Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/07/2025, n. 6174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6174 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06174/2025REG.PROV.COLL.
N. 04557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4557 del 2022, proposto dal signor EN EL, rappresentato e difeso dall’avvocato Serafino Picerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Piero Boccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione III, n. 1683 del 18 novembre 2021, resa inter partes , con cui veniva respinta una istanza di revocazione di sentenza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Serafino Picerno e Piero Boccardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 518 del 2021, proposto innanzi al T.a.r. Puglia, il signor EN EL aveva chiesto la revocazione per “errore di fatto” della sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Bari, Sezione III, n. 1488/2020, resa tra le parti, e quindi l’accoglimento del ricorso di 1° grado iscritto al n. 655/2015 reg. ric.
1.1. In particolare la controversia verteva:
1) sull’erroneo presupposto per travisamento del fatto (v. sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 1834 del 31-03-2010; sentenza Cassazione Civile, Sezioni unite del 26/01/2011, n. 1768 e sentenza Cassazione civile, Sez. Lav. del 05/08/2005, n. 16559);
2) sull’erronea qualificazione giuridica dell’azione del ricorrente, per travisamento del fatto, posto che spetta al Giudice del merito attribuire al rapporto giuridico dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti (art. 99 c.p.c.), purché non venga sostituita la domanda giudiziale, modificandone i fatti o fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella allegata in giudizio (v. sentenza Cass civ., Sez. III, 08/09/2017, n. 20957; sentenza Cass. civ., Sez. III, n. 13945/2012; sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 23794/2011; sentenza Cass. civ., Sez. II., n. 3012/2010); ciò anche in base al cod. proc. civ., artt. 99, 112 e 360, nonché al cod. civ., artt. 1362, 1385 e 1453, il cui rilievo costituzionale è garantito in ogni stato e grado del procedimento, ex artt. 10, comma 1°; 24, comma 2°; 101, comma 2°; 111, commi 1° e 2°, Cost.;
3) sull’erronea determinazione del thema disputandum , da parte del Giudice di 1° grado, modificando i fatti e fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella dedotta in giudizio dal ricorrente, posto che la decisione del T.a.r. Puglia, sede di Bari, Sez. III, n. 1488/2020, pubblicata il 23/11/2020, avrebbe superato quanto chiesto dal ricorrente, stravolgendo la volontà processuale del ricorrente, per cui la stessa sentenza del T.a.r. - Puglia n. 1488/2020, risulterebbe viziata da ultrapetizione (Art. 112 c. p. c.), laddove recita così testualmente: “ tenuto fermo il fatto che oggetto del giudizio è la sanabilità degli abusi edilizi in applicazione delle leggi regionali n. 13 del 2008 e n. 14 del 2009, invocate dal ricorrente nelle due ultime istanze del 29 marzo 2013 e del 18 marzo 2014… Si tratta, pertanto, di uno strumento normativo inutilizzabile al fine di procedere alla sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio ”.
2. Occorre quindi riportare i seguenti passaggi essenziali della vicenda di causa:
- il sig. EL, in data 30.3.2004, presentava al Comune di Bisceglie una istanza di condono avente ad oggetto opere edili realizzate in viale La Testa n. 20, concernenti in particolare un loggiato e un pergolato;
- con determinazione dirigenziale n. 10690 del 10.3.2006 l’istanza veniva respinta dal Comune di Bisceglie, in quanto le opere risultavano eseguite dopo il 31.3.2003 e pertanto in contrasto con quanto previsto dall’art. 32 della legge n. 236/03;
- in particolare, nel provvedimento di diniego di sanatoria veniva evidenziato che, con DIA dell’11.6.2003, il sig. EL aveva presentato un progetto di variante in corso d’opera corredato da elaborati progettuali e che da tali documenti non risultavano ancora eseguite le opere abusive;
- avverso la determinazione dirigenziale n. 10690 del 10.3.2006 di rigetto della istanza di sanatoria il sig. EL proponeva ricorso (n.r.g. 903/2006) al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, che lo respingeva con sentenza n. 1650/2008;
- in particolare, con detta pronuncia, il T.a.r. riteneva che “ le opere abusive realizzate dal ricorrente non sono suscettibili di condono per il semplice motivo che esse non risultano ultimate entro i termini di legge, vale a dire entro il 31 marzo del 2003, come indicato dalla legge 236/03 ”, in quanto dagli elaborati progettuali di variante in corso d’opera si poteva evincere che le opere indicate in variante alla data (fatidica) del 31.3.2003 non erano state ancora realizzate;
- avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1650/2008, il sig. EL proponeva appello al Consiglio di Stato che lo respingeva con sentenza n. 2838/2020;
- il sig. EL, avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato che lo reputava inammissibile;
- tutte tali pronunce accertavano che le opere da sanare non erano ancora state realizzate alla data del 31 marzo 2003;
- senonché, con istanze n. 13355 del 29.03.2013 e n. 11383 del 18.03.2014, il sig. EL chiedeva la sanatoria di tali opere, invocando l’applicazione della legge regionale n. 13 del 2008 (sul cd. “abitare sostenibile”) e della legge regionale n. 14 del 2009 (cd. piano casa);
- con provvedimento n. 44717 del 16.12.2014 il Comune di Bisceglie respingeva entrambe le istanze;
- avverso tale provvedimento il sig. EL proponeva ricorso (n.r.g. 655/2015) innanzi al T.a.r. per la Puglia che, con sentenza n. 1488 del 23.11.2020, lo respingeva sul presupposto che “ l’istanza di condono … è stata respinta dal Comune di Bisceglie con provvedimenti che hanno superato il vaglio di legittimità del Tar, con sentenza 1650/2008 ”;
- con ricorso notificato e depositato il 19.5.2021, il sig. EL adiva nuovamente il T.a.r. per la Puglia per chiedere la revocazione di tale sentenza e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione comunale, il Tribunale adìto (Sezione III) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile, per insussistenza dei presupposti di legge, e comunque infondato;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 1.500).
4. In particolare, il Giudice di primo grado ha rigettato l’istanza di assegnazione della causa ad altra Sezione del T.a.r. per asserita incompatibilità del Collegio giudicante in quanto, alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 24.1.2014, ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.a., i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del Collegio investito della cognizione del ricorso per revocazione poiché il dovere di astensione, previsto dall’art. 51 n. 4 c.p.c., sussiste solo quando nel medesimo ricorso sia lamentato il dolo del giudice o quando il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa. La sentenza rileva che entrambe le ipotesi sono estranee al caso in esame (né, peraltro, parte ricorrente deduce tali vizi della sentenza). Il T.a.r., inoltre, ha rilevato che tutti i motivi del gravame rimandano a presunti errores in procedendo et in judicando della sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1488/2020 che, tuttavia, si tradurrebbero in errori di diritto, non risultando alcun riferimento concreto a un errore di fatto.
5. Avverso tale pronuncia il signor EL ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 10/05/2022 e depositato il 02/06/2022, lamentando, attraverso n. 4 motivi di gravame (pagine 9-37), quanto di seguito sintetizzato:
I) con il primo motivo lamenta il mancato accoglimento della propria richiesta di assegnazione del ricorso ad altra Sezione dello stesso T.a.r. adito, sostenendo che il ricorso per revocazione avrebbe dovuto essere assegnato ad altra Sezione del T.a.r. per “incompatibilità” del Collegio giudicante, essendo detto Collegio composto dagli stessi giudici che hanno adottato la decisione impugnata per revocazione;
II) con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza n. 1683/2021, in quanto il Presidente del T.a.r. per la Puglia avrebbe “falsamente” attestato che all’udienza pubblica del 17.11.2021 siano stati sentiti i difensori delle parti. Lamenta che, contrariamente a quanto affermato a pagina 3 della sentenza impugnata, il difensore del sig. EL non è comparso all’udienza pubblica come si evince dall’estratto del verbale di udienza;
III) con il terzo motivo si deduce la falsità per “errore di fatto” della nota prot. 27234 del 16/07/2013 del Dirigente dell’U.T. del Comune di Bisceglie nonché della nota prot. n. 18726 del 19/05/2014 non potendo la P.A. chiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della stessa o di un’altra Amministrazione, con conseguente richiesta di riforma integrale della sentenza n. 1488/2020 del T.a.r. Bari, che peraltro sarebbe affetta da ulteriore errore di fatto atteso che la motivazione del provvedimento del Dirigente di cui alla nota anzidetta prot. 27234 sarebbe priva di un percorso logico-giuridico ed eluderebbe volutamente la relazione tecnica dell’Ing. Cardanobile del 03/07/2004; la pronuncia surrichiamata (n. 1488/2020) sarebbe altresì erronea per essere frutto di una reazione non proporzionata all’entità dell’abuso e la Dichiarazione del Dirigente anzidetta (prot. 27234 del 16/07/2013) sarebbe erronea e illegittima perché nega la sanatoria di un intervento comunque conforme al diritto “vigente”; lamenta poi che la nota prot. 44717 del 16/12/2014 del Dirigente del Comune di Bisceglie sarebbe nulla, oltre che falsa e illegittima non avendo mai letto le osservazioni del ricorrente; conclude rilevando che la sentenza n. 1488/2020 del T.a.r. Bari sarebbe da dichiarare nulla in conseguenza della nullità sia della nota n. 44717 che di quella n. 18726 del 19/05/2014 sempre del Dirigente del Comune di Bisceglie
IV) con il quarto motivo si deduce che le sentenze del T.a.r. Bari n. 1488/2020 e n. 1683/2021 sarebbero in violazione degli artt. 101, comma 2, e 384 c.p.c. per non avere rivalutato interamente il “Fatto” e verificato la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria delle opere realizzate in parziale difformità alla concessione edilizia n. 25/99 e della d.i.a. prot. n. 16272 dell’11/06/2003 nonché del permesso di costruire in relazione ad un progetto di variante in corso d’opera; si evidenzia, altresì, che non è stata accertata la natura degli interventi posti in essere dal ricorrente; sarebbero state violate altre previsioni di legge e stato violato il dovere di instaurazione del contraddittorio con conseguente nullità delle sentenze surrichiamate (n. 1488/2020 e 1683/2021) e quindi si invoca l’accoglimento del ricorso per revocazione n. 518/2021 e del ricorso di primo grado n. 655/2015 ed il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché all’Adunanza plenaria, l’accoglimento del ricorso per revocazione con vittoria di spese.
7. In data 3 agosto 2022 il Comune di Bisceglie si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo affinché sia dichiarata l’inammissibilità dell’appello e, comunque, sia lo stesso appello rigettato nel merito perché infondato, con conseguente conferma della appellata sentenza.
8. In data 2 maggio 2025 parte appellata ha depositato memoria insistendo per il rigetto del gravame.
9. In pari data parte appellante ha depositato memoria al fine di riproporre la questione di legittimità costituzionale e comunque insistendo per l’accoglimento del gravame.
10. In data 14 maggio 2025 parte appellata ha depositato memoria al fine di eccepire l’inammissibilità delle ultime produzioni difensive di controparte e comunque insistendo per il rigetto dell’avverso gravame.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 4 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione. Nel corso della discussione orale le parti hanno insistito per le rispettive prospettazioni. In particolare parte appellante ha insistito perché sia dichiarata tempestiva la produzione documentale effettuata in prossimità dell’udienza di merito, e si è riportato alla memoria del 2 maggio 2025. Ha precisato di avere presentato due distinte domande, per il condono e la d.i.a. in relazione ad opere diverse. La difesa di parte appellata si è riportata alle eccezioni già formulate.
12. L’appello, per le ragioni di seguito esposte, è da reputare infondato.
13. Occorre preliminarmente rilevare che l’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione che, rigettata dal T.a.r., viene riproposta in questa sede di giudizio.
14. Si impone di ripercorrere il quadro giurisprudenziale in materia al fine di tracciare con precisione i confini di questo giudizio, appunto innescato da un’istanza di revocazione di una sentenza di prime cure.
Sul punto occorre riportare il preciso orientamento di questo Consiglio secondo cui << Ai sensi dell’art. 106 comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010, il vizio revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. può essere fatto valere nei confronti delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Viceversa, se l’errore di fatto prospettato dal ricorrente inficia la sentenza di primo grado, occorre adire la via dell’appello, deducendo quale motivo d’impugnazione del decisum l’errore di fatto. A riguardo è dirimente la lettera dell’art. 106 c.p.a., laddove dispone che:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. >> (cfr. sentenza, sez. IV, 26 novembre 2020, n. 7424).
Questo Consiglio ha, altresì, evidenziato che “ in applicazione del principio della prevalenza dell’appello, in quanto rimedio a critica libera, sulla revocazione, l’art. 106, comma 3, c.p.a., chiarisce che contro la sentenza di primo grado la revocazione è proponibile se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. Quindi vi è un rapporto meramente suppletivo della revocazione rispetto all’appello. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria (art. 395, n. 4. c.pc.) sono identici ai termini dell’appello, i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei T.A.R. si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell’appello .” (cfr. sentenza, sez. V, 17 ottobre 2022, n. 8837).
15. La complessiva infondatezza del gravame, per le ragioni che si esporranno, deve indurre a ritenere assorbita ogni eccezione in rito sollevata da parte appellata al fine di pervenire ad una decisione in rito del presente giudizio, ivi compresa quella relativa alla tardività della produzione documentale di controparte.
16. Vanno disattese le istanze di rimessione alla Corte costituzionale e all’A.P. non venendo in considerazione questioni che impingono su principi costituzionali o siano comunque interessate da contrastanti approcci interpretativi di questo Consiglio di Stato.
17. Venendo all’esame dell’appello viene in considerazione il primo motivo (pagg. 11-17), inerente alla sovrapposizione dei collegi rispetto ai precedenti giudizi con conseguente mancata astensione dei relativi componenti.
Il motivo risulta infondato non ricorrendo alcun preciso obbligo in tal senso per la sola coincidenza dei componenti del Collegio rispetto a precedenti giudizi.
Va peraltro rilevato che il giudice di prime cure ha mostrato di soffermarsi con precisione su tale doglianza, riportando le svariate pronunce che escludono, in casi siffatti, la sussistenza del dovere di astensione ( ex aliis , Adunanza plenaria, n. 4 del 24.1.2014; v. anche la sentenza n. 5/2014 secondo cui “... anche alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, debba escludersi l’applicabilità della norma di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c. - richiamata dalla norma di rinvio di cui all’art. 17 c.p.a. - che prevede l’obbligo del giudice di astenersi quando abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, allorquando sia lo “stesso ufficio giudiziario” che ha reso la pronuncia oggetto di revocazione, competente a decidere nuovamente; ne consegue che, ad eccezione dell’ipotesi del dolo del giudice o, comunque, dell’ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, i magistrati che hanno pronunciato la sentenza impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio ”. Del resto, come da recente pronuncia di questo Consiglio meritevole di conferma in questa sede di giudizio, “ la normativa relativa al dovere di astensione del giudice, derogando al principio del giudice naturale precostituito per legge ed afferendo alla capacità stessa del giudice di esercitare il proprio ufficio, è di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi specificamente previsti ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2019, n. 766).
18. Il secondo motivo (pagg. 17-19), inerente al preteso falso ideologico, laddove si riporta nella sentenza n. 1683/21 la presenza di un difensore in realtà assente, è da respingere già solo per il fatto che la sentenza usa una formula generica e stereotipata che non ha avuto alcuna refluenza sull’esito del giudizio. Peraltro in tale pronuncia si usa la locuzione “ uditi, per le parti, i difensori, come da verbale di udienza ”, con la quale si fa appunto rinvio a tale atto che giustappunto, come evidenziato dallo stesso appellante, non riporta il nominativo dell’avvocato Vito Angelo IPPEDICO. In altre parole la formula generica usata nelle premesse della pronuncia ed il richiamo all’anzidetto verbale consentono di escludere il lamentato travisamento, fermo restando la sua non refluenza sull’esito del giudizio.
19. Con il terzo motivo (pagg. 19-29) ci si riferisce innanzitutto a pretese falsità commesse dal dirigente dell’UTC del Comune di Bisceglie.
Il motivo è da reputare inammissibile perché, come eccepito da parte appellata, non inerisce alla sentenza di prime cure bensì a documentazione di matrice comunale e pertanto non può fondare la richiesta di revocazione della sentenza per errore di fatto commesso dal Collegio. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il difetto di motivazione del provvedimento del dirigente e la “ reazione spropositata all’entità dell’abuso ” oltre che la pretesa inerzia della p.a.
Sul punto conviene riportare un recente precedente di questo Consiglio di Stato, che così si esprime:
<< 8. Il ricorso è denominato “ricorso in appello per revocazione”.
9. Detta denominazione evoca due mezzi di impugnazione, l’appello e la revocazione
10. Esso ha il contenuto tipico dell’appello in quanto contiene censure riguardanti errores in procedendo e in iudicando della sentenza resa dal giudice di primo grado.
11. Per contro, non si rinvengono i profili tipici del ricorso per revocazione, né quale mezzo di impugnazione ordinaria (art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.), cioè per errore di fatto e contrarietà ad altra sentenza passata in giudicato, né quale mezzo di impugnazione straordinaria.
In particolare, per come formulato, il ricorso non presenta l’articolazione tipica del rimedio per revocazione, suddiviso in censure volte a superare la fase rescindente e riproposizione delle questioni con finalità rescissoria, nei termini illustrati dalla giurisprudenza: “Il giudizio per la revocazione prevede una fase rescindente e una fase rescissoria, che hanno incidenza su una precedente sentenza, e va deciso con un atto unitario, sicchè la relativa domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il Giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva. Il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza; ne deriva che esso è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione della sentenza (idonea a provocare la fase rescindente del giudizio), non contiene anche la domanda di decisione sull'originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi” (Cons. St., sez. V, 30 luglio 2024 n. 6834).
Neppure si rinviene il richiamo ai presupposti della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c.
Infatti, mentre l'appello è un “rimedio a critica libera” (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2022 n. 8837), non così è il ricorso per revocazione, che presuppone la deduzione degli specifici vizi indicati nell’art. 395 c.p.c.
In particolare non si rinvengono riferimenti all’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. e ai presupposti del medesimo (evidente dagli atti o documenti della causa, derivante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, attinenza a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, decisivo e riscontrabile con immediatezza), né alla contrarietà a precedente sentenza passata in giudicato di cui all’art. 395 n. 5 c.p.c.
A maggior ragione non si rinvengono richiami, né cenni, ai vizi occulti della sentenza, che possono essere fatti valere con ricorso per revocazione quale mezzo straordinario di impugnazione (art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.).
[…] In ogni caso, anche considerandolo ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. (revocazione straordinaria), è inammissibile in quanto, in base all’art. 106 comma 3 c.p.a., contro le sentenze dei Tar la revocazione è ammessa solo se i motivi non possono essere dedotti con l’appello, “in applicazione del principio della prevalenza dell'appello, in quanto rimedio a critica libera, sulla revocazione”. Infatti “l'art. 106, comma 3, c.p.a., chiarisce che contro la sentenza di primo grado la revocazione è proponibile se i motivi non possono essere dedotti con l'appello” (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2022 n. 8837).
Pertanto, essendoci “un rapporto meramente suppletivo della revocazione rispetto all'appello”, “i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei T.A.R. si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell'appello”, dato che “i termini della revocazione ordinaria (art. 395, n. 4. c.p.c..) sono identici ai termini dell'appello” (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2022 n. 8837).
Nel caso di specie si è già detto che le censure proposte con il ricorso in esame attengono a vizi (non occulti) in procedendo e in iudicando, tipicamente afferenti al ricorso in appello e che sicuramente non giustificano la revocazione straordinaria.
Pertanto, in ogni caso, il ricorso è inammissibile >> (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2382).
Ancor più di recente questo Consiglio ha peraltro ribadito che “ L’errore revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale, l’interpretazione e la corretta lettura dei documenti di causa e delle risultanze processuali, esattamente percepite nella loro oggettività dal giudicante; non può altresì essere invocato con riguardo ad una questione che sia stata decisa in base all'apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione né si identifica con l'omesso esame di un'argomentazione esposta da una parte a sostegno di una sua censura o eccezione, poiché ciò attiene all'ampiezza della motivazione della sentenza che abbia rigettato la censura o l'eccezione e non integra un errore di fatto ” (cfr. sentenza, sez. II, 27 maggio 2025, n. 4607).
Va altresì rilevato, con riferimento a quanto lamentato nei riguardi della sentenza n. 1488/2020, in quanto frutto di una “reazione non proporzionata all’entità dell’abuso”, che trattasi di una deduzione non riflettente, nemmeno in astratto, un vizio revocatorio riguardando un apprezzamento valutativo invece che un potenziale travisamento.
20. Il quarto motivo (pagg. 30-32) va respinto, in quanto le relative deduzioni non riflettono, nemmeno in astratto, un potenziale travisamento delle circostanze fattuali che connotano la vicenda di causa quanto la mancata valorizzazione di alcuni elementi e che peraltro appaiono privi di rilievo siccome riferiti a precedenti pronunce. Anche in relazione a tale motivo le, peraltro complesse deduzioni si muovono su un piano giuridico invece che fattuale e pertanto non consentono, in radice, di ravvisare l’errore di fatto che integrare la fattispecie revocatoria.
21. Tanto premesso, l’appello è da respingere.
22. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4557/2022), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Bisceglie, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO