Articolo 8 della Legge 16 ottobre 1953, n. 799
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 novembre 1953
Art. 8.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1953-54 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953