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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. V.G. 10049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 10049/2025 V.G. promoSA con ricorso depositato il 7.10.2025 da
, nato a [...] il [...] con l'avv. Squillace Lucio Parte_1
e
, nata a [...] il [...] con l'avv. Squillace Lucio Parte_2 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti:
“1) Per le motivazioni esposte in fatto e diritto nel ricorso 03.10.25 rg 10049/25 Trib.
Padova prendere atto che i ricorrenti, salve le reciproche responsabilità genitoriali e prescrizioni in tema di cambio di residenza (ex art. 337 sexies II° comma C.C.) potranno risiedere ove riterranno opportuno;
2) Disporsi l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre (ora in corso di acquisizione), disponendo che limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, comprese tuttavia scelte di salute dettate da motivi di urgenza e/o ricovero ospedaliero e/o difficoltà a reperire il consenso paterno, la madre potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente da quella paterna;
3) Il padre Sig. si obbliga a corrispondere a far data dal 01.01.2026 (data in Parte_1 cui la dott.SA avrà rilasciato la casa familiare, vedi infra) le seguenti somme: Pt_2
- contributo di mantenimento ordinario a carico del padre di € 300,00/mese per entrambi i figli, salvo aggiornamento ISTAT e revisione al verificarsi di nuove esigenze connesse al progredire dell'età dei figli;
contributo mantenimento da versarsi alla madre entro il giorno
15 di ogni mese di competenza a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN
[...];
- contributo a carico del padre per la copertura della retta dell'asilo per e materna Per_1
Per_ per intesa come spesa extra di natura ricorrente, comprensiva quindi dei mesi estivi, di € 500,00/mese, salvo conguaglio per i motivi sopra citati sub 5); contributo spesa asilo/materna figli da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese di competenza mezzo bonifico bancario sul conto IBAN: [...];
- rimborso/anticipo spese extra al 50% come da protocollo Tribunale di Padova (doc. 20 ricorso) che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente avendone ricevuto copia;
rimborso/anticipo spese extra da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN: [...];
4) Il padre in considerazione del luogo di lavoro (Reggio Emilia) e degli orari conseguenti il proprio impiego potrà tenere con sé, a settimane alterne, i figli dal venerdì pomeriggio/sera sino alla domenica sera, avendo cura di riportarli a casa della madre la sera steSA (della domenica) entro le ore 21.30, salvo diversi accordi da prendersi con adeguato anticipo;
Inoltre il padre, nella settimana in cui non potrà stare con i figli “venerdì/domenica”, potendo usufruire al lavoro di eventuali permessi potrà stare con i figli, previo accordo con la madre con adeguato anticipo, il venerdì dal pomeriggio sino alla sera entro le ore 19.00, ora in cui avrà cura di riportarli a casa della madre;
5) Per le vacanze estive, natalizie, pasquali, compleanni dei bambini e degli stessi genitori,
i ricorrenti, con reciproco senso di responsabilità, concorderanno di volta in volta la scelta più adeguata sì dare continuità affettiva ai loro figli;
6) il Sig. , fermo quanto previsto al punto 3), nulla oppone a che la madre Parte_1
percepisca per intero l'assegno unico universale e, se erogato, il bonus asilo Parte_3
o qualsiasi altra forma di sussidio all'infanzia, accordando sin d'ora ogni consenso presso gli uffici preposti a tal fine;
7) I ricorrenti nulla oppongono reciprocamente al rilascio del paSAporto o altro documento valido per l'espatrio dei figli, purché in caso di espatrio temporaneo (vacanza/lavoro o altro motivo contingente), i minori siano sempre con la costante presenza del genitore che si assume la responsabilità di recarsi all'estero;
Accordi patrimoniali tra i ricorrenti: 8) Entro il termine di giorni 30 dalla sentenza di omologa degli accordi genitoriali e patrimoniali qui esposti, le parti si obbligano reciprocamente a presenziare avanti al notaio consensualmente individuato nella persona del Dott. con studio in 35134 Persona_3
Padova, via Duprè, 1, con spese notarili e/o tasse, e/o oneri fiscali richiesti dall'Agenzia
Entrate a carico del Sig. , per dare formale attuazione nelle dovute forme Parte_1 notarili alle reciproche volontà già specificate al punto 7) del presente ricorso, per parte
Dr.SA di cedere a titolo gratuito al Sig. la propria quota di comproprietà Pt_2 Pt_1 sull'abitazione di cui al doc. 8 e per parte di accettare tale cessione, garantendo Pt_1 quest'ultimo, in favore della Dr.SA la dichiarazione di “accollo liberatorio” da Pt_2 parte dell'Istituto mutuante (Cfr. doc. 10 ricorso);
9) A rogito avvenuto di cui al punto precedente il conto di appoggio del mutuo sarà chiuso e/o intestato unicamente al Sig. , il relativo saldo esistente diviso equamente;
Pt_1
10) Le parti, con l'adempimento delle formalità notarili inerenti l'atto di cessione di quota di cui sub 8), rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa economica, finanziaria, patrimoniale inerente la pregreSA convivenza;
11) Sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologa la provvista per il pagamento dei rati del mutuo sarà versata equamente tra gli stessi ricorrenti;
12) Sino alla data di rilascio dell'abitazione familiare da parte della madre le spese inerenti la complessiva conduzione dell'attuale casa familiare/gestione figli (asilo e scuola infanzia) saranno divise equamente tra le parti;
13) Le parti si dichiarano di aver già consensualmente individuato i beni personali ed il mobilio da asportare, in favore della Dr.SA , dall'abitazione familiare;
Pt_2
14) Spese legali interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 7.10.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli (nata il [...]) e (nato il [...]) Persona_4 Persona_5 nati fuori dal matrimonio;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse dei Per_ figli e , minori e non economicamente indipendenti, e coerenti con la situazione Per_1 personale ed economica dei genitori;
rilevato, quanto ai punti 8), 9), 10), 11), 13) e 14) delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. provvede in conformità alle condizioni rassegnate sub 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 12;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.SA Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 10049/2025 V.G. promoSA con ricorso depositato il 7.10.2025 da
, nato a [...] il [...] con l'avv. Squillace Lucio Parte_1
e
, nata a [...] il [...] con l'avv. Squillace Lucio Parte_2 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti:
“1) Per le motivazioni esposte in fatto e diritto nel ricorso 03.10.25 rg 10049/25 Trib.
Padova prendere atto che i ricorrenti, salve le reciproche responsabilità genitoriali e prescrizioni in tema di cambio di residenza (ex art. 337 sexies II° comma C.C.) potranno risiedere ove riterranno opportuno;
2) Disporsi l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre (ora in corso di acquisizione), disponendo che limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, comprese tuttavia scelte di salute dettate da motivi di urgenza e/o ricovero ospedaliero e/o difficoltà a reperire il consenso paterno, la madre potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente da quella paterna;
3) Il padre Sig. si obbliga a corrispondere a far data dal 01.01.2026 (data in Parte_1 cui la dott.SA avrà rilasciato la casa familiare, vedi infra) le seguenti somme: Pt_2
- contributo di mantenimento ordinario a carico del padre di € 300,00/mese per entrambi i figli, salvo aggiornamento ISTAT e revisione al verificarsi di nuove esigenze connesse al progredire dell'età dei figli;
contributo mantenimento da versarsi alla madre entro il giorno
15 di ogni mese di competenza a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN
[...];
- contributo a carico del padre per la copertura della retta dell'asilo per e materna Per_1
Per_ per intesa come spesa extra di natura ricorrente, comprensiva quindi dei mesi estivi, di € 500,00/mese, salvo conguaglio per i motivi sopra citati sub 5); contributo spesa asilo/materna figli da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese di competenza mezzo bonifico bancario sul conto IBAN: [...];
- rimborso/anticipo spese extra al 50% come da protocollo Tribunale di Padova (doc. 20 ricorso) che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente avendone ricevuto copia;
rimborso/anticipo spese extra da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN: [...];
4) Il padre in considerazione del luogo di lavoro (Reggio Emilia) e degli orari conseguenti il proprio impiego potrà tenere con sé, a settimane alterne, i figli dal venerdì pomeriggio/sera sino alla domenica sera, avendo cura di riportarli a casa della madre la sera steSA (della domenica) entro le ore 21.30, salvo diversi accordi da prendersi con adeguato anticipo;
Inoltre il padre, nella settimana in cui non potrà stare con i figli “venerdì/domenica”, potendo usufruire al lavoro di eventuali permessi potrà stare con i figli, previo accordo con la madre con adeguato anticipo, il venerdì dal pomeriggio sino alla sera entro le ore 19.00, ora in cui avrà cura di riportarli a casa della madre;
5) Per le vacanze estive, natalizie, pasquali, compleanni dei bambini e degli stessi genitori,
i ricorrenti, con reciproco senso di responsabilità, concorderanno di volta in volta la scelta più adeguata sì dare continuità affettiva ai loro figli;
6) il Sig. , fermo quanto previsto al punto 3), nulla oppone a che la madre Parte_1
percepisca per intero l'assegno unico universale e, se erogato, il bonus asilo Parte_3
o qualsiasi altra forma di sussidio all'infanzia, accordando sin d'ora ogni consenso presso gli uffici preposti a tal fine;
7) I ricorrenti nulla oppongono reciprocamente al rilascio del paSAporto o altro documento valido per l'espatrio dei figli, purché in caso di espatrio temporaneo (vacanza/lavoro o altro motivo contingente), i minori siano sempre con la costante presenza del genitore che si assume la responsabilità di recarsi all'estero;
Accordi patrimoniali tra i ricorrenti: 8) Entro il termine di giorni 30 dalla sentenza di omologa degli accordi genitoriali e patrimoniali qui esposti, le parti si obbligano reciprocamente a presenziare avanti al notaio consensualmente individuato nella persona del Dott. con studio in 35134 Persona_3
Padova, via Duprè, 1, con spese notarili e/o tasse, e/o oneri fiscali richiesti dall'Agenzia
Entrate a carico del Sig. , per dare formale attuazione nelle dovute forme Parte_1 notarili alle reciproche volontà già specificate al punto 7) del presente ricorso, per parte
Dr.SA di cedere a titolo gratuito al Sig. la propria quota di comproprietà Pt_2 Pt_1 sull'abitazione di cui al doc. 8 e per parte di accettare tale cessione, garantendo Pt_1 quest'ultimo, in favore della Dr.SA la dichiarazione di “accollo liberatorio” da Pt_2 parte dell'Istituto mutuante (Cfr. doc. 10 ricorso);
9) A rogito avvenuto di cui al punto precedente il conto di appoggio del mutuo sarà chiuso e/o intestato unicamente al Sig. , il relativo saldo esistente diviso equamente;
Pt_1
10) Le parti, con l'adempimento delle formalità notarili inerenti l'atto di cessione di quota di cui sub 8), rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa economica, finanziaria, patrimoniale inerente la pregreSA convivenza;
11) Sino alla data di pubblicazione della sentenza di omologa la provvista per il pagamento dei rati del mutuo sarà versata equamente tra gli stessi ricorrenti;
12) Sino alla data di rilascio dell'abitazione familiare da parte della madre le spese inerenti la complessiva conduzione dell'attuale casa familiare/gestione figli (asilo e scuola infanzia) saranno divise equamente tra le parti;
13) Le parti si dichiarano di aver già consensualmente individuato i beni personali ed il mobilio da asportare, in favore della Dr.SA , dall'abitazione familiare;
Pt_2
14) Spese legali interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 7.10.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli (nata il [...]) e (nato il [...]) Persona_4 Persona_5 nati fuori dal matrimonio;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse dei Per_ figli e , minori e non economicamente indipendenti, e coerenti con la situazione Per_1 personale ed economica dei genitori;
rilevato, quanto ai punti 8), 9), 10), 11), 13) e 14) delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. provvede in conformità alle condizioni rassegnate sub 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 12;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.SA Barbara De Munari