Art. 10. Revisione degli albi.
Il Direttorio dell'associazione sindacale procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata, eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale, concernente i titoli o i requisiti predetti.
E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che ne possono formare oggetto.
Il Direttorio dell'associazione sindacale procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata, eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale, concernente i titoli o i requisiti predetti.
E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che ne possono formare oggetto.