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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 774/2023
All'udienza del 14.2.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 774/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 774/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso dagli avv. Walter Miceli, Fabio Parte_1 CodiceFiscale_1
Ganci, Nicola Zampieri, Lara Bianzani e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc Controparte_1 dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE RICORRENTE: Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
1.825,27 come da ricalcolo effettuato o, in via subordinata, € 1.707,38 come richiesto in ricorso a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15, 2016/17, 2017/18,
2018/19 e 2019/20 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
PER LA PARTE CONVENUTA: Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1 [...]
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Il procuratore Controparte_1 della parte ricorrente esponeva: che è attualmente docente di ruolo, con ultima sede di Parte_1 servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Francesco Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere
e, dal 2013 al 2022, ha prestato servizio di insegnamento con contratti a tempo determinato come da elenco che segue: a.s. 2014/2015 - contratto dal 16.10.2014 al 30.06.2015, per n. 13 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “Roncoferraro” di Roncoferraro (MN); - a.s. 2016/2017 – contratto dal 16.11.2016 al 30.06.2017, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primo grado “Marconi” di Marmirolo (MN); - a.s. 2017/2018 – contratto dal 18.10.2017 al 30.06.2017, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primo grado “Donadoni” di Bergamo e dal
03.10.2017 al 30.06.2017, per n. 9 ore di servizio settimanali presso l' Istituto Superiore”Einaudi” di
Dalmine (BG); - a.s. 2018/2019 - contratto dal 13.10.2018 al 30.06.2019, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primo grado “Muzio” di Bergamo;
- a.s. 2019/2020 – contratto dal
19.09.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Oscar
Arnulfo Romero” di Albino (BG); che, il ricorrente: durante l'anno scolastico 2014/15 ha lavorato
258 giorni, maturando il diritto a fruire di 21,50 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,50 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2016/17 ha lavorato 227 giorni, maturando il diritto a fruire di 18,92 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 20,92 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2017/18 ha lavorato 256 giorni, maturando il diritto a fruire di 21,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,33 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2018/19 ha lavorato 261 giorni, maturando il diritto a fruire di 21,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,75 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2019/20 ha lavorato 286 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,83 di ferie;
che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato, occorre effettuare le seguenti operazioni: a). moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360; b). aggiungere sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse;
che la quantificazione dei giorni di riposo viene determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro e, quindi, le giornate di riposo sono: una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni e quattro se i giorni di servizio sono pari o superiori a 360 giorni;
che le festività soppresse non possono essere usufruite durante il normale svolgimento delle attività didattiche;
che il personale docente, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 228/12 - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative e, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
che parte ricorrente, per effetto dell'art. 1, comma 54, Legge 24 dicembre 2012, n. 2282:, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: -
18 giorni nell'anno scolastico 2014/15; - 18 giorni nell'anno scolastico 2016/17; - 17 giorni nell'anno scolastico 2017/18; - 18 giorni nell'anno scolastico 2018/19; - 17 giorni nell'anno scolastico 2019/20. Rilevava parte ricorrente: che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute non può in nessun modo essere addebitata a una scelta consapevole del docente;
che il
, infatti, non ha formalmente invitato il ricorrente a fruire delle ferie e, soprattutto, “non l'ha CP_1 informato - in modo accurato - del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” come richiesto dalla Cassazione, NE Lavoro, ord. n. 14268 del 05.05.2022, che richiama la sentenza della GR NE della Corte di Giustizia
Europea del 6 novembre 2018 nella causa C-684/16; che alla parte ricorrente, pertanto, spettano, per gli anni scolastici 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute, determinate calcolando la differenza tra i giorni di ferie maturate nel corso dei rapporti di lavoro a termine e i giorni di sospensione dell'attività didattica durante i rispettivi anni scolastici, così come definiti dal calendario scolastico regionale. Tanto premesso, dopo aver richiamato la disciplina applicabile così come interpretata dalla giurisprudenza, parte ricorrente rivendicava, con ampie e articolate argomentazioni, il diritto al pagamento della somma di € 1.707, 38 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute
Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del Controparte_1 ricorso, descrivendo il quadro normativo vigente e rilevando che, in detto contesto, secondo la giurisprudenza di merito ormai prevalente (ex plurimis Tribunale di Bologna 3.3.2022 n. 127), il periodo che va dalla fine delle lezioni alla scadenza del contratto è uno dei periodi dell'anno in cui i docenti, che non siano impegnati in attività di scrutinio o comunque di istituto, possono fruire delle ferie e, nel caso dei docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, esso è uno dei periodi che rileva per il conteggio delle ferie automatiche. Riguardo alla fattispecie concreta, il deduceva che la parte ricorrente poteva astrattamente vantare un diritto alla monetizzazione CP_1 delle ferie non godute limitatamente all'eventuale differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche ma che il docente non aveva fornito prova, di avere effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni - non richiesti come giorni di ferie - intercorrenti tra il termine delle lezioni e la scadenza dei contratti di lavoro. Parte resistente contestava i prospetti elaborati dal ricorrente in quanto riportanti incoerenze e imprecisioni e richiamava quelli elaborati dagli istituti scolastici ove il sig. aveva prestato servizio al fine di dimostrare che non residuano Pt_1 ai sensi della normativa vigente giorni di ferie maturate e non fruite dalla parte ricorrente in occasione del servizio svolto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di cui al prosieguo, in linea con le argomentazioni svolte dal Tribunale adito (Tribunale Mantova, 28.5.2024) e con i principi recentemente ribaditi dalla Suprema Corte.
La disciplina della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era dettata, fino all'entrata in vigore del DL 95/2012 (cd. Spending Review), convertito in legge
135/2012, dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola [art. 13 CCNL (“Ferie”): "(…)
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (…) 15. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato"; art. 19 CCNL (“Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”):
1. Al personale assunto a tempo determinato
(…) si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
(…)” ];
Quindi, secondo le previsioni del CCNL il regime delle ferie per il personale a tempo determinato era caratterizzato da: 1) non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (prevista invece per il personale di ruolo), 2) possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 6 luglio 2012 (cd. Spending Review), convertito in legge
135/2012, ha introdotto dal 7.7.2012 una nuova disciplina, comune a tutto il settore pubblico, disponendo che 1) le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
2) eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di aver applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 7 luglio 2012; 3) la violazione di tali prescrizioni, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Il citato art. 5 comma 8 ha dunque introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dal
7.9.2012, data a partire dalla quale la diversa disciplina dettata in parte qua dall'art. 19 CCNL (che consentiva invece la monetizzazione) ha cessato di avere applicazione, come espressamente disposto dalla legge.
Nulla è invece mutato con il d.l. 95/12 quanto alla modalità di fruizione delle ferie, posto che l'art. 5 comma 8 a tale proposito ha rinviato ai “rispettivi ordinamenti” dei diversi settori, e dunque, per il comparto scuola, agli artt. 13 e 19 del CCNL,
Pertanto, a seguito della Spending Review, a decorrere dal 7 luglio 2012, i docenti a tempo determinato (come tutti i dipendenti pubblici) non potevano più ottenere la monetizzazione delle ferie, restando invece immutata la disciplina delle modalità di fruizione.
Tale regime è stata ridisegnato per gli insegnanti a decorrere dal 1°.
1.2013 dalla legge n. 228/12 (cd.
Legge di Stabilità per il 2013), che ha dettato le seguenti disposizioni: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5 comma 8 DL 95/2012 “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (art. 1 comma 55); le disposizioni sull'obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni di cui all'art. 1 comma 54 e sulla rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato di cui al successivo comma 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013 (art. 1 comma 56).
Tale complesso quadro normativo è stato di recente esaminato dalla Suprema Corte, la quale, disattendendo la tesi del , ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha CP_1 chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
GR NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 14268 del 5/5/2022, qui da intendersi richiamata ex art. 118 disp. att. cpc). +
Il recente orientamento che si è andato ulteriormente consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n.
13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
Nella fattispecie in esame, il convenuto non ha allegato e tanto meno provato, di aver dato CP_1 un informazione adeguata e, pertanto, in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per questo profilo.
Deve essere rilevato, inoltre, che, a fronte delle eccezioni sollevate dal circa il numero dei CP_1 giorni di sospensione dell'attività scolastica in ragione dei calendari regionali, parte ricorrente ha proceduto ad un nuovo calcolo del dovuto che ha quantificato nella maggior somma di euro 1.825,27 per indennità sostitutiva maturata di cui chiede, con le conclusioni formulate nella nota difensiva depositata in data 3.2.2025, la liquidazione.
Va detto che nessuna prova è stata fornita dal convenuto circa la dedotta liquidazione delle indennità sostitutive e che, anche a fronte della nuova determinazione dei giorni di ferie residue da liquidare a seguito delle contestazioni contenute nella memoria difensiva di costituzione, nessun specifico rilievo
è stato ulteriormente sollevato da parte del . CP_1
Va detto che non consta la stipulazione di contratti part-time da parte del ricorrente, laddove il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da specifico contratto scritto con indicazione della durata della prestazione per articolazione di orario: in assenza di prova contraria da parte del
, i rilievi svolti al riguardo sul calcolo effettuato dalla parte ricorrente non possono essere CP_1
accolti. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla mancata fruizione delle festività soppresse, dovendosi condividere l'orientamento, espresso da ultimo anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 8926 del 2024), di segno positivo in punto di equiparabilità dell'istituto alle ferie e, pertanto, da ricomprendersi all'interno dell'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione.
Tuttavia, la domanda per l'indennità sostitutiva nella diversa misura di euro 1.825,27 essendo stata formulata sulla base di prospetti di calcolo nuovamente elaborati dalla stessa parte ricorrente solo con nota difensiva depositata in data 3.2.2025 è inammissibile. Per contro, va accolta in quanto fondata la domanda formulata con il ricorso introduttivo per la diversa misura di € 1.707.38.
Il deve essere quindi condannato al pagamento della somma di Controparte_1 euro € 1.707.38, oltre interessi legali.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti per il contrasto giurisprudenziale che ancora esiste in materia nella giurisprudenza di merito (cfr. per esempio Trib. Pavia 21.3.2023 , Trib Brescia
25.5.2022, Trib. Prato 24.6.22, Trib. Alessandria 14.4.2021, Trib. Benevento 27.2.23 e Trib. Bergamo
22.2.2024)
PQM
Il Tribunale di Mantova, NE Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di euro € 1.707.38, oltre interessi legali.
[...] dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Mantova, 14.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 774/2023
All'udienza del 14.2.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 774/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 774/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso dagli avv. Walter Miceli, Fabio Parte_1 CodiceFiscale_1
Ganci, Nicola Zampieri, Lara Bianzani e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE contro
difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc Controparte_1 dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA PARTE RICORRENTE: Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire €
1.825,27 come da ricalcolo effettuato o, in via subordinata, € 1.707,38 come richiesto in ricorso a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2014/15, 2016/17, 2017/18,
2018/19 e 2019/20 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
PER LA PARTE CONVENUTA: Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c conveniva avanti al Tribunale di Mantova il Parte_1 [...]
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. Il procuratore Controparte_1 della parte ricorrente esponeva: che è attualmente docente di ruolo, con ultima sede di Parte_1 servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Francesco Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere
e, dal 2013 al 2022, ha prestato servizio di insegnamento con contratti a tempo determinato come da elenco che segue: a.s. 2014/2015 - contratto dal 16.10.2014 al 30.06.2015, per n. 13 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primaria “Roncoferraro” di Roncoferraro (MN); - a.s. 2016/2017 – contratto dal 16.11.2016 al 30.06.2017, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primo grado “Marconi” di Marmirolo (MN); - a.s. 2017/2018 – contratto dal 18.10.2017 al 30.06.2017, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primo grado “Donadoni” di Bergamo e dal
03.10.2017 al 30.06.2017, per n. 9 ore di servizio settimanali presso l' Istituto Superiore”Einaudi” di
Dalmine (BG); - a.s. 2018/2019 - contratto dal 13.10.2018 al 30.06.2019, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso la Scuola Primo grado “Muzio” di Bergamo;
- a.s. 2019/2020 – contratto dal
19.09.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Oscar
Arnulfo Romero” di Albino (BG); che, il ricorrente: durante l'anno scolastico 2014/15 ha lavorato
258 giorni, maturando il diritto a fruire di 21,50 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,50 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2016/17 ha lavorato 227 giorni, maturando il diritto a fruire di 18,92 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 20,92 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2017/18 ha lavorato 256 giorni, maturando il diritto a fruire di 21,33 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,33 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2018/19 ha lavorato 261 giorni, maturando il diritto a fruire di 21,75 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,75 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2019/20 ha lavorato 286 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,83 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,83 di ferie;
che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato, occorre effettuare le seguenti operazioni: a). moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360; b). aggiungere sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse;
che la quantificazione dei giorni di riposo viene determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro e, quindi, le giornate di riposo sono: una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni e quattro se i giorni di servizio sono pari o superiori a 360 giorni;
che le festività soppresse non possono essere usufruite durante il normale svolgimento delle attività didattiche;
che il personale docente, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 228/12 - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative e, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
che parte ricorrente, per effetto dell'art. 1, comma 54, Legge 24 dicembre 2012, n. 2282:, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: -
18 giorni nell'anno scolastico 2014/15; - 18 giorni nell'anno scolastico 2016/17; - 17 giorni nell'anno scolastico 2017/18; - 18 giorni nell'anno scolastico 2018/19; - 17 giorni nell'anno scolastico 2019/20. Rilevava parte ricorrente: che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute non può in nessun modo essere addebitata a una scelta consapevole del docente;
che il
, infatti, non ha formalmente invitato il ricorrente a fruire delle ferie e, soprattutto, “non l'ha CP_1 informato - in modo accurato - del fatto che, se non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” come richiesto dalla Cassazione, NE Lavoro, ord. n. 14268 del 05.05.2022, che richiama la sentenza della GR NE della Corte di Giustizia
Europea del 6 novembre 2018 nella causa C-684/16; che alla parte ricorrente, pertanto, spettano, per gli anni scolastici 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie non godute, determinate calcolando la differenza tra i giorni di ferie maturate nel corso dei rapporti di lavoro a termine e i giorni di sospensione dell'attività didattica durante i rispettivi anni scolastici, così come definiti dal calendario scolastico regionale. Tanto premesso, dopo aver richiamato la disciplina applicabile così come interpretata dalla giurisprudenza, parte ricorrente rivendicava, con ampie e articolate argomentazioni, il diritto al pagamento della somma di € 1.707, 38 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute
Si costituiva ritualmente il contestando la fondatezza del Controparte_1 ricorso, descrivendo il quadro normativo vigente e rilevando che, in detto contesto, secondo la giurisprudenza di merito ormai prevalente (ex plurimis Tribunale di Bologna 3.3.2022 n. 127), il periodo che va dalla fine delle lezioni alla scadenza del contratto è uno dei periodi dell'anno in cui i docenti, che non siano impegnati in attività di scrutinio o comunque di istituto, possono fruire delle ferie e, nel caso dei docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, esso è uno dei periodi che rileva per il conteggio delle ferie automatiche. Riguardo alla fattispecie concreta, il deduceva che la parte ricorrente poteva astrattamente vantare un diritto alla monetizzazione CP_1 delle ferie non godute limitatamente all'eventuale differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche ma che il docente non aveva fornito prova, di avere effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni - non richiesti come giorni di ferie - intercorrenti tra il termine delle lezioni e la scadenza dei contratti di lavoro. Parte resistente contestava i prospetti elaborati dal ricorrente in quanto riportanti incoerenze e imprecisioni e richiamava quelli elaborati dagli istituti scolastici ove il sig. aveva prestato servizio al fine di dimostrare che non residuano Pt_1 ai sensi della normativa vigente giorni di ferie maturate e non fruite dalla parte ricorrente in occasione del servizio svolto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini di cui al prosieguo, in linea con le argomentazioni svolte dal Tribunale adito (Tribunale Mantova, 28.5.2024) e con i principi recentemente ribaditi dalla Suprema Corte.
La disciplina della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo determinato era dettata, fino all'entrata in vigore del DL 95/2012 (cd. Spending Review), convertito in legge
135/2012, dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola [art. 13 CCNL (“Ferie”): "(…)
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative (…) 15. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato"; art. 19 CCNL (“Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”):
1. Al personale assunto a tempo determinato
(…) si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
(…)” ];
Quindi, secondo le previsioni del CCNL il regime delle ferie per il personale a tempo determinato era caratterizzato da: 1) non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (prevista invece per il personale di ruolo), 2) possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 6 luglio 2012 (cd. Spending Review), convertito in legge
135/2012, ha introdotto dal 7.7.2012 una nuova disciplina, comune a tutto il settore pubblico, disponendo che 1) le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, devono essere obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
2) eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di aver applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 7 luglio 2012; 3) la violazione di tali prescrizioni, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Il citato art. 5 comma 8 ha dunque introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dal
7.9.2012, data a partire dalla quale la diversa disciplina dettata in parte qua dall'art. 19 CCNL (che consentiva invece la monetizzazione) ha cessato di avere applicazione, come espressamente disposto dalla legge.
Nulla è invece mutato con il d.l. 95/12 quanto alla modalità di fruizione delle ferie, posto che l'art. 5 comma 8 a tale proposito ha rinviato ai “rispettivi ordinamenti” dei diversi settori, e dunque, per il comparto scuola, agli artt. 13 e 19 del CCNL,
Pertanto, a seguito della Spending Review, a decorrere dal 7 luglio 2012, i docenti a tempo determinato (come tutti i dipendenti pubblici) non potevano più ottenere la monetizzazione delle ferie, restando invece immutata la disciplina delle modalità di fruizione.
Tale regime è stata ridisegnato per gli insegnanti a decorrere dal 1°.
1.2013 dalla legge n. 228/12 (cd.
Legge di Stabilità per il 2013), che ha dettato le seguenti disposizioni: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5 comma 8 DL 95/2012 “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (art. 1 comma 55); le disposizioni sull'obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni di cui all'art. 1 comma 54 e sulla rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato di cui al successivo comma 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013 (art. 1 comma 56).
Tale complesso quadro normativo è stato di recente esaminato dalla Suprema Corte, la quale, disattendendo la tesi del , ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha CP_1 chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
GR NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 14268 del 5/5/2022, qui da intendersi richiamata ex art. 118 disp. att. cpc). +
Il recente orientamento che si è andato ulteriormente consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n.
13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass.,
Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
Nella fattispecie in esame, il convenuto non ha allegato e tanto meno provato, di aver dato CP_1 un informazione adeguata e, pertanto, in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per questo profilo.
Deve essere rilevato, inoltre, che, a fronte delle eccezioni sollevate dal circa il numero dei CP_1 giorni di sospensione dell'attività scolastica in ragione dei calendari regionali, parte ricorrente ha proceduto ad un nuovo calcolo del dovuto che ha quantificato nella maggior somma di euro 1.825,27 per indennità sostitutiva maturata di cui chiede, con le conclusioni formulate nella nota difensiva depositata in data 3.2.2025, la liquidazione.
Va detto che nessuna prova è stata fornita dal convenuto circa la dedotta liquidazione delle indennità sostitutive e che, anche a fronte della nuova determinazione dei giorni di ferie residue da liquidare a seguito delle contestazioni contenute nella memoria difensiva di costituzione, nessun specifico rilievo
è stato ulteriormente sollevato da parte del . CP_1
Va detto che non consta la stipulazione di contratti part-time da parte del ricorrente, laddove il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da specifico contratto scritto con indicazione della durata della prestazione per articolazione di orario: in assenza di prova contraria da parte del
, i rilievi svolti al riguardo sul calcolo effettuato dalla parte ricorrente non possono essere CP_1
accolti. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla mancata fruizione delle festività soppresse, dovendosi condividere l'orientamento, espresso da ultimo anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 8926 del 2024), di segno positivo in punto di equiparabilità dell'istituto alle ferie e, pertanto, da ricomprendersi all'interno dell'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione.
Tuttavia, la domanda per l'indennità sostitutiva nella diversa misura di euro 1.825,27 essendo stata formulata sulla base di prospetti di calcolo nuovamente elaborati dalla stessa parte ricorrente solo con nota difensiva depositata in data 3.2.2025 è inammissibile. Per contro, va accolta in quanto fondata la domanda formulata con il ricorso introduttivo per la diversa misura di € 1.707.38.
Il deve essere quindi condannato al pagamento della somma di Controparte_1 euro € 1.707.38, oltre interessi legali.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti per il contrasto giurisprudenziale che ancora esiste in materia nella giurisprudenza di merito (cfr. per esempio Trib. Pavia 21.3.2023 , Trib Brescia
25.5.2022, Trib. Prato 24.6.22, Trib. Alessandria 14.4.2021, Trib. Benevento 27.2.23 e Trib. Bergamo
22.2.2024)
PQM
Il Tribunale di Mantova, NE Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di euro € 1.707.38, oltre interessi legali.
[...] dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Mantova, 14.2.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni