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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2527/2023 promossa da:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ruocco Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Claudio Coratella
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. n. 1.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Arezzo, Controparte_1 Parte_1 esponendo in fatto che: la aveva stipulato con PrestiNuova S.p.A. (fusa in incorporazione in Parte_1
i contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello Controparte_1 stipendio n. 7009141, 8018001 e 8050057; tali contratti erano stati estinti anticipatamente rispetto alla Contr durata pattuita;
in seguito all'estinzione anticipata dei tre contratti, la aveva chiesto a la Parte_1 restituzione di oneri di varia natura e, stante il rifiuto della Banca, si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il rimborso di € 509,02 per il contratto n. 7009141, di € 1.099,41 per il contratto n. 8018001 e di € 324,13 per il contratto n. 8050057.
In diritto, la ha dedotto che non sono dovute commissioni e spese per l'estinzione anticipata dei CP_1 finanziamenti, posto che: contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice innanzi all'ABF, in ordine ai contratti di finanziamento de quibus non poteva trovare applicazione l'art. 125 sexies del TUB, introdotto dal d.lvo 141/2010, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2008/48/CE, perché
pagina 1 di 8 antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.lvo.; il contratto n. 7009141 era stato sottoscritto nel
2006 ed era stato estinto nel 2009, quindi molto prima della Direttiva comunitaria suddetta e del conseguente d.lvo 141/2010; né a tale contratto poteva dirsi applicabile la Direttiva 87/102/CE, perché trattasi di Direttiva che necessita di una legge nazionale di attuazione, che in Italia non è stata adottata;
Contr quanto alla quota-parte del premio assicurativo non goduto, l'aveva già rimborsata, nella misura di € 788,21; quanto alle spese sostenute per le commissioni finanziarie, trattavasi di costi qualificati come “up front”, che costituiscono le spese vive sostenute dall'intermediario finanziario per giungere alla stipula del contratto: esse non dipendono dalla durata effettiva del contratto di finanziamento e sono sempre state considerate, sia dalla Banca d'Italia che dalla giurisprudenza, come non soggette a rimborso, in applicazione dell'art. 125-sexies del T.U.B; in ogni caso la sentenza “LE della Corte di Giustizia non è rilevante nel caso di specie perché attiene all'interpretazione di una direttiva non direttamente applicabile nei rapporti tra privati che sono invece regolati per i contratti stipulati dopo il
19.9.2010 dall'art. 125 sexies TUB.
Su tali basi, ha chiesto di accertare che nulla era dovuto alla sia a titolo di CP_1 Parte_1 rimborso dei costi aventi natura “up front”, sia a titolo di rimborso del premio assicurativo non goduto.
Si è costituita in giudizio invocando il rigetto delle domande attoree e chiedendo in via Parte_1 riconvenzionale la condanna di al pagamento della somma di € 1.395,21, a titolo di Controparte_1 spese e commissioni corrisposti e non dovuti.
Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 394 del 1.08.2023, ha parzialmente accolto la domanda proposta da nei confronti di accertando che essa nulla doveva alla Controparte_1 Parte_1 convenuta con riferimento ai contratti di finanziamento n. 7009141 del 10.10.2006 e n. 8018001 del
23.04.2009; lo stesso giudicante ha poi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti condannando la a rifondere in favore Parte_1 Controparte_1 CP_1 dell'attrice l'importo di € 324,13 rispetto al contratto di finanziamento n. 8050057 del 3.07.2013, oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in giudizio della convenuta.
Contr Il Giudice di Prime Cure ha in particolare rilevato che: ai rapporti intercorsi tra e Parte_1 continua ad applicarsi l'art. 125 sexies TUB, nella formulazione antecedente a quella introdotta con l'art. 11 octies, comma 1, lett. C del d.l. 25.05.2021, n. 73, convertito con modificazioni in L. 23.07.2021 n. 106; in base all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza
“LE, l'art. 125 sexies del TUB, nella formulazione ratione temporis applicabile, va interpretato nel senso che non si applica più la distinzione tra gli oneri “up front” ( non rimborsabili) e gli oneri
“recurring”(rimborsabili); tale interpretazione ha poi trovato conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, la quale ha precisato che gli effetti della sentenza “LE sull'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata e quindi al 13.08.2010. Tanto premesso, il Primo Giudicante, rispetto ai contratti di finanziamento del 10.10.2006 e del 23.04.2009, evidenziando che non si applica l'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB fornita con la sentenza “LE, in quanto stipulati prima dell'entrata in vigore di tale norma, ha accolto la domanda di accertamento negativo proposta da Controparte_1 invece, quanto al contratto di finanziamento n. 8050057, sottoscritto il 3.07.2012, ha respinto la pagina 2 di 8 domanda di accertamento negativo, posto che trova applicazione l'art. 125 sexies, comma 1 TUB, così come interpretato dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale.
Conseguentemente, il Giudice di Pace ha anche parzialmente accolto la domanda riconvenzionale proposta da condannando in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 Parte_1 di € 324,13, oltre interessi dal dì della costituzione in giudizio della convenuta, per le spese sostenute per il contratto di finanziamento n. 8050057 del 3.07.2012.
Per ottenere la riforma della suddetta sentenza, ha proposto tempestivo appello sulla Parte_1 base dei seguenti motivi: erronea e/o falsa applicazione dell'art. 125 sexies TUB;
erronea quantificazione della somma dovuta dall'intermediario per le commissioni e spese connesse al finanziamento anticipate e non restituite in virtù dell'avvenuta estinzione anticipata.
Si è costituita in giudizio la quale ha resistito all'appello, eccependone Controparte_1
l'infondatezza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.; all'esito dell' udienza cartolare del 15.5.2025 è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha parzialmente rigettato la domanda riconvenzionale, escludendo l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza della CGUE e dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/2022, ai contratti di finanziamento del 10.10.2006 e del 23.04.2009, perché stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della citata norma.
Parte appellante ha evidenziato che pur essendo i contratti di finanziamento stati sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB, come introdotto dal d. lvo 141/2010, tuttavia, l'art.
3.1. D.M. del Tesoro dell'8.7.1992 già disponeva che, nei contratti di credito al consumo, il consumatore che estingue anticipatamente il contratto deve pagare gli oneri maturati sino a quel momento e, di conseguenza, ha diritto al rimborso degli oneri pagati anticipatamente in misura maggiore;
mentre l'art. 125, comma 2 TUB già stabiliva che il consumatore, in caso di adempimento anticipato, avesse diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Pertanto, ad avviso dell'odierna appellante, non sono applicabili le clausole dei contratti di finanziamento nella parte in cui escludono che, in caso di estinzione anticipata dei prestiti, le commissioni di intermediazione e quelle di assicurazione, non possono essere rimborsati al mutuatario.
Il motivo di appello è fondato.
Il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, in particolare delle commissioni di intermediazione, intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti. pagina 3 di 8
La disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo dettata dall'art. 125 sexies TUB, come introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. stabiliva che
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
In mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già chiarito, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125 sexies.
Pertanto, è indubbio che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il principio è stato nuovamente affermato nella pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre rimborsabili).
Anche recentemente i giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella per cui
è causa (finanziamenti sottoscritti prima del 2010) hanno chiarito che il consumatore già in base all'art. 125 TUB nel testo antecedente alle modifiche del 2010, correttamente interpretato in relazione alla normativa unionale, aveva comunque diritto, in caso di estinzione anticipata, alla restituzione pro quota di tutti i costi (vedi diffusamente, in motivazione, Cass. sez. I, 13/06/2024 n.16550: “Le menzionate pronunce rese da Cass. n. 14836 del 2024 e Cass. n 25977 del 2023 hanno ritenuto, tra l'altro, per quanto di specifico interesse in questa sede, che: […] come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore […] Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito
pagina 4 di 8 risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come di pendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito".
2.3.3. Da quanto fin detto emerge, allora, che la soluzione offerta dal giudice di merito, nella misura in cui ha limitato l'importo da restituirsi avvalendosi della distinzione tra costi up front e costi recurring si pone in contrasto con
l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato.
[…] come ancora opportunamente chiarito da Cass. n. 14836 del 2024 e Cass. n. 25977 del 2023,
"anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate […]
2.4. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11- octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo […] 2.5.1. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".
2.6. Nella misura in cui il
Tribunale di Torino non si è uniformato ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando parzialmente alla che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito sul presupposto della impossibilità di distinguere concretamente, con riguardo alla richiesta di restituzione di alcune somme, se esse rientravano tra le spese up front o tra quelle che recurring, la sentenza impugnata non può essere confermata”; in conformità da ultimo anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26917).
Premesso tutto ciò, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla circostanza per cui, sebbene l'art. 125 sexies TUB sia entrato in vigore solo a partire dal settembre 2010, tale norma è ricognitiva di una disciplina preesistente, riconducibile al previgente e summenzionato art. 125, 2° comma TUB.
A ciò consegue che gli artt. 10 dei contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto n. 08018001 e n. 7009141 nella parte in cui escludono il rimborso dei costi sostenuti per l'estinzione delle spese anticipate, quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti, vanno considerate vessatorie ex art. 33 del d.lgs. 206/2005.
Tanto chiarito circa l'an della pretesa avanzata dalla va esaminata l'eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione passiva sollevata da rispetto al pagamento della quota del premio Controparte_1 assicurativo non goduto.
pagina 5 di 8 La clausola n. 7 del contratto di finanziamento n. 08018001, rubricata “Adesione obbligatoria alla Polizza di assicurazione/ Garanzia Fondo Rischi”, prevede che “il Cliente prende atto e accetta che:
a) in base alla legge 180/1950 la copertura assicurativa è obbligatoria e in base alla Convenzione in essere tra e Prestinuova, le aliquote di costo predeterminate dall' possono CP_2 CP_3 essere derogate dagli istituti aderenti solo in senso più favorevole per il cliente, in ossequio alla normativa ISVAP che impegna i proponenti alla coerente applicazione delle condizioni economicamente più convenienti per il cliente;
2) alla luce di quanto sopra, il rilascio del finanziamento prevede necessariamente la propria adesione alla Garanzia Fondo Rischi Inpdap o in alternativa l'adesione, a beneficio di PrestiNuova, per iscritto a POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA “VITA” stipulata tra PrestiNuova e primaria Compagnia Assicuratrice. L'importo del premio
o garanzia viene dedotto in unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento, quale importo facente parte delle spese totali come da specifica contenuta nel precedente articolo 2)”; la clausola n.
7 del contratto di finanziamento, rubricata “Adesione alla polizza di assicurazione facoltativa”, n. 7009141 dispone che: “Il Cliente prende atto della facoltà di aderire – a beneficio di PrestiNuova- alla POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA “VITA” (che assicura il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto al momento di premorienza del Finanziato) per l'ammontare complessivo delle quote come sopra cedute, stipulata tra PRESTINUOVA e primaria Compagnia Assicuratrice, il cui premio viene dedotto in unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento, quale importo facente parte delle spese totali come da specifica contenuta nel precedente articolo 2), eventualmente manifestando la propria adesione con la sottoscrizione del relativo modulo di richiesta.”
Orbene, i contratti in questione, in quanto stipulati esclusivamente tra le odierne parti in causa, determinano la legittimazione passiva dell'intermediario finanziatore. Ne consegue che l'obbligo di corrispondere le commissioni è stato assunto dal cliente direttamente nei confronti società mutuante alla quale ha versato le relative somme. Per tali ragioni, deve quindi ritenersi munita di legittimazione passiva la società convenuta anche in relazione alla domanda di restituzione di tale voce di costo.
Tanto premesso, quanto alla determinazione del quantum degli oneri da restituire alla va Parte_1 premesso che il lgislatore non ha chiarito quale sia il criterio di conteggio da applicare in caso di rimborso dei costi conseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Ne deriva che, in mancanza di espressa pattuizione delle parti, va applicato il criterio pro rata temporis in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra evocati in relazione all'art. 125 sexies TUB ratione temporis applicabile (quindi nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal d.l. 73/21 non applicabili ai contratti oggetto di causa).
Si osserva che il criterio proposto dall'appallata non trova riscontro nelle clausole contrattuali, mentre il criterio pro rata temporis risulta maggiormente conforme alla ratio della sentenza Lexitor nella misura in cui si tratta di un criterio più favorevole al consumatore (in tal senso anche Tribunale di
Torino, sent. n. 3323/2023, in una fattispecie analoga: « Si osserva, infatti, che il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, come quello della pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento pagina 6 di 8 (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio della pro rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di
Giustizia nella citata sentenza LE (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d'Appello di
Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
Pertanto, quanto al contratto di finanziamento n. 7009141, in conformità al criterio pro rata temporis, va condannata al pagamento in favore di di € 509, 02; quanto Controparte_1 Parte_1 invece al contratto n. 80018001, la va condannata al pagamento di € 562,06, sempre in CP_1 applicazione del criterio pro rata temporis, così come indicato nella perizia allegata in primo grado
(cfr. all. b di parte appellante), per un totale complessivo di € 1.071,08.
Va precisato che parte appellata ha specificamente contestato il criterio pro rata temporis ma non la quantificazione contenuta nella perizia di parte appellante derivante dall'applicazione di tale criterio.
In considerazione dell'esito del giudizio, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in ossequio al principio secondo cui il giudice di secondo grado, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, anche se la statuizione sulle spese non sia stata investita da specifico motivo di appello, poiché, in base al principio fissato dall'art. 336, co. 1 c.p.c., la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia, parzialmente riformata, che ha statuito sulle spese, con la conseguenza che deve rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite (ex multis, Cass., sez. lav. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. sez. VI, 18marzo 2021, n. 7616; Cass. sez. VI, 24novembre 2021, n.
36395).
Nel caso di specie, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio nei termini che seguono tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata: quanto al primo grado, in euro 877,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge
(Giudice di Pace, valore € 1.100,00 – 5.200,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione del
50 % per altre fasi); quanto al presente grado, in 362,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge (Tribunale, valore sino ad € 1.100,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione del
50 % per fase decisionale;
nessun compenso fase isruttoria non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Arezzo n. 394 del 1.08.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da Parte_1
pagina 7 di 8 - per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 394/2023, condanna al pagamento di ulteriori € 1.071,08 oltre interessi dalla domanda Controparte_1 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di entrambi Controparte_1 Parte_1
i gradi che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 877,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge e, quanto al presente grado, in euro 362,00 per onorari oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge oltre ad € 147,00 per spese.
Arezzo, 18/06/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2527/2023 promossa da:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ruocco Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Claudio Coratella
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. n. 1.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Arezzo, Controparte_1 Parte_1 esponendo in fatto che: la aveva stipulato con PrestiNuova S.p.A. (fusa in incorporazione in Parte_1
i contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello Controparte_1 stipendio n. 7009141, 8018001 e 8050057; tali contratti erano stati estinti anticipatamente rispetto alla Contr durata pattuita;
in seguito all'estinzione anticipata dei tre contratti, la aveva chiesto a la Parte_1 restituzione di oneri di varia natura e, stante il rifiuto della Banca, si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il rimborso di € 509,02 per il contratto n. 7009141, di € 1.099,41 per il contratto n. 8018001 e di € 324,13 per il contratto n. 8050057.
In diritto, la ha dedotto che non sono dovute commissioni e spese per l'estinzione anticipata dei CP_1 finanziamenti, posto che: contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice innanzi all'ABF, in ordine ai contratti di finanziamento de quibus non poteva trovare applicazione l'art. 125 sexies del TUB, introdotto dal d.lvo 141/2010, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2008/48/CE, perché
pagina 1 di 8 antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.lvo.; il contratto n. 7009141 era stato sottoscritto nel
2006 ed era stato estinto nel 2009, quindi molto prima della Direttiva comunitaria suddetta e del conseguente d.lvo 141/2010; né a tale contratto poteva dirsi applicabile la Direttiva 87/102/CE, perché trattasi di Direttiva che necessita di una legge nazionale di attuazione, che in Italia non è stata adottata;
Contr quanto alla quota-parte del premio assicurativo non goduto, l'aveva già rimborsata, nella misura di € 788,21; quanto alle spese sostenute per le commissioni finanziarie, trattavasi di costi qualificati come “up front”, che costituiscono le spese vive sostenute dall'intermediario finanziario per giungere alla stipula del contratto: esse non dipendono dalla durata effettiva del contratto di finanziamento e sono sempre state considerate, sia dalla Banca d'Italia che dalla giurisprudenza, come non soggette a rimborso, in applicazione dell'art. 125-sexies del T.U.B; in ogni caso la sentenza “LE della Corte di Giustizia non è rilevante nel caso di specie perché attiene all'interpretazione di una direttiva non direttamente applicabile nei rapporti tra privati che sono invece regolati per i contratti stipulati dopo il
19.9.2010 dall'art. 125 sexies TUB.
Su tali basi, ha chiesto di accertare che nulla era dovuto alla sia a titolo di CP_1 Parte_1 rimborso dei costi aventi natura “up front”, sia a titolo di rimborso del premio assicurativo non goduto.
Si è costituita in giudizio invocando il rigetto delle domande attoree e chiedendo in via Parte_1 riconvenzionale la condanna di al pagamento della somma di € 1.395,21, a titolo di Controparte_1 spese e commissioni corrisposti e non dovuti.
Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 394 del 1.08.2023, ha parzialmente accolto la domanda proposta da nei confronti di accertando che essa nulla doveva alla Controparte_1 Parte_1 convenuta con riferimento ai contratti di finanziamento n. 7009141 del 10.10.2006 e n. 8018001 del
23.04.2009; lo stesso giudicante ha poi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti condannando la a rifondere in favore Parte_1 Controparte_1 CP_1 dell'attrice l'importo di € 324,13 rispetto al contratto di finanziamento n. 8050057 del 3.07.2013, oltre interessi al tasso legale dal dì della costituzione in giudizio della convenuta.
Contr Il Giudice di Prime Cure ha in particolare rilevato che: ai rapporti intercorsi tra e Parte_1 continua ad applicarsi l'art. 125 sexies TUB, nella formulazione antecedente a quella introdotta con l'art. 11 octies, comma 1, lett. C del d.l. 25.05.2021, n. 73, convertito con modificazioni in L. 23.07.2021 n. 106; in base all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza
“LE, l'art. 125 sexies del TUB, nella formulazione ratione temporis applicabile, va interpretato nel senso che non si applica più la distinzione tra gli oneri “up front” ( non rimborsabili) e gli oneri
“recurring”(rimborsabili); tale interpretazione ha poi trovato conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, la quale ha precisato che gli effetti della sentenza “LE sull'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata e quindi al 13.08.2010. Tanto premesso, il Primo Giudicante, rispetto ai contratti di finanziamento del 10.10.2006 e del 23.04.2009, evidenziando che non si applica l'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB fornita con la sentenza “LE, in quanto stipulati prima dell'entrata in vigore di tale norma, ha accolto la domanda di accertamento negativo proposta da Controparte_1 invece, quanto al contratto di finanziamento n. 8050057, sottoscritto il 3.07.2012, ha respinto la pagina 2 di 8 domanda di accertamento negativo, posto che trova applicazione l'art. 125 sexies, comma 1 TUB, così come interpretato dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale.
Conseguentemente, il Giudice di Pace ha anche parzialmente accolto la domanda riconvenzionale proposta da condannando in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 Parte_1 di € 324,13, oltre interessi dal dì della costituzione in giudizio della convenuta, per le spese sostenute per il contratto di finanziamento n. 8050057 del 3.07.2012.
Per ottenere la riforma della suddetta sentenza, ha proposto tempestivo appello sulla Parte_1 base dei seguenti motivi: erronea e/o falsa applicazione dell'art. 125 sexies TUB;
erronea quantificazione della somma dovuta dall'intermediario per le commissioni e spese connesse al finanziamento anticipate e non restituite in virtù dell'avvenuta estinzione anticipata.
Si è costituita in giudizio la quale ha resistito all'appello, eccependone Controparte_1
l'infondatezza.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.; all'esito dell' udienza cartolare del 15.5.2025 è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha parzialmente rigettato la domanda riconvenzionale, escludendo l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza della CGUE e dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 263/2022, ai contratti di finanziamento del 10.10.2006 e del 23.04.2009, perché stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della citata norma.
Parte appellante ha evidenziato che pur essendo i contratti di finanziamento stati sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB, come introdotto dal d. lvo 141/2010, tuttavia, l'art.
3.1. D.M. del Tesoro dell'8.7.1992 già disponeva che, nei contratti di credito al consumo, il consumatore che estingue anticipatamente il contratto deve pagare gli oneri maturati sino a quel momento e, di conseguenza, ha diritto al rimborso degli oneri pagati anticipatamente in misura maggiore;
mentre l'art. 125, comma 2 TUB già stabiliva che il consumatore, in caso di adempimento anticipato, avesse diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Pertanto, ad avviso dell'odierna appellante, non sono applicabili le clausole dei contratti di finanziamento nella parte in cui escludono che, in caso di estinzione anticipata dei prestiti, le commissioni di intermediazione e quelle di assicurazione, non possono essere rimborsati al mutuatario.
Il motivo di appello è fondato.
Il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, in particolare delle commissioni di intermediazione, intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti. pagina 3 di 8
La disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo dettata dall'art. 125 sexies TUB, come introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. stabiliva che
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
In mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già chiarito, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125 sexies.
Pertanto, è indubbio che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il principio è stato nuovamente affermato nella pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre rimborsabili).
Anche recentemente i giudici di legittimità, con riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella per cui
è causa (finanziamenti sottoscritti prima del 2010) hanno chiarito che il consumatore già in base all'art. 125 TUB nel testo antecedente alle modifiche del 2010, correttamente interpretato in relazione alla normativa unionale, aveva comunque diritto, in caso di estinzione anticipata, alla restituzione pro quota di tutti i costi (vedi diffusamente, in motivazione, Cass. sez. I, 13/06/2024 n.16550: “Le menzionate pronunce rese da Cass. n. 14836 del 2024 e Cass. n 25977 del 2023 hanno ritenuto, tra l'altro, per quanto di specifico interesse in questa sede, che: […] come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore […] Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito
pagina 4 di 8 risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come di pendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito".
2.3.3. Da quanto fin detto emerge, allora, che la soluzione offerta dal giudice di merito, nella misura in cui ha limitato l'importo da restituirsi avvalendosi della distinzione tra costi up front e costi recurring si pone in contrasto con
l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela piena, in caso di adempimento anticipato.
[…] come ancora opportunamente chiarito da Cass. n. 14836 del 2024 e Cass. n. 25977 del 2023,
"anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate […]
2.4. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11- octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo […] 2.5.1. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".
2.6. Nella misura in cui il
Tribunale di Torino non si è uniformato ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria, negando parzialmente alla che aveva estinto anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito sul presupposto della impossibilità di distinguere concretamente, con riguardo alla richiesta di restituzione di alcune somme, se esse rientravano tra le spese up front o tra quelle che recurring, la sentenza impugnata non può essere confermata”; in conformità da ultimo anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26917).
Premesso tutto ciò, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla circostanza per cui, sebbene l'art. 125 sexies TUB sia entrato in vigore solo a partire dal settembre 2010, tale norma è ricognitiva di una disciplina preesistente, riconducibile al previgente e summenzionato art. 125, 2° comma TUB.
A ciò consegue che gli artt. 10 dei contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto n. 08018001 e n. 7009141 nella parte in cui escludono il rimborso dei costi sostenuti per l'estinzione delle spese anticipate, quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti, vanno considerate vessatorie ex art. 33 del d.lgs. 206/2005.
Tanto chiarito circa l'an della pretesa avanzata dalla va esaminata l'eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione passiva sollevata da rispetto al pagamento della quota del premio Controparte_1 assicurativo non goduto.
pagina 5 di 8 La clausola n. 7 del contratto di finanziamento n. 08018001, rubricata “Adesione obbligatoria alla Polizza di assicurazione/ Garanzia Fondo Rischi”, prevede che “il Cliente prende atto e accetta che:
a) in base alla legge 180/1950 la copertura assicurativa è obbligatoria e in base alla Convenzione in essere tra e Prestinuova, le aliquote di costo predeterminate dall' possono CP_2 CP_3 essere derogate dagli istituti aderenti solo in senso più favorevole per il cliente, in ossequio alla normativa ISVAP che impegna i proponenti alla coerente applicazione delle condizioni economicamente più convenienti per il cliente;
2) alla luce di quanto sopra, il rilascio del finanziamento prevede necessariamente la propria adesione alla Garanzia Fondo Rischi Inpdap o in alternativa l'adesione, a beneficio di PrestiNuova, per iscritto a POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA “VITA” stipulata tra PrestiNuova e primaria Compagnia Assicuratrice. L'importo del premio
o garanzia viene dedotto in unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento, quale importo facente parte delle spese totali come da specifica contenuta nel precedente articolo 2)”; la clausola n.
7 del contratto di finanziamento, rubricata “Adesione alla polizza di assicurazione facoltativa”, n. 7009141 dispone che: “Il Cliente prende atto della facoltà di aderire – a beneficio di PrestiNuova- alla POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA “VITA” (che assicura il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto al momento di premorienza del Finanziato) per l'ammontare complessivo delle quote come sopra cedute, stipulata tra PRESTINUOVA e primaria Compagnia Assicuratrice, il cui premio viene dedotto in unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento, quale importo facente parte delle spese totali come da specifica contenuta nel precedente articolo 2), eventualmente manifestando la propria adesione con la sottoscrizione del relativo modulo di richiesta.”
Orbene, i contratti in questione, in quanto stipulati esclusivamente tra le odierne parti in causa, determinano la legittimazione passiva dell'intermediario finanziatore. Ne consegue che l'obbligo di corrispondere le commissioni è stato assunto dal cliente direttamente nei confronti società mutuante alla quale ha versato le relative somme. Per tali ragioni, deve quindi ritenersi munita di legittimazione passiva la società convenuta anche in relazione alla domanda di restituzione di tale voce di costo.
Tanto premesso, quanto alla determinazione del quantum degli oneri da restituire alla va Parte_1 premesso che il lgislatore non ha chiarito quale sia il criterio di conteggio da applicare in caso di rimborso dei costi conseguente all'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento.
Ne deriva che, in mancanza di espressa pattuizione delle parti, va applicato il criterio pro rata temporis in coerenza con i principi giurisprudenziali sopra evocati in relazione all'art. 125 sexies TUB ratione temporis applicabile (quindi nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal d.l. 73/21 non applicabili ai contratti oggetto di causa).
Si osserva che il criterio proposto dall'appallata non trova riscontro nelle clausole contrattuali, mentre il criterio pro rata temporis risulta maggiormente conforme alla ratio della sentenza Lexitor nella misura in cui si tratta di un criterio più favorevole al consumatore (in tal senso anche Tribunale di
Torino, sent. n. 3323/2023, in una fattispecie analoga: « Si osserva, infatti, che il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, come quello della pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento pagina 6 di 8 (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio della pro rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di
Giustizia nella citata sentenza LE (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d'Appello di
Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
Pertanto, quanto al contratto di finanziamento n. 7009141, in conformità al criterio pro rata temporis, va condannata al pagamento in favore di di € 509, 02; quanto Controparte_1 Parte_1 invece al contratto n. 80018001, la va condannata al pagamento di € 562,06, sempre in CP_1 applicazione del criterio pro rata temporis, così come indicato nella perizia allegata in primo grado
(cfr. all. b di parte appellante), per un totale complessivo di € 1.071,08.
Va precisato che parte appellata ha specificamente contestato il criterio pro rata temporis ma non la quantificazione contenuta nella perizia di parte appellante derivante dall'applicazione di tale criterio.
In considerazione dell'esito del giudizio, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in ossequio al principio secondo cui il giudice di secondo grado, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, anche se la statuizione sulle spese non sia stata investita da specifico motivo di appello, poiché, in base al principio fissato dall'art. 336, co. 1 c.p.c., la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia, parzialmente riformata, che ha statuito sulle spese, con la conseguenza che deve rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite (ex multis, Cass., sez. lav. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. sez. VI, 18marzo 2021, n. 7616; Cass. sez. VI, 24novembre 2021, n.
36395).
Nel caso di specie, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio nei termini che seguono tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata: quanto al primo grado, in euro 877,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge
(Giudice di Pace, valore € 1.100,00 – 5.200,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione del
50 % per altre fasi); quanto al presente grado, in 362,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge (Tribunale, valore sino ad € 1.100,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione del
50 % per fase decisionale;
nessun compenso fase isruttoria non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Arezzo n. 394 del 1.08.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da Parte_1
pagina 7 di 8 - per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 394/2023, condanna al pagamento di ulteriori € 1.071,08 oltre interessi dalla domanda Controparte_1 al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di entrambi Controparte_1 Parte_1
i gradi che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 877,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge e, quanto al presente grado, in euro 362,00 per onorari oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge oltre ad € 147,00 per spese.
Arezzo, 18/06/2025
Il Giudice Marina Rossi
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