Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2025, n. 196
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Sentenza 7 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 7 gennaio 2025, con il Consigliere relatore Cristiano Valle. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: i ricorrenti, coinvolti in un contenzioso per danni derivanti da lavori di demolizione, contestavano la responsabilità per i danni causati all'immobile di un terzo, sostenendo che la responsabilità fosse esclusivamente dell'impresa esecutrice. Dall'altro lato, l'attore principale chiedeva il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità solidale dei committenti e della società di gestione del motel.

Il giudice ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale, confermando la responsabilità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa custodia, sottolineando che la consegna del bene all'appaltatore non esime il committente dai doveri di vigilanza. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, evidenziando che la responsabilità per danni a terzi sussiste anche in assenza di colpa nella scelta dell'appaltatore, a meno che non venga provato il caso fortuito. Inoltre, ha chiarito che non esiste una norma che consenta la chiamata diretta in causa della compagnia assicurativa da parte del danneggiato, confermando così la correttezza della decisione della Corte d'Appello di Bari.

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Massime1

In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2025, n. 196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 196
    Data del deposito : 7 gennaio 2025

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