Art. 39. (Annata agraria)
Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre.
Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre.
Il decreto legislativo n.228 del 18 maggio 2001 ha modificato la legge 203 del 1982 sui contratti agrari introducendo, grazie al nuovo articolo 4 bis, una disposizione di assoluta rilevanza riguardante il diritto di prelazione sull'affitto del fondo coltivato. Tale disposizione crea il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto e deve essere applicata a tutti i rapporti agrari di affitto che andranno a scadere a decorrere dalla corrente annata agraria che, a norma dell'art.39 L.203/82, scade il 10 novembre. Il nuovo art.4 bis della legge 203/82 ha ad oggetto i rapporti di affitto in scadenza sia a coltivatore conduttore diretto sia anche a “non coltivatore diretto”: ciò evidenzia …
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