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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione Civile
RITO LAVORO
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 531 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Parte_1 CodiceFiscale_1
LOMARTIRE presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
( CF: rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Controparte_1 C.F._2
Gatto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
APPELLATO
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno discusso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 27 marzo 2025 e da intendersi qui per integralmente riportate .
**********
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con scrittura privata in data 1.12.2010 concludeva con un Controparte_1 Parte_1 contratto di comodato di un immobile, sito in Cellino S. RC , alla via Montegrappa;
detto contratto non era registrato. Quindi, dopo aver richiesto invano al comodatario con racc. a.r. dell'11.2.2020 la restituzione dell'immobile, con ricorso ex art. 702 bis cpc agiva perché – previa declaratoria CP_1 della nullità del contratto per mancanza della forma scritta - fosse ordinato al il rilascio con Pt_1 condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità da occupazione abusiva per il periodo successivo alla richiesta di rilascio.
si costituiva in giudizio, chiedendo preliminarmente il mutamento del rito da ordinario Parte_1
a locatizio;
contestava nel merito la domanda perché il contratto concluso fra le parti in realtà simulava un contratto di locazione in quanto prevedeva il pagamento € 200,00 a titolo di canone mensile, di cui chiedeva l'accertamento; proponeva poi in via riconvenzionale domanda di condanna di al CP_1 pagamento della somma di € 17.540,00 a titolo di corrispettivo per lavori edilizi svolti su un immobile di proprietà di diverso da quello oggetto di lite. CP_1
1.2. Disposto con ordinanza del 4.2.2021 il mutamento del rito da ordinario a locativo il giudizio era istruito con interpello ed inchiesta orale.
->>
2. All'esito della istruttoria, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 738/2024 in data 26.4.2024, notificata il 15.5.2024, ha accolto la domanda proposta da e, dichiarata la nullità del contratto del CP_1
1.12.2010, accertava l'esistenza di un comodato di fatto, per l'effetto condannando il al rilascio Pt_1 dell'immobile ed al pagamento della somma di per € 100,00 mensili dal 30.4.2020 a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio;
ha rigettato poi tutte le altre domande;
le spese sono state definite fra le parti secondo soccombenza.
Riteneva invero il tribunale che la simulazione del contratto di comodato non fosse stata provata perché non poteva essere considerato utile a tal fine l'uso di nomenclatura ( locatore /affittuario) non riferibile al comodato;
la previsione dello svolgimento di attività di piastrellista non era un corrispettivo della locazione, che ne escludeva la gratuità: lo svolgimento di attività di piastrellista non eliminava infatti la gratuità del contratto, tenuto conto che si trattava di attività in concreto assai modesta, tale da integrare
2 un modus consentito dalla tipologia del rapporto;
la mancata registrazione comportava semmai la nullità del contratto, ma non poteva essere valorizzata ai fini della simulazione;
neppure il pagamento di spese
( luce Tari e/o IMU) escludeva la gratuità del godimento, anche perchè è prevista dall'art. 1808 cc la possibilità per il comodante di sopportare le spese relative all'uso del bene. Non emergeva quindi, la volontà di concludere, invece del comodato, un contratto di locazione, tale da giustificare la simulazione.
Discendeva da tanto l'obbligo per il di restituire il bene all'atto della richiesta dell11.2.2020 e, Pt_1 per il periodo successivo a tale richiesta, di corrispondere l'indennizzo per una occupazione senza titolo.
Il preteso pagamento di somme maggiori per l'attività edilizia oggetto di riconvenzionale non stato è supportato da alcun valido dato probatorio. La domanda era per tale ragione disattesa.
->>>
3. Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 affidando le censure a quattro motivi di gravame, che saranno esposti in prosieguo, chiedendo – previa rinnovazione della istruttoria - la riforma della sentenza, con il rigetto della domanda introduttiva di rilascio e l'accoglimento di quella riconvenzionale già formulata in primo grado per il pagamento della somma di € 17.540,00 a titolo di corrispettivo per attività edilizia svolta.
Resisteva l'appellato che - eccepita una generica inammissibilità dell'appello- nel merito CP_2 evidenziava la sua infondatezza, concludendo per il rigetto dell'impugnazione .
All'udienza di discussione del 27.3.2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa è stata decisa come da dispositivo.
->>>>
4. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
Con il primo motivo il lamenta << violazione ed errata applicazione dell'art. 246 cpc. Pt_1
Errata declaratoria di incapacità a testimoniare della teste >>. Testimone_1
La mancata escussione della teste perché incapace di testimoniare è connessa al fatto che la stessa sia moglie convivente del . Assume, invece, l'appellante che tale situazione non determinava la Pt_1 incapacità ritenuta dal tribunale perché la teste era chiamata a confermare soltanto le circostanze che riguardavano la domanda riconvenzionale, quindi la esecuzione di lavori effettuati su immobile diverso da quello oggetto del comodato. Invoca pertanto una rinnovazione della attività istruttoria con l'escussione della teste dichiarata incapace in primo grado.
Tale assunto non ha pregio.
In primo luogo rileva il Collegio che, in base al contratto del 2010, la esecuzione di lavori edili era previsto come un onere connesso al godimento gratuito dell'immobile concesso al , sicché anche ove la Pt_1 teste era chiamata soltanto a riferire della esecuzione di detti lavori, la stessa effettivamente era comunque incapace ex art. 246 cpc, come ritenuto correttamente dal tribunale, per essere portatrice di un interesse diretto ed attuale nella vicenda, relativa al godimento della abitazione, in cui la stessa abitava insieme al
3 marito, gravato dell'onere di eseguire lavori edili, collegati e giustificati da detto godimento. La connessione fra lavori edili e godimento gratuito del bene concesso in comodato rende la teste incapace, per l'interesse della stessa a mantenere il godimento dell'immobile.
In secondo luogo, va considerato che comunque nello specifico le posizioni di prova cui la teste era chiamata a rispondere ( da a a f con esclusione della posizione e) riguardavano non solo la esecuzione di lavori edili come si assume in gravame ( posiz. B e C), ma anche circostanze inerenti il rapporto di comodato e servivano a sorreggere la tesi della simulazione ( come ad esempio le posiz. sub A- D ed F).
Pertanto, corretta appare anche sotto tale profilo la declaratoria di incapacità a testimoniare, atteso che l'art. 246 c.p.c. esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono testimoniare persone aventi un interesse nella causa che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio: pertanto, non è la qualità di coniuge a rendere incapace di testimoniare, ma l'esistenza di un interesse nella causa;
tale interesse ricorre all'evidenza nel presente giudizio.. La soluzione adottata dal tribunale va pertanto confermata e comporta al rigetto della istanza istruttoria di escussione della teste . Tes_1
->>
5. Infondato è anche il secondo motivo con cui si deduce << apoditticità della motivazione nella parte in cui ha valutato quale semplice modus o onere apposto al contratto scritto di comodato
1.12.2010 l'attività di piastrellatura posta in essere dall'appellante in favore dell'appellato>>.
Assume la difesa del che, pur senza la testimonianza della , in ogni modo la ammissione Pt_1 Tes_1 da parte di in sede di interrogatorio, della avvenuta esecuzione da parte del i lavori CP_1 CP_3 edili quali “tre linee di carico del cornicione” se pure riportate nell'ambito dell'onere, che non toglie gratuità al rapporto sarebbe invece sufficiente ex sé ad escludere che si sia in presenza di un modo o di un onere, stante l'entità economica di detti lavori, che rappresentavano in effetti una vera e propria controprestazione del godimento dell'immobile. Lamenta che il tribunale non abbia adeguatamente valutato la reale consistenza di detti lavori, che a suo dire non sono di scarsa rilevanza economica, perché si tratta di tre linee per tutto il perimetro del terrazzo. Insiste a tal fine nella ammissione di una c.t.u. al fine di determinare l'entità di detta opera, che a suo dire integrerebbe un lavoro di grosse dimensioni, tale da escludere che si ratta di onere, ma che integra una controprestazione del godimento.
Tale assunto non ha pregio perché la entità di detti lavori non è stata in alcun modo provata.
Il comodato ha carattere normalmente gratuito e tale gratuità non viene meno se al comodatario viene imposto un onere;
tale "modus" non deve configurare però un vero e proprio corrispettivo del godimento della cosa e non può costituire una controprestazione. Infatti, perché possa parlarsi di comodato (e non di locazione) l'eventuale somma richiesta per il godimento del bene dovrà essere di lievissima entità , simbolica;
viceversa, se l'onere imposto per godimento del bene assurge a vero e proprio corrispettivo, non potrà più parlarsi di comodato, ma di locazione. La giurisprudenza reputa che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non sia incompatibile con la previsione, a carico del comodatario,
4 di qualche prestazione secondaria a diretto vantaggio del comodante o di un terzo. Si ritiene, pertanto, possibile apporre al comodato un modus purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione (Cass. III, n. 1039/2019;Cass. III, n. 3087/2010).
Ciò posto, va chiarito che le opere di cui il pretende il pagamento in via riconvenzionale per Pt_1 un importo di € 17.540,00, analiticamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, sono lavori del tutto diversi da quelli in scrutinio. Detti lavori consistono infatti – come si legge a pagg.8 e 9 della comparsa 22.1.2021 in “ pavimentazioni;
colonne, aiuola, pozzo scala, pavimentazione bagno e veranda, rivestimento perimetro casa più tetto, rivestimento perimetro tetto, prospetto”. e non ricomprendono anche quella attività che si assume essere stata svolta in relazione al contratto di comodato, cioè la esecuzione delle “tre linee di carico del cornicione. La esecuzione delle “tre linee di carico del cornicione” pertanto esula dai lavori indicati e quantificati in atti, sicché - se pure la esecuzione dei primi è stata ammessa dall'appellato- vanno comunque provati nel loro preciso ammontare, ove si voglia sostenere che effettivamente hanno un importo che non può integrare “modus” ma un vero e proprio corrispettivo, atteso che si contesta l'inquadramento come “modus” apposto al comodato. La prova della consistenza economica di tale lavoro, non fornita in primo grado, ove non è stato neppure dedotto un importo specifico di detti lavori, e che quindi non riferibile alla somma di € 17.540, non può essere ottenuta facendo ricorso ad una c.t.u,. che l'appellante invoca anche in gravame;
giova ricordare che la c.t.u. pacificamente non è mezzo di prova, e nella specie sarebbe chiaramente meramente esplorativa.
Consegue il rigetto della censura.
->>>
6. Sono da disattendere anche il terzo e quarto motivo di gravame, che meritano trattazione congiunta perchè connessi fra di loro.
Con il terzo motivo si deduce <contraddittorietà della motivazione tra declaratoria di nullità del contratto di comodato per difetto di registrazione ed efficacia dello stesso. Violazione della norma imperativa dell'art. 1418 cc in relazione all'art. 1 co. 346 della L. 311/2004>>. Lamenta
l'appellante che il tribunale non poteva qualificare come onere contrattuale la esecuzione di lavori edili dop aver dichiarato la nullità del contratto di comodato per difetto di registrazione: se il contratto era nullo, non avrebbe potuto produrre alcun effetto e quindi i lavori eseguiti non integravano modus.
Con il quarto motivo deduce invece <Inesistenza della categoria del “comodato di fatto”.
Erroneità della declaratoria di restituzione dell'immobile e conseguente condanna di pagamento>>: il tribunale, dichiarata la nullità del contratto di comodato perché non registrato, afferma in sentenza che il rapporto fra le parti vada inquadrato come un comodato di fatto;
assume l'appellante che tale fattispecie non esiste, sicché non vi è alcun contratto fra le parti: è errata la sentenza che ha
5 ordinato il rilascio dell'immobile, perché l'azione di restituzione non poteva esperirsi in difetto del titolo contrattuale da cui sorge il rapporto obbligatorio fra le parti;
al più doveva essere intentata una azione di rivendica a tutela del diritto di proprietà dell' . CP_1
Le censure esposte non colgono nel segno.
Il tribunale, considerato che il contratto di comodato scrutinato non è stato registrato, ha ritenuto in applicazione dell'art. 1 co. 346 della L. 311/2004 la nullità del contratto. Trattasi, tuttavia, di nullità sancita solo a fini fiscali, che quindi non incide sulla efficacia del rapporto contrattuale fra le parti, tant'è che è sempre ammessa la registrazione tardiva del contratto con efficacia sanante ex tunc . Tanto giustifica la valutazione dell'onere anche in presenza della nullità del contratto. Soluzione in linea con la giurisprudenza di legittimità che afferma come in ipotesi di difetto originario di registrazione (e conseguente nullità ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004) va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile (nella specie: contratto di comodato) e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, con conseguente stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto, che ancorchè nullo ha prodotto fra le parti. Il riconoscimento di una sanatoria per adempimento, infatti, è coerente con la introduzione nell'ordinamento di una nullità funzionale per inadempimento all'obbligo di registrazione.
Cosi Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16742.
Quanto alla qualificazione di “comodato di fatto” data solo in dispositivo dal tribunale al rapporto contrattuale, per giustificare come il contratto ancorchè nullo sia comunque efficace fra le parti, sia la condanna al rilascio, se effettivamente non appare configurabile un simile istituto, tuttavia il passaggio motivazionale in esami si spiega con fatto che il tribunale, confermata la qualificazione del contratto come comodato, e non già come simulante una locazione, considera come il contratto, ancorchè nullo, abbia prodotto effetti fra le parti, sicché impone in ogni caso la restituzione all'avente diritto dell'immobile da parte di colui che lo detiene senza titolo.
La censura appare del tutto inconferente perché il rilascio in sostanza può derivare sia dalla nullità del rapporto, sia dalla sua validità, sulla base del rilievo assolutamente dirimente che l'obbligo di restituzione dell'immobile può indifferentemente conseguire tanto alla nullità del titolo contrattuale, quanto alla sua validità, trattandosi nella specie di contratto di comodato che, in forza della disciplina contrattuale, prevede appunto l'obbligo di restituzione del bene alla richiesta del comodante. La richiesta è intervenuta con racc. a.r.. 11.2..2010,
Le doglianze esposte pertanto non colgono nel segno.
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7. L'appello va pertanto disatteso e la sentenza impugnata confermata integralmente
Tutte le altre questioni restano logicamente assorbite
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6 Si provvederà infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato ( che al momento non risulta prodotta), a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Deve darsi atto, nonostante l' ammissione della parte appellante soccombente al patrocinio a spese dello
Stato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato, (Cass. civile sez. un., 20/02/2020, n.4315)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 14.6.2024 nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Brindisi n. 738/2024 in data 26.4.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) Condanna alla refusione, in favore dell'appellato , delle spese di lite Parte_1 CP_1 del presente grado, che liquida in € 5000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3) Dà atto infine della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione Civile
RITO LAVORO
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 531 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Parte_1 CodiceFiscale_1
LOMARTIRE presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
( CF: rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Controparte_1 C.F._2
Gatto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
APPELLATO
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno discusso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 27 marzo 2025 e da intendersi qui per integralmente riportate .
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con scrittura privata in data 1.12.2010 concludeva con un Controparte_1 Parte_1 contratto di comodato di un immobile, sito in Cellino S. RC , alla via Montegrappa;
detto contratto non era registrato. Quindi, dopo aver richiesto invano al comodatario con racc. a.r. dell'11.2.2020 la restituzione dell'immobile, con ricorso ex art. 702 bis cpc agiva perché – previa declaratoria CP_1 della nullità del contratto per mancanza della forma scritta - fosse ordinato al il rilascio con Pt_1 condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità da occupazione abusiva per il periodo successivo alla richiesta di rilascio.
si costituiva in giudizio, chiedendo preliminarmente il mutamento del rito da ordinario Parte_1
a locatizio;
contestava nel merito la domanda perché il contratto concluso fra le parti in realtà simulava un contratto di locazione in quanto prevedeva il pagamento € 200,00 a titolo di canone mensile, di cui chiedeva l'accertamento; proponeva poi in via riconvenzionale domanda di condanna di al CP_1 pagamento della somma di € 17.540,00 a titolo di corrispettivo per lavori edilizi svolti su un immobile di proprietà di diverso da quello oggetto di lite. CP_1
1.2. Disposto con ordinanza del 4.2.2021 il mutamento del rito da ordinario a locativo il giudizio era istruito con interpello ed inchiesta orale.
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2. All'esito della istruttoria, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 738/2024 in data 26.4.2024, notificata il 15.5.2024, ha accolto la domanda proposta da e, dichiarata la nullità del contratto del CP_1
1.12.2010, accertava l'esistenza di un comodato di fatto, per l'effetto condannando il al rilascio Pt_1 dell'immobile ed al pagamento della somma di per € 100,00 mensili dal 30.4.2020 a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio;
ha rigettato poi tutte le altre domande;
le spese sono state definite fra le parti secondo soccombenza.
Riteneva invero il tribunale che la simulazione del contratto di comodato non fosse stata provata perché non poteva essere considerato utile a tal fine l'uso di nomenclatura ( locatore /affittuario) non riferibile al comodato;
la previsione dello svolgimento di attività di piastrellista non era un corrispettivo della locazione, che ne escludeva la gratuità: lo svolgimento di attività di piastrellista non eliminava infatti la gratuità del contratto, tenuto conto che si trattava di attività in concreto assai modesta, tale da integrare
2 un modus consentito dalla tipologia del rapporto;
la mancata registrazione comportava semmai la nullità del contratto, ma non poteva essere valorizzata ai fini della simulazione;
neppure il pagamento di spese
( luce Tari e/o IMU) escludeva la gratuità del godimento, anche perchè è prevista dall'art. 1808 cc la possibilità per il comodante di sopportare le spese relative all'uso del bene. Non emergeva quindi, la volontà di concludere, invece del comodato, un contratto di locazione, tale da giustificare la simulazione.
Discendeva da tanto l'obbligo per il di restituire il bene all'atto della richiesta dell11.2.2020 e, Pt_1 per il periodo successivo a tale richiesta, di corrispondere l'indennizzo per una occupazione senza titolo.
Il preteso pagamento di somme maggiori per l'attività edilizia oggetto di riconvenzionale non stato è supportato da alcun valido dato probatorio. La domanda era per tale ragione disattesa.
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3. Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 affidando le censure a quattro motivi di gravame, che saranno esposti in prosieguo, chiedendo – previa rinnovazione della istruttoria - la riforma della sentenza, con il rigetto della domanda introduttiva di rilascio e l'accoglimento di quella riconvenzionale già formulata in primo grado per il pagamento della somma di € 17.540,00 a titolo di corrispettivo per attività edilizia svolta.
Resisteva l'appellato che - eccepita una generica inammissibilità dell'appello- nel merito CP_2 evidenziava la sua infondatezza, concludendo per il rigetto dell'impugnazione .
All'udienza di discussione del 27.3.2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa è stata decisa come da dispositivo.
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4. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
Con il primo motivo il lamenta << violazione ed errata applicazione dell'art. 246 cpc. Pt_1
Errata declaratoria di incapacità a testimoniare della teste >>. Testimone_1
La mancata escussione della teste perché incapace di testimoniare è connessa al fatto che la stessa sia moglie convivente del . Assume, invece, l'appellante che tale situazione non determinava la Pt_1 incapacità ritenuta dal tribunale perché la teste era chiamata a confermare soltanto le circostanze che riguardavano la domanda riconvenzionale, quindi la esecuzione di lavori effettuati su immobile diverso da quello oggetto del comodato. Invoca pertanto una rinnovazione della attività istruttoria con l'escussione della teste dichiarata incapace in primo grado.
Tale assunto non ha pregio.
In primo luogo rileva il Collegio che, in base al contratto del 2010, la esecuzione di lavori edili era previsto come un onere connesso al godimento gratuito dell'immobile concesso al , sicché anche ove la Pt_1 teste era chiamata soltanto a riferire della esecuzione di detti lavori, la stessa effettivamente era comunque incapace ex art. 246 cpc, come ritenuto correttamente dal tribunale, per essere portatrice di un interesse diretto ed attuale nella vicenda, relativa al godimento della abitazione, in cui la stessa abitava insieme al
3 marito, gravato dell'onere di eseguire lavori edili, collegati e giustificati da detto godimento. La connessione fra lavori edili e godimento gratuito del bene concesso in comodato rende la teste incapace, per l'interesse della stessa a mantenere il godimento dell'immobile.
In secondo luogo, va considerato che comunque nello specifico le posizioni di prova cui la teste era chiamata a rispondere ( da a a f con esclusione della posizione e) riguardavano non solo la esecuzione di lavori edili come si assume in gravame ( posiz. B e C), ma anche circostanze inerenti il rapporto di comodato e servivano a sorreggere la tesi della simulazione ( come ad esempio le posiz. sub A- D ed F).
Pertanto, corretta appare anche sotto tale profilo la declaratoria di incapacità a testimoniare, atteso che l'art. 246 c.p.c. esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono testimoniare persone aventi un interesse nella causa che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio: pertanto, non è la qualità di coniuge a rendere incapace di testimoniare, ma l'esistenza di un interesse nella causa;
tale interesse ricorre all'evidenza nel presente giudizio.. La soluzione adottata dal tribunale va pertanto confermata e comporta al rigetto della istanza istruttoria di escussione della teste . Tes_1
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5. Infondato è anche il secondo motivo con cui si deduce << apoditticità della motivazione nella parte in cui ha valutato quale semplice modus o onere apposto al contratto scritto di comodato
1.12.2010 l'attività di piastrellatura posta in essere dall'appellante in favore dell'appellato>>.
Assume la difesa del che, pur senza la testimonianza della , in ogni modo la ammissione Pt_1 Tes_1 da parte di in sede di interrogatorio, della avvenuta esecuzione da parte del i lavori CP_1 CP_3 edili quali “tre linee di carico del cornicione” se pure riportate nell'ambito dell'onere, che non toglie gratuità al rapporto sarebbe invece sufficiente ex sé ad escludere che si sia in presenza di un modo o di un onere, stante l'entità economica di detti lavori, che rappresentavano in effetti una vera e propria controprestazione del godimento dell'immobile. Lamenta che il tribunale non abbia adeguatamente valutato la reale consistenza di detti lavori, che a suo dire non sono di scarsa rilevanza economica, perché si tratta di tre linee per tutto il perimetro del terrazzo. Insiste a tal fine nella ammissione di una c.t.u. al fine di determinare l'entità di detta opera, che a suo dire integrerebbe un lavoro di grosse dimensioni, tale da escludere che si ratta di onere, ma che integra una controprestazione del godimento.
Tale assunto non ha pregio perché la entità di detti lavori non è stata in alcun modo provata.
Il comodato ha carattere normalmente gratuito e tale gratuità non viene meno se al comodatario viene imposto un onere;
tale "modus" non deve configurare però un vero e proprio corrispettivo del godimento della cosa e non può costituire una controprestazione. Infatti, perché possa parlarsi di comodato (e non di locazione) l'eventuale somma richiesta per il godimento del bene dovrà essere di lievissima entità , simbolica;
viceversa, se l'onere imposto per godimento del bene assurge a vero e proprio corrispettivo, non potrà più parlarsi di comodato, ma di locazione. La giurisprudenza reputa che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non sia incompatibile con la previsione, a carico del comodatario,
4 di qualche prestazione secondaria a diretto vantaggio del comodante o di un terzo. Si ritiene, pertanto, possibile apporre al comodato un modus purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione (Cass. III, n. 1039/2019;Cass. III, n. 3087/2010).
Ciò posto, va chiarito che le opere di cui il pretende il pagamento in via riconvenzionale per Pt_1 un importo di € 17.540,00, analiticamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, sono lavori del tutto diversi da quelli in scrutinio. Detti lavori consistono infatti – come si legge a pagg.8 e 9 della comparsa 22.1.2021 in “ pavimentazioni;
colonne, aiuola, pozzo scala, pavimentazione bagno e veranda, rivestimento perimetro casa più tetto, rivestimento perimetro tetto, prospetto”. e non ricomprendono anche quella attività che si assume essere stata svolta in relazione al contratto di comodato, cioè la esecuzione delle “tre linee di carico del cornicione. La esecuzione delle “tre linee di carico del cornicione” pertanto esula dai lavori indicati e quantificati in atti, sicché - se pure la esecuzione dei primi è stata ammessa dall'appellato- vanno comunque provati nel loro preciso ammontare, ove si voglia sostenere che effettivamente hanno un importo che non può integrare “modus” ma un vero e proprio corrispettivo, atteso che si contesta l'inquadramento come “modus” apposto al comodato. La prova della consistenza economica di tale lavoro, non fornita in primo grado, ove non è stato neppure dedotto un importo specifico di detti lavori, e che quindi non riferibile alla somma di € 17.540, non può essere ottenuta facendo ricorso ad una c.t.u,. che l'appellante invoca anche in gravame;
giova ricordare che la c.t.u. pacificamente non è mezzo di prova, e nella specie sarebbe chiaramente meramente esplorativa.
Consegue il rigetto della censura.
->>>
6. Sono da disattendere anche il terzo e quarto motivo di gravame, che meritano trattazione congiunta perchè connessi fra di loro.
Con il terzo motivo si deduce <contraddittorietà della motivazione tra declaratoria di nullità del contratto di comodato per difetto di registrazione ed efficacia dello stesso. Violazione della norma imperativa dell'art. 1418 cc in relazione all'art. 1 co. 346 della L. 311/2004>>. Lamenta
l'appellante che il tribunale non poteva qualificare come onere contrattuale la esecuzione di lavori edili dop aver dichiarato la nullità del contratto di comodato per difetto di registrazione: se il contratto era nullo, non avrebbe potuto produrre alcun effetto e quindi i lavori eseguiti non integravano modus.
Con il quarto motivo deduce invece <Inesistenza della categoria del “comodato di fatto”.
Erroneità della declaratoria di restituzione dell'immobile e conseguente condanna di pagamento>>: il tribunale, dichiarata la nullità del contratto di comodato perché non registrato, afferma in sentenza che il rapporto fra le parti vada inquadrato come un comodato di fatto;
assume l'appellante che tale fattispecie non esiste, sicché non vi è alcun contratto fra le parti: è errata la sentenza che ha
5 ordinato il rilascio dell'immobile, perché l'azione di restituzione non poteva esperirsi in difetto del titolo contrattuale da cui sorge il rapporto obbligatorio fra le parti;
al più doveva essere intentata una azione di rivendica a tutela del diritto di proprietà dell' . CP_1
Le censure esposte non colgono nel segno.
Il tribunale, considerato che il contratto di comodato scrutinato non è stato registrato, ha ritenuto in applicazione dell'art. 1 co. 346 della L. 311/2004 la nullità del contratto. Trattasi, tuttavia, di nullità sancita solo a fini fiscali, che quindi non incide sulla efficacia del rapporto contrattuale fra le parti, tant'è che è sempre ammessa la registrazione tardiva del contratto con efficacia sanante ex tunc . Tanto giustifica la valutazione dell'onere anche in presenza della nullità del contratto. Soluzione in linea con la giurisprudenza di legittimità che afferma come in ipotesi di difetto originario di registrazione (e conseguente nullità ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004) va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile (nella specie: contratto di comodato) e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, con conseguente stabilizzazione definitiva degli effetti del contratto, che ancorchè nullo ha prodotto fra le parti. Il riconoscimento di una sanatoria per adempimento, infatti, è coerente con la introduzione nell'ordinamento di una nullità funzionale per inadempimento all'obbligo di registrazione.
Cosi Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16742.
Quanto alla qualificazione di “comodato di fatto” data solo in dispositivo dal tribunale al rapporto contrattuale, per giustificare come il contratto ancorchè nullo sia comunque efficace fra le parti, sia la condanna al rilascio, se effettivamente non appare configurabile un simile istituto, tuttavia il passaggio motivazionale in esami si spiega con fatto che il tribunale, confermata la qualificazione del contratto come comodato, e non già come simulante una locazione, considera come il contratto, ancorchè nullo, abbia prodotto effetti fra le parti, sicché impone in ogni caso la restituzione all'avente diritto dell'immobile da parte di colui che lo detiene senza titolo.
La censura appare del tutto inconferente perché il rilascio in sostanza può derivare sia dalla nullità del rapporto, sia dalla sua validità, sulla base del rilievo assolutamente dirimente che l'obbligo di restituzione dell'immobile può indifferentemente conseguire tanto alla nullità del titolo contrattuale, quanto alla sua validità, trattandosi nella specie di contratto di comodato che, in forza della disciplina contrattuale, prevede appunto l'obbligo di restituzione del bene alla richiesta del comodante. La richiesta è intervenuta con racc. a.r.. 11.2..2010,
Le doglianze esposte pertanto non colgono nel segno.
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7. L'appello va pertanto disatteso e la sentenza impugnata confermata integralmente
Tutte le altre questioni restano logicamente assorbite
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6 Si provvederà infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato ( che al momento non risulta prodotta), a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Deve darsi atto, nonostante l' ammissione della parte appellante soccombente al patrocinio a spese dello
Stato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato, (Cass. civile sez. un., 20/02/2020, n.4315)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 14.6.2024 nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Brindisi n. 738/2024 in data 26.4.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) Condanna alla refusione, in favore dell'appellato , delle spese di lite Parte_1 CP_1 del presente grado, che liquida in € 5000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3) Dà atto infine della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio F. Esposito
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