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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 307/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARRATELLI GIUSEPPE
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Pietro Controparte_1 P.IVA_1
Rosano
Convenuto
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ex art. 615, I comma, c.p.c., ritualmente notificato a cartella di pagamento n. 03420180027740944003 notificata in data 12/12/2018 parte istante ha richiesto a
Codesto Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare la nullità della predetta cartella con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda deduceva;
la nullità della cartella di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 274 della legge n. 311/2004; nullità della cartella di pagamento, della pretesa in essa contenuta e di ogni atto conseguenziale, per carenza di motivazione e per iscrizione a ruolo di somme non previste dall'art. 17 del D.Lgs 46/1999 e per omessa allegazione dell'atto citato;
nullità della cartella di pagamento e della pretesa in essa contenuta e di ogni atto conseguenziale, per omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi. Si costituiva in giudizio l' che in via preliminare eccepiva il Controparte_2 difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, instava poi perché venisse accertata e dichiarata la regolarità della notifica della cartella di pagamento siccome eseguita entro i termini di legge dalla trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore e, conseguentemente accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per decorso dei termini di legge, la carenza di legittimazione passiva relativamente all'eccezione riguardante esclusivamente l'ente impositore e conseguentemente disporre l'estromissione, la legittimità dell'azione riscuotitiva dell'Agente della Riscossione e conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso articolate perché infondate, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi la causa rigettata con ordinanza del 24.7.2019 l'istanza di sospensione veniva assegnata in decisione con note di trattazione e deposito di comparse conclusionali.
Passando, ora, alle eccezioni sollevate dalle parti costituite, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , in Controparte_2 quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Ad ogni modo, si rileva che rispetto a detta sollevata eccezione nel corso del tempo si è aperta un'ampia querelle.
Nonostante ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 10854 del 07/05/2018).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con
l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez.
VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Sicchè, considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione. In ragione di tanto, l'eccezione sollevata da quest'ultimo, siccome infondata, non è meritevole di accoglimento.
Ciò posto, ai fini della giurisdizione, della competenza e della prescrizione, bisogna valutare la natura giuridica dei crediti sottesi agli atti impugnati. La cartella, infatti, costituisce un mero strumento “in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia;
pertanto, la cartella esattoriale deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che
l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere” (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 3001 del 08/02/2008). Per individuare il giudice munito di giurisdizione e di competenza nella materia de qua occorre, dunque, considerare la tipologia del credito sotteso alla cartella di pagamento.
Ma v'è più.
Con riguardo al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, in materia di opposizione ad atti della riscossione, è sorta un'ampia querelle ormai risolta dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite.
In una recentissima pronuncia, la Corte di legittimità, in punto di giurisdizione, ha fatto proprio il principio enunciato poco prima dalle SS.UU. le quali hanno chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., 25 maggio 2022, n. 16986)” (cfr. Corte di
Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l'8 marzo 2024).
Nella citata sentenza a Sezioni Unite, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “… escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n.
602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie […] la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che
l'esecuzione tributaria sia stata avviata …”.
Ordunque, con riferimento al caso di che trattasi, parte attrice, eccepisce la nullità della cartella di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 274 della legge n. 311/2004; nullità della cartella di pagamento, della pretesa in essa contenuta e di ogni atto conseguenziale, per carenza di motivazione e per iscrizione a ruolo di somme non previste dall'art. 17 del D.Lgs
46/1999 e per omessa allegazione dell'atto citato;
nullità della cartella di pagamento e della pretesa in essa contenuta e di ogni atto conseguenziale, per omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
dagli esposti rilievi scaturiscono le seguenti conseguenze.
Parte attrice ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 03420180027740944003 portante crediti tributari vantati dall' (redditi di beni immobili patrimoniali); occorre Controparte_1 altresì dare atto che la convenuta all'atto della costituzione in giudizio, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello tributario (credito di natura tributaria).
Ebbene l'eccezione si appalesa fondata e, indi, meritevole di accoglimento.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 123 del 9.1.2007), l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, considerato che “La giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006)” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 238 del 2009). Alla giurisdizione del giudice tributario in ordine alle anzidette pretese creditorie consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta dinanzi a questa autorità giudiziaria e la rimessione delle parti dinnanzi allo stesso giudice tributario.
In conclusione, per quanto sopra dedotto ed argomentato, declinata l'intestato Tribunale la propria giurisdizione;
le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 316/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario, in ordine ai crediti, di natura tributaria, di cui alla cartella n. 03420180027740944003;
2) ASSEGNA alla parte interessata termine per riassunzione di tre mesi, decorrente dal deposito della presente sentenza;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola lì, 23.06.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 307/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARRATELLI GIUSEPPE
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Pietro Controparte_1 P.IVA_1
Rosano
Convenuto
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da note scritte, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ex art. 615, I comma, c.p.c., ritualmente notificato a cartella di pagamento n. 03420180027740944003 notificata in data 12/12/2018 parte istante ha richiesto a
Codesto Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare la nullità della predetta cartella con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda deduceva;
la nullità della cartella di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 274 della legge n. 311/2004; nullità della cartella di pagamento, della pretesa in essa contenuta e di ogni atto conseguenziale, per carenza di motivazione e per iscrizione a ruolo di somme non previste dall'art. 17 del D.Lgs 46/1999 e per omessa allegazione dell'atto citato;
nullità della cartella di pagamento e della pretesa in essa contenuta e di ogni atto conseguenziale, per omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi. Si costituiva in giudizio l' che in via preliminare eccepiva il Controparte_2 difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, instava poi perché venisse accertata e dichiarata la regolarità della notifica della cartella di pagamento siccome eseguita entro i termini di legge dalla trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore e, conseguentemente accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per decorso dei termini di legge, la carenza di legittimazione passiva relativamente all'eccezione riguardante esclusivamente l'ente impositore e conseguentemente disporre l'estromissione, la legittimità dell'azione riscuotitiva dell'Agente della Riscossione e conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso articolate perché infondate, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Quindi la causa rigettata con ordinanza del 24.7.2019 l'istanza di sospensione veniva assegnata in decisione con note di trattazione e deposito di comparse conclusionali.
Passando, ora, alle eccezioni sollevate dalle parti costituite, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , in Controparte_2 quanto “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (Cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (cfr. Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Ad ogni modo, si rileva che rispetto a detta sollevata eccezione nel corso del tempo si è aperta un'ampia querelle.
Nonostante ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 10854 del 07/05/2018).
Secondo la Suprema Corte, infatti, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali [..], e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 [..] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con
l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (Cass., sez.
VI, ordinanza n. 23627/2018 del 28.09.2018).
Sicchè, considerando la su richiamata giurisprudenza, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'ente impositore che dell'agente di riscossione. In ragione di tanto, l'eccezione sollevata da quest'ultimo, siccome infondata, non è meritevole di accoglimento.
Ciò posto, ai fini della giurisdizione, della competenza e della prescrizione, bisogna valutare la natura giuridica dei crediti sottesi agli atti impugnati. La cartella, infatti, costituisce un mero strumento “in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia;
pertanto, la cartella esattoriale deve essere impugnata dinanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che
l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte del credito fatto valere” (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 3001 del 08/02/2008). Per individuare il giudice munito di giurisdizione e di competenza nella materia de qua occorre, dunque, considerare la tipologia del credito sotteso alla cartella di pagamento.
Ma v'è più.
Con riguardo al riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, in materia di opposizione ad atti della riscossione, è sorta un'ampia querelle ormai risolta dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite.
In una recentissima pronuncia, la Corte di legittimità, in punto di giurisdizione, ha fatto proprio il principio enunciato poco prima dalle SS.UU. le quali hanno chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., 25 maggio 2022, n. 16986)” (cfr. Corte di
Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 6289 depositata l'8 marzo 2024).
Nella citata sentenza a Sezioni Unite, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “… escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n.
602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie […] la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che
l'esecuzione tributaria sia stata avviata …”.
Ordunque, con riferimento al caso di che trattasi, parte attrice, eccepisce la nullità della cartella di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 274 della legge n. 311/2004; nullità della cartella di pagamento, della pretesa in essa contenuta e di ogni atto conseguenziale, per carenza di motivazione e per iscrizione a ruolo di somme non previste dall'art. 17 del D.Lgs
46/1999 e per omessa allegazione dell'atto citato;
nullità della cartella di pagamento e della pretesa in essa contenuta e di ogni atto conseguenziale, per omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
dagli esposti rilievi scaturiscono le seguenti conseguenze.
Parte attrice ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 03420180027740944003 portante crediti tributari vantati dall' (redditi di beni immobili patrimoniali); occorre Controparte_1 altresì dare atto che la convenuta all'atto della costituzione in giudizio, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello tributario (credito di natura tributaria).
Ebbene l'eccezione si appalesa fondata e, indi, meritevole di accoglimento.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 123 del 9.1.2007), l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, considerato che “La giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006)” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 238 del 2009). Alla giurisdizione del giudice tributario in ordine alle anzidette pretese creditorie consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta dinanzi a questa autorità giudiziaria e la rimessione delle parti dinnanzi allo stesso giudice tributario.
In conclusione, per quanto sopra dedotto ed argomentato, declinata l'intestato Tribunale la propria giurisdizione;
le oscillazioni e le sopravvenienze giurisprudenziali evidenziate, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 316/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario, in ordine ai crediti, di natura tributaria, di cui alla cartella n. 03420180027740944003;
2) ASSEGNA alla parte interessata termine per riassunzione di tre mesi, decorrente dal deposito della presente sentenza;
3) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola lì, 23.06.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli