Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
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n.24296 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24296 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. BOCCIA BARBARA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Giordano Bruno n.135,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. SCIALLA DANIELA presso cui elettivamente domicilia in
Napoli alla piazzetta Ascensione n.10,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
All'udienza cartolare del 31/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alla proposta conciliativa formulata dal GI.
Il Pubblico Ministero ha chiesto regolamentare i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva, preliminarmente, il Collegio che, essendo stata pronunciata con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi, deve statuire solo in ordine alle domande relative ai minori, e alle istanze di contenuto patrimoniale avanzate dalle parti.
All'udienza del 26/11/2024 Il GI formulava proposta conciliativa alle parti alla quale aderiva soltanto parte resistente e pertanto la causa veniva rinviata al 08.04.2025.
Nelle more del procedimento parte ricorrente depositava telematicamente istanza in data 04.12.2024 con la quale aderiva alla proposta conciliativa formulata all'udienza del
26.11.2024; anticipata l'udienza al 31.12.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“- affido condiviso dei tre minori ( nato il [...], nato il [...] e Per_1 Per_2
nato il [...]) con residenza privilegiata presso la madre, mantenendo come regime Per_3
di visita padre-figli quello già in vigore sulla base del provvedimento presidenziale provvisorio, con
l'unica modifica del lunedì e del mercoledì pomeriggio dalle ore 17,00 alle 21,00 mentre i week end alternati inizieranno il venerdì dall'uscita da scuola dei ragazzi fino alla domenica sera ore 21,00, salvo diverso accordo tra le parti;
- assegno di mantenimento a carico del sig. in favore dei minori da versarsi Controparte_1
direttamente alla sig.ra di €.870,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT e Parte_1
oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e COA di Napoli del 2018;
- assegno unico per i figli percepito al 50% da entrambe le parti;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
- le parti si sono dichiarate disponibili ad avviare un percorso di sostegno individuale e di coppia di recupero delle capacità genitoriali presso i ss territorialmente competenti.
2 3
- rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo dei genitori, conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• prende atto delle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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