Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02079/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2022, proposto da
Fondazione Rehab, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Diaz-11;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l’annullamento
-della deliberazione di Consiglio comunale n. 198 del 29 ottobre 2021 del Comune di Taranto (trasmessa a seguito istanza d’accesso in data 7.12.2021, pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 22 novembre 2021, recante “ richiesta di attestazione di interesse pubblico tramite delibera di consiglio comunale ex art. 14 comma 1 DPR 380/01 per la realizzazione di un “centro polivalente integrato per diverse abilità” in località “Macchie”- dichiarazione di irricevibilità della richiesta ”, e degli atti connessi, presupposti, consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel dicembre 2016 la Fondazione Rehab presentava un progetto di larga massima, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento edilizio comunale, per la realizzazione di un “ Centro Polivalente Integrato per Diverse Abilità ”, in località “Macchie” - Taranto, su di un’area dell’estensione di 107.760 mq, individuata in catasto al foglio n. 147, p.lle 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 88 e 96.
Di tali aree solo le ultime due sono interessate dalla realizzazione dei fabbricati di progetto e dal parcheggio e sulle quali non grava alcun vincolo del P.P.T.R. o relativo alle aree percorse dal fuoco, di cui all’art. 10 della L. n. 353 del 2000.
La destinazione urbanistica impressa all’area di intervento dal vigente P.R.G. comunale del 1978 risulta tipizzata come Zona di verde agricolo di tipo A (dove sono collocate per quasi tutta la loro estensione le opere fuori terra), Zona di verde agricolo di tipo B (dove sono previsti i parcheggi e gli spazi verdi) e Zona di verde di rispetto di strada vicinale (che interessano in misura molto limitata i fabbricati di progetto).
La proposta progettuale, presentata su terreni la cui disponibilità era concessa alla Fondazione dalla proprietaria, al fine di realizzare lo specifico intervento in esame, prevede la costruzione di un “ Centro Polivalente Integrato per Diverse Abilità ” per l’erogazione di prestazioni socio sanitarie, integrate con l’assistenza psicologica, prestazioni fisioterapiche finalizzate alla riabilitazione, attività di addestramento alla motricità residua, propedeutiche all’inserimento sociale nel mondo del lavoro e per l’espletamento di attività ludico-sportive dei diversamente abili congeniti e/o acquisiti.
La Giunta comunale, con la deliberazione n. 183 del 2018 disponeva “[…] di ritenere l’intervento proposto accoglibile e di interesse pubblico in quanto realizza servizi per i diversamente abili; si integra con la programmazione urbanistica dell’area, ampliando i servizi offerti dall’ippodromo esistente; di esprimere parere favorevole alla presentazione del progetto in variante al vigente P.R.G., con le condizioni di cui alla relazione del Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità riportata nella parte preambolare del presente provvedimento; […] ”.
La Fondazione Rehab, nella convinzione che il progetto potesse trovare approvazione attraverso strumenti più duttili e rapidi della variante urbanistica ex art. 16 della L.R. n. 56 del 1980, decideva di presentare un’istanza di permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico ex art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, in data 21 novembre 2019.
Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 198 del 29.10.2021, il Comune di Taranto, richiamato l’art. 14, commi 1, 1 bis e 3, D.P.R. n. 380/2001 secondo il testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal ‘decreto semplificazioni’ n. 76 del 16 luglio 2020, dichiarava irricevibile la proposta della Fondazione REHAB, poiché “ per l’applicabilità dell’art. 14 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 occorre che l’intervento sia necessariamente compatibile con la destinazione urbanistica impressa all’area dallo strumento urbanistico comunale vigente; di talché unica procedura legittima per la definizione ed eventuale approvazione della richiesta che ci occupa (che comporta nuova edificazione con consumo di suolo agricolo e variante di destinazione urbanistica dell’area), con pronunciamento nel merito sull’interesse pubblico della proposta da parte del Consiglio comunale e poi della Giunta regionale, risulta quella della variante urbanistica secondo la disciplina di cui all’art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 oppure, secondo la disciplina di cui all’art. 19 (Approvazione del progetto non conforme alle previsioni urbanistiche) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ” (cfr. pag. 4 della deliberazione n. 198/2021).
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: I- Violazione dell’art. 14, terzo comma del D.P.R. n. 380/2001; II- Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
In data 18 febbraio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto per resistere al ricorso.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Giova premettere che l’argomento su cui poggia la dichiarazione di irricevibilità della richiesta di attestazione dell’interesse pubblico del progetto, già riconosciuto d’interesse pubblico dalla Giunta comunale di Taranto nel 2018, è l’impossibilità di procedere mediante lo strumento del permesso di costruire in deroga, poiché quest’ultimo postulerebbe l’obbligata compatibilità urbanistica dell’intervento con le destinazioni di P.R.G. Per il Comune resistente l’unica strada percorribile sarebbe quella della variante urbanistica ordinaria, ex art. 16 della L.R. n. 56 del 1980.
Costituisce ius receptum la massima per cui “ In materia edilizia la deroga prevista dalla normativa di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 non può incidere sulle scelte di tipo urbanistico, potendo operare solo nel caso in cui l’area sia edificabile secondo le previsioni di piano, con la conseguenza che non può ritenersi ammissibile il rilascio di permessi in deroga, ad esempio, per aree a destinazione agricola o a verde pubblico o privato mancando in tal caso il presupposto dell’edificabilità dell’area necessario non per il rilascio in deroga del permesso di costruire ma per il permesso stesso ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 18 settembre 2020, n. 1002; Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2011, n. 16591; Cass. pen., Sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 4053).
Occorre vagliare nel merito la persistente validità di questa massima, atteso che l’art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 380/2001 prevede, nella formulazione scaturita dalle modifiche apportate dal c.d. ‘decreto semplificazioni’ n. 76 del 16 luglio 2020, che “ La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d’uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ”.
Il Comune di Taranto ammette deroghe alla destinazione d’uso solo ove si tratti di interventi di ristrutturazione edilizia, e non di nuove costruzioni su aree inedificate costituenti zona agricola. A tale conclusione il Comune perviene valorizzando la formulazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 in vigore fino al 16 luglio 2020 e non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame in base al principio tempus regit actum : “ La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d’uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ”.
Il citato comma 1-bis menziona, appunto, gli interventi di ristrutturazione edilizia.
In ogni caso, il Comune di Taranto ritiene che la deroga alle destinazioni d’uso ammissibili prevista dal comma 3 dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 debba intendersi come riferita alle destinazioni d’uso dei fabbricati e non come deroga alle destinazioni di zona impresse dallo strumento urbanistico.
A giudizio del Collegio, in base alle modifiche normative apportate con il c.d. ‘decreto semplificazioni’ n. 76 del 16 luglio 2020, è stata generalizzata l’applicazione dell’istituto del permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso ammissibili secondo la normativa urbanistica locale, senza che sia più necessario alcun collegamento esclusivo ai casi di cui al comma 1-bis dell’art. 14 D.P.R. n. 380/2001 ( id est interventi di ristrutturazione edilizia), attesa l’espunzione della relativa locuzione (“ nei casi di cui al comma 1-bis ”) dal testo del vigente comma 3 dello stesso art. 14.
Pertanto, previo assorbimento del secondo motivo, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salva la riedizione del potere amministrativo.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la deliberazione di Consiglio comunale n. 198 del 29.10.2021.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO