TRIB
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/06/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 488 /2023 R.G., promossa da:
, nato/a a BROLO (ME) il 16/03/1961 cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Eugenio Passalacqua, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MINEO ALESSANDRO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo e indennità di disoccupazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/02/2023 , parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per 152 giornate annue alle dipendenze della . Organizzazione_1
Lamentava che l' , immotivatamente, aveva disconosciuto il suddetto rapporto di lavoro CP_1
e, conseguentemente, aveva richiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione n.
2018775507792, pari ad € 3.200,02. Rilevava che inutile era stato il ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per CP_1
l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1
decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sulla discussione dei procuratori presenti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a presso gli elenchi Parte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta datrice di lavoro.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in CP_1
agricoltura di , come da elenco pubblicato sul sito INTERNET dell' Istituto dal Parte_1
01/06/2020 al 15/06/2020 (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente). CP_1
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per CP_1
la durata di giorni 15.
Tale norma, recentemente sottoposta al vaglio della Consulta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto la modalità di pubblicazione telematica, prevista dal
Legislatore, è stata ritenuta non manifestamente irragionevole alla luce delle innegabili peculiarità del contenzioso previdenziale relativo al settore lavorativo agricolo, essendo, eventualmente, compito del Giudice di merito ravvisare eventuali profili di illegittimità o irragionevolezza nelle modalità applicative, concretamente stabilite dall' con circolare n. 82 del 2012,con la quale l' ha CP_1 CP_1 definito, in attuazione della disposizione censurata, le “specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui “decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili” (C.
Cost. n. 45/2021).
Orbene, ritiene questo Tribunale che la suddetta circolare applicativa non presenti profili di illegittimità, risultando la pubblicazione degli elenchi di variazione sul sito istituzionale CP_1
protratta per un periodo, quello di quindici giorni, sufficientemente ampio da consentire agli utenti la presa visione dei provvedimenti in questione che, come noto, vengono pubblicati con cadenza trimestrale, ed apparendo congruo fare coincidere il dies a quo del termine per proporre il ricorso amministrativo con l'ultimo dei suddetti quindici giorni di pubblicazione telematica.
Ora, anche se la normativa di riferimento ha subito un'incisiva modificazione ad opera dell'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il quale ha previsto che dall'entrata in vigore di tale provvedimento normativo “l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_1
mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”, la nuova modalità di notifica del provvedimento di disconoscimento e/o cancellazione delle giornate agricole non può applicarsi al caso concreto in quanto dagli atti di causa risulta che la ricorrente è stata cancellata dai relativi elenchi agricoli con la prima variazione del 2020 pubblicata, come già detto, fra l'01.06.2020 ed il 15.06.2020 (prima dell'entrata in vigore della normativa nuova).
A riguardo la Corte Costituzionale ha stabilito che “la novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, ma la norma non è retroattiva” (Corte Costituzionale, sentenza 23 marzo 2021 n. 45).
L'istituto Previdenziale, con messaggio del 11.01.2021 n. 71, ha stabilito che a decorrere dalla pubblicazione del secondo elenco di variazione dell'anno 2020 tali elenchi “non hanno valore di notifica nei confronti dei lavoratori interessati in quanto avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'articolo 43 del predetto decreto”.
La pubblicazione del primo elenco di variazione 2020 appare, dunque, pienamente legittima.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla
che decide entro novanta giorni. Decorso Organizzazione_2
inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla CP_1
commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ora, tenuto conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, ha proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni, deve ritenersi Parte_2
che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 15.7.2020.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza,
avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di Parte_1
cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo oggetto della domanda.
Tenuto conto che ha depositato il ricorso introduttivo del presente Parte_1
giudizio in data 16/02/2023 , lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo oggetto dell'odierna domanda.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991,
e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n.
438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. 21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997
n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei Parte_1
lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ. Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
L'inammissibilità della domanda di cui sopra, travolge in termini di infondatezza ogni altra domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere le prestazioni previdenziali riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno dedotto in giudizio. Tali domande vanno, pertanto, rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n
55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 16/02/2023 , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate dedotte in giudizio;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio che liquida CP_1
in 1.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge..
Così deciso in Patti, 13/06/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena