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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/09/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2142 R.G. 2018, relativa all'appello proposto avverso la sentenza la sentenza n. 3648/2018, resa dal Tribunale di Bari il 28.08.2018, avente ad oggetto: oggetto: accertamento nullità clausole contrattuali;
ripetizione indebito tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio allegato all'atto di appello, dall'avv. Giordano Balossi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Olivieri, in Martina Franca (TA)
=Appellante= e
, rappresentato e difeso, giusta mandato allegato all'atto di citazione CP_1 telematico ed esteso alla fase di appello, dall'avv. Nicola Sante Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari
=Appellato=
All'udienza collegiale del 19/05/2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2016, convenne in CP_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la (già Parte_1
e, premettendo di aver intrattenuto con la stessa, dal Controparte_2
12.11.2002 al 31.12.2013, il rapporto di c/c n. 12087.44 (già n. 12087 S) sul quale erano stati illegittimamente applicati interessi ultralegali ed oltre il tasso soglia, capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché commissioni di massimo scoperto, spese e valute mai convenute, chiese che, accertata e dichiarata la nullità del contratto e/o l'invalidità o l'insussistenza delle clausole in forza delle quali erano stati effettuati quegli addebiti, fosse rideterminato il saldo del conto alla data della sua chiusura, con condanna della convenuta al pagamento delle somme che, all'esito di disponenda CTU, sarebbero risultate a credito del correntista oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni, da accertarsi in corso di causa.
La banca convenuta, costituitasi tardivamente, quando già era stata disposta la nomina di un CTU per ricostruire il saldo del conto sul presupposto della nullità del contratto di c/c in quanto recante la sola sottoscrizione del correntista, eccepì la prescrizione delle domande attoree nonché l'infondatezza delle stesse e, in ogni caso, la non debenza di qualsivoglia somma in favore del correntista.
Espletata la disposta CTU, il Tribunale adito, con sentenza n. 3648/2018, pubblicata in data 28.08.2018, condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU nella relazione definitiva, determinò in € 35.519,21 il saldo del conto corrente a credito dell'attore, condannando la Banca convenuta al pagamento della stessa, oltre interessi legali e spese di lite, comprese quelle di CTU.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28/09/2018, la
[...] propose appello avverso la sentenza, chiedendone, previa Parte_1 sospensione della sua efficacia esecutiva, l'integrale riforma in ragione della nullità parziale della stessa, per non avere il Giudice di prime cure correttamente valutato le risultanze documentali, anche sotto il profilo degli oneri probatori a carico delle parti, nonché per aver ritenuto invalidi i contratti prodotti in atti, e, in ogni caso, per essere insussistenti gli addebiti asseritamente illegittimi dedotti dall'appellato. Gradatamente, chiese compensarsi quanto eventualmente fosse stato ritenuto dovuto da essa appellante con il credito residuo da essa vantato nei confronti dell'appellato.
Questi, costituitosi con comparsa depositata il 24.01.2019, contrastò estensivamente il gravame di cui eccepì, preliminarmente, l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 c.p.c. nonché per violazione del principio di sinteticità degli atti;
nel merito, ne chiese il rigetto con il favore delle spese del grado.
Disattesa l'istanza di inibitoria, per avere l'appellante spontaneamente pagato, nelle more della sua delibazione, le somme portate dall'impugnata pronuncia, questa Corte, con sentenza non definitiva n. 759/2021 resa il 26/04/2021, disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellato, ha accolta la censura di parte appellante circa la ritenuta nullità del contratto di c/c inter partes, per cui, dichiaratane pagina 2 di 8 la validità, con separata ordinanza di pari data, ha disposto la nomina di un CTU, nella persona dell'ausiliare già designato in prime cure, dott. , al fine Persona_1 di ricostruire, sulla base delle previsioni di detto contratto e della documentazione allegata, l'andamento del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, determinandone il saldo dalla data di chiusura del al 31.12.2013, tenendo conto: (a) della pattuizione scritta degli interessi attivi e passivi, espressamente accettata dal correntista;
(b) della loro capitalizzazione trimestrale ove espressamente pattuita con pari decorrenza rispetto a quelli attivi;
(c) della esistenza di specifica pattuizione riguardo alle valute, facendo applicazione, in difetto, dell'art.120 primo comma T.U.B.; (d) della non debenza delle c.m.s. ove determinate solo nell'aliquota percentuale senza specificare la periodicità di addebito e la modalità di calcolo, oppure se applicate sul massimo scoperto per valuta, fino all'eventuale adeguamento ai sensi dell'art.
2-bis, co. 3 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge 28 gennaio 2009 n. 2, e di eventuali ulteriori remunerazioni per la messa a disposizione di fondi non espressamente pattuite per il periodo successivo;
(e) dell'eventuale violazione del tasso soglia, tempo per tempo vigente, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla l.109/96 e dall' art. 644 c.p., considerando nel Teg tutti i costi legati alla erogazione del credito, inclusa la c.m.s., qualora applicata sul massimo scoperto per valuta.
Espletata l'accertamento peritale con relazione depositata il 05/10/2021 ed assunta nuovamente la causa in decisione, la Corte, con ordinanza riservata del 22/11/2022, sulla base delle osservazioni delle parti, ha rimesso nuovamente la causa in istruttoria, affidando al già nominato CTU di integrare la propria relazione, rispondendo ai seguenti ulteriori quesiti: <(a) proceda il CTU, sulla base della documentazione in atti, ad un nuovo calcolo del tasso effettivo globale con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del tasso soglia, secondo i criteri dettati dalla L. 109/96 e dall' art.644 c.p., tenuto conto, per il periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 (1 gennaio 2010) dei criteri indicati da Cass. SU 20/06/2018 n. 16303 [separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali- compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati] e, per il periodo successivo, dei criteri indicati dal citato art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, escludendo dal ricalcolo del saldo del conto, come già accertato nella precedente relazione del 5/10/2021, in risposta ai pagina 3 di 8 quesiti da 1) ad 6) di cui all'ordinanza di questa Corte del 24/03/2021, gli interessi per il trimestre usurario;
(b) in ossequio al principio sancito da Cass. Cass. SS.UU. n. 24675 del 19.10.2017 in tema di irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta (avente portata generale ed estensibile anche ai rapporti di conto corrente) ove il Teg, da accertarsi secondo i criteri suindicati, risultante dall'applicazione delle pattuizioni negoziali del contratto di c/c n. 12087.44 (già n. 12087 S), stipulato il 12.11.2002, risulti inferiore al tasso soglia, proceda il CTU ad un ulteriore ricalcolo alternativo del saldo del conto - sempre come già accertato nella precedente relazione del 5/10/2021, in risposta ai quesiti da 1) ad 6) di cui all'ordinanza di questa Corte del 24/03/2021- senza tener conto degli eventuali superamenti del tasso soglia per i trimestri successivi al primo, salvo che il superamento sia dovuto all'applicazione da parte della banca di condizioni economiche peggiorative, per il correntista, rispetto a quelle previste nel contratto inizialmente stipulato tra le parti, escludendo solo in quest'ultimo caso gli addebiti per interessi in ciascun trimestre per il quale risulterà verificatosi detto superamento>>.
Espletato tale ulteriore approfondimento istruttorio (cfr. relazione integrativa depositata il 21.03.2023) all'udienza del 19/05/2023, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata nuovamente introitata a sentenza con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Premesso che le eccezioni di inammissibilità dell'appello sono già state delibate con la richiamata sentenza non definitiva n. 759/2021 resa il 26/04/2021, con la quale questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, ha ritenuto la validità del contratto di conto corrente intervenuto tra le parti laddove il Giudice di prime cure, sul presupposto della sua nullità, ne aveva accertato il saldo alla data della sua chiusura mediante l'espunzione di tutti gli addebiti per interessi ultralegali ed anatocistici, cms, valute e spese, occorre ora valutare se gli addebiti effettuati sul conto oggetto di causa nel corso del rapporto (la cui prova risulta dagli e/c conto prodotti in atti) siano legittimi o meno considerate le previsioni pattizie del contratto inter partes e quelle normative aventi carattere imperativo, ribadendosi in proposito il consolidato principio secondo cui <Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla
pagina 4 di 8 legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente>> (così, tra le tante, Cass. 20 novembre 2018, n. 30000).
Sul punto è stata disposta, in sede di gravame, una nuova CTU e successiva integrazione, con la quale sono stati posti al CTU i quesiti espressamente enucleati nelle ordinanze del 26/04/2021 e del 22/11/2022, testualmente richiamate nell'esposizione della vicenda processuale.
All'esito degli accertamenti effettuati, l'ausiliare con la relazione del 05/10/2021 e quella integrativa depositata il 21.03.2023, ha accertato un saldo a credito del correntista, alla data di chiusura del conto (31/12/2013) di € 21.209,94, laddove il saldo banca, alla stessa data, era di € 53.065,61 a debito del correntista.
A tale risultato l'ausiliare è pervenuto applicando i criteri indicati dalla Corte nell'ordinanza di affidamento dell'incarico ed in quella con cui sono stati posti quesiti integrativi. Segnatamente:
A) gli interessi sono stati ricalcolati ai tassi pattuiti (11,400% tasso debitore) e (2,00% tasso creditore), ove però si è rilevato che la banca nel rapporto abbia applicato un tasso debitore inferiore, quindi più favorevole al correntista, si è applicato tale tasso inferiore;
quando invece la banca ha applicato tassi superiori a quelli pattuiti, come spesso è accaduto, nel ricalcolo si sono applicati i tassi nei limiti di quanto pattuito;
B) è stata considerata la capitalizzazione trimestrale degli interessi (attivi e passivi) in quanto espressamente pattuita con pari periodicità;
C) la c.m.s. (pattuita in contratto in misura del 1,375%) è stata esclusa dal ricalcolo in quanto, come disposto dai quesiti della Corte alla lettera e), il contratto non prevedeva la periodicità di addebito della stessa;
inoltre, si è rilevata la sua applicazione sul picco massimo scoperto in molti trimestri e non sull'accordato; si sono escluse ulteriori remunerazioni per la messa a disposizione di fondi non regolarmente pattuiti.
D) in ossequio alla l.108/96 ed al disposto dell'art. 644 c.p., il TEG determinato per i singoli trimestri è stato calcolato con la seguente formula: TEG % = ( interessi + c.m.s.
+ spese) *365/numero debitori;
esso è stato confrontato con i limiti del tasso soglia di ogni trimestre.
Con riferimento alla detta verifica, il CTU, se nella relazione peritale del 05/10/2021 aveva rilevato il superamento del tasso soglia per alcuni trimestri, espungendo dal ricalcolo del saldo i relativi interessi, nella successiva relazione integrativa del 22/11/2022, in ossequio ai principi enunciati indicati da Cass. SU 20/06/2018 n.16303, ha accertato il mancato superamento del tasso soglia per tutto il periodo di durata del rapporto, così ricalcolando tutti gli interessi che nella precedente relazione erano stati esclusi.
pagina 5 di 8 La Corte ritiene di poter condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU nelle richiamate relazioni peritali, oltre che la risposte date dallo stesso alle osservazioni delle parti, rilevandone la correttezza sia sotto il profilo metodologico che la piena rispondenza ai quesiti posti.
Sicché, considerata la validità del contratto intercorso tra le parti, legittimamente sono stati applicati nel corso del rapporto gli interessi ultralegali passivi convenzionalmente pattuiti e di quelli in misura inferiore in concreto applicati in alcuni periodi (come specificato al punto A che precede) così come legittimamente è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli stessi, in quanto convenuta espressamente con pari periodicità rispetto a quelli attivi.
È altresì da escludere che la banca appellante abbia applicato nel corso del rapporto tassi di interessi ultra-soglia in violazione della l. 108/2009 e dell'art. 644 c.p.c., avendo l'ausiliare correttamente accertato il TEG tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte con la sentenza del 20/06/2018 n.16303, come richiamati nell'ordinanza del 22/11/2022, cui si rimanda.
L'originaria domanda attorea si rileva invece fondata, oltre che con riferimento all'applicazione, per alcuni periodi espressamente indicati dal CTU, di tassi di interessi passivi superiori a quelli convenzionalmente convenuti, anche riguardo all'addebito delle c.m.s. (commissioni di massimo scoperto) in quanto il contratto (come pure precisato dal CTU) non prevedeva la periodicità di addebito delle stesse;
inoltre, è stata rilevata la loro applicazione sul picco massimo scoperto in molti trimestri e non sull'accordato.
Tanto, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, più volte ha avuto modo di affermare che << In tema di conto corrente bancario, la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). Di conseguenza le clausole di commissione di massimo scoperto sono da ritenersi nulle per indeterminatezza e comunque per mancanza di causa qualora non sia chiaro, dalla lettura della clausola, se la commissione debba essere calcolata sul picco massimo dell'affidamento utilizzato dal cliente ovvero in percentuale sulla somma effettivamente prelevata nonché la periodicità di calcolo della commissione>> (così, tra le tante, App. Bari 08/04/2021, n. 681, rel. dott. . Per_2
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che la clausola contrattuale che le contemplava, recando soltanto un importo percentuale su cui calcolare la commissione ivi prevista, non risponde ai requisiti di validità suindicati, per cui essa è da considerarsi invalida per indeterminatezza dell'oggetto.
pagina 6 di 8 Parimenti illegittima, per cui correttamente ne è stata esclusa l'applicazione dal ricalcolo del saldo del conto, la remunerazioni per la messa a disposizione di fondi per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge numero 2/2009 (art. 2 bis) non essendo stata la stessa oggetto di espresso accordo sottoscritto dalle parti.
Consegue da quanto sopra esposto che l'originaria domanda attorea merita di essere accolta, seppur per un quantum inferiore a quello accertato nella sentenza di prime cure, rideterminandosi il saldo del conto corrente alla data della sua chiusura in
€ 21.209,94 a credito del correntista, con condanna della banca appellante al suo pagamento, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al soddisfo (così come stabilito a tale ultimo riguardo nella impugnata pronuncia, che, sul punto, non è stata oggetto di censura) dovendosi, peraltro, rigettare la domanda subordinata formulata dall'appellante, volta a conseguire la compensazione degli importi eventualmente dalla stessa dovuti con il debito residuo dell'appellato nei suoi confronti. Tale domanda, invero, non solo non è stata presa in considerazione dal Giudice di prime cure, che nulla ha statuito riguardo ad essa, ma nemmeno è stata supportata, con il proposto gravame, da argomentazioni di sorta volte a dimostrarne la fondatezza. Sicché essa si appalesa apodittica e, quindi, inammissibile.
L'accoglimento, sia pur parziale, del gravame, comportando la riforma del decisum, impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., una nuova regolazione delle spese del doppio grado di giudizio, che, tenuto conto dell'esito complessivo della causa (favorevole all'appellato ma per un importo notevolmente inferiore a quello domandato) si ritiene equo compensare in ragione della metà ponendosi la residua parte a carico dell'appellante, nella misura liquidata per l'intero in dispositivo a mente del 55/2014 e s.m. considerato il valore della controversia come desunto dall'ammontare del credito accertato.
Parimenti a carico solidale delle parti, in ragione ciascuna della metà, vengono definitivamente poste le spese delle CCTTUU espletate in primo e secondo grado, nella misura già ivi provvisoriamente liquidata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 3648/2018, resa dal Tribunale CP_1 di Bari il 28.08.2018, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 21.209,94, oltre interessi legali CP_1 dalla domanda al soddisfo;
pagina 7 di 8 2)- compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione della metà e condanna l'appellante a corrispondere a la Parte_1 CP_1 residua metà che liquida, per l'intero e per compensi, in complessivi € 4.500,00 per il primo grado ed in € 5.500,00 per il secondo grado, oltre al rimborso, per ciascun grado, delle spese generali, nella misura del 15%, degli oneri accessori (IVA e CNA) come per legge, e del 50% del contributo unificato;
3)-pone definitivamente le spese per le CCTTUU espletata in prime e seconde cure, nella misura ivi liquidata, a carico delle parti in ragione, ciascuna, della metà;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 14 gennaio 2025
Il Presidente dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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