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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10281/2023 promossa da: in persona del titolare con il Parte_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. Pino Velardo elettivamente domiciliata presso il difensore
Attrice in opposizione
Contro
con il patrocinio dell'avv. Antonella Delaurenti e dell'avv. Controparte_1
RP LA elettivamente domiciliata presso i difensori
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2638/2023 del 05/04/2023 RG n. 20987/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di
Torino e notificato all'esponente in data 11/04/2023;
pagina 1 di 8 – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Controparte_2 alla società opposta Ditta Individuale Ditta EDIL COS di TE per le causali di
[...] CP_1 cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.
Per parte convenuta opposta
NEL MERITO
Stante l'infondatezza fattuale e giuridica dei motivi addotti dall'attrice opponente, respingere
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. ex adverso proposta, e, quindi, confermare il D.I. n. 2638/2023, emesso in data 23/03/2023, dal Tribunale di Torino, nella persona della dott.ssa Ester Marongiu,
e, per l'effetto, condannare la Ditta Individuale al Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore della Ditta Individuale di della somma di € CP_1 Controparte_1
9.500,00, in linea capitale, oltre agli interessi legali ai sensi del D. Lgs. 231/2002, dalla data del dovuto al saldo, ed oltre le spese legali già liquidate in sede monitoria.
IN OGNI CASO
Condannare la Ditta Individuale al pagamento delle spese di Parte_1 lite, relative al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
I.V.A., nella misura di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2638/2023 del 23.3.2023 del
Tribunale di Torino, ottenuto dalla per il pagamento della Controparte_1 Controparte_1 somma di € 9.500,00, la conveniva in giudizio il Parte_1 creditore, chiedendo in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c., di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo respingendo e/o rigettando le domande ex adverso formulate.
Si costituiva la (d'ora in avanti, per brevità, ) Controparte_1 CP_1 chiedendo in via pregiudiziale di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi addotti dalla controparte, di respingere l'odierna opposizione confermando il decreto ingiuntivo, condannando la pagina 2 di 8 al pagamento in suo favore della somma di € 9.500,00 in linea capitale oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. 231/2022 dalla data del dovuto al saldo.
Il Giudice, con l'ordinanza del 2.11.2023, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed ammetteva parte delle deduzioni istruttorie articolate.
Ritenuta che la causa fosse matura per la decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, all'udienza del 13.10.2025 il Giudice tratteneva a decisione l'odierna causa.
1. La trattazione delle domande proposte impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
Dalla documentazione in atti si evince quanto segue:
a. la si impegnava a realizzare alcune lavorazioni presso il cantiere sito in Parte_1
Torino in via Palestrina nr. 19; per l'effetto stipulava differenti contratti di subappalto con la Ditta individuale DI AT di AT Irinel Alin, con la Ditta DI NI di AT Paulin, con la Ditta DI VI di AT OR IU e con la (doc. 2,3,4 oppon., 1 monit. e Controparte_1
2,3,4 oppost.);
b. in data 21.2.2022 la stipulava con la il contratto di subappalto Parte_1 CP_1 affidandole l'esecuzione di parte delle opere edili relative al Condominio sito in Torino in via
Palestrina nr. 19 (doc. 1 monit. e 4 oppon.); più precisamente, ai sensi dell'art. 1 rubricato “Oggetto del contratto”, le commissionava la realizzazione della posa delle piastrelle dei balconi e delle copertine per un corrispettivo complessivo pari ad € 5.450,00 (doc. 1 monit. e 4 oppon.);
c. emetteva la fattura nr. 15/A/2022 del 25.3.2022 di € 2.000,00 (doc. 2 monit.) e la CP_1 fattura nr. 77/A/2022 del 28.9.2022 di € 7.500,00 (doc. 3 monit.); produceva anche CP_1
l'autentico del registro VA (doc. 4,5 monit.); in data 28.9.2022 la emetteva la nota di Parte_1 credito nr. 76/A di € 6.000,00 in ragione dell'errata fattura nr. 18/A dell'8.4.2022 avente, quale descrizione, “Lavorazioni per voi eseguiti presso condominio via Palestrina 19, facciate lato strada […]” (doc. 8 oppon.);
d. in data 24.6.2022, dunque dopo l'emissione delle fatture anzidette, la per il Parte_1 tramite del proprio difensore, comunicava alla che i lavori erano incompleti (doc. 5 CP_1 oppon.);
e. produceva in giudizio nr. 11 fatture attestanti il pagamento di lavori effettuati Parte_1 dalla Ditta GI. presso il cantiere;
più precisamente trattasi (i) Controparte_3 pagina 3 di 8 della fattura nr. 8/FE del 27.5.2022 di € 20.000,00; (ii) della fattura nr. 14/FE del 5.7.2022 di €
15.000,00; (iii) della fattura nr. 17/FE del 22.7.2022 di € 10.000,00; (iv) della fattura nr. 18/FE del
5.8.2022 di € 40.5000,00; (v) della fattura nr. 20/FE del 9.8.2022 di € 20.000,00; (vi) della fattura nr. 23/FE del 10.9.2022 di € 5.000,00; (vii) della fattura nr. 24/FE del 4.10.2022 di € 7.000,00;
(viii) della fattura nr. 27/FE del 5.10.2022 di € 7.000,00; (ix) della fattura nr. 30/FE dell'11.11.2022 di € 8.000,00; (x) della fattura nr. 34/FE del 3.12.2022 di € 18.597,78 e (xi) della fattura n. 2/FE del 3.1.2023 di € 7.811,28 (doc. 7 opp.);
f. la produceva il verbale di consegna del ponteggio presso il cantiere, la cui Parte_1 installazione era stata commissionata alla società Fragalpont s.a.s. del 15.12.2022 (doc. 9 oppon.);
g. al fine di corroborare le proprie pretese, e dunque al fine di giustificare la cattiva e limitata esecuzione dei lavori nonché lo stato di abbandono del cantiere, parte attrice in opposizione produceva una relazione su carta intestata della con annesse fotografie (doc. 6 Parte_1 oppon.).
L'opponente eccepiva quindi la carenza di prova delle pretese oggetto dell'azione monitoria, affermando (i) che il credito vantato dalla controparte si fondava su una fattura poi stornata con una successiva nota di credito nonché su una ulteriore fattura emessa posteriormente alle contestazioni che sarebbero state mosse dalla (doc. 2,3 monit. e 8 oppon.); (ii) che la fattura non Parte_1 costituiva prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione e (iii) che i lavori commissionati alla non risultavano né completati né eseguiti a regola d'arte al punto da CP_1 averne dovuto affidare la realizzazione ad un'altra impresa.
Parte opposta, per contro, rappresentava che tutte le lavorazioni che la controparte le imputava, erano di competenza di altre ditte individuali e che, ad eccezione della pavimentazione, attività per la quale la non avrebbe chiesto alcuna somma, le restanti opere erano state realizzate CP_1 correttamente.
L'opposta osservava ancora che la controparte non aveva denunciato alcun vizio, mentre tutte le contestazioni mosse apparivano generiche.
3.L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Dalle risultanze documentali non emerge alcuna denuncia da parte dell'opponente circa l'esistenza di vizi e/o anomalie esecutive nella realizzazione dei lavori commissionati, omissione da cui deriva l'impossibilità di comprendere in quale momento i vizi sarebbero insorti, quali obblighi siano stati contravvenuti da parte della ditta e quali danni sarebbero stati cagionati da quest'ultima; CP_1 pagina 4 di 8 non emergono poi elementi per poter compiutamente apprezzare la correlazione tra affidamento di lavori alla GI. e la realizzazione non a regola d'arte dei lavori da Controparte_3 parte della odierna parte opposta (doc. 7 oppon.).
L'opposta, al fine di definire l'oggetto del contratto stipulato con la controparte, ha trattato in modo analitico le contestazioni promosse dalla secondo cui, come rilevato sin dall'atto di Pt_1 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, “i lavori affidati alla convenuta opposta consistevano nella demolizione della pavimentazione dei balconi, ripristino frontalini, posa copertine, realizzazione battuto ed impermeabilizzazione dei balconi, demolizioni imbotti finestre e chiusura mattoni, posa pavimenti balconi, ripristino cornicioni, ripristino balconi, battitura mosaico e rasatura” (atto di cit. in opp. a decr. ing. p. 2).
Osservava in proposito la che (i) la demolizione della pavimentazione dei balconi era CP_1 stata affidata alla DI AT (doc. 2 oppost.); (ii) il ripristino dei frontalini era stato affidato alla DI
NI (doc. 3 oppost.); (iii) la realizzazione del e della impermeabilizzazione dei balconi era CP_4 stata affidata alla DI VI (doc. 4 oppost.); (iv) il ripristino dei cornicioni era stato affidato alla
DI AT (doc. 2 oppost.) e da ultimo (v) il ripristino dei balconi era stato affidato alla DI NI
(doc. 3 oppost.).
Con specifico riguardo alle lavorazioni assegnate alla mentre la posa delle copertine e dei CP_1 pavimenti dei balconi sarebbero state pattuite tra le odierne parti in fase di contratto, la demolizione degli imbotti e la chiusura delle finestre (denominata in fattura “demolizione marmi di porte e finestre”), la battitura del mosaico e la rasatura (denominata in fattura “demolizione mosaico e chiusura buchi, riempimento buchi e rasatura completa sulla facciata con la colla”), nonchè la posa delle copertine (denominata in contratto “ ”), risultano lavorazioni inserite Parte_2 nella fattura nr. 15/A/2022 del 25.3.2022 e nella fattura nr. 77/A/2022 del 28.9.2022 (doc. 1, 2,3 monit.).
Si richiama a tal proposito l'art. 1 rubricato “Oggetto del contratto” ove era stato pattuito che
“L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente a: -
Manodopera per tutte le lavorazioni presenti nel computo metrico in appalto allegato e precisamente Posa piastrelle Mq 149 Posa copertine Mq 18” (doc. 4 opp. e 1 monit.); ponendo il tenore della descrizione dell'oggetto del contratto a confronto con la descrizione della fattura nr.
77/A del 28.9.2022 ( “Lavorazioni per voi eseguite presso condominio via Palestrina 19: demolizione mosaico e chiusura buchi, demolizione marmi di porte e finestre, riempimento buchi e rasatura completa facciata con la colla copertine” - doc. 3 monit.) nonché con la Pt_2 pagina 5 di 8 descrizione della fattura nr. 15/A del 25.3.2022 ( “Opere di lavori Modifica ancoraggio piantone ringhiere condominio via Palestrina 19 Torino” - doc. 2 monit.), se ne ricava che, ad eccezione della pavimentazione dei balconi, lavoro per il quale la non ha chiesto alcun corrispettivo CP_1
Con e che è stata fatturata dalla il 3.12.2022 (doc. 7 oppon.), tutti Controparte_3 gli altri lavori, come descritti nella fatture che la stessa parte opponente risulta aver autorizzato espressamente in data 8.4.2022, sono stati realizzate dall'odierna opposta (doc. 5 oppost.).
Quanto alla rilevanza delle produzioni documentali dell'opponente, la documentazione fotografica, preordinata a sostenere la sussistenza di vizi dell'opera appare inidonea;
le foto non risultano circostanziate ed appaiono decontestualizzate nel tempo e nello spazio (doc. 6 oppon.); parimenti di scarso rilievo la relazione prodotta dall'opposta, che non reca alcuna sottoscrizione e risulta stampata su carta intestata della stessa (doc. 6 oppon.). Parte_1
Infine e con riguardo alle risultanze delle prove orali assunte, non emergono elementi decisivi a sostegno della tesi dell'opponente; mentre riferiva che gli addetti della ditta Testimone_1
“quando passavo il mattino in cantiere c'erano”, il teste affermava di avere CP_1 Tes_2 effettuava “dei sopralluoghi in cantiere in diversi momenti della giornata e non trovavo mai nessuno […] davo una mano a chi seguiva il cantiere in quel momento, per cui facevo dei giri per controllare che le lavorazioni venissero effettuate”. Al contrario i testimoni della CP_1 confermavano la presenza in cantiere dei lavoratori e la realizzazione delle varie lavorazioni Tes_ commissionate;
il teste , imprenditore edile confermava la circostanza che “all'epoca stavo lavorando nel cantiere, confermo l'elenco dei lavori […] ero proprio nel cantiere di via Palestrina
n. 19”; inoltre, specificava analiticamente le varie lavorazioni che erano state poste in essere;
, impiegata dipendente della riferiva di conoscere l'elenco delle opere che Persona_1 CP_1 erano state svolte nel cantiere, luogo peraltro ove si recava puntualmente, specificando che “l'ing. ha verificato poiché mi ha mandato la descrizione via mail per emettere la fattura”. Tes_1
Da ultimo si rileva che è stata la stessa ad aver autorizzato l'odierna controparte a Parte_1 procedere alla fatturazione dei lavori, circostanza che si evince dalla mail prodotta in atti dalla opposta;
è pur vero che detta comunicazione non costituisce riconoscimento di debito, in quanto trattasi di una mera comunicazione interna, ma la sua valutazione congiuntamente agli ulteriori elementi sopra descritti, consente di affermare l'infondatezza delle difese dell'opponente (doc. 5 oppost.).
L'opposizione deve essere rigettata integralmente con conseguente conferma del decreto ingiuntivo nr. 2638/2023. pagina 6 di 8 Con riguardo, infine, alla domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., promossa da parte opposta, si ritiene la stessa non accoglibile, non sussistendone le condizioni.
La lite può essere ritenuta temeraria laddove la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta ovvero nell'ipotesi in cui il grado di imprudenza, imperizia o negligenza risulti elevato;
la stessa Suprema Corte ha più volte espresso il principio secondo cui “agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”
(Cass. 12413/2016).
All'esito dell'odierno giudizio non si rinviene quell'elemento di mala fede o di colpa grave in capo alla elemento richiesto dalla normativa al fine di poter Parte_1 riconoscere una posta risarcitoria in favore dell'odierna parte opposta.
Del pari, neppure sussistono i requisiti per il riconoscimento di una somma equitativa ex art. 96, co.
3 c.p.c. poiché, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda , non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 13859/2022).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice in opposizione.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) con liquidazione di tutte le quattro fasi del giudizio secondo i valori medi.
Come richiesto da parte convenuta opposta tali spese dovranno essere distratte in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino nr. 2638/2023 del 23.3.2023.
pagina 7 di 8 Dichiara tenuto e condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese processuali del giudizio di opposizione che si liquidano in € CP_1 Controparte_1
5.077,00 per onorari, oltre VA, se dovuta ex lege, Cpa e rimborso spese generali nella misura del
15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10281/2023 promossa da: in persona del titolare con il Parte_1 Parte_1 patrocinio dell'avv. Pino Velardo elettivamente domiciliata presso il difensore
Attrice in opposizione
Contro
con il patrocinio dell'avv. Antonella Delaurenti e dell'avv. Controparte_1
RP LA elettivamente domiciliata presso i difensori
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2638/2023 del 05/04/2023 RG n. 20987/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di
Torino e notificato all'esponente in data 11/04/2023;
pagina 1 di 8 – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Controparte_2 alla società opposta Ditta Individuale Ditta EDIL COS di TE per le causali di
[...] CP_1 cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
– disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.
Per parte convenuta opposta
NEL MERITO
Stante l'infondatezza fattuale e giuridica dei motivi addotti dall'attrice opponente, respingere
l'opposizione ex art. 645 c.p.c. ex adverso proposta, e, quindi, confermare il D.I. n. 2638/2023, emesso in data 23/03/2023, dal Tribunale di Torino, nella persona della dott.ssa Ester Marongiu,
e, per l'effetto, condannare la Ditta Individuale al Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore della Ditta Individuale di della somma di € CP_1 Controparte_1
9.500,00, in linea capitale, oltre agli interessi legali ai sensi del D. Lgs. 231/2002, dalla data del dovuto al saldo, ed oltre le spese legali già liquidate in sede monitoria.
IN OGNI CASO
Condannare la Ditta Individuale al pagamento delle spese di Parte_1 lite, relative al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed
I.V.A., nella misura di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2638/2023 del 23.3.2023 del
Tribunale di Torino, ottenuto dalla per il pagamento della Controparte_1 Controparte_1 somma di € 9.500,00, la conveniva in giudizio il Parte_1 creditore, chiedendo in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c., di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo respingendo e/o rigettando le domande ex adverso formulate.
Si costituiva la (d'ora in avanti, per brevità, ) Controparte_1 CP_1 chiedendo in via pregiudiziale di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, stante l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi addotti dalla controparte, di respingere l'odierna opposizione confermando il decreto ingiuntivo, condannando la pagina 2 di 8 al pagamento in suo favore della somma di € 9.500,00 in linea capitale oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. 231/2022 dalla data del dovuto al saldo.
Il Giudice, con l'ordinanza del 2.11.2023, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed ammetteva parte delle deduzioni istruttorie articolate.
Ritenuta che la causa fosse matura per la decisione ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, all'udienza del 13.10.2025 il Giudice tratteneva a decisione l'odierna causa.
1. La trattazione delle domande proposte impone di svolgere alcune brevi premesse sui fatti oggetto di causa.
Dalla documentazione in atti si evince quanto segue:
a. la si impegnava a realizzare alcune lavorazioni presso il cantiere sito in Parte_1
Torino in via Palestrina nr. 19; per l'effetto stipulava differenti contratti di subappalto con la Ditta individuale DI AT di AT Irinel Alin, con la Ditta DI NI di AT Paulin, con la Ditta DI VI di AT OR IU e con la (doc. 2,3,4 oppon., 1 monit. e Controparte_1
2,3,4 oppost.);
b. in data 21.2.2022 la stipulava con la il contratto di subappalto Parte_1 CP_1 affidandole l'esecuzione di parte delle opere edili relative al Condominio sito in Torino in via
Palestrina nr. 19 (doc. 1 monit. e 4 oppon.); più precisamente, ai sensi dell'art. 1 rubricato “Oggetto del contratto”, le commissionava la realizzazione della posa delle piastrelle dei balconi e delle copertine per un corrispettivo complessivo pari ad € 5.450,00 (doc. 1 monit. e 4 oppon.);
c. emetteva la fattura nr. 15/A/2022 del 25.3.2022 di € 2.000,00 (doc. 2 monit.) e la CP_1 fattura nr. 77/A/2022 del 28.9.2022 di € 7.500,00 (doc. 3 monit.); produceva anche CP_1
l'autentico del registro VA (doc. 4,5 monit.); in data 28.9.2022 la emetteva la nota di Parte_1 credito nr. 76/A di € 6.000,00 in ragione dell'errata fattura nr. 18/A dell'8.4.2022 avente, quale descrizione, “Lavorazioni per voi eseguiti presso condominio via Palestrina 19, facciate lato strada […]” (doc. 8 oppon.);
d. in data 24.6.2022, dunque dopo l'emissione delle fatture anzidette, la per il Parte_1 tramite del proprio difensore, comunicava alla che i lavori erano incompleti (doc. 5 CP_1 oppon.);
e. produceva in giudizio nr. 11 fatture attestanti il pagamento di lavori effettuati Parte_1 dalla Ditta GI. presso il cantiere;
più precisamente trattasi (i) Controparte_3 pagina 3 di 8 della fattura nr. 8/FE del 27.5.2022 di € 20.000,00; (ii) della fattura nr. 14/FE del 5.7.2022 di €
15.000,00; (iii) della fattura nr. 17/FE del 22.7.2022 di € 10.000,00; (iv) della fattura nr. 18/FE del
5.8.2022 di € 40.5000,00; (v) della fattura nr. 20/FE del 9.8.2022 di € 20.000,00; (vi) della fattura nr. 23/FE del 10.9.2022 di € 5.000,00; (vii) della fattura nr. 24/FE del 4.10.2022 di € 7.000,00;
(viii) della fattura nr. 27/FE del 5.10.2022 di € 7.000,00; (ix) della fattura nr. 30/FE dell'11.11.2022 di € 8.000,00; (x) della fattura nr. 34/FE del 3.12.2022 di € 18.597,78 e (xi) della fattura n. 2/FE del 3.1.2023 di € 7.811,28 (doc. 7 opp.);
f. la produceva il verbale di consegna del ponteggio presso il cantiere, la cui Parte_1 installazione era stata commissionata alla società Fragalpont s.a.s. del 15.12.2022 (doc. 9 oppon.);
g. al fine di corroborare le proprie pretese, e dunque al fine di giustificare la cattiva e limitata esecuzione dei lavori nonché lo stato di abbandono del cantiere, parte attrice in opposizione produceva una relazione su carta intestata della con annesse fotografie (doc. 6 Parte_1 oppon.).
L'opponente eccepiva quindi la carenza di prova delle pretese oggetto dell'azione monitoria, affermando (i) che il credito vantato dalla controparte si fondava su una fattura poi stornata con una successiva nota di credito nonché su una ulteriore fattura emessa posteriormente alle contestazioni che sarebbero state mosse dalla (doc. 2,3 monit. e 8 oppon.); (ii) che la fattura non Parte_1 costituiva prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione e (iii) che i lavori commissionati alla non risultavano né completati né eseguiti a regola d'arte al punto da CP_1 averne dovuto affidare la realizzazione ad un'altra impresa.
Parte opposta, per contro, rappresentava che tutte le lavorazioni che la controparte le imputava, erano di competenza di altre ditte individuali e che, ad eccezione della pavimentazione, attività per la quale la non avrebbe chiesto alcuna somma, le restanti opere erano state realizzate CP_1 correttamente.
L'opposta osservava ancora che la controparte non aveva denunciato alcun vizio, mentre tutte le contestazioni mosse apparivano generiche.
3.L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Dalle risultanze documentali non emerge alcuna denuncia da parte dell'opponente circa l'esistenza di vizi e/o anomalie esecutive nella realizzazione dei lavori commissionati, omissione da cui deriva l'impossibilità di comprendere in quale momento i vizi sarebbero insorti, quali obblighi siano stati contravvenuti da parte della ditta e quali danni sarebbero stati cagionati da quest'ultima; CP_1 pagina 4 di 8 non emergono poi elementi per poter compiutamente apprezzare la correlazione tra affidamento di lavori alla GI. e la realizzazione non a regola d'arte dei lavori da Controparte_3 parte della odierna parte opposta (doc. 7 oppon.).
L'opposta, al fine di definire l'oggetto del contratto stipulato con la controparte, ha trattato in modo analitico le contestazioni promosse dalla secondo cui, come rilevato sin dall'atto di Pt_1 citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, “i lavori affidati alla convenuta opposta consistevano nella demolizione della pavimentazione dei balconi, ripristino frontalini, posa copertine, realizzazione battuto ed impermeabilizzazione dei balconi, demolizioni imbotti finestre e chiusura mattoni, posa pavimenti balconi, ripristino cornicioni, ripristino balconi, battitura mosaico e rasatura” (atto di cit. in opp. a decr. ing. p. 2).
Osservava in proposito la che (i) la demolizione della pavimentazione dei balconi era CP_1 stata affidata alla DI AT (doc. 2 oppost.); (ii) il ripristino dei frontalini era stato affidato alla DI
NI (doc. 3 oppost.); (iii) la realizzazione del e della impermeabilizzazione dei balconi era CP_4 stata affidata alla DI VI (doc. 4 oppost.); (iv) il ripristino dei cornicioni era stato affidato alla
DI AT (doc. 2 oppost.) e da ultimo (v) il ripristino dei balconi era stato affidato alla DI NI
(doc. 3 oppost.).
Con specifico riguardo alle lavorazioni assegnate alla mentre la posa delle copertine e dei CP_1 pavimenti dei balconi sarebbero state pattuite tra le odierne parti in fase di contratto, la demolizione degli imbotti e la chiusura delle finestre (denominata in fattura “demolizione marmi di porte e finestre”), la battitura del mosaico e la rasatura (denominata in fattura “demolizione mosaico e chiusura buchi, riempimento buchi e rasatura completa sulla facciata con la colla”), nonchè la posa delle copertine (denominata in contratto “ ”), risultano lavorazioni inserite Parte_2 nella fattura nr. 15/A/2022 del 25.3.2022 e nella fattura nr. 77/A/2022 del 28.9.2022 (doc. 1, 2,3 monit.).
Si richiama a tal proposito l'art. 1 rubricato “Oggetto del contratto” ove era stato pattuito che
“L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente a: -
Manodopera per tutte le lavorazioni presenti nel computo metrico in appalto allegato e precisamente Posa piastrelle Mq 149 Posa copertine Mq 18” (doc. 4 opp. e 1 monit.); ponendo il tenore della descrizione dell'oggetto del contratto a confronto con la descrizione della fattura nr.
77/A del 28.9.2022 ( “Lavorazioni per voi eseguite presso condominio via Palestrina 19: demolizione mosaico e chiusura buchi, demolizione marmi di porte e finestre, riempimento buchi e rasatura completa facciata con la colla copertine” - doc. 3 monit.) nonché con la Pt_2 pagina 5 di 8 descrizione della fattura nr. 15/A del 25.3.2022 ( “Opere di lavori Modifica ancoraggio piantone ringhiere condominio via Palestrina 19 Torino” - doc. 2 monit.), se ne ricava che, ad eccezione della pavimentazione dei balconi, lavoro per il quale la non ha chiesto alcun corrispettivo CP_1
Con e che è stata fatturata dalla il 3.12.2022 (doc. 7 oppon.), tutti Controparte_3 gli altri lavori, come descritti nella fatture che la stessa parte opponente risulta aver autorizzato espressamente in data 8.4.2022, sono stati realizzate dall'odierna opposta (doc. 5 oppost.).
Quanto alla rilevanza delle produzioni documentali dell'opponente, la documentazione fotografica, preordinata a sostenere la sussistenza di vizi dell'opera appare inidonea;
le foto non risultano circostanziate ed appaiono decontestualizzate nel tempo e nello spazio (doc. 6 oppon.); parimenti di scarso rilievo la relazione prodotta dall'opposta, che non reca alcuna sottoscrizione e risulta stampata su carta intestata della stessa (doc. 6 oppon.). Parte_1
Infine e con riguardo alle risultanze delle prove orali assunte, non emergono elementi decisivi a sostegno della tesi dell'opponente; mentre riferiva che gli addetti della ditta Testimone_1
“quando passavo il mattino in cantiere c'erano”, il teste affermava di avere CP_1 Tes_2 effettuava “dei sopralluoghi in cantiere in diversi momenti della giornata e non trovavo mai nessuno […] davo una mano a chi seguiva il cantiere in quel momento, per cui facevo dei giri per controllare che le lavorazioni venissero effettuate”. Al contrario i testimoni della CP_1 confermavano la presenza in cantiere dei lavoratori e la realizzazione delle varie lavorazioni Tes_ commissionate;
il teste , imprenditore edile confermava la circostanza che “all'epoca stavo lavorando nel cantiere, confermo l'elenco dei lavori […] ero proprio nel cantiere di via Palestrina
n. 19”; inoltre, specificava analiticamente le varie lavorazioni che erano state poste in essere;
, impiegata dipendente della riferiva di conoscere l'elenco delle opere che Persona_1 CP_1 erano state svolte nel cantiere, luogo peraltro ove si recava puntualmente, specificando che “l'ing. ha verificato poiché mi ha mandato la descrizione via mail per emettere la fattura”. Tes_1
Da ultimo si rileva che è stata la stessa ad aver autorizzato l'odierna controparte a Parte_1 procedere alla fatturazione dei lavori, circostanza che si evince dalla mail prodotta in atti dalla opposta;
è pur vero che detta comunicazione non costituisce riconoscimento di debito, in quanto trattasi di una mera comunicazione interna, ma la sua valutazione congiuntamente agli ulteriori elementi sopra descritti, consente di affermare l'infondatezza delle difese dell'opponente (doc. 5 oppost.).
L'opposizione deve essere rigettata integralmente con conseguente conferma del decreto ingiuntivo nr. 2638/2023. pagina 6 di 8 Con riguardo, infine, alla domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., promossa da parte opposta, si ritiene la stessa non accoglibile, non sussistendone le condizioni.
La lite può essere ritenuta temeraria laddove la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta ovvero nell'ipotesi in cui il grado di imprudenza, imperizia o negligenza risulti elevato;
la stessa Suprema Corte ha più volte espresso il principio secondo cui “agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”
(Cass. 12413/2016).
All'esito dell'odierno giudizio non si rinviene quell'elemento di mala fede o di colpa grave in capo alla elemento richiesto dalla normativa al fine di poter Parte_1 riconoscere una posta risarcitoria in favore dell'odierna parte opposta.
Del pari, neppure sussistono i requisiti per il riconoscimento di una somma equitativa ex art. 96, co.
3 c.p.c. poiché, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda , non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 13859/2022).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice in opposizione.
Gli oneri di lite vanno determinati secondo il valore del credito azionato con l'odierno giudizio
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) con liquidazione di tutte le quattro fasi del giudizio secondo i valori medi.
Come richiesto da parte convenuta opposta tali spese dovranno essere distratte in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino nr. 2638/2023 del 23.3.2023.
pagina 7 di 8 Dichiara tenuto e condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese processuali del giudizio di opposizione che si liquidano in € CP_1 Controparte_1
5.077,00 per onorari, oltre VA, se dovuta ex lege, Cpa e rimborso spese generali nella misura del
15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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