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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4281/2021 R.G., avente ad oggetto
“appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
9.10.2024, tra:
- (Partita RO
IVA: ), in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione, dall'avvocato Guerino Zarrelli (C.F.:
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Maria C.F._1
Cristina di Savoia n. 18
-attrice in riassunzione-
e
- l Controparte_2
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avvocati Carmine Mariano (C.F.:
1 ), (C.F.: e C.F._2 CP_3 C.F._3 Parte_1
(C.F.: ), con i quali elettivamente domicilia presso la sede legale C.F._4
dell' , in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali _2
-convenuto in riassunzione-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La società intraprendeva due distinti giudizi dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Napoli, con i quali, premesso di avere stipulato con l
[...]
in data 21.05.2009, il contratto di Controparte_2
appalto n. 581, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere occorrenti per la “Ristrutturazione edile e impiantistica dell'edificio Day Hospital, piani secondo e S1 - Strutture per l'attività libero professionale intramoenia”, e di avere successivamente sottoscritto, in data
29.6.2010, a seguito di perizia di variante, un atto di sottomissione per ulteriori lavori,
chiedeva:
- la condanna dell' al pagamento della somma di euro 70.977,00, oltre ad interessi, _2
per lavori regolarmente eseguiti;
- la condanna dell' al risarcimento dei danni contrattuali conseguenti alla mancata _2
consegna delle aree relative al piano secondo lato destro, quantificati in euro 1.632.266,70;
- la condanna dell' al pagamento dell'ulteriore somma di euro 20.632,25, oltre ad _2
interessi, per lavori fuori contratto, eseguiti in economia.
In particolare la società attrice, a sostegno della sua domanda risarcitoria, sosteneva che l convenuto si era reso inadempiente nella consegna delle aree situate al lato destro _2
del secondo piano del Day Hospital, cosicché essa parte attrice, in data 23.6.2011, aveva esercitato il diritto di recesso ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999.
I due giudizi venivano riuniti.
L' , nel costituirsi, proponeva domanda riconvenzionale, con la quale Controparte_2
chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società e la CP_1
condanna generica di quest'ultima al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio: a sostegno della sua domanda riconvenzionale sosteneva che la società appaltatrice si era macchiata di un grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, che aveva poi unilateralmente sospeso in data 15.2.2011, senza più riprenderli.
Con sentenza n° 16/2016, pubblicata in data 4.1.2016, il Tribunale di Napoli:
2 - accoglieva la domanda proposta dalla società di condanna dell' al CP_1 Controparte_2
pagamento della somma di euro 70.977,00 per lavori eseguiti e non contestati;
- rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno contrattuale per mancata consegna dei lavori appaltati, proposta dalla medesima società ; CP_1
-accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall' ; per l'effetto, Controparte_2
dichiarava risolto, per inadempimento della società , il contratto di appalto n° 581 CP_1
del 21.5.2009 e condannava la predetta società al risarcimento, a favore dell' _2
, dei danni da quest'ultimo subiti, da quantificarsi in separato giudizio.
[...]
I punti salienti della motivazione del Tribunale possono così sintetizzarsi:
- come eccepito dall' , la società era decaduta dal diritto di far valere Controparte_2 CP_1
le sue pretese risarcitorie, non avendo iscritto apposite riserve;
- d'altronde, nessun inadempimento nell'obbligo di consegnare le aree dove effettuare i lavori vi era stato da parte dell' : era vero che la società appaltatrice, con Controparte_2
missiva del 21.6.2010, aveva chiesto la consegna delle aree del secondo piano, lato destro,
e che tale consegna non era avvenuta;
tuttavia essa sarebbe potuta avvenire solo previo completamento dei lavori al piano S1 (destinato alla nuova radiologia), cosicché da potervi trasferire le attività e le attrezzature della vecchia radiologia, situata proprio al secondo piano del Day Hospital (l'area da consegnare); sennonché, al giugno 2010, i lavori al piano S1 ancora non erano stati consegnati dall'impresa, tanto è vero che ancora nel settembre/ottobre 2011 la direzione dei lavori ne chiedeva invano la consegna;
- peraltro, come riferito dal direttore dei lavori, ingegnere , nell'aprile del 2011 si Tes_1
era liberata la zona ”ex provveditorato”, di circa 300 metri, per cui egli aveva invitato l'impresa a cominciare i lavori, e che tuttavia quest'ultima non li aveva iniziati perché non aveva ritenuto opportuno di aprire solo parzialmente il cantiere;
e che, inoltre, vi erano anche altre lavorazioni che l'impresa avrebbe potuto eseguire, pur senza la consegna intera dell'area (quali la centrale elettrica, l'UPS, la predisposizione del collegamento elettrogeno),
e che l'impresa non aveva invece eseguito nonostante ordini di servizio in tal senso;
la circostanza dell'esistenza di lavori che potevano essere eseguiti a prescindere dall'intera consegna dell'area, e che invece non erano stati eseguiti nonostante ordini di servizio in tal senso, era stata confermata anche dal RUP, ingegnere lo stesso consulente della Tes_2
, sentito come teste, aveva riferito che la direzione dei lavori, nei mesi di CP_1
3 marzo/aprile, aveva indicato che potevano essere eseguiti i lavori relativi a due stanze al secondo piano, lato destro, ma che i lavori limitati a tali ambienti sarebbero stati antieconomici per l'impresa;
- in definitiva, non sussisteva alcun inadempimento da parte dell' , mentre Controparte_2
invece sussisteva un grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, tale da giustificare la risoluzione del contratto e la richiesta risarcitoria, consistente nel fatto che, a fronte del ritardo della stazione appaltante nella consegna delle aree del secondo piano lato destro, già prevista contrattualmente per le necessità di funzionalità dell' , l'impresa _2
appaltatrice ben avrebbe potuto richiedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori e, comunque, non avrebbe dovuto rifiutare l'esecuzione delle lavorazioni possibili.
…
Proponeva appello la società , la quale impugnava la sentenza di primo grado nelle CP_1
parti in cui:
- non si era pronunciata sulla richiesta di condanna dell' al pagamento della Controparte_2
somma di euro 20.632,25, oltre ad interessi, per lavori fuori contratto, eseguiti in economia;
- aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno contrattuale avanzata da essa appellata ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale proposta dall' _2
.
[...]
Quest'ultimo, nel costituirsi, non proponeva appello incidentale nei confronti della sua condanna al pagamento alla società della somma di euro 70.977,00, la quale, CP_1
quindi, diveniva cosa giudicata.
La Corte di Appello, con sentenza n° 1965/2019, pubblicata in data 9.4.2019, accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dall' e rigettava, Controparte_2
altresì, le reciproche domande, di pagamento e risarcitorie, avanzate dalle parti.
In particolare, osservava la Corte:
- quanto alla richiesta di condanna dell' al pagamento della somma di euro Controparte_2
20.632,25 per lavori fuori contratto, eseguiti in economia, che essa andava rigettata per mancanza di contratto avente la forma scritta;
- quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla società per il danno conseguente CP_1
alla mancata consegna delle aree del secondo piano, lato destro, ed alle contrapposte
4 domande, avanzate dall' , di risoluzione del contratto e di risarcimento del Controparte_2
danno per inadempimento della società appaltatrice, che, da un lato, era stato legittimo il recesso esercitato dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999, atteso che il ritardo nella consegna delle aree del secondo piano, lato destro, si era protratto per circa otto mesi rispetto alla diffida del 14.10.2010, senza che, fino al detto recesso, fossero stati contestati inadempimenti o ritardi nelle opere;
ma che, dall'altro, la consegna di alcune aree presupponeva a sua volta la consegna delle opere ultimate, che nemmeno era stata tempestiva, e che comunque, seppure relativamente a due stanze, la consegna delle aree era stata offerta, per cui, oltre a non essere ravvisabile il grave inadempimento da parte dell'impresa, non era ravvisabile nemmeno quello della stazione appaltante.
…
A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla società e di ricorso incidentale CP_1
proposto dall' , la , con ordinanza n° 18793/2021: Controparte_2 CP_5
- ha respinto il primo motivo di ricorso principale, ritenendo corretta la statuizione con la quale la Corte di Appello ha rigettato, per mancanza di contratto avente la forma scritta, la richiesta di condanna dell' al pagamento della somma di euro 20.632,25, per Controparte_2
lavori fuori contratto (tale statuizione è, pertanto, passata in giudicato);
- in accoglimento sia del secondo motivo del ricorso principale avanzato dalla società
sia del ricorso incidentale proposto dall' , ha invece annullato, per CP_1 Controparte_2
“contraddizioni strutturali insanabili”, la restante decisione della Corte di Appello.
Ha osservato, infatti, la Suprema Corte che: “È infatti del tutto incomprensibile come si possa ritenere che il ritardo di otto mesi nella consegna delle aree interessate ai lavori possa
essere ad un tempo ingiustificato, tanto da legittimare il recesso dell'appaltatore ex art. 129
del d.p.r. n. 554 del 1999, e pure almeno parzialmente giustificato, tanto da escludere
qualsiasi conseguenza economica a carico della stazione appaltante e in favore
dell'appaltatore giustamente receduto. Del pari è del tutto incomprensibile come si possano
conciliare l'affermazione di pagina 16 (ultimo periodo del primo paragrafo) della sentenza
impugnata, secondo cui l'andamento dell'esecuzione dell'appalto fino al recesso era stato
regolare e non sussistevano inadempimenti o ritardi di , e quella della stessa pagina CP_1
(capoverso seguente), secondo la quale la consegna delle opere ultimate non era stata
tempestiva. Di più: non è davvero dato comprendere cosa abbia indotto la Corte ad
5 ascrivere alla peculiarità della situazione il grave ritardo nella consegna delle aree, in un
contesto in cui inevitabilmente l'organizzazione delle attività sanitarie e la gestione delle
tempistiche non poteva che gravare sull' responsabile del presidio ospedaliero, e _2
tantomeno a riferirsi in modo del tutto generico alla valutazione comparativa dei
comportamenti dei contraenti, ridotta a una labiale invocazione di principio sfornita della
benché minima concretezza, che avrebbe preteso, dapprima, l'indicazione delle rispettive
condotte e inadempimenti, e poi, la loro bilanciata comparazione.(...).
In relazione poi al ricorso incidentale proposto dal ”, ha osservato la Suprema Corte _2
che esso: “…contiene anche una denuncia di contraddittorietà intrinseca insanabile della motivazione, laddove a pagina 25, secondo capoverso, stigmatizza il fatto che la sentenza
impugnata "per un verso assume la necessità di eseguire i lavori progressivamente
trattandosi di un ospedale con ciò escludendo - correttamente - la responsabilità dell' _2
nella consegna frazionata e, per altro verso, accoglie il gravame dell'impresa escludendo la
risoluzione per inadempimento colpevole malgrado la prova dei ritardi dell'appaltatore". In
tal modo il ricorrente incidentale censura, simmetricamente rispetto alle doglianze del
secondo motivo proposto dalla ricorrente principale, la contraddittorietà e la grave illogicità
della motivazione della sentenza impugnata - evidentemente sussistente ut supra rilevato -
e aggredisce la statuizione sulla legittimità del recesso, non attaccata dal ricorso principale,
eppur sorretta dalla stessa motivazione.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale
nei sensi di cui in motivazione, respinto il primo motivo di ricorso principale, deve essere
cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
…
A seguito di tale pronuncia della Suprema Corte la curatela fallimentare della società
(nel frattempo dichiarata fallita), con atto di citazione ai RO
sensi dell'art. 392 c.p.c., ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte chiedendo, in riforma dei capi 2), 3) e 4) della sentenza n° 16/2016 del Tribunale di Napoli, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- condannare l di diritto pubblico “ _2 Controparte_2
”, a risarcire alla Curatela del Fallimento n. 36/2021 della
[...]
6 società (dichiarato con RO
sentenza n. 36/2021 del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile), il danno contrattuale da
mancata consegna delle aree relative al piano secondo lato destro, oggetto dei lavori appaltati dal “ ” alla “ ” (all'epoca in bonis) con contratto del 21 maggio 2009 _2 CP_1
n. 581, il cui ammontare, salvo maggiore e/o minore importo acclarato anche in via
equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., combinato disposto tra loro, viene determinato in complessivi €. 1.632.266,70 (unmilioneseicentotrentadueduecento sessantasei/70, come da relazione e conteggi analitici di supporto prodotti, poiché correlato alle seguenti voci e precisamente: 1) limitato utilizzo di macchinari ed attrezzature esistenti in cantiere (€.
195.204,00); 2) deprezzamento materiali in cantiere (€. 22.876,88); 3) spese generali di cantiere (€. 184.193,22); 4) spese generali di sede (€. 195.204,00, e non €. 123.616,18, come inesattamente indicato, per mero errore materiale, nella ricordata racc. A/r del 15 luglio 2011); 5) oneri fideiussori (€. 10.437,57); 6) sottoutilizzo mano d'opera (€.
780.818,28); 7) lucro cessante (€. 224.291,19); 8) interessi sul ritardato conseguimento dell'utile o lucro cessante (€. 19.241,56).
Con riserva di ogni eventuali ulteriori deduzione, eccezione, produzione e richiesta anche
istruttorie.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari dei tre gradi di giudizio come per legge”.
…
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
“ - fermo il passaggio in giudicato del primo capo della sentenza resa da codesta Ecc.ma
Corte n. 1965/2019 in merito al rigetto del primo motivo di gravame, stante il rigetto del primo motivo di ricorso in Cassazione giusta ordinanza n. 18793/2021, rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla RO RO
, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente
[...]
conferma della sentenza n. 1965/2019, sia pure con diversa motivazione, ed accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' per la declaratoria della risoluzione del _2
contratto d'appalto n. CR/581 del 21.05.2009 per grave inadempimento e ritardo dell'appaltatore nella esecuzione delle opere e condanna dello stesso al risarcimento generico del danno in favore dell'appellato , corrispondente al maggior costo dei _2
7 lavori previsti dal contratto e rimasti ineseguiti e da riappaltare, nonché spese delle
procedure amministrative, da quantificare in separato giudizio.
- Condannare la al pagamento delle spese e delle RO
competenze professionali del doppio grado di giudizio ex d.M. n. 55/2014”.
…
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. dell'udienza del 15.11.2023, sono state una prima volta precisate le conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sennonché, con successiva ordinanza datata 17.07.2024, rilevato che il presidente del collegio era stato anche componente del collegio che aveva pronunciato la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, la causa è stata rimessa sul ruolo.
Successivamente, all'esito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 9.10.2024, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni (in conformità ai loro precedenti atti di giudizio)
e la causa è stata nuovamente assegnata a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che, sebbene l'attore in riassunzione, nel suo atto di citazione in riassunzione, abbia impropriamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado, costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della
pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo
grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla
disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura
rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di
una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o
modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume
dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva
riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche
Cass., sez. 2, n° 15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione
8 della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non
costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva
riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed
eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del
giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o
riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase
che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente
procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Tale principio vale ovviamente anche nell'ipotesi, come quella che qui ci occupa, in cui la sentenza di appello sia stata annullata per vizio di motivazione, costituendo anche tale pronunzia una ipotesi di cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito
(cfr. Cass., sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000).
Ciò ovviamente, come precisano le summenzionate pronunce, fatti salvi gli eventuali effetti di cosa giudicata acquisiti da alcune delle pronunce emanate nel corso del giudizio: e, nel caso di specie, sono passate in giudicato sia la pronuncia, contenuta nella sentenza di primo grado, con la quale l è stato condannato al pagamento alla società Controparte_2 CP_1
della somma di euro 70.977,00 (per mancata proposizione di appello sul punto); sia la pronuncia, contenuta nella sentenza di appello (e confermata dalla Suprema Corte), con la quale è stata rigettata, per mancanza di contratto avente la forma scritta, la richiesta di condanna dell' al pagamento della somma di euro 20.632,25 per lavori fuori Controparte_2
contratto.
Per quanto detto è compito di questo giudice del rinvio statuire direttamente sulle domande proposte dalle parti nel presente giudizio di rinvio (che però non possono essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio: cfr. Cass., sez. 1, n°
9 - sulla domanda principale proposta dalla curatela fallimentare della società
[...]
di risarcimento del danno contrattuale da mancata consegna RO
delle aree relative al piano secondo lato destro, oggetto dei lavori appaltati dall'
[...]
con contratto del 21 maggio 2009 n. 581; Controparte_6
- sulla domanda riconvenzionale, proposta dall' Pascale, per la declaratoria di _2
risoluzione del contratto d'appalto n. CR/581 del 21.05.2009 per grave inadempimento e ritardo della società appaltatrice nella esecuzione delle opere, nonché per la condanna generica della detta società al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio e corrispondente al maggior costo dei lavori previsti dal contratto, rimasti ineseguiti e da riappaltare, nonché alle spese delle procedure amministrative.
La sentenza della Corte di Appello è stata, infatti, radicalmente annullata nella parte in cui essa, decidendo sui relativi motivi di impugnazione proposti dalla società , ha CP_1
statuito circa le suddette domande.
In particolare, come si è già evidenziato, la sentenza della Corte di Appello è stata ritenuta dalla Suprema Corte affetta da contraddizioni insanabili non solo (in accoglimento del ricorso principale) nella parte in cui essa ha ritenuto ingiustificato il ritardo da parte della stazione appaltante nella consegna delle aree interessate dai lavori, e quindi legittimo il recesso esercitato dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999, e pur tuttavia ha escluso qualsiasi conseguenza economica a carico della stazione appaltante,
ma anche, reciprocamente ed in accoglimento del ricorso incidentale, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento colpevole dell'appaltatore, pur escludendo la responsabilità dell' nella consegna Controparte_2
frazionata.
Contrariamente, quindi, a quanto sembra ritenere l'attore in riassunzione nella sua comparsa conclusionale, l'annullamento della sentenza di merito per vizio della motivazione, operato dalla Suprema Corte, non impone alcuna soluzione obbligata a questo giudice del rinvio (nel senso dell'accoglimento delle domande avanzate dall'attore in riassunzione e del rigetto della domanda riconvenzionale), ma rimette in gioco l'integrale valutazione del materiale istruttorio e del merito di ambedue le domande.
Costituisce d'altronde principio pacifico che, nel caso in cui l'annullamento della sentenza di merito da parte della Suprema Corte sia avvenuto per vizi della motivazione in ordine a punti
10 decisivi della controversia, la sentenza rescindente non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento (cfr. Cass., sez. 6, n°
2652 del 02/02/2018).
…
Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che vada esclusa la legittimità del recesso esercitato dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999 e che, quindi, vada rigettata la domanda, il cui presupposto è la legittimità del detto recesso,
proposta dalla curatela fallimentare della società di RO
risarcimento del danno contrattuale da mancata consegna delle aree relative al piano secondo lato destro.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
Presupposto della facoltà di recesso concessa all'appaltatore dalla detta norma è che la consegna delle aree dove devono effettuarsi i lavori “avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante”.
Orbene, nel caso di specie va ricordato che in data 21.5.2009 avveniva una consegna parziale delle aree dove effettuare i lavori, venendo in particolare consegnate le aree ubicate al secondo piano dell'edificio Day Hospital, lato ovest.
Il successivo 27.7.2009 avveniva la consegna anche delle aree e dei locali ubicati al piano
S1 dell'edificio Day Hospital, sempre lato ovest.
Successivamente, a partire dal 16.3.2010, la società cominciava a richiedere alla CP_1
stazione appaltante la consegna delle aree relative al secondo piano lato destro,
sostenendo: nella prima missiva, che i lavori sulle aree già consegnate erano in fase di completamento;
successivamente, che erano stati completati i lavori al secondo piano lato sinistro mentre quelli al piano S1 sarebbero stati completati a breve (missive del 27.5.2010
e del 21.6.2010); infine, che erano stati ultimati anche i lavori al piano S1, ad eccezione di alcune zone per le quali la D.L. aveva sospeso i lavori (missiva del 14.10.2010).
11 Sennonché, pur asserendo la società appaltatrice, con le dette missive, di avere ultimato i lavori sulle aree oggetto di consegna parziale, non risulta che essa tali lavori asseritamente ultimati li abbia mai effettivamente consegnati.
Anzi, che la consegna sia mai avvenuta è decisamente da escludere: la società appaltatrice non ha prodotto alcun verbale di avvenuta consegna;
nelle citate missive ha sempre e solo asserito di avere ultimato i lavori, ma non si è mai dichiarata disposta a consegnarli;
vi sono agli atti missive della D.L. con le quali si invitava l'impresa alla consegna delle opere.
Orbene, senza l'effettiva consegna, da parte dell'impresa appaltatrice, dei lavori ultimati sulle aree ad essa già consegnate non era possibile da parte della stazione appaltante la consegna delle ulteriori aree su cui dovevano essere eseguiti i rimanenti lavori (quelle del lato destro del secondo piano).
Questo lo afferma l , che sostiene, per l'appunto, che senza la consegna dei Controparte_2
lavori ultimati al piano S1, destinato alla nuova radiologia, non era possibile trasferire altrove le attività e le attrezzature situate al secondo piano lato destro, nella vecchia radiologia.
Ma si tratta di circostanza la cui veridicità, al di là delle asserzioni dell' , si desume: _2
dal fatto che, nel maggio e nel luglio 2009, vi era stata, concordemente tra le parti, una consegna solo parziale delle aree dove effettuare i lavori (quelle del secondo piano lato sinistro e quelle del piano S1); dal fatto che, in tutte le summenzionate missive, era la stessa società appaltatrice che collegava la richiesta di consegna delle aree del secondo piano lato destro alla (sola asserita) circostanza che i lavori al secondo piano lato sinistro ed al piano
S1 erano stati ultimati;
dal fatto che era lo stesso capitolato speciale di appalto a considerare, all'art. 3, la possibilità che la stazione appaltante potesse avere delle difficoltà, durante l'esecuzione dei lavori, a mettere a disposizione le aree dove effettuare i lavori stessi, prevedendo che, in tal caso, l'appaltatore potesse chiedere solo una proroga per la loro ultimazione.
D'altronde è la stessa logica che suggerisce che l avesse tutto l'interesse a Controparte_2
vedere realizzati per intero i lavori che aveva appaltato e che, pertanto, non avesse alcun interesse a non consegnare le aree poste sul lato destro del secondo piano, se non ci fossero state delle oggettive difficoltà per tale consegna.
In definitiva la società appaltatrice, non avendo mai effettivamente consegnato alla stazione appaltante i lavori ultimati sulle aree già ricevute in consegna (secondo piano lato sinistro;
12 piano S1), non aveva alcun diritto di pretendere dalla stazione appaltante la consegna delle aree situate al secondo piano lato destro: pertanto, il recesso contrattuale da essa esercitato ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999 (che presuppone che la consegna delle aree dove devono effettuarsi i lavori “avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante”) è stato del tutto illegittimo e, conseguentemente, del tutto infondata è la sua richiesta di risarcimento del danno contrattuale.
Peraltro tale suo recesso è viepiù illegittimo se si considera che, come già si è accennato,
l'ipotesi che la stazione appaltante potesse avere delle difficoltà a consegnare le aree dove effettuare i lavori, così da comportare un rallentamento o una sospensione dei lavori stessi, era contrattualmente regolata dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, che prevedeva in tale caso, per l'appaltatore, esclusivamente la facoltà di chiedere una proroga dei lavori stessi, e non certo quella di recedere unilateralmente dal contratto.
Dall'illegittimità del recesso esercitato dalla società consegue che, come sostenuto CP_1
dalla stazione appaltante, è stata solo ed esclusivamente la società a rendersi CP_1
gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali, sospendendo definitivamente i lavori per il tramite di un recesso illegittimo ed in tal modo sottraendosi arbitrariamente ai suoi obblighi contrattuali.
E ciò a tacere del fatto che, come emerso nel corso del giudizio di primo grado dalle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori, ingegnere , e dal RUP, ingegnere Tes_1
nell'aprile dell'anno 2011 (e, quindi, prima che nel giugno 2011 la società Tes_2 CP_1
esercitasse il recesso) si era liberata la zona ”ex provveditorato”, di circa 300 metri, per cui il direttore dei lavori aveva invitato l'impresa a cominciare i lavori, e che tuttavia quest'ultima non li aveva iniziati, così come vi erano anche altre lavorazioni che l'impresa avrebbe potuto
Parte eseguire senza la consegna dell'intera area (quali la centrale elettrica, l la predisposizione del collegamento elettrogeno) e che l'impresa non aveva invece eseguito nonostante ordini di servizio in tal senso: circostanze, queste, che rendono ancora più evidente l'arbitraria sospensione dei lavori posta in essere dall'impresa appaltatrice e, quindi, il suo grave inadempimento contrattuale.
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall' , Controparte_2
va dichiarato risolto, per inadempimento della società , il contratto di appalto n° 581 CP_1
del 21.5.2009.
13 L'ulteriore domanda avanzata dall' , di condanna della società al Controparte_2 CP_1
risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio, va invece dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42, atteso che, prima dell'inizio del giudizio di rinvio, la detta società è stata dichiarata fallita: infatti, l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi della succitata norma, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta invece nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (cfr. Cass., sez. 3, n°
24156 del 04/10/2018).
E' pur vero che, ai sensi dell'art. 96 comma 2 n° 3 R.D. n° 267/42, se il credito nei confronti del fallito è già stato accertato, prima della dichiarazione di fallimento, con sentenza non passata in giudicato, il giudizio di impugnazione può essere proposto o proseguito da o nei confronti del curatore e non si determina, quindi, alcuna inammissibilità o improcedibilità del giudizio.
Tuttavia, come si è già più sopra evidenziato, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti: ne consegue che, non essendo il giudizio di rinvio una prosecuzione del giudizio di impugnazione bensì una nuova ed autonoma fase di merito, per esso non può valere il principio sancito dall'art. 96 comma 2 n° 3 R.D. n° 267/42, bensì quello di cui all'art. 52 R.D.
n° 267/42.
...
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali, tenendo conto che,
trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, comprese quelle del primo, anche nell'ipotesi in cui la sentenza del giudice del rinvio sia conforme a quella del giudice di primo grado (cfr. Cass.,
14 sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000), e ciò sempre in virtù del principio che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche ai precedenti gradi di giudizio, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado
precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n°
31884 del 10/12/2018).
Tutto ciò posto, ritiene questa Corte che, per il primo grado di giudizio, si possa pervenire alla medesima statuizione di compensazione delle spese a cui era già pervenuto il primo giudice: infatti, se è vero che l è risultato vittorioso, all'esito del presente Controparte_2
giudizio di rinvio, quanto al rigetto della domanda risarcitoria contro di esso proposta nonché
sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto da esso proposta, ed è quindi da considerare la parte vincitrice all'esito globale del giudizio, è anche vero che l'originaria sentenza di primo grado comprendeva anche una statuizione favorevole alla società
(quella di condanna dell al pagamento alla società della CP_1 Controparte_2 CP_1
somma di euro 70.977,00), la quale non è stata più oggetto dei gradi successivi di giudizio perché è nel frattempo passata in giudicato, ma di cui la presente regolamentazione delle spese deve comunque tenere conto, visto che essa non è stata accompagnata anche da una autonoma statuizione per le spese passata anch'essa in giudicato.
15 Da quanto detto consegue che per il primo grado di giudizio si è verificata una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione totale delle spese, tenuto altresì
conto che è pacificamente ritenuto ammissibile che il giudice compensi le spese per un solo grado di giudizio, liquidando invece le stesse secondo il principio della soccombenza per gli altri gradi (cfr. Cass., sez. 6, n° 7146 del 20/03/2017: “La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per gravi ed eccezionali ragioni, non
collidendo con il principio dell'infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la
condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all'onere delle spese processuali
è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa”).
Per il giudizio di appello, per la fase di legittimità e per il presente giudizio di rinvio le spese seguono invece la soccombenza e, pertanto, vanno liquidate a favore dell' Controparte_2
come da dispositivo, attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per le cause di valore superiore ad euro 1.000.000 e fino ad euro 2.000.000; va aggiunto che,
ad avviso di questa Corte, nella valutazione complessiva della soccombenza non ha peso la circostanza che l'ulteriore domanda avanzata dall' , quella di risarcimento Controparte_2
dei danni da quantificarsi in separato giudizio, sia stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42, atteso che tale pronuncia è stata motivata da una situazione (la dichiarazione di fallimento della società ) verificatasi in corso di giudizio e di cui non CP_1
è stato causa l' . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n° 18793/2021, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento del danno contrattuale avanzata dalla curatela del fallimento della;
RO
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'
[...]
dichiara risolto per Controparte_2
inadempimento della il contratto di RO
appalto n° 581 del 21.5.2009;
16 - dichiara improcedibile, ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42, la domanda di risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio avanzata dall' Controparte_2
– ”;
[...] Controparte_2
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- condanna la RO
, in persona del curatore fallimentare, al pagamento, a favore dell'
[...] [...]
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari dei restanti gradi di giudizio,
liquidati: 1) per il giudizio di appello, in euro 18.000,00 per onorari;
2) per il giudizio di legittimità, in euro 13.500,00 per onorari;
3) per il giudizio di rinvio, in euro 18.000,00 per onorari;
il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5381 del 07/03/2011; conforme, più di recente, Cassazione, sezione 2, n° 33458 dell'11/11/2021, quest'ultima non massimata), e pertanto:
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4281/2021 R.G., avente ad oggetto
“appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
9.10.2024, tra:
- (Partita RO
IVA: ), in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1
procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione, dall'avvocato Guerino Zarrelli (C.F.:
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Maria C.F._1
Cristina di Savoia n. 18
-attrice in riassunzione-
e
- l Controparte_2
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avvocati Carmine Mariano (C.F.:
1 ), (C.F.: e C.F._2 CP_3 C.F._3 Parte_1
(C.F.: ), con i quali elettivamente domicilia presso la sede legale C.F._4
dell' , in Napoli, alla Via Mariano Semmola – UOC Avvocatura ed Affari Legali _2
-convenuto in riassunzione-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La società intraprendeva due distinti giudizi dinanzi al Controparte_4
Tribunale di Napoli, con i quali, premesso di avere stipulato con l
[...]
in data 21.05.2009, il contratto di Controparte_2
appalto n. 581, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere occorrenti per la “Ristrutturazione edile e impiantistica dell'edificio Day Hospital, piani secondo e S1 - Strutture per l'attività libero professionale intramoenia”, e di avere successivamente sottoscritto, in data
29.6.2010, a seguito di perizia di variante, un atto di sottomissione per ulteriori lavori,
chiedeva:
- la condanna dell' al pagamento della somma di euro 70.977,00, oltre ad interessi, _2
per lavori regolarmente eseguiti;
- la condanna dell' al risarcimento dei danni contrattuali conseguenti alla mancata _2
consegna delle aree relative al piano secondo lato destro, quantificati in euro 1.632.266,70;
- la condanna dell' al pagamento dell'ulteriore somma di euro 20.632,25, oltre ad _2
interessi, per lavori fuori contratto, eseguiti in economia.
In particolare la società attrice, a sostegno della sua domanda risarcitoria, sosteneva che l convenuto si era reso inadempiente nella consegna delle aree situate al lato destro _2
del secondo piano del Day Hospital, cosicché essa parte attrice, in data 23.6.2011, aveva esercitato il diritto di recesso ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999.
I due giudizi venivano riuniti.
L' , nel costituirsi, proponeva domanda riconvenzionale, con la quale Controparte_2
chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società e la CP_1
condanna generica di quest'ultima al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio: a sostegno della sua domanda riconvenzionale sosteneva che la società appaltatrice si era macchiata di un grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, che aveva poi unilateralmente sospeso in data 15.2.2011, senza più riprenderli.
Con sentenza n° 16/2016, pubblicata in data 4.1.2016, il Tribunale di Napoli:
2 - accoglieva la domanda proposta dalla società di condanna dell' al CP_1 Controparte_2
pagamento della somma di euro 70.977,00 per lavori eseguiti e non contestati;
- rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno contrattuale per mancata consegna dei lavori appaltati, proposta dalla medesima società ; CP_1
-accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall' ; per l'effetto, Controparte_2
dichiarava risolto, per inadempimento della società , il contratto di appalto n° 581 CP_1
del 21.5.2009 e condannava la predetta società al risarcimento, a favore dell' _2
, dei danni da quest'ultimo subiti, da quantificarsi in separato giudizio.
[...]
I punti salienti della motivazione del Tribunale possono così sintetizzarsi:
- come eccepito dall' , la società era decaduta dal diritto di far valere Controparte_2 CP_1
le sue pretese risarcitorie, non avendo iscritto apposite riserve;
- d'altronde, nessun inadempimento nell'obbligo di consegnare le aree dove effettuare i lavori vi era stato da parte dell' : era vero che la società appaltatrice, con Controparte_2
missiva del 21.6.2010, aveva chiesto la consegna delle aree del secondo piano, lato destro,
e che tale consegna non era avvenuta;
tuttavia essa sarebbe potuta avvenire solo previo completamento dei lavori al piano S1 (destinato alla nuova radiologia), cosicché da potervi trasferire le attività e le attrezzature della vecchia radiologia, situata proprio al secondo piano del Day Hospital (l'area da consegnare); sennonché, al giugno 2010, i lavori al piano S1 ancora non erano stati consegnati dall'impresa, tanto è vero che ancora nel settembre/ottobre 2011 la direzione dei lavori ne chiedeva invano la consegna;
- peraltro, come riferito dal direttore dei lavori, ingegnere , nell'aprile del 2011 si Tes_1
era liberata la zona ”ex provveditorato”, di circa 300 metri, per cui egli aveva invitato l'impresa a cominciare i lavori, e che tuttavia quest'ultima non li aveva iniziati perché non aveva ritenuto opportuno di aprire solo parzialmente il cantiere;
e che, inoltre, vi erano anche altre lavorazioni che l'impresa avrebbe potuto eseguire, pur senza la consegna intera dell'area (quali la centrale elettrica, l'UPS, la predisposizione del collegamento elettrogeno),
e che l'impresa non aveva invece eseguito nonostante ordini di servizio in tal senso;
la circostanza dell'esistenza di lavori che potevano essere eseguiti a prescindere dall'intera consegna dell'area, e che invece non erano stati eseguiti nonostante ordini di servizio in tal senso, era stata confermata anche dal RUP, ingegnere lo stesso consulente della Tes_2
, sentito come teste, aveva riferito che la direzione dei lavori, nei mesi di CP_1
3 marzo/aprile, aveva indicato che potevano essere eseguiti i lavori relativi a due stanze al secondo piano, lato destro, ma che i lavori limitati a tali ambienti sarebbero stati antieconomici per l'impresa;
- in definitiva, non sussisteva alcun inadempimento da parte dell' , mentre Controparte_2
invece sussisteva un grave inadempimento dell'impresa appaltatrice, tale da giustificare la risoluzione del contratto e la richiesta risarcitoria, consistente nel fatto che, a fronte del ritardo della stazione appaltante nella consegna delle aree del secondo piano lato destro, già prevista contrattualmente per le necessità di funzionalità dell' , l'impresa _2
appaltatrice ben avrebbe potuto richiedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori e, comunque, non avrebbe dovuto rifiutare l'esecuzione delle lavorazioni possibili.
…
Proponeva appello la società , la quale impugnava la sentenza di primo grado nelle CP_1
parti in cui:
- non si era pronunciata sulla richiesta di condanna dell' al pagamento della Controparte_2
somma di euro 20.632,25, oltre ad interessi, per lavori fuori contratto, eseguiti in economia;
- aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno contrattuale avanzata da essa appellata ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale proposta dall' _2
.
[...]
Quest'ultimo, nel costituirsi, non proponeva appello incidentale nei confronti della sua condanna al pagamento alla società della somma di euro 70.977,00, la quale, CP_1
quindi, diveniva cosa giudicata.
La Corte di Appello, con sentenza n° 1965/2019, pubblicata in data 9.4.2019, accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dall' e rigettava, Controparte_2
altresì, le reciproche domande, di pagamento e risarcitorie, avanzate dalle parti.
In particolare, osservava la Corte:
- quanto alla richiesta di condanna dell' al pagamento della somma di euro Controparte_2
20.632,25 per lavori fuori contratto, eseguiti in economia, che essa andava rigettata per mancanza di contratto avente la forma scritta;
- quanto alla richiesta risarcitoria avanzata dalla società per il danno conseguente CP_1
alla mancata consegna delle aree del secondo piano, lato destro, ed alle contrapposte
4 domande, avanzate dall' , di risoluzione del contratto e di risarcimento del Controparte_2
danno per inadempimento della società appaltatrice, che, da un lato, era stato legittimo il recesso esercitato dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999, atteso che il ritardo nella consegna delle aree del secondo piano, lato destro, si era protratto per circa otto mesi rispetto alla diffida del 14.10.2010, senza che, fino al detto recesso, fossero stati contestati inadempimenti o ritardi nelle opere;
ma che, dall'altro, la consegna di alcune aree presupponeva a sua volta la consegna delle opere ultimate, che nemmeno era stata tempestiva, e che comunque, seppure relativamente a due stanze, la consegna delle aree era stata offerta, per cui, oltre a non essere ravvisabile il grave inadempimento da parte dell'impresa, non era ravvisabile nemmeno quello della stazione appaltante.
…
A seguito di ricorso per cassazione proposto dalla società e di ricorso incidentale CP_1
proposto dall' , la , con ordinanza n° 18793/2021: Controparte_2 CP_5
- ha respinto il primo motivo di ricorso principale, ritenendo corretta la statuizione con la quale la Corte di Appello ha rigettato, per mancanza di contratto avente la forma scritta, la richiesta di condanna dell' al pagamento della somma di euro 20.632,25, per Controparte_2
lavori fuori contratto (tale statuizione è, pertanto, passata in giudicato);
- in accoglimento sia del secondo motivo del ricorso principale avanzato dalla società
sia del ricorso incidentale proposto dall' , ha invece annullato, per CP_1 Controparte_2
“contraddizioni strutturali insanabili”, la restante decisione della Corte di Appello.
Ha osservato, infatti, la Suprema Corte che: “È infatti del tutto incomprensibile come si possa ritenere che il ritardo di otto mesi nella consegna delle aree interessate ai lavori possa
essere ad un tempo ingiustificato, tanto da legittimare il recesso dell'appaltatore ex art. 129
del d.p.r. n. 554 del 1999, e pure almeno parzialmente giustificato, tanto da escludere
qualsiasi conseguenza economica a carico della stazione appaltante e in favore
dell'appaltatore giustamente receduto. Del pari è del tutto incomprensibile come si possano
conciliare l'affermazione di pagina 16 (ultimo periodo del primo paragrafo) della sentenza
impugnata, secondo cui l'andamento dell'esecuzione dell'appalto fino al recesso era stato
regolare e non sussistevano inadempimenti o ritardi di , e quella della stessa pagina CP_1
(capoverso seguente), secondo la quale la consegna delle opere ultimate non era stata
tempestiva. Di più: non è davvero dato comprendere cosa abbia indotto la Corte ad
5 ascrivere alla peculiarità della situazione il grave ritardo nella consegna delle aree, in un
contesto in cui inevitabilmente l'organizzazione delle attività sanitarie e la gestione delle
tempistiche non poteva che gravare sull' responsabile del presidio ospedaliero, e _2
tantomeno a riferirsi in modo del tutto generico alla valutazione comparativa dei
comportamenti dei contraenti, ridotta a una labiale invocazione di principio sfornita della
benché minima concretezza, che avrebbe preteso, dapprima, l'indicazione delle rispettive
condotte e inadempimenti, e poi, la loro bilanciata comparazione.(...).
In relazione poi al ricorso incidentale proposto dal ”, ha osservato la Suprema Corte _2
che esso: “…contiene anche una denuncia di contraddittorietà intrinseca insanabile della motivazione, laddove a pagina 25, secondo capoverso, stigmatizza il fatto che la sentenza
impugnata "per un verso assume la necessità di eseguire i lavori progressivamente
trattandosi di un ospedale con ciò escludendo - correttamente - la responsabilità dell' _2
nella consegna frazionata e, per altro verso, accoglie il gravame dell'impresa escludendo la
risoluzione per inadempimento colpevole malgrado la prova dei ritardi dell'appaltatore". In
tal modo il ricorrente incidentale censura, simmetricamente rispetto alle doglianze del
secondo motivo proposto dalla ricorrente principale, la contraddittorietà e la grave illogicità
della motivazione della sentenza impugnata - evidentemente sussistente ut supra rilevato -
e aggredisce la statuizione sulla legittimità del recesso, non attaccata dal ricorso principale,
eppur sorretta dalla stessa motivazione.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale
nei sensi di cui in motivazione, respinto il primo motivo di ricorso principale, deve essere
cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
…
A seguito di tale pronuncia della Suprema Corte la curatela fallimentare della società
(nel frattempo dichiarata fallita), con atto di citazione ai RO
sensi dell'art. 392 c.p.c., ha riassunto la causa dinanzi a questa Corte chiedendo, in riforma dei capi 2), 3) e 4) della sentenza n° 16/2016 del Tribunale di Napoli, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- condannare l di diritto pubblico “ _2 Controparte_2
”, a risarcire alla Curatela del Fallimento n. 36/2021 della
[...]
6 società (dichiarato con RO
sentenza n. 36/2021 del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile), il danno contrattuale da
mancata consegna delle aree relative al piano secondo lato destro, oggetto dei lavori appaltati dal “ ” alla “ ” (all'epoca in bonis) con contratto del 21 maggio 2009 _2 CP_1
n. 581, il cui ammontare, salvo maggiore e/o minore importo acclarato anche in via
equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., combinato disposto tra loro, viene determinato in complessivi €. 1.632.266,70 (unmilioneseicentotrentadueduecento sessantasei/70, come da relazione e conteggi analitici di supporto prodotti, poiché correlato alle seguenti voci e precisamente: 1) limitato utilizzo di macchinari ed attrezzature esistenti in cantiere (€.
195.204,00); 2) deprezzamento materiali in cantiere (€. 22.876,88); 3) spese generali di cantiere (€. 184.193,22); 4) spese generali di sede (€. 195.204,00, e non €. 123.616,18, come inesattamente indicato, per mero errore materiale, nella ricordata racc. A/r del 15 luglio 2011); 5) oneri fideiussori (€. 10.437,57); 6) sottoutilizzo mano d'opera (€.
780.818,28); 7) lucro cessante (€. 224.291,19); 8) interessi sul ritardato conseguimento dell'utile o lucro cessante (€. 19.241,56).
Con riserva di ogni eventuali ulteriori deduzione, eccezione, produzione e richiesta anche
istruttorie.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari dei tre gradi di giudizio come per legge”.
…
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
“ - fermo il passaggio in giudicato del primo capo della sentenza resa da codesta Ecc.ma
Corte n. 1965/2019 in merito al rigetto del primo motivo di gravame, stante il rigetto del primo motivo di ricorso in Cassazione giusta ordinanza n. 18793/2021, rigettare l'appello in riassunzione proposto dalla RO RO
, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con conseguente
[...]
conferma della sentenza n. 1965/2019, sia pure con diversa motivazione, ed accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall' per la declaratoria della risoluzione del _2
contratto d'appalto n. CR/581 del 21.05.2009 per grave inadempimento e ritardo dell'appaltatore nella esecuzione delle opere e condanna dello stesso al risarcimento generico del danno in favore dell'appellato , corrispondente al maggior costo dei _2
7 lavori previsti dal contratto e rimasti ineseguiti e da riappaltare, nonché spese delle
procedure amministrative, da quantificare in separato giudizio.
- Condannare la al pagamento delle spese e delle RO
competenze professionali del doppio grado di giudizio ex d.M. n. 55/2014”.
…
Mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. dell'udienza del 15.11.2023, sono state una prima volta precisate le conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sennonché, con successiva ordinanza datata 17.07.2024, rilevato che il presidente del collegio era stato anche componente del collegio che aveva pronunciato la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione, la causa è stata rimessa sul ruolo.
Successivamente, all'esito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 9.10.2024, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni (in conformità ai loro precedenti atti di giudizio)
e la causa è stata nuovamente assegnata a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che, sebbene l'attore in riassunzione, nel suo atto di citazione in riassunzione, abbia impropriamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado, costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della
pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo
grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla
disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura
rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di
una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o
modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume
dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva
riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche
Cass., sez. 2, n° 15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione
8 della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non
costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva
riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed
eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del
giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o
riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase
che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente
procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Tale principio vale ovviamente anche nell'ipotesi, come quella che qui ci occupa, in cui la sentenza di appello sia stata annullata per vizio di motivazione, costituendo anche tale pronunzia una ipotesi di cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito
(cfr. Cass., sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000).
Ciò ovviamente, come precisano le summenzionate pronunce, fatti salvi gli eventuali effetti di cosa giudicata acquisiti da alcune delle pronunce emanate nel corso del giudizio: e, nel caso di specie, sono passate in giudicato sia la pronuncia, contenuta nella sentenza di primo grado, con la quale l è stato condannato al pagamento alla società Controparte_2 CP_1
della somma di euro 70.977,00 (per mancata proposizione di appello sul punto); sia la pronuncia, contenuta nella sentenza di appello (e confermata dalla Suprema Corte), con la quale è stata rigettata, per mancanza di contratto avente la forma scritta, la richiesta di condanna dell' al pagamento della somma di euro 20.632,25 per lavori fuori Controparte_2
contratto.
Per quanto detto è compito di questo giudice del rinvio statuire direttamente sulle domande proposte dalle parti nel presente giudizio di rinvio (che però non possono essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio: cfr. Cass., sez. 1, n°
9 - sulla domanda principale proposta dalla curatela fallimentare della società
[...]
di risarcimento del danno contrattuale da mancata consegna RO
delle aree relative al piano secondo lato destro, oggetto dei lavori appaltati dall'
[...]
con contratto del 21 maggio 2009 n. 581; Controparte_6
- sulla domanda riconvenzionale, proposta dall' Pascale, per la declaratoria di _2
risoluzione del contratto d'appalto n. CR/581 del 21.05.2009 per grave inadempimento e ritardo della società appaltatrice nella esecuzione delle opere, nonché per la condanna generica della detta società al risarcimento del danno, da quantificarsi in separato giudizio e corrispondente al maggior costo dei lavori previsti dal contratto, rimasti ineseguiti e da riappaltare, nonché alle spese delle procedure amministrative.
La sentenza della Corte di Appello è stata, infatti, radicalmente annullata nella parte in cui essa, decidendo sui relativi motivi di impugnazione proposti dalla società , ha CP_1
statuito circa le suddette domande.
In particolare, come si è già evidenziato, la sentenza della Corte di Appello è stata ritenuta dalla Suprema Corte affetta da contraddizioni insanabili non solo (in accoglimento del ricorso principale) nella parte in cui essa ha ritenuto ingiustificato il ritardo da parte della stazione appaltante nella consegna delle aree interessate dai lavori, e quindi legittimo il recesso esercitato dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999, e pur tuttavia ha escluso qualsiasi conseguenza economica a carico della stazione appaltante,
ma anche, reciprocamente ed in accoglimento del ricorso incidentale, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento colpevole dell'appaltatore, pur escludendo la responsabilità dell' nella consegna Controparte_2
frazionata.
Contrariamente, quindi, a quanto sembra ritenere l'attore in riassunzione nella sua comparsa conclusionale, l'annullamento della sentenza di merito per vizio della motivazione, operato dalla Suprema Corte, non impone alcuna soluzione obbligata a questo giudice del rinvio (nel senso dell'accoglimento delle domande avanzate dall'attore in riassunzione e del rigetto della domanda riconvenzionale), ma rimette in gioco l'integrale valutazione del materiale istruttorio e del merito di ambedue le domande.
Costituisce d'altronde principio pacifico che, nel caso in cui l'annullamento della sentenza di merito da parte della Suprema Corte sia avvenuto per vizi della motivazione in ordine a punti
10 decisivi della controversia, la sentenza rescindente non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento (cfr. Cass., sez. 6, n°
2652 del 02/02/2018).
…
Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte che vada esclusa la legittimità del recesso esercitato dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999 e che, quindi, vada rigettata la domanda, il cui presupposto è la legittimità del detto recesso,
proposta dalla curatela fallimentare della società di RO
risarcimento del danno contrattuale da mancata consegna delle aree relative al piano secondo lato destro.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
Presupposto della facoltà di recesso concessa all'appaltatore dalla detta norma è che la consegna delle aree dove devono effettuarsi i lavori “avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante”.
Orbene, nel caso di specie va ricordato che in data 21.5.2009 avveniva una consegna parziale delle aree dove effettuare i lavori, venendo in particolare consegnate le aree ubicate al secondo piano dell'edificio Day Hospital, lato ovest.
Il successivo 27.7.2009 avveniva la consegna anche delle aree e dei locali ubicati al piano
S1 dell'edificio Day Hospital, sempre lato ovest.
Successivamente, a partire dal 16.3.2010, la società cominciava a richiedere alla CP_1
stazione appaltante la consegna delle aree relative al secondo piano lato destro,
sostenendo: nella prima missiva, che i lavori sulle aree già consegnate erano in fase di completamento;
successivamente, che erano stati completati i lavori al secondo piano lato sinistro mentre quelli al piano S1 sarebbero stati completati a breve (missive del 27.5.2010
e del 21.6.2010); infine, che erano stati ultimati anche i lavori al piano S1, ad eccezione di alcune zone per le quali la D.L. aveva sospeso i lavori (missiva del 14.10.2010).
11 Sennonché, pur asserendo la società appaltatrice, con le dette missive, di avere ultimato i lavori sulle aree oggetto di consegna parziale, non risulta che essa tali lavori asseritamente ultimati li abbia mai effettivamente consegnati.
Anzi, che la consegna sia mai avvenuta è decisamente da escludere: la società appaltatrice non ha prodotto alcun verbale di avvenuta consegna;
nelle citate missive ha sempre e solo asserito di avere ultimato i lavori, ma non si è mai dichiarata disposta a consegnarli;
vi sono agli atti missive della D.L. con le quali si invitava l'impresa alla consegna delle opere.
Orbene, senza l'effettiva consegna, da parte dell'impresa appaltatrice, dei lavori ultimati sulle aree ad essa già consegnate non era possibile da parte della stazione appaltante la consegna delle ulteriori aree su cui dovevano essere eseguiti i rimanenti lavori (quelle del lato destro del secondo piano).
Questo lo afferma l , che sostiene, per l'appunto, che senza la consegna dei Controparte_2
lavori ultimati al piano S1, destinato alla nuova radiologia, non era possibile trasferire altrove le attività e le attrezzature situate al secondo piano lato destro, nella vecchia radiologia.
Ma si tratta di circostanza la cui veridicità, al di là delle asserzioni dell' , si desume: _2
dal fatto che, nel maggio e nel luglio 2009, vi era stata, concordemente tra le parti, una consegna solo parziale delle aree dove effettuare i lavori (quelle del secondo piano lato sinistro e quelle del piano S1); dal fatto che, in tutte le summenzionate missive, era la stessa società appaltatrice che collegava la richiesta di consegna delle aree del secondo piano lato destro alla (sola asserita) circostanza che i lavori al secondo piano lato sinistro ed al piano
S1 erano stati ultimati;
dal fatto che era lo stesso capitolato speciale di appalto a considerare, all'art. 3, la possibilità che la stazione appaltante potesse avere delle difficoltà, durante l'esecuzione dei lavori, a mettere a disposizione le aree dove effettuare i lavori stessi, prevedendo che, in tal caso, l'appaltatore potesse chiedere solo una proroga per la loro ultimazione.
D'altronde è la stessa logica che suggerisce che l avesse tutto l'interesse a Controparte_2
vedere realizzati per intero i lavori che aveva appaltato e che, pertanto, non avesse alcun interesse a non consegnare le aree poste sul lato destro del secondo piano, se non ci fossero state delle oggettive difficoltà per tale consegna.
In definitiva la società appaltatrice, non avendo mai effettivamente consegnato alla stazione appaltante i lavori ultimati sulle aree già ricevute in consegna (secondo piano lato sinistro;
12 piano S1), non aveva alcun diritto di pretendere dalla stazione appaltante la consegna delle aree situate al secondo piano lato destro: pertanto, il recesso contrattuale da essa esercitato ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n° 554/1999 (che presuppone che la consegna delle aree dove devono effettuarsi i lavori “avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante”) è stato del tutto illegittimo e, conseguentemente, del tutto infondata è la sua richiesta di risarcimento del danno contrattuale.
Peraltro tale suo recesso è viepiù illegittimo se si considera che, come già si è accennato,
l'ipotesi che la stazione appaltante potesse avere delle difficoltà a consegnare le aree dove effettuare i lavori, così da comportare un rallentamento o una sospensione dei lavori stessi, era contrattualmente regolata dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, che prevedeva in tale caso, per l'appaltatore, esclusivamente la facoltà di chiedere una proroga dei lavori stessi, e non certo quella di recedere unilateralmente dal contratto.
Dall'illegittimità del recesso esercitato dalla società consegue che, come sostenuto CP_1
dalla stazione appaltante, è stata solo ed esclusivamente la società a rendersi CP_1
gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali, sospendendo definitivamente i lavori per il tramite di un recesso illegittimo ed in tal modo sottraendosi arbitrariamente ai suoi obblighi contrattuali.
E ciò a tacere del fatto che, come emerso nel corso del giudizio di primo grado dalle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori, ingegnere , e dal RUP, ingegnere Tes_1
nell'aprile dell'anno 2011 (e, quindi, prima che nel giugno 2011 la società Tes_2 CP_1
esercitasse il recesso) si era liberata la zona ”ex provveditorato”, di circa 300 metri, per cui il direttore dei lavori aveva invitato l'impresa a cominciare i lavori, e che tuttavia quest'ultima non li aveva iniziati, così come vi erano anche altre lavorazioni che l'impresa avrebbe potuto
Parte eseguire senza la consegna dell'intera area (quali la centrale elettrica, l la predisposizione del collegamento elettrogeno) e che l'impresa non aveva invece eseguito nonostante ordini di servizio in tal senso: circostanze, queste, che rendono ancora più evidente l'arbitraria sospensione dei lavori posta in essere dall'impresa appaltatrice e, quindi, il suo grave inadempimento contrattuale.
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall' , Controparte_2
va dichiarato risolto, per inadempimento della società , il contratto di appalto n° 581 CP_1
del 21.5.2009.
13 L'ulteriore domanda avanzata dall' , di condanna della società al Controparte_2 CP_1
risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio, va invece dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42, atteso che, prima dell'inizio del giudizio di rinvio, la detta società è stata dichiarata fallita: infatti, l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi della succitata norma, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta invece nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (cfr. Cass., sez. 3, n°
24156 del 04/10/2018).
E' pur vero che, ai sensi dell'art. 96 comma 2 n° 3 R.D. n° 267/42, se il credito nei confronti del fallito è già stato accertato, prima della dichiarazione di fallimento, con sentenza non passata in giudicato, il giudizio di impugnazione può essere proposto o proseguito da o nei confronti del curatore e non si determina, quindi, alcuna inammissibilità o improcedibilità del giudizio.
Tuttavia, come si è già più sopra evidenziato, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti: ne consegue che, non essendo il giudizio di rinvio una prosecuzione del giudizio di impugnazione bensì una nuova ed autonoma fase di merito, per esso non può valere il principio sancito dall'art. 96 comma 2 n° 3 R.D. n° 267/42, bensì quello di cui all'art. 52 R.D.
n° 267/42.
...
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali, tenendo conto che,
trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, comprese quelle del primo, anche nell'ipotesi in cui la sentenza del giudice del rinvio sia conforme a quella del giudice di primo grado (cfr. Cass.,
14 sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000), e ciò sempre in virtù del principio che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche ai precedenti gradi di giudizio, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado
precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n°
31884 del 10/12/2018).
Tutto ciò posto, ritiene questa Corte che, per il primo grado di giudizio, si possa pervenire alla medesima statuizione di compensazione delle spese a cui era già pervenuto il primo giudice: infatti, se è vero che l è risultato vittorioso, all'esito del presente Controparte_2
giudizio di rinvio, quanto al rigetto della domanda risarcitoria contro di esso proposta nonché
sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto da esso proposta, ed è quindi da considerare la parte vincitrice all'esito globale del giudizio, è anche vero che l'originaria sentenza di primo grado comprendeva anche una statuizione favorevole alla società
(quella di condanna dell al pagamento alla società della CP_1 Controparte_2 CP_1
somma di euro 70.977,00), la quale non è stata più oggetto dei gradi successivi di giudizio perché è nel frattempo passata in giudicato, ma di cui la presente regolamentazione delle spese deve comunque tenere conto, visto che essa non è stata accompagnata anche da una autonoma statuizione per le spese passata anch'essa in giudicato.
15 Da quanto detto consegue che per il primo grado di giudizio si è verificata una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione totale delle spese, tenuto altresì
conto che è pacificamente ritenuto ammissibile che il giudice compensi le spese per un solo grado di giudizio, liquidando invece le stesse secondo il principio della soccombenza per gli altri gradi (cfr. Cass., sez. 6, n° 7146 del 20/03/2017: “La compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, per gravi ed eccezionali ragioni, non
collidendo con il principio dell'infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la
condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all'onere delle spese processuali
è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa”).
Per il giudizio di appello, per la fase di legittimità e per il presente giudizio di rinvio le spese seguono invece la soccombenza e, pertanto, vanno liquidate a favore dell' Controparte_2
come da dispositivo, attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per le cause di valore superiore ad euro 1.000.000 e fino ad euro 2.000.000; va aggiunto che,
ad avviso di questa Corte, nella valutazione complessiva della soccombenza non ha peso la circostanza che l'ulteriore domanda avanzata dall' , quella di risarcimento Controparte_2
dei danni da quantificarsi in separato giudizio, sia stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42, atteso che tale pronuncia è stata motivata da una situazione (la dichiarazione di fallimento della società ) verificatasi in corso di giudizio e di cui non CP_1
è stato causa l' . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n° 18793/2021, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento del danno contrattuale avanzata dalla curatela del fallimento della;
RO
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'
[...]
dichiara risolto per Controparte_2
inadempimento della il contratto di RO
appalto n° 581 del 21.5.2009;
16 - dichiara improcedibile, ai sensi dell'art. 52 R.D. n° 267/42, la domanda di risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio avanzata dall' Controparte_2
– ”;
[...] Controparte_2
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- condanna la RO
, in persona del curatore fallimentare, al pagamento, a favore dell'
[...] [...]
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari dei restanti gradi di giudizio,
liquidati: 1) per il giudizio di appello, in euro 18.000,00 per onorari;
2) per il giudizio di legittimità, in euro 13.500,00 per onorari;
3) per il giudizio di rinvio, in euro 18.000,00 per onorari;
il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5381 del 07/03/2011; conforme, più di recente, Cassazione, sezione 2, n° 33458 dell'11/11/2021, quest'ultima non massimata), e pertanto: