Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 114/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/05/2025
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Presidente dott. Sossio Pellecchia
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Sezione Specializzata Agraria
Il Collegio composto dai magistrati dott. Sossio Pellecchia Presidente
dott. Teresa Cianciulli Giudice
dott. Antonio Pasquariello Giudice rel. ed est.
dott. Dello Iacono Antonio Esperto
dott. Stornaiuolo Antonio Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. resa nella causa n. 114/2024 avente ad oggetto “controversie agrarie” e vertente tra (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , col ministero/assistenza dell'avv.
[...] C.F._4
DRAGONE MARCO
- ricorrenti -
e
(C.F. ), col Parte_5 C.F._5 ministero/assistenza dell'avv. MAZZEI FRANCESCO
- resistente - CONCLUSIONI All'udienza del 27/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso debitamente depositato, Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio al fine di sentir
[...] Parte_5 accogliere le seguenti conclusioni: […] - accertare e dichiarare che il contratto di affitto, datato 30.12.2004 e registrato in data 25.05.2005 presso l'Agenzia delle
Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi al n. 728 - Serie III, con decorrenza 30.12.2004
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e della durata pattuita di 15 anni, è da considerarsi risolto, avente avuto scadenza non il 30.12.2019 bensì, tenuto conto della annualità agricola in corso, il dì
10.11.2020 ed essendo stata trasmessa e comunicata al conduttore tempestiva e valida lettera di disdetta entro il termine di cui all'art. 4 della Legge 203/1982; - accertare e dichiarare l'illegittima detenzione da parte del sig. dei Parte_5 fondi rustici di cui al disdettato contratto di fitto di fondi rustici datato 30.12.2004
e registrato in data 25.05.2005 presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei
Lombardi al n. 728 - Serie III e, per gli effetti, condannare il conduttore al rilascio dei fondi, liberi e sgomberi da persone e cose, senza oneri per le istanti, in favore delle parti ricorrenti. Con vittoria delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario. […].
Costituitosi in giudizio, , nel contestare in fatto Parte_5
e in diritto la domanda attorea, eccepiva la non tempestività e l'inefficacia della disdetta, stante l'avvenuto rinnovo automatico, alle medesime condizioni e per uguale periodo, del contratto datato 30/12/2004, avutosi con la scrittura del 30/05/2005 registrata in Sant'Angelo dei Lombardi il 13/06/2016 al n. 955 serie 3.; l'inadempimento agli obblighi dalla medesima derivanti da parte delle ricorrenti;
il difetto di legittimazione attiva della , per aver Parte_4 donato alle figlie con atto per notar del 15/07/2022 Rep. 56778;, Per_1 impugnato dinanzi al medesimo Tribunale di Avellino (RG n. 842/2024) e per ciò solo giustificante la sospensione del presente giudizio, i fondi per cui è causa;
nonché l'avvenuta realizzazione, previo debito consenso, di opere di miglioramento sui fondi medesimi, implicanti in ogni caso il riconoscimento dell'indennità o comunque del diritto di ritenzione normativamente previsto. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: […] 1) accertare e dichiarare che il contratto del 30/12/2004 si è rinnovato alla scadenza per un eguale periodo per espressa volontà delle parti come manifestata nella scrittura del 30/05/2005, rigettando le domande;
2) accertare e dichiarare, conseguentemente, la inefficacia della disdetta intimata dalle ricorrenti, rigettando le domande;
3) accertare e dichiarare, in ogni caso, la intempestività e la conseguente inefficacia della disdetta intimata, rigettando le domande;
4) rigettare, comunque, le domande siccome inammissibili, improcedibili ed infondate;
5) rigettare, in ogni caso, le domande per la impossibilità oggettiva di individuare, allo stato, la quota materiale dei vari fondi corrispondente ai diritti ereditari vantati da ciascuna delle ricorrenti sull'eredità paterna o, subordinatamente, disporre la sospensione del presente giudizio fino all'esito dell'instaurando giudizio di divisione dell'eredità relitta da P_
; 6) disporre, in ogni caso, la sospensione del presente giudizio fino all'esito
[...] di quello pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Avellino, iscritto al n.°
842/2024 RGAC, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'atto di donazione per notar del 15/07/2022 Rep. 56778; 7) accertare e dichiarare che il Per_1
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resistente, a tanto autorizzato in forza del contratto di affitto del 30/12/2004 e della scrittura del 30/05/2005, ha eseguito nei fondi concessi in affitto e nello stabilimento di lavorazione e produzione aziendale opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi, come dettagliatamente elencati nella relazione di consulenza tecnica a firma del dott.
; 8) conseguentemente e per la denegata ipotesi di accoglimento Persona_2 delle domande, condannare le ricorrenti, in via riconvenzionale, alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 17 della L. 03/82 nella somma quantificata nella c.t.u. a firma del dott. , pari ad € 981.420,26, o in Persona_2 quella, maggiore o minore, che all'esito di disponenda c.t.u., che, fin d'ora, si chiede, risulterà dovuta;
9) accogliere l'eccezione riconvenzionale di inadempimento che formalmente e per ogni effetto di legge, si propone e, per lo effetto, accertare e dichiarare che le ricorrenti, con l'azione giudiziaria proposta, hanno posto in essere una palese violazione del patto contrattuale di cui al contratto di affitto del 30/12/2004 ed alla successiva scrittura del 30/05/2005, rispetto al quale, come si chiede di accertare e dichiarare, sono gravemente inadempienti;
10) conseguentemente rigettare le domande come proposte e, in via gradata, per la denegata ipotesi del loro accoglimento, dichiarare legittimo il rifiuto, del resistente, che fin d'ora si manifesta, di procedere al materiale rilascio dei fondi e dei fabbricati;
11) accertare e dichiarare che il resistente, a tanto autorizzato in forza del contratto di affitto del 30/12/2004 e della scrittura del
30/05/2005, ha eseguito nei fondi concessi in affitto e nello stabilimento di lavorazione e produzione aziendale le opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi, come dettagliatamente elencate nella relazione di consulenza tecnica del dott. e, specificatamente, Persona_2 nel quadro riepilogativo delle conclusioni (pag. 69, 70, 71 e 72), sostenendo i relativi costi e assumendo le relative obbligazioni nei confronti di terzi (Comune di
Montella); 12) accertare e dichiarare che il resistente, per la causale di cui al N. 11 che precede, è creditore nei confronti delle ricorrenti della somma come quantificata nella citata c.t.u. del dott. , pari ad € 981.420,26, o, Persona_2 subordinatamente, di quella, maggiore o minore, che, all'esito della disponenda c.t.u., che fin d'ora si chiede, risulterà dovuta;
13) accogliere l'eccezione riconvenzionale di inadempimento che, formalmente e per ogni effetto di legge, si propone e, per lo effetto, accertare e dichiarare che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, il rilascio dei fondi, ferme tutte le eccezioni sollevate, potrà avvenire solo all'esito dell'integrale adempimento delle obbligazioni gravanti a carico delle ricorrenti e, segnatamente, dell'integrale pagamento delle somme dovute, come dettagliate nella ctu a firma del dott. Per_2
o come quantificate nella disponendo ctu, che, fin d'ora, si chiede;
14) dichiarare, conseguentemente, legittimo il rifiuto del resistente, nella malaugurata ipotesi di
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accoglimento delle domande, di procedere al rilascio dei fondi e dei fabbricati fino all'esatto integrale adempimento delle obbligazioni gravanti sulle ricorrenti e, segnatamente, del pagamento delle somme dovute;
15) adottare ogni altro necessario e conseguenziale provvedimento di legge;
16) condannare le ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione all'avv. Francesco
Mazzei, procuratore antistatario. […].
Instauratosi il contraddittorio, disconosciuta in prima udienza ad opera delle ricorrenti la scrittura privata di rinnovo tacito del 30/05/2005 prodotta da parte resistente, il quale ha proposto istanza di verificazione, espletata l'istruttoria anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (v. relazione depositata l'11.12.2024), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali II. Diritto Sul merito Fondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda di risoluzione e rilascio, così come proposta. Preliminarmente giova precisare come tra le parti sia incontestatamente, oltre che documentalmente, intervenuto il contratto di fitto di fondi rustici datato 30.12.2004 e registrato in data 25.05.2005 presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi al n. 728 - Serie III, avente ad oggetto i terreni meglio specificati in atti per la durata di anni 15 a partire dal 30.12.2004 (v. contratto in atti). Controversa risulta invece l'attuale vigenza del suddetto contratto, atteso che, a fronte della disdetta – della cui efficacia e validità meglio si dirà – ad opera dei concedenti, il resistente ha innanzitutto dedotto l'avvenuta stipula in data 30/05/2005 di una scrittura privata, recante, tra l'altro, l'accordo dei contraenti circa la previsione che il citato contratto "alla sua scadenza verrà rinnovato automaticamente", idonea a determinarne la protrazione per altri 15 anni, rispetto alla sua originaria scadenza, fissata per il 30.12.2019. Tale scrittura privata, tuttavia, ha costituito oggetto di specifico e rituale disconoscimento ad opera delle controparti ricorrenti (v. disconoscimento operato nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.05.2024), dante la stura, a seguito dell'istanza di verificazione avanzata dal medesimo resistente (v. istanza in atti, formulata nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2024), alla consulenza d'ufficio disposta in corso di causa (v. relazione in atti). Circa l'apprezzamento degli accertamenti espletati sul punto, deve preliminarmente precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di
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causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto preliminarmente precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). Orbene, il nominato ausiliario ha concluso per la natura apocrifa delle sottoscrizioni delle ricorrenti apposte alla menzionata scrittura (v. pag. 170 della relazione peritale in atti), con la conseguente impossibilità di tenerne conto ai fini della decisione del merito della controversia. Da ciò consegue, stante la non riferibilità alle odierne concedenti del rinnovo automatico nello stesso previsto, non solo la radicale infondatezza – al di là di ogni altra questione - della totalità delle eccezioni e delle riconvenzionali articolate dal resistente sul presupposto della vigenza e vincolatività, qui escluse, della predetta scrittura (v. conclusioni di cui alla comparsa di costituzione), ma anche l'operatività per converso della totalità delle clausole ab initio inserite nel contratto effettivamente sottoscritto, ivi compresa quella implicante la relativa scadenza, decorsi quindici anni a partire dal 30.12.2004, e dunque in data 30.12.2019. Tale scadenza, difatti, ha costituito il limite temporale di riferimento per le plurime disdette operate dalle medesime concedenti (v. disdette a mezzo di raccomandata, pec ed UNEP di cui in atti), delle quali risulta tuttavia comprovatamente ricevuta dall'affittuario esclusivamente quella eseguita a mezzo UNEP, ricevuta a mani proprie dal destinatario in data 11.01.2019 (v. disdetta a mezzo UNEP e relativa ricevuta in atti). Circa l'inefficacia, rispetto alla scadenza del contratto, fissata per il 30.12.2019, della suddetta disdetta, ricevuta come detto in data 11.01.2019, e dunque - a detta del resistente - a meno di un anno dalla scadenza medesima,
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giova precisare come, per condivisa giurisprudenza, I contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, devono avere, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1, secondo comma, e 39 della citata legge, una durata non inferiore a quindici annate agrarie, cioè a quindici "periodi" tra l'11 novembre di un certo anno e il 10 novembre dell'anno successivo (v. Sez. 3, Sentenza n. 20344 del 27/09/2007). Del tutto tempestiva risulta dunque la citata disdetta, essendo la medesima intervenuta in data 11.01.2019, rispetto alla scadenza del 30.12.2019 e dunque per l'annata agraria di riferimento, destinata a scadere il 10 novembre 2020, impedendo, ai sensi dell'art. 4 della legge 203/1982, il rinnovo del contratto intercorso tra le parti. Ne consegue che va dichiarata l'avvenuta cessazione alla data del 10 novembre 2020 degli effetti del contratto d'affitto di fondi rustici datato 30.12.2004 e registrato in data 25.05.2005 presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi al n. 728 - Serie III, avente ad oggetto i terreni meglio specificati in atti ed, essendo oramai decorsa da tempo tale data, il convenuto va condannato all'immediato rilascio, liberi e sgomberi da persone e cose, dei predetti fondi in favore degli attori. Non avrebbe potuto, del resto, addivenirsi ad alcuna sospensione del presente procedimento, stante la pendenza di altro giudizio (id est: n. 842/2024), avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto di donazione per notar del Per_1
15/07/2022 rep. 56778 con cui […] , madre del resistente Parte_4
[…] dichiaratasi falsamente proprietaria “in parte in virtù di legittimo titolo ultratrentennale ed in parte per usucapione non accertata giudizialmente in seguito a possesso ultraventennale palese, pacifico ed ininterrotto”, ha donato alle figlie , e i beni ed i diritti Parte_3 Parte_2 Parte_1
[…] già oggetto del contratto di affitto del 30/12/2004 […] (v. testualmente comparsa di costituzione e risposta), perdendo la legittimazione ad agire in questa sede. Al di là di ogni altra questione, difatti, non sussiste alcuna pregiudizialità tra i menzionati giudizi, atteso che, per costante giurisprudenza, la concessione in locazione e/o godimento di un bene non deve necessariamente promanare dal proprietario e/o titolare del bene medesimo (v. da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 27910 del 03/10/2023, secondo cui Ai fini della legittimazione a concedere un bene in locazione è sufficiente che il locatore ne abbia la disponibilità, sulla base di un rapporto giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento, di modo che il conduttore non può opporre al locatore la mancanza di titolarità di un diritto reale sulla cosa per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto; nonché in termini Cass. civ. Sez. 3, 10 dicembre 2004 n. 23086; Cass., 11 aprile 2006 n. 8411; Cass., 27 maggio 2010 n. 12976; Cass., 22 ottobre 2014 n. 22346).
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Nel caso di specie, poi, essendo il rapporto agrario iniziato dopo l'entrata in vigore della legge 11.2.1971, n. 11, non ricorrono nemmeno le condizioni di operatività del diritto di ritenzione invocato dal convenuto, né tantomeno per il riconoscimento dell'indennità, parimenti richiesta, anche in riconvenzionale, di cui all'art. 17 della legge n 203 del 1982. Com'è noto, l'art. 20 della legge 3.5.1982, n. 203 dispone al secondo comma che, <se nel giudizio di cognizione … è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'art. 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo>>. Giova ricordare in proposito che il diritto di ritenzione, che é riconosciuto nell'art. 1152 c.c. e si configura come situazione giuridica non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982 n. 203, così come nell'art. 15 della precedente legge 11 febbraio 1971 n. 11, in stretta correlazione col diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga al rilascio di un fondo rustico, il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo (Cass. 9.5.95, n. 5024). Nella fattispecie in esame deve ritenersi che il diritto all'indennità per i miglioramenti comunque non spetterebbe al conduttore, perché, anche se il convenuto dimostrasse di averli effettivamente eseguiti, non vi è prova della sussistenza di un - valido, come infra si chiarirà - consenso della parte concedente, né tantomeno dell'avvenuta attivazione - nemmeno dedotta - presso l'ispettorato dell'agricoltura la procedura di legittimazione prevista dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 ovvero, per i pretesi miglioramenti eseguiti prima dell'entrata in vigore di tale legge, dagli artt. 11 e 14 della legge n. 11 del 1971. Invero, uno dei fatti costitutivi del diritto dell'affittuario al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 17 l. 302/1982 per i miglioramenti apportati al fondo è "il preventivo accordo" con il concedente in ordine alla natura ed all'entità delle opere di miglioramento fondiario (Cass. 4.6.02, n. 8072), accordo sostituibile solo con una positiva decisione in ordine alle stesse da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, a seguito dell'esperimento dello specifico procedimento previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della citata legge.
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Tale consenso, che può essere anche tacito, ossia manifestato per fatti concludenti, incompatibili con la volontà di opporsi, o dai quali il consenso sia comunque deducibile con certezza, fatti da provarsi da chi li adduce, deve in ogni caso precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo valere un assenso successivo a far venir meno ex tunc l'illiceità della condotta del concessionario dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo a sanare ex nunc la situazione di illegittimità, senza far sorgere ex post il diritto all'indennizzo, ma, se mai, precludendo conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, quale la risoluzione per inadempimento (Cass. 10.5.1999, n. 4614 e Cass. 17.1.2001, n. 591). Va aggiunto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 692/1988 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 7 dell'art. 17 della l. 203/1982 nella parte in cui prevedeva l'indennizzabilità delle opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto né consentite dal concedente ed effettuate prima dell'entrata in vigore della nuova legge senza l'osservanza delle procedure previste dalla normativa precedente. In quest'ultima, come è noto, rientra l'art. 11 della l. 11/1971, che, tra l'altro, parimenti prevede, in materia, il preventivo accordo delle parti o, in mancanza, il sostitutivo parere favorevole dell'ispettorato agrario. La Cassazione (sent. n. 483 del 15.1.03, cui sono conformi Cass. 2001/2577, 2001/8741, 2002/1892, 2002/1902) ha efficacemente sintetizzato tale situazione normativa affermando che <in tema di affitto di fondi rustici, i miglioramenti eseguiti sul fondo dall'affittuario coltivatore diretto senza il consenso del concedente dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 sono indennizzabili solo se viene osservata la procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della legge n. 11 del 1971 e, poi, dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario)>>. Né rilievo a tal fine potrebbe attribuirsi alla clausola generica ed onnicomprensiva di consenso di cui al contratto in atti (v. testualmente contratto del 30/12/2004: […] il proprietario autorizza l'affittuario ad eseguire opere di miglioramento fondiario, a sottoscrivere e presentare qualsiasi pratica presso ogni autorità e in particolare a presentare pratiche per richieste di contributi ai sensi delle vigenti leggi nazionali, comunitarie e regionali, riscuotendo i relativi contributi e a prestare tutte le cure colturali successive […]). Per parimenti condivisa giurisprudenza, difatti, In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346 c.c., secondo i quali
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l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile). (Cass. Sez. 3, 16/04/2024, n. 10309). Alla stregua di quanto precede, dunque, in accoglimento della domanda di risoluzione e rilascio proposta dalle ricorrenti, dovrà dichiararsi l'avvenuta cessazione alla data del 10 novembre 2020 degli effetti del contratto di affitto di fondi rustici intercorso tra le parti datato 30.12.2004 e registrato in data 25.05.2005 presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi al n. 728
- Serie III, avente ad oggetto i terreni meglio specificati in atti, nonché condannarsi il resistente, , all'immediato rilascio, liberi Parte_5
e sgomberi da persone e cose, dei suddetti terreni in favore delle ricorrenti,
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_4
Infondata, e dunque da rigettarsi, per le assorbenti ragioni di merito sin qui esposte, deve per converso ritenersi ogni altra domanda od eccezione riconvenzionale comunque proposta – peraltro, senza la normativamente imposta richiesta di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c. (v. comparsa di costituzione, nonché Sez. 3, Sentenza n. 23815 del 16/11/2007, circa la relativa inammissibilità) – dal resistente, atteso che per parimenti condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).. Sulle spese
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, anche delle riconvenzionali (indeterminabile a complessità media), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Definitivamente a carico di parte resistente devono porsi le spese della espletata CTU, così come liquidate in corso di causa
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le Parti indicate in epigrafe, disattesa o comunque assorbita, ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: accoglie
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la domanda così come proposta e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta cessazione alla data del 10 novembre 2020 degli effetti del contratto di affitto di fondi rustici intercorso tra le parti datato 30.12.2004 e registrato in data 25.05.2005 presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi al n. 728
- Serie III, avente ad oggetto i terreni meglio specificati in atti, e, per l'effetto, condanna il resistente, , all'immediato rilascio, liberi e sgomberi Parte_5 da persone e cose, dei suddetti terreni in favore delle ricorrenti, Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3
; Parte_4 rigetta ogni altra domanda od eccezione riconvenzionale comunque proposta dal resistente, ; Parte_5 condanna parte resistente, , alla rifusione in favore delle Parte_5 ricorrenti, Parte_1 Parte_2
e , delle spese del Parte_3 Parte_4 presente giudizio, liquidate in € 70,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Dragone Marco pone definitivamente a carico di parte resistente, , le spese Parte_5 di CTU, così come liquidate in corso di causa;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 28/05/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Pasquariello Sossio Pellecchia
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