Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15135 /2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.15135/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/12/2024 da
, con l'avv. Giuriato Silvia, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Giuriato Silvia, come da mandato in atti;
CP_1
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CHIEDONO che codesto Ecc.mo Presidente del Tribunale di Padova dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti in OV in data 04.06.2016, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di OV al n. 6, P. II, S. A e nei Registri dello stato civile del Comune di Cervarese Santa Croce al n. 5, P. II, S. B, omologando le condizioni richiamate nel presente ricorso e già omologate dal Tribunale di
Padova in sede di separazione personale con decreto n. 7698/2022 (rg 6261/2022) ed altresì indicate nel piano genitoriale allegato al presente ricorso, ordinando all'Ufficiale di stato civile del competente comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
1
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e di non avanzare alcuna pretesa di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) i figli minori, e , verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocazione residenziale ed abitativa presso la madre, che dimorerà con essi presso l''immobile coniugale di cui è proprietaria;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, indicativamente, 2 o 3 giorni la settimana
(preferibilmente nei giorni di lunedì, giovedì e domenica) prelevandoli il lunedì all'uscita di scuola, il giovedì dopo cena presso la casa della mamma, la domenica al mattino presso la casa della mamma, tenendoli con sé durante il giorno ovvero durante la serata, e riaccompagnandoli a scuola il mattino successivo;
5) il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati;
in tale circostanza, il sig. preleverà i figli il sabato alle ore 19,30 presso la casa Parte_1
materna, con accompagnamento a scuola degli stessi il lunedì mattina;
6) il padre inoltre potrà vedere e tenere con sé i figli: - durante le vacanze estive: per due settimane, anche non consecutive, da decidere in accordo con la madre entro il mese di
Maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie: alternativamente di anno in anno, nei giorni di Natale e Capodanno;
- durante le vacanze pasquali: alternativamente, di anno in anno, nei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
7) in ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente a consentire ai figli la frequentazione dell'altro genitore, al fine di perseguire massimamente il loro diritto alla bigenitorialità;
- a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , il sig. Per_1 Per_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese verserà la somma (da rivalutarsi annualmente) di € 400,00 mensili (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ; CP_1
- ciascun genitore si farà carico in misura del 50%, delle spese straordinarie (mediche, scolastiche sportivo-ricreative etc) dei figli minori, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova siglato il 17.01.2017. Il coniuge che sosterrà la spesa straordinaria avrà cura di far avere all'altro la pezza giustificativa della stessa, il quale – entro il giorno
5 del mese successivo a quello di sostenimento – provvederà al rimborso della sua quota parte;
2 - i genitori concordano espressamente che l'assegno unico in favore dei figli ovvero altri assegni o contributi alla genitorialità verranno ricevuti integralmente dal sig.
[...]
- non sono intervenute circostanze nuove in merito alla situazione personale, Pt_1
abitativa, reddituale, patrimoniale ecc. dei coniugi rispetto al momento della separazione, di talché essi intendono confermare nel presente ricorso le medesime condizioni”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 04/06/2016 Parte_1 CP_1
in OV (PD) e trascritto nel relativo registro al n.6, Parte II, Serie A dell'anno 2016.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
15.11.2022 e la separazione è stata omologata il 16.11.2022.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto il
Tribunale prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 04/06/2016 in OV Parte_1 CP_1
(PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.6 anno 2016 del Comune di
OV (PD);
3 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
4