicataria

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la censura relativa all'aggiudicataria, poiché l'affitto di ramo d'azienda era stato dichiarato e non vi erano state omissioni dichiarative. Le indagini penali non costituiscono causa di esclusione automatica né grave illecito professionale ai sensi del nuovo codice. La censura relativa all'ausiliaria è stata ritenuta infondata poiché il debito tributario era stato impugnato prima della scadenza dell'offerta e non era stato accertato in via definitiva, né superava la soglia di gravità. Le sentenze risalenti nel tempo sono state ritenute irrilevanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1022
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1022
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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